DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
FONTI .................................................................................................................................................4
STRUTTURA DELLA NORMA DIP .................................................................................................6
FUNZIONAMENTO DELLA NORMA DIP .....................................................................................9
RINVIO o RICHIAMO..........................................................................................................9
INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL DIRITTO STRANIERO
RICHIAMATO ....................................................................................................................10
ORDINAMENTI STRANIERI PLURILEGISLATIVI ......................................................10
ADATTAMENTO ...............................................................................................................11
LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELLA NORMA STRANIERA RICHIAMATA...........................12
STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE FISICHE ......................................................................15
MATRIMONIO .................................................................................................................................17
FAMIGLIA DI FATTO.........................................................................................................19
FILIAZIONE......................................................................................................................................19
ADOZIONE ........................................................................................................................19
SUCCESSIONI..................................................................................................................................21
TESTAMENTO INTERNAZIONALE ...............................................................................21
PATTI SUCCESSORI .........................................................................................................22
DONAZIONI .......................................................................................................................22
DIRITTI REALI ................................................................................................................................22
OBBLIGAZIONI ...............................................................................................................................23
CONTRATTUALI ...............................................................................................................23
NON CONTRATTUALI .....................................................................................................25
SOCIETÀ...........................................................................................................................................26
PROCEDURE DI INSOLVENZA ......................................................................................26
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE INTERNAZIONALE.............................................................28
GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO.............................................29
LITISPENDENZA INTERNAZIONALE...........................................................................30
DISCIPLINA PROCESSUALE ........................................................................................................32
RICONOSCIMENTO SENTENZE STRANIERE ...........................................................................33
PROCEDIMENTO EUROPEO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ.....35
TITOLO ESECUTIVO EUROPEO.....................................................................................35
SENTENZE ARBITRALI STRANIERE.............................................................................36
ARBITRATO INTERNAZIONALE....................................................................................36
1
: insieme di norme giuridiche che, in ciascuno Stato, individuano la legge applicabile alle
D.I.P. fattispecie privatistiche caratterizzate da elementi di estraneità o transnazionalità. Risolvono
un potenziale conflitto tra ordinamenti stabilendo in quali casi il rapporto dovrà essere
disciplinato dalle proprie norme statali ed in quali, invece, dovranno essere applicate norme
di un diritto straniero, ritenendosi prevalente il collegamento esistente tra il rapporto ed un
altro Paese (es. nel caso di compravendita immobiliare stipulata in Italia ma avente ad oggetto beni siti in
. r regolare i rapporti con elementi di estraneità utilizzano un mezzo tecnico
Pe
Spagna)
particolare: il rinvio ad una serie indeterminata di ordinamenti giuridici.
Norme di diritto interno che hanno efficacia esclusivamente nello Stato che le ha emanate.
La locuzione internazionale si giustifica unicamente perché regolano rapporti collegati con
una pluralità di paesi.
Funzione:
concezione bilaterale (prevalente) servono a delimitare l’ambito di applicazione del diritto interno ed a
richiamare eventualmente norme di altri Stati (es. norma successioni può avere tanto la
funzione di escludere l’applicazione del diritto italiano per giustificare quella di leggi straniere,
quanto quella di statuire l’osservanza dello stesso diritto italiano).
concezione unilaterale servono solo a richiamare gli ordinamenti stranieri per la disciplina delle
fattispecie con elementi di estraneità (concezione unilaterale estroversa) o a delimitare l’ambito
di applicazione dell’ordinamento interno (concezione unilaterale introversa).
In termini di diritto positivo le tesi unilaterali sono contraddette dalla formulazione tipicamente
bilaterale delle nostre norme di d.i.p., ispirate al principio di uguaglianza tra tutti gli ordinamenti.
