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Cap.I LA TUTELA CONTRO I DANNI

Sez.I Il modello e/o i modelli di responsabilità per danni

1. La tutela contro i danni. Premessa.

La tutela contro i danni si concreta nei rimedi che pongono un obbligo di risarcimento a carico del soggetto che si sia reso responsabile del danno.

2. Di possibili modelli…

In linea di tendenza nel nostro ordinamento si tende ad escludere una forma di riparazione volta all'integrazione in natura oppure alla soddisfazione coattiva dei diritti, poiché l'ordinamento tende a garantire la libertà dei soggetti e la garanzia di valori proprietari, con un sacrificio che è su astratti valori di scambio e non su valori proprietari concreti. Vi sarà dunque una tutela generalizzata di ogni diritto contro violazioni o ingerenze che siano occasione di danni concretamente apprezzabili, tuttavia sono presenti dei correttivi: il dolo e la colpa, intesi come criteri di imputazione della responsabilità. Tuttavia anche il

Il criterio della colpa è andato via via scomparendo, superato da altri criteri come ad esempio la proprietà o disponibilità di cose produttive di danno oppure sull'esercizio di attività pericolose. La tutela contro i danni dunque assume un carattere oggettivo.

Accanto alle forme normali di tutela risarcitoria contro i danni vi sono anche misure sanzionatorie con lo scopo di reprimere-sanzionare fatti dannosi o potenzialmente dannosi anche con l'obiettivo di prevenirli. Ecco di seguito due esempi:

  1. Danni a interessi non patrimoniali. È l'esempio dei diritti della persona, per i quali la risarcibilità è limitata alle forme più gravi di violazione. Si commisura dunque la misura risarcitoria alla gravità della violazione, valutazione non presente nella comune tutela risarcitoria.
  2. Danno all'ambiente. Qualunque fatto doloso o colposo che compromette l'ambiente, e causa un danno non patrimoniale.
è colpito da una pronuncia del giudice che ne deciderà la quantificazione in via equitativa, fermo restando che vi sono criteri applicabili quali la colpa individuale e il profitto conseguito. L’elenco potrebbe continuare, ma si può in ogni caso concludere dicendo che non si vedono obiezioni di fondo al recuperare una funzione sanzionatoria nel sistema di responsabilità civile; tuttavia i profili di imputazione sono già risolti a livello della fissazione dei criteri per cui si è fatto responsabili e una volta operanti, sarà a carico del responsabile l’intero peso del danno. 4. Il fondamento della responsabilità (il divieto di arrecare danno ad altri) Quando si parla del fondamento della responsabilità in linea di principio si esclude che vi sia un dovere generico di non arrecare un danno ad altro soggetto inteso come precetto incondizionato, ma si ritiene che la regola di responsabilità non è mai.

incondizionata come una regola proprietaria, ma contiene una valutazione comparativa degli interessi in conflitto. Sono possibili due approcci: il metodo casistico – di derivazione tedesca – con la previsione dei singoli accadimenti dannosi e una clausola generale integrata dall’interpretazione del giudice, così come accade nel diritto francese. Nel diritto italiano, immediatamente dopo l’emanazione del codice nel 1942, si riteneva che il danno ingiusto fosse solo quello subito dal titolare di un diritto soggettivo assoluto (persona – proprietà). Tuttavia in seguito si ritennero risarcibili anche i danni al possesso a ai diritti di credito. La dottrina (Rodotà) ha superato tale limite sostenendo che il danno ingiusto è una clausola generale collegata al principio di solidarietà ex art.2 della Costituzione ed il giudice dovrà valutare caso per caso la violazione di tale principio. La Cassazione recentemente ha poi ampliato

La sfera della risarcibilità anche alla sfera degli interessi legittimi, confermando la natura dell'art. 2043 come norma primaria fonte della risarcibilità e che ne detta i limiti.

I criteri di imputazione della responsabilità. In pressoché tutti gli ordinamenti non è sufficiente la materiale causazione del danno per far sorgere la responsabilità, ma è necessaria la presenza di particolari presupporti o circostanze che "individualizzino" il danno. Uno di questi è la lesione colposa di diritti altrui, che contiene al suo interno un concetto normativo di colpa (diligenza rapportata a standards tipico-sociali di comportamento), tuttavia è stato superato nel tempo da una responsabilità oggettiva per rischio. Dunque oggi si assiste al tramonto del principio secondo cui non c'è nessuna responsabilità senza colpa, ma ciò che rileva sottolineare è il mutamento della sostanza.

del comando legislativo. Prima sitrattava di un divieto di arrecare un danno alla persona o alla proprietà, ora ciò è permesso ma c'è l'accollo del rischio sul soggetto che compie determinate attività, per la rilevanza sociale che assumono in relazione al benessere collettivo. Per cui ci sarà l'accollo del rischio dei danni all'imprenditore ma secondo dei criteri che rendano l'attività socialmente utile, ciò per evitare che di tale "permissività" abbiano a giovarsi tutti gli imprenditori indistintamente. Alternativo all'accollo dei rischi c'è la decisione politica di impedire o limitare una determinata attività, sottraendo il tutto alla valutazione di un libero mercato. Dunque essendo gradualmente evaporata la funzione di prevenzione-sanzione della responsabilità civile, è diventata prevalente la funzione di monetizzazione del danno, con funzione di

garanzia per il danneggiato più che di sanzionare il danneggiante. Il rovescio di tale situazione che vede la sostituzione della responsabilità oggettiva a quella per colpa è evidente nell'eliminazione del controllo giudiziale sulla politica di qualità e sicurezza delle imprese e sull'impossibilità di applicare una tutela inibitoria. Segno di ciò è la dilagante deresponsalizzazione delle imprese mediante le assicurazioni generalizzate.

