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DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

FONTI .................................................................................................................................................4

STRUTTURA DELLA NORMA DIP .................................................................................................6

FUNZIONAMENTO DELLA NORMA DIP .....................................................................................9

RINVIO o RICHIAMO..........................................................................................................9

INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL DIRITTO STRANIERO

RICHIAMATO ....................................................................................................................10

ORDINAMENTI STRANIERI PLURILEGISLATIVI ......................................................10

ADATTAMENTO ...............................................................................................................11

LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELLA NORMA STRANIERA RICHIAMATA...........................12

STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE FISICHE ......................................................................15

MATRIMONIO .................................................................................................................................17

FAMIGLIA DI FATTO.........................................................................................................19

FILIAZIONE......................................................................................................................................19

ADOZIONE ........................................................................................................................19

SUCCESSIONI..................................................................................................................................21

TESTAMENTO INTERNAZIONALE ...............................................................................21

PATTI SUCCESSORI .........................................................................................................22

DONAZIONI .......................................................................................................................22

DIRITTI REALI ................................................................................................................................22

OBBLIGAZIONI ...............................................................................................................................23

CONTRATTUALI ...............................................................................................................23

NON CONTRATTUALI .....................................................................................................25

SOCIETÀ...........................................................................................................................................26

PROCEDURE DI INSOLVENZA ......................................................................................26

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE INTERNAZIONALE.............................................................28

GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO.............................................29

LITISPENDENZA INTERNAZIONALE...........................................................................30

DISCIPLINA PROCESSUALE ........................................................................................................32

RICONOSCIMENTO SENTENZE STRANIERE ...........................................................................33

PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ.....35

TITOLO ESECUTIVO EUROPEO.....................................................................................35

SENTENZE ARBITRALI STRANIERE.............................................................................36

ARBITRATO INTERNAZIONALE....................................................................................36

1

: insieme di norme giuridiche che, in ciascuno Stato, individuano la legge applicabile alle

D.I.P. fattispecie privatistiche caratterizzate da elementi di estraneità o transnazionalità. Risolvono

un potenziale conflitto tra ordinamenti stabilendo in quali casi il rapporto dovrà essere

disciplinato dalle proprie norme statali ed in quali, invece, dovranno essere applicate norme

di un diritto straniero, ritenendosi prevalente il collegamento esistente tra il rapporto ed un

altro Paese (es. nel caso di compravendita immobiliare stipulata in Italia ma avente ad oggetto beni siti in

. r regolare i rapporti con elementi di estraneità utilizzano un mezzo tecnico

Pe

Spagna)

particolare: il rinvio ad una serie indeterminata di ordinamenti giuridici.

Norme di diritto interno che hanno efficacia esclusivamente nello Stato che le ha emanate.

La locuzione internazionale si giustifica unicamente perché regolano rapporti collegati con

una pluralità di paesi.

Funzione:

concezione bilaterale (prevalente) servono a delimitare l’ambito di applicazione del diritto interno ed a

richiamare eventualmente norme di altri Stati (es. norma successioni può avere tanto la

funzione di escludere l’applicazione del diritto italiano per giustificare quella di leggi straniere,

quanto quella di statuire l’osservanza dello stesso diritto italiano).

concezione unilaterale servono solo a richiamare gli ordinamenti stranieri per la disciplina delle

fattispecie con elementi di estraneità (concezione unilaterale estroversa) o a delimitare l’ambito

di applicazione dell’ordinamento interno (concezione unilaterale introversa).

In termini di diritto positivo le tesi unilaterali sono contraddette dalla formulazione tipicamente

bilaterale delle nostre norme di d.i.p., ispirate al principio di uguaglianza tra tutti gli ordinamenti.

