DIRITTO ECCLESIASTICO
DIRITTO ECCLESIASTICO...............................................................................................................................................2
PRECEDENTI STORICI.................................................................................................................................................4
ITALIA.............................................................................................................................................................................5
FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO.....................................................................................................................8
PRINCIPI COSTITUZIONALE DEL DIRITTO ECCLESIASTICO...........................................................................10
ORGANI STATUALI CON MANSIONI INERENTI AI CULTI..................................................................................13
Fondo edifici di culto..................................................................................................................................................13
ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA.....................................................................................................15
PREROGATIVE DELLA CHIESA NEL DIRITTO ITALIANO..................................................................................24
POSIZIONE DELLA CHIESA NEL DIRITTO ITALIANO.........................................................................................27
ECCLESIASTICI...........................................................................................................................................................30
ENTI ECCLESIASTICI.................................................................................................................................................35
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO.................................................................................38
SINGOLI ENTI ECCLESIASTICI................................................................................................................................40
PATRIMONIO ECCLESIASTICO................................................................................................................................43
ENTRATE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI.................................................................................................................46
MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI.................................................................................................49
RICONOSCIMENTO DEGLI EFFETTI CIVILI .........................................................................................................50
EFFICACIA DELLE DECISIONI ECCLESIASTICHE SU MATRIMONI CANONICI............................................53
CONFESSIONI ACATTOLICHE E LE INTESE CON LO STATO ITALIANO.............................................................57
FENOMENO RELIGIOSO NELLE DIFFERENTI ESPERIENZE ATTUALI................................................................61
INTESE..........................................................................................................................................................................74
ISLAM................................................................................................................................................................................83
1 DIRITTO ECCLESIASTICO
Rispetto al fenomeno religioso Stato può essere:
giurisdizionalista: distinzione tra potere statale e religioso ma coordinamento tra gli stessi
confessionale: impone il credo del principe (es. Pace di Augusta);
liberale: riconosce a tutti la piena libertà religiosa;
separatista: potere statale e religioso sono separati ed il primo non introduce alcuna
regolamentazione speciale del fenomeno religioso;
unionista: potere temporale e religioso spettano alla stessa autorità;
teocrazia: potere statale subordinato religioso (sovranità è simbolicamente esercitata
dalla divinità);
cesaropapismo: potere religioso è subordinato a quello statale (es. Sacro romano
impero, monarca inglese capo della chiesa anglicana potere civile estende la
propria competenza al campo religioso).
laico: potere statale e religioso sono separati, riconosce il pluralismo confessionale (es. Italia post
accordo ‘84).
Repubblica ordinamento statale laico, status delle confessioni religiose si fonda su due livelli:
ordinamento costituzionale: afferma il principio della secolarizzazione, neutralità e laicità dello
Stato, rispetto di tutte le fedi religiose compatibili con i principi costituzionali e che non
violino il principio del buon costume. Principio di libertà di pensiero, di libertà di adesione,
pratica e proselitismo per tutti i culti indistintamente.
3 Cost. tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di religione;
8 Cost. tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
regime degli accordi: Concordato regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica (7 Cost.); Intese
3
regolano i rapporti tra Stato e culti acattolici (8 Cost.); L. 1159/1929 regola i rapporti tra
Stato e culti acattolici che non hanno sottoscritto intese.
Diritto ecclesiastico: complesso di norme statali che disciplinano i rapporti dello Stato con le
diverse confessioni religiose. Sono norme che per avere efficacia, devono essere concordate e
riconosciute dall’ordinamento statuale. Fa parte del diritto interno, complesso di norme che vige
all’interno dello Stato; è un ramo del diritto pubblico in quanto regola diritti soggettivi pubblici
delle persona fisiche o giuridiche che operano nello Stato. Non costituiscono un corpo unitario ma
si ritrovano in tutti i settori nei quali si articola l’ordinamento giuridico (diritto internazionale,
costituzionale, civile es. matrimonio, penale es. tutela sentimento religioso, lavoro, amministrativo).
Principi fondamentali: libertà religiosa, eguaglianza religiosa, laicità dello Stato (neutralità rispetto
al fenomeno religioso). Tutte le confessioni religiose, indipendentemente dall’aver stipulato un
accordo con l’Italia, possono essere riconosciute.
