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DIRITTO ECCLESIASTICO

DIRITTO ECCLESIASTICO...............................................................................................................................................2

PRECEDENTI STORICI.................................................................................................................................................4

ITALIA.............................................................................................................................................................................5

FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO.....................................................................................................................8

PRINCIPI COSTITUZIONALE DEL DIRITTO ECCLESIASTICO...........................................................................10

ORGANI STATUALI CON MANSIONI INERENTI AI CULTI..................................................................................13

Fondo edifici di culto..................................................................................................................................................13

ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA.....................................................................................................15

PREROGATIVE DELLA CHIESA NEL DIRITTO ITALIANO..................................................................................24

POSIZIONE DELLA CHIESA NEL DIRITTO ITALIANO.........................................................................................27

ECCLESIASTICI...........................................................................................................................................................30

ENTI ECCLESIASTICI.................................................................................................................................................35

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO.................................................................................38

SINGOLI ENTI ECCLESIASTICI................................................................................................................................40

PATRIMONIO ECCLESIASTICO................................................................................................................................43

ENTRATE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI.................................................................................................................46

MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI.................................................................................................49

RICONOSCIMENTO DEGLI EFFETTI CIVILI .........................................................................................................50

EFFICACIA DELLE DECISIONI ECCLESIASTICHE SU MATRIMONI CANONICI............................................53

CONFESSIONI ACATTOLICHE E LE INTESE CON LO STATO ITALIANO.............................................................57

FENOMENO RELIGIOSO NELLE DIFFERENTI ESPERIENZE ATTUALI................................................................61

INTESE..........................................................................................................................................................................74

ISLAM................................................................................................................................................................................83

1 DIRITTO ECCLESIASTICO

Rispetto al fenomeno religioso Stato può essere:

giurisdizionalista: distinzione tra potere statale e religioso ma coordinamento tra gli stessi

confessionale: impone il credo del principe (es. Pace di Augusta);

liberale: riconosce a tutti la piena libertà religiosa;

separatista: potere statale e religioso sono separati ed il primo non introduce alcuna

regolamentazione speciale del fenomeno religioso;

unionista: potere temporale e religioso spettano alla stessa autorità;

teocrazia: potere statale subordinato religioso (sovranità è simbolicamente esercitata

dalla divinità);

cesaropapismo: potere religioso è subordinato a quello statale (es. Sacro romano

impero, monarca inglese capo della chiesa anglicana potere civile estende la

propria competenza al campo religioso).

laico: potere statale e religioso sono separati, riconosce il pluralismo confessionale (es. Italia post

accordo ‘84).

Repubblica ordinamento statale laico, status delle confessioni religiose si fonda su due livelli:

ordinamento costituzionale: afferma il principio della secolarizzazione, neutralità e laicità dello

Stato, rispetto di tutte le fedi religiose compatibili con i principi costituzionali e che non

violino il principio del buon costume. Principio di libertà di pensiero, di libertà di adesione,

pratica e proselitismo per tutti i culti indistintamente.

3 Cost. tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di religione;

8 Cost. tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

regime degli accordi: Concordato regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica (7 Cost.); Intese

3

regolano i rapporti tra Stato e culti acattolici (8 Cost.); L. 1159/1929 regola i rapporti tra

Stato e culti acattolici che non hanno sottoscritto intese.

Diritto ecclesiastico: complesso di norme statali che disciplinano i rapporti dello Stato con le

diverse confessioni religiose. Sono norme che per avere efficacia, devono essere concordate e

riconosciute dall’ordinamento statuale. Fa parte del diritto interno, complesso di norme che vige

all’interno dello Stato; è un ramo del diritto pubblico in quanto regola diritti soggettivi pubblici

delle persona fisiche o giuridiche che operano nello Stato. Non costituiscono un corpo unitario ma

si ritrovano in tutti i settori nei quali si articola l’ordinamento giuridico (diritto internazionale,

costituzionale, civile es. matrimonio, penale es. tutela sentimento religioso, lavoro, amministrativo).

Principi fondamentali: libertà religiosa, eguaglianza religiosa, laicità dello Stato (neutralità rispetto

al fenomeno religioso). Tutte le confessioni religiose, indipendentemente dall’aver stipulato un

accordo con l’Italia, possono essere riconosciute.

