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RICONOSCIMENTO SENTENZE STRANIERE
L. 218/1995 abrogato principio (già abrogato nei rapporti tra gli Stati aderenti dalla Convenzione di
Bruxelles del 1968) secondo il quale una sentenza straniera poteva produrre effetti processuali in
Italia soltanto dopo essere stata sottoposta al particolare procedimento di delibazione, previsto
dall’art. 796 c.p.c.
Reintrodotto il sistema già previsto dal vecchio codice del 1865 del principio dell'automaticità del
riconoscimento delle sentenze civili straniere (con qualche limitata eccezione) purché ricorrano i
requisiti fissati dall’art. 64 L. 218/1995.
Sentenze straniere sono riconosciute automaticamente in Italia senza che sia necessario il ricorso ad
alcun procedimento quando:
1) provvedimento straniero da riconoscere è qualificabile come sentenza (eventuali vizi e la mancanza
;
della motivazione della sentenza straniera non costituiscono cause ostative al riconoscimento)
2) giudice che ha pronunziato la sentenza poteva conoscere della causa secondo i principi della
competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;
3) rispettato il principio di integrità del contraddittorio (parti si sono costituite in giudizio
secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in
conformità a tale legge);
4) sentenza da riconoscere è passata in giudicato secondo la legge straniera;
5) non è contraria ad altra pronunciata tra le stesse parti, e per lo stesso oggetto, in Italia;
6) non pende in Italia, di un processo avente le stesse parti e lo stesso oggetto, instaurato prima
di quello straniero;
7) gli effetti della sentenza straniera non sono contrari all’ordine pubblico: la valutazione di
eventuale contrasto con i principi fondamentali ed indefettibili del nostro sistema giuridico deve
avere ad oggetto non le norme applicabili dal giudice straniero astrattamente considerate ma il
regolamento intersoggettivo concreto che esse hanno determinato tra le parti del processo.
es. in nessun caso un giudice italiano può applicare norme straniere che riconoscono la poligamia ma può
riconoscere una sentenza straniera che, in applicazione di tali norme, ha accordato ad un minore lo status
di figlio legittimo.
Ordine pubblico processuale va riferito ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di
resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle
singole fattispecie.
Principio di riconoscimento automatico opera anche nei confronti dei provvedimenti di volontaria
giurisdizione, relativi alla capacità delle persone ed all’esistenza di rapporti di famiglia o diritti
della personalità purché, in conformità a quanto stabilito per le sentenze, non siano contrari
all’ordine pubblico, siano pronunciati nel rispetto dei diritti essenziali della difesa e provengano da
un’autorità competente secondo criteri corrispondenti a quelli propri dell’ordinamento italiano.
Esclusa la configurabilità di un riconoscimento automatico in Italia di provvedimenti stranieri in materia di
adozione di minori: dichiarazione di efficacia in Italia deve essere pronunciata, volta per volta, dal Tribunale
per i Minorenni. Ciò in quanto il sistema delle norme che regolano l’adozione dei minori costituisce un
sistema di norme di applicazione necessaria.
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Procedimento di delibazione eventuale: controllo successivo ed eventuale.
Nel caso in cui:
1) chiunque vi abbia interesse contesti il possesso dei requisiti elencati dall'art. 64;
2) soccombente non esegua spontaneamente la sentenza e si renda necessario procedere ad
esecuzione forzata (e ciò al fine di attribuire alla sentenza efficacia esecutiva): in caso di
mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento del provvedimento straniero; nel
caso in cui il provvedimento straniero costituisca titolo per l’esecuzione forzata; quando si tratti
di procedere all’attuazione ed all’esecuzione forzata, in Italia di atti pubblici stranieri dotati di
efficacia esecutiva (art. 67).
La legittimazione a richiedere la dichiarazione di efficacia spetta a chiunque vi abbia un effettivo
e riconoscibile interesse. Soggetto interessato deve proporre domanda alla Corte d’Appello del
luogo in cui la sentenza dovrà essere eseguita che giudica in un unico grado (giudizio di
accertamento). Alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di
giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento si applica il rito sommario di
cognizione. Al giudizio di accertamento può procedere anche un giudice diverso da quello
competente quando il riconoscimento della sentenza straniera non costituisca l'oggetto principale
del processo ma un suo aspetto incidentale es. riconoscimento di una sentenza straniera di divorzio avente ad
. In tal
oggetto l’annullamento, per mancanza dello stato libero, del nuovo matrimonio contratto da uno dei divorziati
caso gli effetti del riconoscimento sono limitati al processo in corso.
Nel caso di giudizio di riconoscimento di sentenza straniera promosso ex art. 67, quando si rende
necessario procedere ad esecuzione forzata per la sua attuazione sussiste la giurisdizione del giudice
italiano anche nel caso in cui all’attualità manchino, in Italia, i beni da sottoporre all’esecuzione.