: insieme di norme giuridiche che si formano al di sopra

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO

degli Stati (e non all’interno, come per il dip) e regolano i rapporti tra gli Stati nell’ambito

della comunità internazionale. Norme che ciascun Paese si impegna a rispettare con le

proprie norme interne, anche di carattere costituzionale (es. art. 10 Cost.: ordinamento

giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute). : norme di dip contenute in convenzioni adottate da più Stati, mediante lo

D.I.P. CONVENZIONALE

strumento del Trattato, al fine di uniformare le regole in un determinato settore. Stati hanno

l’obbligo di emanare nel proprio ordinamento le norme di d.i.p. concordate (es.

Convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali 1980). Servono ad evitare che i diversi

ordinamenti statali adottino differenti regole di risoluzione dei problemi posti dalle

fattispecie che presentano elementi di estraneità, perseguono l’obiettivo di pervenire ad una

unificazione convenzionale del diritto internazionale privato degli Stati (scopo anche

dell’UNIDROIT (istituto Internazionale per l’unificazione del d.i.p.) cui aderiscono oltre 60

Stati la cui finalità istituzionale è studiare, elaborare e predisporre nuove regole di d.i.p.).

Convenzioni internazionali prevalgono sulle norme di diritto interno (art. 2)

La norma di dip resta norma interna emanata dallo Stato in adempimento degli obblighi derivanti dall’adesione

al Trattato.

: si parla di comunitarizzazione del diritto internazionale privato perché l’UE sta

D.I.P. U.E.

intervenendo a dettare, con lo strumento normativo del regolamento norme di diritto

internazionale privato così uniformandone in tutti i paesi membri il contenuto.

Regolamento, a differenza della Direttiva, ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi

elementi e direttamente applicabile nel territorio degli Stati membri (vincolante per gli Stati

membri) senza che sia necessaria alcuna attività di ratifica o recepimento del legislatore

nazionale di ciascun paese

Norme di diritto comunitario prevalgono sia sulle norme interne di dip, sia sulle norme

convenzionali nei rapporti tra Stati membri (ancorché successive).

2

3 FONTI

Prima della riforma del dip ad opera della L. 218/1995, le fattispecie con elementi di estraneità

erano regolate dalle preleggi (artt. 17-31) e da altre norme contenute nel c.c. (artt. 2505 e 2509) e

nel c.p.c. (artt. 2, 3, 4, 37 e 796–805) le quali stabilivano la parità tra diritto interno e diritto

straniero e prevalenza del criterio della nazionalità.

L. 218/1995 ha introdotto un vero e proprio codice del diritto internazionale privato e processuale

italiano, costituito da 4 titoli e 74 articoli, abrogando tutte le preesistenti norme. Le norme contenute nel

codice trovano applicazione in tutti i giudizi iniziati successivamente all’entrata in vigore della L. 218/1995 anche se

riferiti a rapporti giuridici di fatti sorti prima di tale epoca.

Sono tuttora in vigore, la legge 184/1983 per quanto concerne le adozioni internazionali (e di

minori) e art. 5 cod.nav. per quanto concerne gli atti compiuti a bordo di navi ed aeromobili con

bandiera.

Convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito e Regolamenti UE i quali prevalgono sulle

norme interne.

Norme che provvedono direttamente a disciplinare i rapporti che presentano, in materia penale, processuale

amministrativa ecc, elementi di collegamento con altri ordinamenti.

diritto processuale civile internazionale: norme che regolano il trattamento processuale della fattispecie con elementi

di estraneità (capacità processuale degli stranieri, limiti della giurisdizione del giudice italiano, valore degli atti

giurisdizionali stranieri in Italia e viceversa ecc.);

diritto internazionale penale: norme del diritto penale e processuale interno che regolano i reati caratterizzati dal

collegamento con più Stati e la collaborazione processuale penale tra più Stati (estradizione, rogatorie

internazionali, ecc.). Principio nuovo c.p.p. (1989) è rimasto quello della prevalenza sulle norme del codice delle

norme di origine internazionale.