Diritto canonico: complesso di norme giuridiche create e fatte valere dagli organi della Chiesa

cattolica per organizzare e regolamentare la comunità dei credenti battezzati in Cristo. Sono norme

originarie ed autonome perché fatte valere da uno Stato autonomo ed indipendente, la Chiesa.

Creano e regolano i rapporti giuridici canonici all’interno della Chiesa cattolica; organizzano la

gerarchia degli organi componenti la Chiesa e ne regolano l’attività; valutano e regola i

comportamenti dei singoli fedeli.

Stato non è legittimato a sindacare le norme interne dell’istituzione ecclesiastica. Chiesa può

legittimamente, all’interno del suo ordine, porre atti giuridicamente vincolanti, indipendentemente

dall’efficacia che questi atti ricoprano nell’ordinamento italiano.

2

3 PRECEDENTI STORICI

Storia del diritto ecclesiastico occidentale secondo la dottrina inizia con

E M del 313 imperatore Costantino: religione cattolica diviene licita, consentita;

DITTO DI ILANO vescovi scelti tra le élites cittadine;

S R I 800-814 notte di Natale dell’800 Basilica San Pietro, Carlo Magno

ACRO OMANO MPERO

incoronato da Leone III: apice della collaborazione potere temporale e spirituale;

T V 842 tre figli di Carlo si spartiscono il regno: potere statale torna a prevalere su

RATTATO DI ERDUN

quello spirituale in quanto si formano potentati locali che occupano entrambi i

poteri;

G S 1054 divisa la chiesa cattolica occidentale (Papa) da quella ortodossa orientale

RANDE CISMA dell’Impero romano d’Oriente (Patriarca).

D P 1075 Gregorio VII (Ildebrando di Soana riforma Gregoriana): afferma supremazia

ICTATUS APAE del pontefice sulla Chiesa e sull’imperatore. Mediante la scomunica depone

vescovi ed imperatori escludendoli completamente dalla Chiesa ed autorizzando i

sudditi a venir meno al vincolo di obbedienza.

Si oppone Enrico IV di Franconia: afferma supremazia imperatore.

Incomincia la L I : ossia per il potere di nominare

OTTA PER LE NVESTITURE

vescovi ed abati concedendo l’investitura.

C W 1122 tra Papa Callisto II e imperatore Enrico V: riservata al potere

ONCORDATO DI ORMS

spirituale l’investitura delle prerogative spirituali (simboli erano anello e

pastorale) in seguito il potere statale conferiva l’investitura delle prerogative

temporali (simboli scettro).

Importante vittoria della Chiesa, eliminava le ingerenze statale dalla nomina

della gerarchia ecclesiastica.

R 1517 Martin Lutero, monaco agostiniano, 95 tesi città di Wittenberg:

IFORMA PROTESTANTE

richiama le gerarchie ecclesiastiche ad un maggior rigore morale e ad una

condotta più fedele agli ideali evangelici (contrario alla vendita delle indulgenze:

salvezza dell’anima in cambio di denaro), nega il ruolo della Chiesa come

tramite esclusivo ed indispensabile tra Dio e l’uomo provocando un

ridimensionamento del Papa. Viene scomunicato.

A S 1534 Enrico VIII in Inghilterra: dichiara il sovrano “capo unico della chiesa

TTO DI UPREMAZIA

inglese”, nascita della Chiesa anglicana (protestante), guida spirituale affidata

all’arcivescovo di Canterbury (cesaropapismo).

P A 1555 imperatore Carlo V: riconosce il diritto ad ogni principe di scegliere la

ACE DI UGUSTA religione dei propri sudditi, concedendo ai sudditi di diversa confessione il diritto

all’emigrazione (giurisdizionalismo confessionale).

G T ’ 1618 e 1648 P W : sancita la sovranità delle nuove

UERRA DEI RENT ANNI ACE DI ESTFALIA

monarchie nazionali e della divisione religiosa dell’Occidente, ribadendo le

conclusioni della Pace di Augusta: primato del potere statale su quello religioso.

R 1789: crolla il sistema ecclesiastico tradizionale, già compromesso dalla

IVOLUZIONE FRANCESE

diffusione del giurisdizionalismo.