Convenzione di Bruxelles 1968: aveva introdotto un principio di riconoscimento internazionale
automatico delle decisioni giudiziarie adottate dai giudici di uno degli Stati contraenti. Solo in
caso di contestazione la Convenzione prevedeva l’attivarsi di un meccanismo giudiziario di
verifica.
Reg. CE 44/2001(sostituisce la Convenzione di Bruxelles): ribadisce il principio del
riconoscimento internazionale automatico delle decisioni giudiziarie adottate, in materia civile
e commerciale, dai giudici di uno degli Stati membri. Anche il regolamento prevede che solo
in caso di contestazione la parte interessata deve chiedere il riconoscimento per via giudiziaria
della sentenza straniera alla Corte d’Appello territorialmente competente. Se il
riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, tale
giudice è, al riguardo, competente.
Decisioni giudiziarie non possono essere riconosciute se contrarie all’ordine pubblico e non
rispettose dei principi del contraddittorio e del diritto alla difesa, litispendenza internazionale
ed passaggio in giudicato delle decisioni.
Reg. 1215/2012 (cd. Bruxelles I bis sostituito il regolamento 2001): abolito l'exequatur
dell’Autorità giudiziaria nazionale per tutte le decisioni rese, in materia civile e commerciale,
nel territorio di uno degli Stati Membri anche ai fini esecutivi. Resta salva la possibilità di
contestare il riconoscimento per via giudiziaria. Se la decisione comprendente il provvedimento è stata
notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione, è possibile un riconoscimento automatico anche dei
provvedimenti cautelari e provvisori adottati inaudita altera parte.
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PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ
Valore non superiore a 2000 Euro, domanda, eccezioni, domanda riconvenzionale, decisione sono
redatte su moduli standard predisposti dal regolamento (2007).
Di regola il procedimento è svolto interamente in forma scritta e l’udienza di trattazione è solo
eventuale (quando richiesta dalle parti o considerata necessaria dal giudice). Tutte le fasi della
procedura sono scandite da termini perentori molto brevi così da assicurare il rapido progresso del
procedimento che, in ogni caso, deve chiudersi entro 30 gg dall'ultimo atto di parte.
Assistenza legale non è obbligatoria (anche se consentita), giudice ha un ampio potere d'ufficio
nella valutazione dei mezzi di prova realmente necessari ed indispensabili ai fini della decisione, il
metodo di assunzione deve essere il più semplice ed economico.
Riconoscimento ed esecuzione della sentenza pronunciata dal giudice a conclusione della procedura
negli altri Stati membri dell’Unione è eseguito senza necessità di alcun procedimento nello Stato
richiesto ed anche, entro certi limiti, a prescindere dalla possibilità d’impugnazione nel paese in cui
è stata resa.
L’esecutività può essere esclusa (o sospesa) soltanto su istanza della parte esecutata per contrasto
con altra sentenza anteriore pronunciata da un giudice di uno Stato membro o quando la parte
esecutata abbia informato lo Stato di esecuzione che la sentenza è oggetto di impugnazione.
TITOLO ESECUTIVO EUROPEO
per i crediti non contestati (Tee).
Disciplina si applica alle decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici relativi a
rapporti commerciali ovvero a tutti gli atti attraverso i quali si può pervenire, in forma ufficiale e in
contraddittorio, all’accertamento o riconoscimento di un credito.
Requisiti per poter essere certificato come Tee:
1) credito non deve essere stato contestato dal debitore,
2) decisione deve essere esecutiva (non necessariamente definitiva);
3) procedimento giudiziario che ha condotto alla decisione sul credito deve aver rispettato
determinati i principi sulla costituzione del contraddittorio e degli spazi difensivi del debitore.
Sussistenza dei requisiti è valutata ed attestata dal giudice del paese in cui è stato adottato l’atto da
eseguire mediante uno modulo standard allegato allo stesso Regolamento.
Creditore, una volta che la decisione viene certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato
d’origine può porla direttamente in esecuzione negli altri Stati membri senza che sia necessaria una
dichiarazione ulteriore d’esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento
nemmeno in via eventuale come avviene, invece, per il giudizio di delibazione.
Unico motivo ostativo alla sua esecuzione è l'esistenza di una incompatibilità tra la decisione
certificata come TEE e un’altra decisione, anteriore, riguardante gli stessi soggetti ed il medesimo
oggetto, mentre non risulta opponibile nemmeno il limite della violazione dell’ordine pubblico.
PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EUROPEO
PER CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE
Domanda di ingiunzione di pagamento europea deve essere presentata al giudice competente utilizzando un modulo
standard allegato al Regolamento insieme ad una dichiarazione in coscienza e fede attestante la verità delle
informazioni fornite al giudice. Insieme all’ingiunzione deve notificare il modulo predisposto per l’eventuale
opposizione, la quale può essere proposta entro 30 gg dalla notificazione utilizzando il suddetto modulo ed apre una
procedura di accertamento del credito secondo le norme proprio di procedura civile interne. Non è obbligatoria