: sistema di norme e regole di tipo consuetudinario nate in forma spontanea tra

LEX MERCATORIA

gli appartenenti a determinati settori commerciali (es. credito nel settore dei trasporti di merci o

persone) finalizzato alla regolamentazione di rapporti contrattuali ed extracontrattuali aventi

elementi di internazionalità, in maniera tale da evitare la regolamentazione esclusiva tramite la

normativa di dip propria degli Stati interessati la quale potrebbe portare a problemi di

coordinamento. I soggetti interessati richiamano tali norme con apposite clausole negoziali (FOB

sul rischio del perimento durante il trasporto e CIF sull’assicurazione del trasporto a carico del

venditore).

Nella lex mercatoria si possono ricomprendere una vasta serie di fonti giuridiche: norme, prassi

uniformi, clausole generali di contratto. Esempi di codificazioni sono: Incoterms pratiche standard

dei contratti di vendita e le raccolte di regole ed usi uniformi effettuate dalla Camera di Commercio

internazionale.

Secondo la dottrina, ha solo valore contrattuale non può sostituirsi integralmente al dip vero e

proprio nella disciplina dei rapporti commerciali internazionali i quali resteranno sempre

disciplinati anche dal dip statale quanto meno nei loro elementi fondamentali.

La risoluzione di eventuali controversie che insorgano in relazione all’applicazione di tali regole viene, di

solito, pattiziamente demandata ad organizzazioni arbitrali internazionali.

4

5 STRUTTURA DELLA NORMA DIP

Due elementi costanti: descrizione e criteri di collegamento.

: norme di dip nel descrivere le fattispecie che intendono regolare utilizzano

DESCRIZIONE

categorie tecnico–giuridiche (obbligazioni, contratti, successioni ecc) ciò pone il

problema della qualificazione ossia di stabilire se il significato e la comprensività

delle categorie ed istituti giuridici utilizzati dalla norma di dip debbano essere

individuati alla luce dell’ordinamento interno, cui appartengono le norme di dip, o alla

stregua degli ordinamenti stranieri cui si fa rinvio (es. nella categoria delle successioni, secondo

il nostro ordinamento, è compreso il diritto della moglie ad ottenere parte dei beni del coniuge defunto,

mentre in altri sistemi giuridici tale questione potrebbe essere ricompresa nella categoria dei rapporti

patrimoniali tra coniugi).

Secondo la teoria prevalente, posto che le norme in conflitto sono norme interne è

opportuno che vengano interpretare sulla base dei canoni ermeneutici propri

dell’ordinamento che le comprende (teoria della qualificazione in base alla lex fori).

Dottrina minoritaria ritiene che vadano interpretate secondo i principi dell’ordinamento

richiamato (teoria della qualificazione della lex causa porta ad un circolo vizioso in quanto

andrebbe fatta sulla base di un ordinamento che non è stato ancora individuato) o mediante

comparazione tra i principi dell’ordinamento richiamato e richiamante (teoria della

comparazione giuridica non sempre è possibile risalire a principi comuni).

Tuttavia, la teoria delle lex fori non risolve il problema della qualificazione di istituti

giuridici propri di alcuni ordinamenti ma sconosciuti ad altri (es. bigamia, trust).

Per superare tale inconveniente, secondo la teoria della doppia qualificazione, una volta

individuata secondo i principi dell’ordinamento interno la norma di d.i.p. cui fare

riferimento (prima applicazione es. successioni) e, quindi, l’ordinamento cui questa fa

rinvio, si devono individuare nell’ambito dell’ordinamento straniero richiamato, le

norme giuridiche che disciplinano il rapporto in esame a prescindere dal nome utilizzato

(seconda qualificazione). È una applicazione di tale teoria l’art. 15 il quale stabilisce che, dopo il

richiamo, il diritto straniero deve essere interpretato secondo i criteri interpretativi e di successione nel

tempo che sono a lui propri esattamente come farebbe il giudice estero.