: insieme di norme giuridiche che si formano al di sopra
DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO
degli Stati (e non all’interno, come per il dip) e regolano i rapporti tra gli Stati nell’ambito
della comunità internazionale. Norme che ciascun Paese si impegna a rispettare con le
proprie norme interne, anche di carattere costituzionale (es. art. 10 Cost.: ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute). : norme di dip contenute in convenzioni adottate da più Stati, mediante lo
D.I.P. CONVENZIONALE
strumento del Trattato, al fine di uniformare le regole in un determinato settore. Stati hanno
l’obbligo di emanare nel proprio ordinamento le norme di d.i.p. concordate (es.
Convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali 1980). Servono ad evitare che i diversi
ordinamenti statali adottino differenti regole di risoluzione dei problemi posti dalle
fattispecie che presentano elementi di estraneità, perseguono l’obiettivo di pervenire ad una
unificazione convenzionale del diritto internazionale privato degli Stati (scopo anche
dell’UNIDROIT (istituto Internazionale per l’unificazione del d.i.p.) cui aderiscono oltre 60
Stati la cui finalità istituzionale è studiare, elaborare e predisporre nuove regole di d.i.p.).
Convenzioni internazionali prevalgono sulle norme di diritto interno (art. 2)
La norma di dip resta norma interna emanata dallo Stato in adempimento degli obblighi derivanti dall’adesione
al Trattato.
: si parla di comunitarizzazione del diritto internazionale privato perché l’UE sta
D.I.P. U.E.
intervenendo a dettare, con lo strumento normativo del regolamento norme di diritto
internazionale privato così uniformandone in tutti i paesi membri il contenuto.
Regolamento, a differenza della Direttiva, ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile nel territorio degli Stati membri (vincolante per gli Stati
membri) senza che sia necessaria alcuna attività di ratifica o recepimento del legislatore
nazionale di ciascun paese
Norme di diritto comunitario prevalgono sia sulle norme interne di dip, sia sulle norme
convenzionali nei rapporti tra Stati membri (ancorché successive).
2
3 FONTI
Prima della riforma del dip ad opera della L. 218/1995, le fattispecie con elementi di estraneità
erano regolate dalle preleggi (artt. 17-31) e da altre norme contenute nel c.c. (artt. 2505 e 2509) e
nel c.p.c. (artt. 2, 3, 4, 37 e 796–805) le quali stabilivano la parità tra diritto interno e diritto
straniero e prevalenza del criterio della nazionalità.
L. 218/1995 ha introdotto un vero e proprio codice del diritto internazionale privato e processuale
italiano, costituito da 4 titoli e 74 articoli, abrogando tutte le preesistenti norme. Le norme contenute nel
codice trovano applicazione in tutti i giudizi iniziati successivamente all’entrata in vigore della L. 218/1995 anche se
riferiti a rapporti giuridici di fatti sorti prima di tale epoca.
Sono tuttora in vigore, la legge 184/1983 per quanto concerne le adozioni internazionali (e di
minori) e art. 5 cod.nav. per quanto concerne gli atti compiuti a bordo di navi ed aeromobili con
bandiera.
Convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito e Regolamenti UE i quali prevalgono sulle
norme interne.
Norme che provvedono direttamente a disciplinare i rapporti che presentano, in materia penale, processuale
amministrativa ecc, elementi di collegamento con altri ordinamenti.
diritto processuale civile internazionale: norme che regolano il trattamento processuale della fattispecie con elementi
di estraneità (capacità processuale degli stranieri, limiti della giurisdizione del giudice italiano, valore degli atti
giurisdizionali stranieri in Italia e viceversa ecc.);
diritto internazionale penale: norme del diritto penale e processuale interno che regolano i reati caratterizzati dal
collegamento con più Stati e la collaborazione processuale penale tra più Stati (estradizione, rogatorie
internazionali, ecc.). Principio nuovo c.p.p. (1989) è rimasto quello della prevalenza sulle norme del codice delle
norme di origine internazionale.
