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ITAZIONE
decida. Atto introduttivo: primo grado, appello, revocazione, opposizione di terzo,
opposizione esecuzione. Atto scritto, autografo, di parte, unilaterale, recettizio.
C (art. 125): atto scritto con cui la parte o il suo procuratore espongono i provvedimenti
OMPARSA
che domandano al tribunale indicando il fondamento in fatto ed in diritto delle loro
domande. Mediante la comparsa di risposta il convenuto si costituisce in giudizio;
quelle che vengono depositate, sia dall’attore che dal convenuto, prima della decisione
della causa sono dette comparse conclusionali.
R (art. 125): atto scritto rivolto al giudice per ottenere un provvedimento in forma,
ICORSO normalmente, di decreto, emesso di solito senza contraddittorio. Ottenuto il
provvedimento si provvede alla notifica alla parte del ricorso e del decreto. Svolge il
ruolo di atto introduttivo per il ricorso in Cassazione nel qual caso va prima notificato e
poi depositato.
Una forma particolare di ricorso è la nota di iscrizione a ruolo, atto scritto di impulso
processuale, istanza da presentare al Cancelliere tutte le volte in cui una causa deve essere
portata in udienza ed in particolare all’atto della costituzione in giudizio.
C (art. 370): atto diretto al giudice della Cassazione per contrastare la richiesta di
ONTRORICORSO
un determinato provvedimento formulata dalla controparte. Va notificato all’altra parte, al
pari del ricorso.
56
P (art. 480): atto che preannuncia il processo di esecuzione, intimazione rivolta
RECETTO
all’obbligato di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine, non
minore di 10 gg, con l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
ATTI P.M.
agente: domande introduttive del giudizio, atti di impulso processuale;
interveniente: istanze, richieste, pareri.
ATTI GIUDICE
La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto. In mancanza
di prescrizioni il provvedimento deve avere la forma idonea al raggiungimento dello scopo (in tal
caso il giudice deve scegliere uno dei tre provvedimenti previsti non può costruire un
provvedimento atipico).
Quando un provvedimento ha contenuto decisorio, indipendentemente dalla forma, può essere
impugnato con ricorso per cassazione.
S : provvedimento decisorio con cui il giudice, motivando la propria risoluzione, decide in
ENTENZA
tutto o in parte sulle domande ed eccezioni proposte in causa o su qualsiasi altra questione di rito o
di merito sia sorta nel corso del processo. Può essere redatta come documento informativo.
di rito: rilevato difetto presupposto processuale o condizione dell’azione
di merito quando accoglie o respinge la domanda giudiziale
di accoglimento, di rigetto
definitive: chiudono il giudizio, giudice decide interamente nel merito (tutte le domande proposte
dalle parti e le relative eccezioni) o accerta l’assenza di presupposti processuali o
condizioni delle azioni;
non definitive: non definiscono il giudizio, giudice decide il merito solo parzialmente o risolve una
questione pregiudiziale o preliminare, il processo prosegue per la sentenza definitiva (es.
sentenza condanna generica). La sentenza non definitiva non può essere modificata dalla
successiva sentenza definitiva in quanto autonomamente impugnabile. Se il cumulo è tale da
non consentire la separazione delle domande (es. litisconsorzio necessario) la sentenza che decide
parzialmente è non definitiva. Se la separazione è possibile, è definitiva quella che decide solo alcune
domande separate, non definitiva quella che decide solo alcune domande non separate dalle altre.
È pronunciata “in nome del popolo italiano” e con l’intestazione “Repubblica Italiana”, deve contenere:
indicazione, giudice che l’ha pronunciata, parti, difensori;
1) conclusioni parti e P.M.;
2) concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione (motivazione: iter logico seguito
3) per arrivare alla decisione, indicazione degli elementi sui quali è fondato il convincimento del
giudice evidenziando prove ritenute idonee e sufficienti a fondare la decisione, senza che sia
necessaria l’esplicita confutazione delle tesi non accolte. Omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: motivo di ricorso Cass. n.5);
dispositivo: enunciazione della decisione del giudice sulla domanda in forma sintetica ed esauriente;
4) data della deliberazione;
5) sottoscrizione del giudice (difetto assoluto di sottoscrizione nell’originale: nullità insanabile
6) sentenza).
È pubblicata mediante deposito in cancelleria, una volta pubblicata diventa immodificabile dal
giudice che l’ha emessa e decorre il termine lungo di 6 mesi per le eventuali impugnazioni.
57 Cancelliere deve: dare atto del deposito apponendo data e firma in calce alla stessa; entro 5
giorni dare notizia alle parti costituite mediante biglietto di cancelleria contenente il testo integrale
della sentenza. Comunicazione non è idonea a far decorrere i termini brevi per le impugnazioni.
Controversie lavoro, previdenziali, locazione: sentenza è pronunciata in udienza mediante lettura del
dispositivo e della motivazione ed è depositata in cancelleria entro 15 gg dalla pronuncia.