Diritto canonico: complesso di norme giuridiche create e fatte valere dagli organi della Chiesa
cattolica per organizzare e regolamentare la comunità dei credenti battezzati in Cristo. Sono norme
originarie ed autonome perché fatte valere da uno Stato autonomo ed indipendente, la Chiesa.
Creano e regolano i rapporti giuridici canonici all’interno della Chiesa cattolica; organizzano la
gerarchia degli organi componenti la Chiesa e ne regolano l’attività; valutano e regola i
comportamenti dei singoli fedeli.
Stato non è legittimato a sindacare le norme interne dell’istituzione ecclesiastica. Chiesa può
legittimamente, all’interno del suo ordine, porre atti giuridicamente vincolanti, indipendentemente
dall’efficacia che questi atti ricoprano nell’ordinamento italiano.
2
3 PRECEDENTI STORICI
Storia del diritto ecclesiastico occidentale secondo la dottrina inizia con
E M del 313 imperatore Costantino: religione cattolica diviene licita, consentita;
DITTO DI ILANO vescovi scelti tra le élites cittadine;
S R I 800-814 notte di Natale dell’800 Basilica San Pietro, Carlo Magno
ACRO OMANO MPERO
incoronato da Leone III: apice della collaborazione potere temporale e spirituale;
T V 842 tre figli di Carlo si spartiscono il regno: potere statale torna a prevalere su
RATTATO DI ERDUN
quello spirituale in quanto si formano potentati locali che occupano entrambi i
poteri;
G S 1054 divisa la chiesa cattolica occidentale (Papa) da quella ortodossa orientale
RANDE CISMA dell’Impero romano d’Oriente (Patriarca).
D P 1075 Gregorio VII (Ildebrando di Soana riforma Gregoriana): afferma supremazia
ICTATUS APAE del pontefice sulla Chiesa e sull’imperatore. Mediante la scomunica depone
vescovi ed imperatori escludendoli completamente dalla Chiesa ed autorizzando i
sudditi a venir meno al vincolo di obbedienza.
Si oppone Enrico IV di Franconia: afferma supremazia imperatore.
Incomincia la L I : ossia per il potere di nominare
OTTA PER LE NVESTITURE
vescovi ed abati concedendo l’investitura.
C W 1122 tra Papa Callisto II e imperatore Enrico V: riservata al potere
ONCORDATO DI ORMS
spirituale l’investitura delle prerogative spirituali (simboli erano anello e
pastorale) in seguito il potere statale conferiva l’investitura delle prerogative
temporali (simboli scettro).
Importante vittoria della Chiesa, eliminava le ingerenze statale dalla nomina
della gerarchia ecclesiastica.
R 1517 Martin Lutero, monaco agostiniano, 95 tesi città di Wittenberg:
IFORMA PROTESTANTE
richiama le gerarchie ecclesiastiche ad un maggior rigore morale e ad una
condotta più fedele agli ideali evangelici (contrario alla vendita delle indulgenze:
salvezza dell’anima in cambio di denaro), nega il ruolo della Chiesa come
tramite esclusivo ed indispensabile tra Dio e l’uomo provocando un
ridimensionamento del Papa. Viene scomunicato.
A S 1534 Enrico VIII in Inghilterra: dichiara il sovrano “capo unico della chiesa
TTO DI UPREMAZIA
inglese”, nascita della Chiesa anglicana (protestante), guida spirituale affidata
all’arcivescovo di Canterbury (cesaropapismo).
P A 1555 imperatore Carlo V: riconosce il diritto ad ogni principe di scegliere la
ACE DI UGUSTA religione dei propri sudditi, concedendo ai sudditi di diversa confessione il diritto
all’emigrazione (giurisdizionalismo confessionale).
G T ’ 1618 e 1648 P W : sancita la sovranità delle nuove
UERRA DEI RENT ANNI ACE DI ESTFALIA
monarchie nazionali e della divisione religiosa dell’Occidente, ribadendo le
conclusioni della Pace di Augusta: primato del potere statale su quello religioso.