Dichiarazione dei diritti dell’uomo proclama il principio di eguaglianza e riconosce la

libertà religiosa di tutti i cittadini;

Costituzione civile del clero trasforma gli ecclesiastici in ufficiali stipendiati ed eletti dallo

Stato, imponendo loro il giuramento di fedeltà alla rivoluzione.

seconda fase della rivoluzione Terrore 1793-1794: represso il clero refrattario ed il

cattolicesimo romano, fino al culto della Dea ragione.

Napoleone 1804 incoronato da papa Pio VI: editto di Saint Cloud norme sui

cimiteri, tombe fuori dalle mura, disposizioni a favore dell’anima a favore dello

Stato.

800: si diffondono tendenze alla separazione tra Stato e Chiesa: scelte di tipo confessionale sono

considerate un affare privato dei cittadini, cui viene riconosciuta la piena libertà di professare

4 una fede, di non credere, di aderire o allontanarsi da qualsivoglia confessione, senza dover

subire ritorsioni da parte dell’autorità costituente (giurisdizionalismo liberale).

ITALIA

Dall’U I diritto ecclesiastico ha attraversato tre periodi

NITÀ DI TALIA

liberale (1861-1929);

incentrato sui Patti lateranensi (1929-1948);

caratterizzato dall’avvento della Costituzione repubblicana (artt. 7-8 Cost.).

PERIODO LIBERALE

S A 1848 (Statuto del Regno di Sardegna): religione cattolica sola religione di Stato,

TATUTO LBERTINO altri culti esistenti erano tollerati conformemente alle leggi.

S 1848: differenze di culto non comportavano differenziazioni riguardo al godimento dei

LEGGE INEO diritti civili e politici o all’ammissibilità alle cariche civili e militari.

Riaffermando la posizione di preminenza della religione cattolica.

R ’I 1861: emanate le leggi eversive con le quali si negava il riconoscimento (e quindi la

EGNO D TALIA capacità patrimoniale) agli ordini, corporazioni e congregazioni religiose regolari

nonché conservatori e ritiri che comportassero vita comune ed avessero carattere

ecclesiastico. Il patrimonio di tali enti soppressi fu devoluto al demanio dello

Stato. Veniva sancita l’incapacità per ogni ente morale ecclesiastico di possedere

beni immobili. Esclusi dalla soppressione e dalla conseguente spoliazione dei

beni le parrocchie, ordinariati, canonicati, chiese cattedrali, seminari e

fabbricerie.

Proclamazione del Regno d’Italia non era completa, mancavano Venezia e Roma,

dove il Papa e la Santa sede si consideravano indipendenti.

B P P 1870: Roma viene annessa al Regno d’Italia e proclamata capitale. Nasce la

RECCIA DI ORTA IA

cd. questione romana: problematica dell’indipendenza del Papa e della Santa

Sede e dunque dello Status giuridico della Chiesa.

Per tentare di risolvere la questione romana fu emanata la legge delle

guarentigie: garantire rendite, immunità e privilegi al Sommo Pontefice.

Il provvedimento si articolava in due titoli:

Sommo pontefice: stessa tutela penale prevista per il Re, concessione palazzi apostolici

vaticano e lateranense, inalienabili, esenti da imposte e da espropriazione; diritto di legazione

attivo e passivo e facoltà di corrispondere liberamente con l’episcopato e con tutto il mondo

cattolico;

rendita annua.

Relazioni dello Stato con la Chiesa: abolito il giuramento al Re dei vescovi; abolito il diritto

di nomina o proposta regia; riordino, attraverso una legge successiva, della conservazione e

amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del Regno.

Provvedimento scontentò la Santa Sede perché a suo parere non presentava

garanzie di stabilità, soprattutto perché, in quanto legge interna del Regno,

poteva essere successivamente abrogata da altra legge ordinaria dello Stato.

Stato cercò di ovviare a tali critiche dichiarandola legge fondamentale, ma ciò

non toglieva alla legge il suo carattere unilaterale, il legislatore avrebbe potuto in

qualsiasi tempo trasformare il contenuto della legge stessa senza consultare la

Chiesa.