: sistema di norme e regole di tipo consuetudinario nate in forma spontanea tra
LEX MERCATORIA
gli appartenenti a determinati settori commerciali (es. credito nel settore dei trasporti di merci o
persone) finalizzato alla regolamentazione di rapporti contrattuali ed extracontrattuali aventi
elementi di internazionalità, in maniera tale da evitare la regolamentazione esclusiva tramite la
normativa di dip propria degli Stati interessati la quale potrebbe portare a problemi di
coordinamento. I soggetti interessati richiamano tali norme con apposite clausole negoziali (FOB
sul rischio del perimento durante il trasporto e CIF sull’assicurazione del trasporto a carico del
venditore).
Nella lex mercatoria si possono ricomprendere una vasta serie di fonti giuridiche: norme, prassi
uniformi, clausole generali di contratto. Esempi di codificazioni sono: Incoterms pratiche standard
dei contratti di vendita e le raccolte di regole ed usi uniformi effettuate dalla Camera di Commercio
internazionale.
Secondo la dottrina, ha solo valore contrattuale non può sostituirsi integralmente al dip vero e
proprio nella disciplina dei rapporti commerciali internazionali i quali resteranno sempre
disciplinati anche dal dip statale quanto meno nei loro elementi fondamentali.
La risoluzione di eventuali controversie che insorgano in relazione all’applicazione di tali regole viene, di
solito, pattiziamente demandata ad organizzazioni arbitrali internazionali.
4
5 STRUTTURA DELLA NORMA DIP
Due elementi costanti: descrizione e criteri di collegamento.
: norme di dip nel descrivere le fattispecie che intendono regolare utilizzano
DESCRIZIONE
categorie tecnico–giuridiche (obbligazioni, contratti, successioni ecc) ciò pone il
problema della qualificazione ossia di stabilire se il significato e la comprensività
delle categorie ed istituti giuridici utilizzati dalla norma di dip debbano essere
individuati alla luce dell’ordinamento interno, cui appartengono le norme di dip, o alla
stregua degli ordinamenti stranieri cui si fa rinvio (es. nella categoria delle successioni, secondo
il nostro ordinamento, è compreso il diritto della moglie ad ottenere parte dei beni del coniuge defunto,
mentre in altri sistemi giuridici tale questione potrebbe essere ricompresa nella categoria dei rapporti
patrimoniali tra coniugi).
Secondo la teoria prevalente, posto che le norme in conflitto sono norme interne è
opportuno che vengano interpretare sulla base dei canoni ermeneutici propri
dell’ordinamento che le comprende (teoria della qualificazione in base alla lex fori).
Dottrina minoritaria ritiene che vadano interpretate secondo i principi dell’ordinamento
richiamato (teoria della qualificazione della lex causa porta ad un circolo vizioso in quanto
andrebbe fatta sulla base di un ordinamento che non è stato ancora individuato) o mediante
comparazione tra i principi dell’ordinamento richiamato e richiamante (teoria della
comparazione giuridica non sempre è possibile risalire a principi comuni).
Tuttavia, la teoria delle lex fori non risolve il problema della qualificazione di istituti
giuridici propri di alcuni ordinamenti ma sconosciuti ad altri (es. bigamia, trust).
Per superare tale inconveniente, secondo la teoria della doppia qualificazione, una volta
individuata secondo i principi dell’ordinamento interno la norma di d.i.p. cui fare
riferimento (prima applicazione es. successioni) e, quindi, l’ordinamento cui questa fa
rinvio, si devono individuare nell’ambito dell’ordinamento straniero richiamato, le
norme giuridiche che disciplinano il rapporto in esame a prescindere dal nome utilizzato
(seconda qualificazione). È una applicazione di tale teoria l’art. 15 il quale stabilisce che, dopo il
richiamo, il diritto straniero deve essere interpretato secondo i criteri interpretativi e di successione nel
tempo che sono a lui propri esattamente come farebbe il giudice estero.