R 1789: crolla il sistema ecclesiastico tradizionale, già compromesso dalla
IVOLUZIONE FRANCESE
diffusione del giurisdizionalismo.
Dichiarazione dei diritti dell’uomo proclama il principio di eguaglianza e riconosce la
libertà religiosa di tutti i cittadini;
Costituzione civile del clero trasforma gli ecclesiastici in ufficiali stipendiati ed eletti dallo
Stato, imponendo loro il giuramento di fedeltà alla rivoluzione.
seconda fase della rivoluzione Terrore 1793-1794: represso il clero refrattario ed il
cattolicesimo romano, fino al culto della Dea ragione.
Napoleone 1804 incoronato da papa Pio VI: editto di Saint Cloud norme sui
cimiteri, tombe fuori dalle mura, disposizioni a favore dell’anima a favore dello
Stato.
800: si diffondono tendenze alla separazione tra Stato e Chiesa: scelte di tipo confessionale sono
considerate un affare privato dei cittadini, cui viene riconosciuta la piena libertà di professare
4 una fede, di non credere, di aderire o allontanarsi da qualsivoglia confessione, senza dover
subire ritorsioni da parte dell’autorità costituente (giurisdizionalismo liberale).
ITALIA
Dall’U I diritto ecclesiastico ha attraversato tre periodi
NITÀ DI TALIA
liberale (1861-1929);
incentrato sui Patti lateranensi (1929-1948);
caratterizzato dall’avvento della Costituzione repubblicana (artt. 7-8 Cost.).
PERIODO LIBERALE
S A 1848 (Statuto del Regno di Sardegna): religione cattolica sola religione di Stato,
TATUTO LBERTINO altri culti esistenti erano tollerati conformemente alle leggi.
S 1848: differenze di culto non comportavano differenziazioni riguardo al godimento dei
LEGGE INEO diritti civili e politici o all’ammissibilità alle cariche civili e militari.
Riaffermando la posizione di preminenza della religione cattolica.
R ’I 1861: emanate le leggi eversive con le quali si negava il riconoscimento (e quindi la
EGNO D TALIA capacità patrimoniale) agli ordini, corporazioni e congregazioni religiose regolari
nonché conservatori e ritiri che comportassero vita comune ed avessero carattere
ecclesiastico. Il patrimonio di tali enti soppressi fu devoluto al demanio dello
Stato. Veniva sancita l’incapacità per ogni ente morale ecclesiastico di possedere
beni immobili. Esclusi dalla soppressione e dalla conseguente spoliazione dei
beni le parrocchie, ordinariati, canonicati, chiese cattedrali, seminari e
fabbricerie.
Proclamazione del Regno d’Italia non era completa, mancavano Venezia e Roma,
dove il Papa e la Santa sede si consideravano indipendenti.
B P P 1870: Roma viene annessa al Regno d’Italia e proclamata capitale. Nasce la
RECCIA DI ORTA IA
cd. questione romana: problematica dell’indipendenza del Papa e della Santa
Sede e dunque dello Status giuridico della Chiesa.
Per tentare di risolvere la questione romana fu emanata la legge delle
guarentigie: garantire rendite, immunità e privilegi al Sommo Pontefice.
Il provvedimento si articolava in due titoli:
Sommo pontefice: stessa tutela penale prevista per il Re, concessione palazzi apostolici
vaticano e lateranense, inalienabili, esenti da imposte e da espropriazione; diritto di legazione
attivo e passivo e facoltà di corrispondere liberamente con l’episcopato e con tutto il mondo
cattolico;
rendita annua.
Relazioni dello Stato con la Chiesa: abolito il giuramento al Re dei vescovi; abolito il diritto
di nomina o proposta regia; riordino, attraverso una legge successiva, della conservazione e
amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del Regno.
Provvedimento scontentò la Santa Sede perché a suo parere non presentava
garanzie di stabilità, soprattutto perché, in quanto legge interna del Regno,
poteva essere successivamente abrogata da altra legge ordinaria dello Stato.
Stato cercò di ovviare a tali critiche dichiarandola legge fondamentale, ma ciò
non toglieva alla legge il suo carattere unilaterale, il legislatore avrebbe potuto in
qualsiasi tempo trasformare il contenuto della legge stessa senza consultare la
Chiesa.