Decisione a seguito di discussione orale della causa: sentenza è pronunciata in udienza mediante lettura
del dispositivo e della motivazione, sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del
giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
O : provvedimento solitamente a contenuto ordinatorio volto a regolare lo svolgimento del
RDINANZA
processo e risolvere le questioni procedurali.
deve essere succintamente motivata;
1) viene pronunciata dopo aver instaurato il contraddittorio tra le parti: se è pronunciata in udienza
2) è inserita nel processo verbale; pronunciata fuori udienza (riservata ordinanza) è scritta in calce
al processo verbale ed è comunicata dal cancelliere alle parti.
deve essere sottoscritta dal giudice che l’ha emessa, o dal Presidente se emessa dal Collegio.
3) non pregiudica mai la decisione finale della causa, non passano in giudicato e non sono idonee
4) a determinare preclusioni;
modificabile e revocabile da parte del giudice che l’ha pronunciata. Irrevocabili: se recepiscono
5) accordi tra le parti; quelle dichiarate non impugnabili dalla legge; quelle per le quali è previsto
uno speciale mezzo di reclamo.
In casi eccezioni può svolgere funzione decisoria (es. ordinanza di convalida di sfratto ha
valore di cosa giudicata per la risoluzione del rapporto di locazione e per la condanna al rilascio).
D : provvedimento ordinatorio assolve ad un’attività preparatoria del processo o di vari atti del
ECRETO
processo.
di regola non necessita di motivazione (eccezionalmente il giudice prescrive che esso debba
1) essere motivato sommariamente es. cautelari e possessori);
non presupponendo l’insorgere di questioni, di solito è reso senza contraddittorio tra le parti;
2) pronunciato d’ufficio o su istanza (anche verbale, inserita nel processo verbale e decreto viene
3) scritto in calce al verbale) di parte;
non impugnabile né revocabile;
4) datato, sottoscritto dal giudice che lo pronuncia, o dal Presidente se emesso dal Collegio.
6)
58
Provvedimenti anticipatori di condanna: G.I. in corso di causa può emettere provvedimenti di
condanna, in forma di ordinanza, che anticipano in tutto od in parte gli effetti dell’eventuale
sentenza di condanna.
ordinanza di pagamento delle somme non contestate (art. 186-bis)
può essere emessa dal G.I. (solo), su istanza di parte, fino al momento della precisazione delle
1) conclusioni. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle
parti ed assegna il termine per la notificazione fissando una apposita udienza [controversie lavoro,
.
deve concederla]
contro la parte costituita (no contro contumace)
2) in assenza di contestazione tra le parti: eventuale contestazione deve essere specifica ed
3) allegare fatti impeditivi o estintivi del credito;
ordinanza è sempre revocabile e modificabile, costituisce titolo esecutivo e conserva la sua
4) efficacia in caso di estinzione del processo (no titolo per iscrizione ipoteca giudiziale).
ordinanza di ingiunzione di pagamento o consegna (art. 186-ter) [modellata sul decreto ingiuntivo]
può essere emessa dal G.I., su istanza di parte in ogni stato e grado del processo, fino al
1) momento della precisazione delle conclusioni. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il
giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione fissando
una apposita udienza; 1 n.1
devono ricorrere i presupposti ex art. 633 e 634: credito avente ad oggetto una somma di
2) denaro liquida ed esigibile, una determinata quantità di cose fungibili, una cosa mobile
determinata, prova scritta;
ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva se ricorrono le condizioni previste dall’art.
3) 642 (credito fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, certificazione di liquidazione di
borsa, atto pubblico, vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o l’istante produce
documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto), se esecutiva oltre a costituire
titolo di credito costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale (no Cassazione)
parte si è costituita: può essere dichiarata esecutiva anche qualora le eccezioni proposte dal
convenuto non siano fondate su prova scritta o di pronta soluzione (art. 648). Non può mai essere
disposta se ha disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o ha proposto querela di falso contro l’atto
pubblico.
parte è contumace: entro 60 gg ordinanza deve essere notificata (art. 644 a pena di inefficacia)
e deve contenere l’avvertimento che ove la parte non si costituisca, entro il termine di 20 gg
dalla notifica, l’ordinanza diventerà esecutiva ed inoppugnabile (art. 647 c.p.c.).
in caso di mancata opposizione, di mancata costituzione dell’opponente o di estinzione del
4) giudizio di opposizione acquista, qualora il giudizio si estingua, l’esecutività di cui fosse
eventualmente priva.
ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione (art. 186-quater)
esaurita l’istruzione , su istanza della parte che ha proposto
1) (≠delle altre due che sono emesse in corso)
domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni il G.I.
può emettere ordinanza di pagamento, consegna o rilascio nei limiti in cui ritenga già
raggiunta la prova. Richiesta può avvenire verbalmente in udi