es. conseguenze patrimoniali della filiazione naturale del cittadino tedesco, una volta
individuata, sulla base della prima qualificazione (operata secondo la lex fori e, quindi in
termini di istituto familiare) il diritto straniero applicabile in quello tedesco, le successive
interpretazioni e valutazioni (seconda qualificazione) dovranno tener conto della natura
meramente obbligatoria che tale rapporto riveste nell’ordinamento.
qualificazione nel dip dell’Unione Europea: in caso di norma di diritto internazionale
privato comunitario per le nozioni e gli istituti giuridici da essa utilizzati si deve
fare riferimento al significato che ad esse si dà nel sistema del diritto dell’UE
quale applicato dai giudici della Unione Europea stessa (e non al significato che
tali espressioni rivestono nell’ordinamento richiamato).
qualificazione nel dip convenzionale: escludere che la qualificazione vada effettuata
secondo la lex fori quando trovano applicazione norme di diritto internazionale
privato contenute in accordi internazionali. In caso di differenza di significato non
eliminabile in via interpretativa, si deve adottare il significato che, alla luce
dell’oggetto e dello scopo del trattato, permette meglio di conciliare i testi in
questione. La soluzione di privilegiare la lex fori pregiudicherebbe l’obiettivo dell’uniformità
internazionale delle soluzioni che costituisce la ragione dei trattati di dip.
6 : circostanze (cittadinanza straniera delle parti, luogo dove si
CRITERIO DI COLLEGAMENTO
sono svolti i fatti etc.) che conferiscono carattere di estraneità, rispetto all’ordinamento
interno, ad un determinato rapporto e che se evidenziate all’interno della norma di dip si
identificano con il criterio di collegamento. Pone in collegamento la vicenda, rilevante
per l’ordinamento nazionale, con l’ordinamento di uno o più Stati esteri.
Legislatore non prende in considerazione tutti i possibili elementi di estraneità, ma
soltanto quelli che, considerati giuridicamente rilevanti e prevalenti su tutti gli altri
possibili, valgono a stabilire quale diritto debba essere applicato alla fattispecie. Quella,
tra le diverse circostanze di un rapporto che, ritenuta maggiormente caratterizzante, è
utilizzata dalla norma di dip per porre in collegamento la vicenda con uno o più Stati
esteri. Aspetto del rapporto che il legislatore ritiene determinante ai fini
dell’individuazione dell’ordinamento straniero da richiamare (es. in riferimento alla categoria
dei diritti reali anche la cittadinanza straniera del proprietario costituisce un elemento di estraneità della
fattispecie, tuttavia, di tale elemento non si trova traccia nella formulazione della norma di dip proprio
perché tale elemento non è stato considerato giuridicamente rilevante ai fini della scelta dell’ordinamento
competente alla disciplina della fattispecie dal legislatore che ha reputato, invece, prevalente l’elemento
della localizzazione dei beni, divenuto, per questa via, criterio di collegamento).
Nella stessa norma di dip possono essere indicati più criteri di collegamento:
concorso successivo: quando un criterio è sussidiario all’altro in quanto il secondo funziona solo
quando quello indicato per primo non è, per un qualsiasi motivo, in grado di
funzionare.
Es. promessa di matrimonio e conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale
comune dei nubendi o in mancanza dalla legge italiana;
alternativo: quando non è stabilito un ordine di preferenza tra i diversi criteri di collegamento
indicati dalla norma e la scelta tra di essi avviene in funzione dei risultati pratici cui
essa conduce.
Es. forma del testamento, tre criteri di collegamento alternativi nell’ambito dei quali la scelta cadrà su
quello che richiama la legge secondo la quale l’atto può considerarsi formalmente valido;
cumulativo: quando, pur essendo il criterio di collegamento formalmente unico, (es. criterio
, esso finisce di fatto per funzionare richiamando due o più ordinamenti
della cittadinanza)
diversi.
Es. riconoscimento del figlio naturale se avviene tra persone di nazionalità diversa.
Nei casi in cui il problema non sia espressamente risolto dal legislatore con l’indicazione dell’unica
legge applicabil
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