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EGATI PII E LE FONDAZIONI DI CULTO
beni temporali ad un ente ecclesiastico già esistente con determinati oneri temporanei o
perpetui per fini di culto o di beneficenza (cd. pia fondazione non autonoma); oppure possono
disporre con donazione o testamento che beni mobili od immobili costituiscano un ente nuovo,
una nuova fondazione di culto (cd. pia fondazione autonoma). Tali fondazioni possono essere
riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la
rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.
47
48 MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI
fino al Concordato del 1929 l’unica forma di matrimonio valida per l’ordinamento statale era quello
civile, quello canonico era irrilevante considerato un atto esclusivamente religioso senza valore
giuridico. Cittadini italiani professanti la fede cattolica erano obbligati, perché il loro matrimonio
fosse legittimo per lo Stato e valido per la Chiesa, ad effettuare una doppia celebrazione davanti
all’ufficiale dello stato civile ed innanzi al ministro del culto cattolico (matrimonio civile
esclusivo ed obbligatorio).
Patti Lateranensi: ai cittadini fu riconosciuta la libertà di scegliere tra matrimonio civile e matrimonio
concordatario il quale doveva essere trascritto nei registri dello stato civile per acquistare con
effetti civili (matrimonio civile facoltativo). Previsti determinati adempimenti anche nel
matrimonio canonico: lettura degli articoli del c.c. relativi ai diritti ed ai doveri dei coniugi e
l’obbligo delle pubblicazioni.
Restò di competenza dello Stato la determinazione degli effetti civili del matrimonio.
Legge matrimoniale 1929: tuttora in vigore per quella parte che non risulti implicitamente abrogata:
matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce,
dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia stato trascritto nei registri dello
stato civile.
Legge sul divorzio 1970: introdusse la possibilità per i coniugi di ottenere la cessazione degli effetti
civili del matrimonio con una procedura diversa da quella concordataria.
Accordo di Villa Madama 1984 (art. 8): il matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico,
trascritto nei registri dello stato civile, produce effetti civili. Senza la trascrizione, il matrimonio
rimane un rapporto puramente religioso.
Al momento in Italia,
matrimonio come atto giuridico (costitutivo della famiglia) può essere regolato o dal diritto civile o dal
diritto canonico, a secondo che le parti scelgano matrimonio civile celebrato davanti
all’ufficiale di stato civile; matrimonio canonico (o concordatario) celebrato davanti al
ministro del culto cattolico, secondo la disciplina del diritto canonico, e regolarmente trascritto
nei registri dello stato civile.
matrimonio come rapporto, invece, è regolato unicamente dal diritto civile, per quanto riguarda i
diritti e i doveri dei coniugi, i rapporti con la prole, gli aspetti patrimoniali e successori
connessi alla famiglia e la promessa di matrimonio.
Legge italiana regola i requisiti di capacità dei contraenti, le ipotesi di impedimento e le cause di nullità
del vincolo matrimoniale ed i tribunali civili sono gli unici competenti nei modi e per le cause per cui
potrebbe essere impugnato un matrimonio civile.
matrimonio celebrato dal ministro di un culto acattolico regolato da una intesa: vige un particolare
tipo di matrimonio affine a quello concordatario.
matrimonio celebrato dal ministro di un culto acattolico che non ha stipulato una intesa non
costituisce una terza forma di matrimonio: il ministro del culto agisce in tal caso come persona
delegata dall’autorità dello Stato; matrimonio così celebrato, è un matrimonio civile totalmente
sottoposto alla legge dello Stato.
49 RICONOSCIMENTO DEGLI EFFETTI CIVILI
Perché il matrimonio concordatario produca i suoi effetti civili è necessario compiere una serie di atti
precedenti e successivi alla celebrazione stessa.
celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili deve essere preceduta
PUBBLICAZIONI CIVILI:
dalle pubblicazioni, che assolvono la funzione di pubblicità-notizia della volontà dei nubendi di
celebrare un matrimonio destinato a produrre effetti civili.
richiesta delle pubblicazioni può essere effettuata: sposi, persone delegate, Parroco davanti al quale il
matrimonio sarà celebrato.
effettuate: dall’ufficiale dello stato civile previa verifica che non vi siano impedimenti non dichiarati.
Obbligato a fare le pubblicazioni salvo che sussista un impedimento comune al diritto matrimoniale civile e
canonico (ordine sacerdotale, voto pubblico perpetuo di castità, battezzano e non battezzato due religioni
diverse, non dispensato dall’autorità ecclesiastica o un impedimento alla trascrivibilità. Se non crede di poter
procedere alla pubblicazione, rilascia un certificato con i motivi del rifiuto, contro il quale è ammesso ricorso
al Tribunale che provvede con ordinanza in camera di consiglio sentito il P.M. Contro l’ordinanza del Tribunale
si può ricorrere in Corte di Appello e secondo alcuni esperire quindi ricorso per Cassazione, ritenendosi che
l’ordinanza sia, sostanzialmente, una sentenza.
avviso di pubblicazione doveva restare affisso alla porta della casa comunale per almeno 8 gg, dal
2011, l’avviso di pubblicazione deve comparire esclusivamente su Internet, le pubblicazioni
cartacee non hanno più valore legale (tribunale può ridurre detto termine per gravi motivi o dispensare
del tutto dalle pubblicazioni per cause gravissime). Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare
sul proprio sito gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale.