7. La responsabilità del produttore. (Products liability)

Quando un produttore mette in circolazione un prodotto che arreca un danno a colui che ne fa uso, sorge la responsabilità da prodotti difettosi. I vizi possono riassumersi in vizi di costruzione (metodo con cui il prodotto è fabbricato), vizi di fabbricazione (difetto della fabbricazione del singolo prodotto) e difetti riguardanti le istruzioni che accompagnano il prodotto. Negli USA la risarcibilità è

svincolata dalla colpa perché si fonda sulla warranty (responsabilità oggettiva), in Francia è prevista un'azione diretta che si fonda sulla garanzia per vizi sulla cosa, in Germania si applica la responsabilità aquiliana. Anche la giurisprudenza italiana degli anni '60 ha applicato la responsabilità aquiliana al produttore mediante un processo logico presuntivo superabile solo con la prova contraria (se si tratta di un vizio di progettazione responsabile è il costruttore). Tuttavia c'è stata un'evoluzione in materia a seguito di una direttiva comunitaria del 1988 secondo la quale il produttore è responsabile per i difetti causati dal suo prodotto, tuttavia vi è esonero dalla responsabilità qualora il fatto causativo del danno non sia imputabile ad esso (es. perché non ha messo in circolazione il prodotto o se non lo ha fabbricato per la vendita). Tuttavia tale sistema non si risolve in una

responsabilità oggettiva, poiché emergono anche valutazioni di ordine soggettivo, specie in ordine alla mancanza di sicurezza, come ad esempio il modo con cui il prodotto sia stato messo in circolazione, o anche l'uso che se ne fa del prodotto, con la possibilità di una prova liberatoria qualora si dimostri un uso errato della cosa diverso da quello a cui è stato destinato. Per i difetti di fabbricazione invece il difetto è in re ipsa e non è possibile la prova liberatoria. Vi è dunque una commistione tra il modello della garanzia e quello della responsabilità con il difetto che è fulcro del modello, ma è vanificato dalla carenza di sicurezza che evoca il. Si dovrà a tal proposito verificare innanzitutto se l'attività della P.A. sia stata svolta secondo i principi di legalità e buona amministrazione, e poi se vi sia la lesione ad un bene della vita meritevole di tutela. Sarà

più semplice individuare il danno patrimoniale subito per i cd. interessi oppositivi (es. contro un'espropriazione) piuttosto che per i cd. interessi pretesivi (interesse ad ottenere una licenza) per i quali sarà rilevante la perdita di chances. Quanto al fondamento di tale risarcibilità, una tesi sostiene sia rinvenibile in un'obbligazione tra P.A. e cittadino nella quale la prima viene meno, altra tesi invece parla della lesione di un affidamento oggettivamente valutabile. 14 comportamento del produttore. Si ritiene in ogni caso esclusa la responsabilità per rischi di sviluppo che riguarda i difetti non rilevabili secondo lo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche ed allo stesso modo escluso è il danno economico subito dalla cosa difettosa e dalle cose non destinate all'uso privato del danneggiato poiché altrimenti si contrasterebbe con il sistema stesso di responsabilità aquiliana che non comprende i danni derivanti

da vizi della cosa che sono coperti in via contrattuale. Sez. II Forme speciali di responsabilità 8. Generale e speciale nella forma di responsabilità Quando si parla di forme di responsabilità "speciali" si ha riguardo alla diversità del fondamento rispetto a quello della responsabilità generale, con conseguenze significative sul piano della disciplina. 9. La responsabilità contrattuale (o da inadempimento dell'obbligazione) Ci si chiede se la responsabilità contrattuale abbia il medesimo fondamento di quella aquiliana (neminem ledere). In realtà la preesistenza del vincolo contrattuale delimita l'area di responsabilità del soggetto, tuttavia tale impostazione differisce a seconda del sistema di riferimento: negli ordinamenti di Civil Law si tratta della violazione di un dovere di comportamento (diligenza del buon padre di famiglia), in quelli di Common Law invece vi sarà una responsabilità.sto della responsabilità extracontrattuale – è il contratto stesso. Infatti, la responsabilità contrattuale sorge quando una delle parti non adempie agli obblighi previsti dal contratto. In questo caso, la parte inadempiente può essere chiamata a risarcire il danno subito dall'altra parte a causa del mancato adempimento. Tuttavia, esistono delle attenuazioni di tali differenze di fronte a circostanze sopravvenute di carattere oggettivo. Queste circostanze possono essere eventi imprevedibili o eccezionali che rendono impossibile o estremamente difficile l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. In questi casi, la parte che non riesce ad adempiere agli obblighi contrattuali potrebbe essere esonerata dalla responsabilità per il mancato adempimento. È importante sottolineare che le attenuazioni di responsabilità contrattuale sono valutate caso per caso e dipendono dalle circostanze specifiche. Inoltre, è necessario che la parte che non riesce ad adempiere agli obblighi contrattuali dimostri di aver fatto tutto il possibile per adempiere, nonostante le circostanze sopravvenute. In conclusione, la responsabilità contrattuale si basa sul contratto stesso e sorge quando una delle parti non adempie agli obblighi previsti. Tuttavia, esistono delle attenuazioni di responsabilità in presenza di circostanze sopravvenute di carattere oggettivo.
Dettagli
Publisher
A.A. 2006-2007
36 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ectoplasmon di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Di Majo Adolfo.