es. conseguenze patrimoniali della filiazione naturale del cittadino tedesco, una volta

individuata, sulla base della prima qualificazione (operata secondo la lex fori e, quindi in

termini di istituto familiare) il diritto straniero applicabile in quello tedesco, le successive

interpretazioni e valutazioni (seconda qualificazione) dovranno tener conto della natura

meramente obbligatoria che tale rapporto riveste nell’ordinamento.

qualificazione nel dip dell’Unione Europea: in caso di norma di diritto internazionale

privato comunitario per le nozioni e gli istituti giuridici da essa utilizzati si deve

fare riferimento al significato che ad esse si dà nel sistema del diritto dell’UE

quale applicato dai giudici della Unione Europea stessa (e non al significato che

tali espressioni rivestono nell’ordinamento richiamato).

qualificazione nel dip convenzionale: escludere che la qualificazione vada effettuata

secondo la lex fori quando trovano applicazione norme di diritto internazionale

privato contenute in accordi internazionali. In caso di differenza di significato non

eliminabile in via interpretativa, si deve adottare il significato che, alla luce

dell’oggetto e dello scopo del trattato, permette meglio di conciliare i testi in

questione. La soluzione di privilegiare la lex fori pregiudicherebbe l’obiettivo dell’uniformità

internazionale delle soluzioni che costituisce la ragione dei trattati di dip.

6 : circostanze (cittadinanza straniera delle parti, luogo dove si

CRITERIO DI COLLEGAMENTO

sono svolti i fatti etc.) che conferiscono carattere di estraneità, rispetto all’ordinamento

interno, ad un determinato rapporto e che se evidenziate all’interno della norma di dip si

identificano con il criterio di collegamento. Pone in collegamento la vicenda, rilevante

per l’ordinamento nazionale, con l’ordinamento di uno o più Stati esteri.

Legislatore non prende in considerazione tutti i possibili elementi di estraneità, ma

soltanto quelli che, considerati giuridicamente rilevanti e prevalenti su tutti gli altri

possibili, valgono a stabilire quale diritto debba essere applicato alla fattispecie. Quella,

tra le diverse circostanze di un rapporto che, ritenuta maggiormente caratterizzante, è

utilizzata dalla norma di dip per porre in collegamento la vicenda con uno o più Stati

esteri. Aspetto del rapporto che il legislatore ritiene determinante ai fini

dell’individuazione dell’ordinamento straniero da richiamare (es. in riferimento alla categoria

dei diritti reali anche la cittadinanza straniera del proprietario costituisce un elemento di estraneità della

fattispecie, tuttavia, di tale elemento non si trova traccia nella formulazione della norma di dip proprio

perché tale elemento non è stato considerato giuridicamente rilevante ai fini della scelta dell’ordinamento

competente alla disciplina della fattispecie dal legislatore che ha reputato, invece, prevalente l’elemento

della localizzazione dei beni, divenuto, per questa via, criterio di collegamento).

Nella stessa norma di dip possono essere indicati più criteri di collegamento:

concorso successivo: quando un criterio è sussidiario all’altro in quanto il secondo funziona solo

quando quello indicato per primo non è, per un qualsiasi motivo, in grado di

funzionare.

Es. promessa di matrimonio e conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale

comune dei nubendi o in mancanza dalla legge italiana;

alternativo: quando non è stabilito un ordine di preferenza tra i diversi criteri di collegamento

indicati dalla norma e la scelta tra di essi avviene in funzione dei risultati pratici cui

essa conduce.

Es. forma del testamento, tre criteri di collegamento alternativi nell’ambito dei quali la scelta cadrà su

quello che richiama la legge secondo la quale l’atto può considerarsi formalmente valido;

cumulativo: quando, pur essendo il criterio di collegamento formalmente unico, (es. criterio

, esso finisce di fatto per funzionare richiamando due o più ordinamenti

della cittadinanza)

diversi.

Es. riconoscimento del figlio naturale se avviene tra persone di nazionalità diversa.

Nei casi in cui il problema non sia espressamente risolto dal legislatore con l’indicazione dell’unica

legge applicabil

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Scienze giuridiche Prof.
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