In caso di inosservanza, la cerimonia non può essere celebrata (qualora la celebrazione avvenga
lo stesso, il matrimonio non è nullo o annullabile, ma può essere comminata una sanzione
amministrativa a carico degli sposi e dell’ufficiale di stato civile).
pubblicazione perde efficacia qualora la celebrazione del matrimonio non segue entro 180 gg.
: scopo della pubblicazione è quello di rendere noto che sta per celebrarsi un
EVENTUALI OPPOSIZIONI
matrimonio affinché chi è a conoscenza di un qualsivoglia impedimento possa renderlo noto e fare
opposizione.
Diritto di opposizione genitori o, in loro mancanza, agli altri ascendenti o collaterali entro il 3°; tutore o al
curatore; Pubblico Ministero (a tal fine l’ufficiale di stato civile è tenuto ad informare immediatamente il
Procuratore della Repubblica di eventuali impedimenti non dichiarati che ostino al matrimonio); coniuge
della persona che vuole contrarre un altro matrimonio; parenti del precedente marito quando si tratta di
matrimonio in contravvenzione divieto temporaneo di nozze; persone col quale il matrimonio era stato
contratto e ai parenti di lui, se il matrimonio fu dichiarato nullo.
Durante il termine di 8 gg per le pubblicazioni
se all’ufficiale di stato civile non viene notificata alcuna opposizione e nulla osta al matrimonio,
trascorsi 3 gg successivi alla pubblicazione, deve rilasciare un certificato in cui dichiara che non
risulta l’esistenza di cause che si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti
civili;
se invece gli viene notificata opposizione, deve astenersi dal rilascio del certificato e dare
comunicazione al Parroco dell’opposizione notificatagli.
Tribunale, se l’opposizione si basa su un impedimento dirimente (difetto di età; pronunciata
interdizione per infermità di mente; esistenza di precedente vincolo matrimoniale; affinità in linea
retta; delitto) può decidere sul merito dell’opposizione respingendola o dichiarandola fondata ed,
in questo caso, statuendo sull’esistenza di uno degli impedimenti alla trascrizione.
Se si basa su un impedimento impediente (es. lutto vedovile) o tipicamente canonico (es. ordine
sacro, voto, disparità di culto) deve pronunciare sentenza di non luogo a deliberare .
La presentazione della domanda di opposizione non sospende automaticamente la celebrazione del
matrimonio: è il Presidente del Tribunale che può, ove ne sussista l’opportunità, sospendere la celebrazione sino
a che sia stata rimossa l’opposizione.
50 Rimossa l’opposizione con motivata sentenza di rigetto o con sentenza di non luogo a
procedere, l’ufficiale di stato civile sarà obbligato a rilasciare il certificato che non aveva potuto
rilasciare in precedenza.
(forma di manifestazione del consenso): deve essere fatta secondo le disposizioni del
CELEBRAZIONE
diritto canonico.
Ministro di culto deve dare lettura degli articoli del c.c. (143, 144 147) riguardanti i diritti e i doveri dei
coniugi.
successivamente alla celebrazione del matrimonio deve compilare l’atto di matrimonio in doppio
originale (uno di norma direttamente sul libro parrocchiale l’altro su foglio volante per lo stato
civile). Ha solo valore certificativo: redatto in lingua italiana, indicazioni previste, menzione dell’eseguita
lettura degli artt. c.c., atto può contenere anche eventuali dichiarazioni del regime di separazione dei beni o
.
riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio
entro 5 gg dalla celebrazione uno degli originali deve essere trasmesso dal Parroco all’ufficiale di stato
civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato per la trascrizione dell’atto di
matrimonio nei registri dello stato civile. Omissione non integra il reato di omissione di atti d’ufficio,
in quanto il parroco agisce esclusivamente come ministro di culto e non come pubblico ufficiale. Può
comportare responsabilità canoniche e responsabilità per danni nei confronti degli sposi. Esercita una
funzione pubblica di certificazione e deve quindi ritenersi pubblico ufficiale quando redige e trasmette
all’ufficiale di stato civile per la trascrizione l’atto attestante la celebrazione del matrimonio.
TRASCRIZIONE ha efficacia costitutiva (in sua mancanza il matrimonio canonico è civilmente
irrilevante), retroattiva (una volta effettuata gli effetti civili retroagiscono al momento della
celebrazione).
tempestiva: se l’originale trasmesso dal Parroco entro 5 gg dalla celebrazione contiene tutte le
indicazioni previste e la celebrazione è stata preceduta dalle pubblicazioni e dal rilascio del
certificato, l’ufficiale dello stato civile è obbligato a trascrivere l’atto entro 24h dal ricevimento
e nelle successive 24h deve esserne data notizia al Parroco;
tardiva: se l’originale viene trasmesso dopo i 5 gg. Trascrizione può essere richiesta dai coniugi in ogni
tempo, il diritto di richiederla è imprescrittibile. Può essere richiesta anche da un solo
coniuge, però co