5 PERIODO PATTI LATERANENSI
P L 1929 firmati da Mussolini, capo del governo e dal cardinale Gasparri in
ATTI ATERANENSI
rappresentanza del Papa, nel palazzo del Laterano (mediante contrattazione bilaterale).
Constavano di tre documenti:
TRATTATO: risolveva definitivamente la questione romana riconoscendo la personalità
internazionale dello Stato Città del Vaticano e riconoscendo il Pontefice quale unico
sovrano, sacro ed inviolabile equiparato al Re.
Nasce la Città del Vaticano e si stabilisce il regime giuridico di Piazza San Pietro: sovranità e
giurisdizione spettano alla Santa Sede, mentre all’Italia spetta provvedere ai servizi pubblici
(illuminazione, ecc).
Santa Sede è proprietaria di una serie di basiliche, edifici, immobili e istituti pontifici;
Santa Sede diritto di arbitrato internazionale;
CONCORDATO: regolava i rapporti fra Stato e Chiesa in Italia.
Compromesso di 45 articoli che non prevede la possibilità di intese successive, salvo la possibilità di una
generica amichevole soluzione, di comune buon senso, in caso di eventuali difficoltà di interpretazione.
afferma il principio confessionale secondo cui la religione cattolica apostolica romana
1) è la sola religione di Stato;
autonomia degli enti centrali della Chiesa Cattolica;
2) riconosce una serie di privilegi finanziari e fiscali e di esoneri per gli enti ecclesiastici;
3) afferma la necessità di una preventiva approvazione dello Stato per le nomine dei
4) vescovi e parroci;
riconoscimento, da parte dello Stato, dei provvedimenti emanati dall’autorità
5) ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare contro ecclesiastici;
prevede particolari forme di intervento finanziario nei confronti del clero (c.d.
6) congrue);
riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato secondo il diritto
7) canonico, riserva esclusiva ai tribunali ecclesiastici delle cause concernenti la nullità
del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato;
insegnamento della religione cristiana in tutte le scuole pubbliche (eccetto quasi tutte
8) le università) considerato “fondamento e coronamento” dell’istruzione pubblica.
CONVENZIONE FINANZIARIA: risolve le questioni economiche sorte dopo le
spoliazioni degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi eversive.
L L. 1159/1929 : disciplina e tutela l’esercizio dei culti acattolici che non
EGGE SUI CULTI AMMESSI
hanno firmato intese con lo Stato. Ammette il libero esercizio, anche pubblico, di culti diversi
dalla religione cattolica con il limite dell’ordine pubblico e del buon costume. Ribadisce il
principio che la differenza di culto non forma eccezione ai diritti civili e politici. Accoglie il
principio della libera discussione in materia religiosa che consente dunque anche la critica dei
principi dello Stato.
Riconosce effetti civili del matrimonio acattolico qualora l’ufficiale dello stato civile, dopo
aver accertato che non sussistano cause ostative alla celebrazione del matrimonio secondo le
6 norme del c.c., rilasci autorizzazione scritta indicante il ministro del culto davanti al quale ha
avuto luogo la celebrazione. PERIODO COSTITUZIONE
R 2 giugno 1946
NASCITA DELLA EPUBBLICA
C R 1° gennaio 1948: art. 7 Cost. riafferma principio in base al quale
OSTITUZIONE EPUBBLICANA
lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani; sancisce che i
rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi, la cui modifica, se non
concordata dalle parti, richiede il procedimento di revisione costituzionale.
Non accoglie il principio confessionale, che era alla base dei Patti, in virtù del quale la
regione cattolica era considerata religione di Stato.
Accoglie il principio della laicità dello Stato, a tutela della piena eguaglianza e libertà
religiosa dei cittadini (libertà e uguaglianza religiosa, non discriminazione per motivi
religiosi, libertà di pensiero, di riunione e associazione).
A V M 1984 (nuovo Concordato): firmati da firmati da Craxy e Casaroli.
CCORDI DI ILLA ADAMA
Convenzione internazionale stipulata tra la Santa sede in veste di soggetto di diritto internazionale e lo Stato
italiano.
commissione Go
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