5 PERIODO PATTI LATERANENSI

P L 1929 firmati da Mussolini, capo del governo e dal cardinale Gasparri in

ATTI ATERANENSI

rappresentanza del Papa, nel palazzo del Laterano (mediante contrattazione bilaterale).

Constavano di tre documenti:

TRATTATO: risolveva definitivamente la questione romana riconoscendo la personalità

internazionale dello Stato Città del Vaticano e riconoscendo il Pontefice quale unico

sovrano, sacro ed inviolabile equiparato al Re.

Nasce la Città del Vaticano e si stabilisce il regime giuridico di Piazza San Pietro: sovranità e

giurisdizione spettano alla Santa Sede, mentre all’Italia spetta provvedere ai servizi pubblici

(illuminazione, ecc).

Santa Sede è proprietaria di una serie di basiliche, edifici, immobili e istituti pontifici;

Santa Sede diritto di arbitrato internazionale;

CONCORDATO: regolava i rapporti fra Stato e Chiesa in Italia.

Compromesso di 45 articoli che non prevede la possibilità di intese successive, salvo la possibilità di una

generica amichevole soluzione, di comune buon senso, in caso di eventuali difficoltà di interpretazione.

afferma il principio confessionale secondo cui la religione cattolica apostolica romana

1) è la sola religione di Stato;

autonomia degli enti centrali della Chiesa Cattolica;

2) riconosce una serie di privilegi finanziari e fiscali e di esoneri per gli enti ecclesiastici;

3) afferma la necessità di una preventiva approvazione dello Stato per le nomine dei

4) vescovi e parroci;

riconoscimento, da parte dello Stato, dei provvedimenti emanati dall’autorità

5) ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare contro ecclesiastici;

prevede particolari forme di intervento finanziario nei confronti del clero (c.d.

6) congrue);

riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso celebrato secondo il diritto

7) canonico, riserva esclusiva ai tribunali ecclesiastici delle cause concernenti la nullità

del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato;

insegnamento della religione cristiana in tutte le scuole pubbliche (eccetto quasi tutte

8) le università) considerato “fondamento e coronamento” dell’istruzione pubblica.

CONVENZIONE FINANZIARIA: risolve le questioni economiche sorte dopo le

spoliazioni degli enti ecclesiastici a seguito delle leggi eversive.

L L. 1159/1929 : disciplina e tutela l’esercizio dei culti acattolici che non

EGGE SUI CULTI AMMESSI

hanno firmato intese con lo Stato. Ammette il libero esercizio, anche pubblico, di culti diversi

dalla religione cattolica con il limite dell’ordine pubblico e del buon costume. Ribadisce il

principio che la differenza di culto non forma eccezione ai diritti civili e politici. Accoglie il

principio della libera discussione in materia religiosa che consente dunque anche la critica dei

principi dello Stato.

Riconosce effetti civili del matrimonio acattolico qualora l’ufficiale dello stato civile, dopo

aver accertato che non sussistano cause ostative alla celebrazione del matrimonio secondo le

6 norme del c.c., rilasci autorizzazione scritta indicante il ministro del culto davanti al quale ha

avuto luogo la celebrazione. PERIODO COSTITUZIONE

R 2 giugno 1946

NASCITA DELLA EPUBBLICA

C R 1° gennaio 1948: art. 7 Cost. riafferma principio in base al quale

OSTITUZIONE EPUBBLICANA

lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani; sancisce che i

rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi, la cui modifica, se non

concordata dalle parti, richiede il procedimento di revisione costituzionale.

Non accoglie il principio confessionale, che era alla base dei Patti, in virtù del quale la

regione cattolica era considerata religione di Stato.

Accoglie il principio della laicità dello Stato, a tutela della piena eguaglianza e libertà

religiosa dei cittadini (libertà e uguaglianza religiosa, non discriminazione per motivi

religiosi, libertà di pensiero, di riunione e associazione).

A V M 1984 (nuovo Concordato): firmati da firmati da Craxy e Casaroli.

CCORDI DI ILLA ADAMA

Convenzione internazionale stipulata tra la Santa sede in veste di soggetto di diritto internazionale e lo Stato

italiano.

commissione Go

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ecclesiastico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Scienze giuridiche Prof.
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