DIRITTI SU BENI IMMATERIALI
Diritto d’autore
Diritto assoluto che si concentra su un oggetto immateriale, cioè non sul bene materiale che può
rappresentarlo (es. un libro) ma sulla creazione realizzata (art. 2575 e ss); è un diritto che tutela la proprietà
intellettuale (es. scientifica, musicale, ecc).
Artt. 2575-2583, L. 633/1941.
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Diritto morale: inerente cioè alla paternità dell’opera: è imprescrittibile ed inalienabile; l’autore, senza limiti
di tempo, si può opporre alle deformazioni della sua opera; senza il consenso dell’autore l’opera non può
essere pubblicata, durante la sua vita, neppure per ragioni di pubblica utilità (diritto di inedito); autore può
sempre modificare l’opera e, per gravi motivi, può ritirarla dal commercio.
Tutela: azione a difesa della paternità dell’opera, azione a difesa della integrità dell’opera.
Diritto patrimoniale: inerente allo sfruttamento economico dell’opera: diritto è alienabile; si trasmette agli
eredi o aventi causa, per i 70 anni successivi alla morte dell’autore; successivamente l’opera diviene di
pubblico dominio; i rapporti tra autore ed editore sono disciplinati da un contratto di edizione.
Tutela: azione di accertamento del diritto d’autore, azione di interdizione delle violazioni.
Opere cinematografiche appartengono al produttore; altre opere collettive, diritto d’autore spetta,
conformemente al contratto di edizione, a chi ha diretto il lavoro. In mancanza: il diritto spetta in parti uguali
a tutti gli autori.
Diritto d’inventore e brevetto
Diritto di inventore è il diritto che tutela le cd. invenzioni industriali, cioè quei ritrovati e metodi idonei a
dare un risultato industriale. Presupposto per il riconoscimento è il brevetto, documento mediante il quale
viene attribuito all’inventore il diritto esclusivo di godere per un tempo determinato dei risultati economici di
una nuova invenzione.
Artt. 2584 e ss, d.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) che comprende le invenzioni industriali
(insieme ai marchi, disegni e modelli, modelli di utilità) nella più ampia espressione di proprietà industriale.
Condizioni per la brevettabilità: opera deve essere nuova (novità), deve poter essere materialmente
sfruttata (industrialità), non deve essere stata ancora divulgata (originalità), deve essere lecita (liceità).
Concessione del brevetto a favore di chi si dichiara inventore è operata dall’Ufficio italiano brevetti e fa
presumere la priorità dell’invenzione (salvo prova contraria).
Contenuto del diritto:
diritto morale dell’inventore o diritto di paternità: diritto della personalità inalienabile ed intrasmissibile.
diritto di brevetto spetta all’autore e suoi aventi causa, trasmissibile, espropriabile, dura limitatamente (20
anni da deposito della domanda di concessione), decade se l’invenzione non viene effettuata entro 2 anni
dalla sua concessione.
Caratteri comuni ai diritti su beni immateriali:
hanno ad oggetto non il bene materiale (es. libro) ma l’idea stessa, la creazione realizzata in quella forma (es.
romanzo come creazione intellettuale appartiene al suo autore, mentre ciascun acquirente è proprietario della
singola copia acquistata);
sono diritti assoluti, ma in essi l’esclusione degli altri soggetti in ordine al bene (ius excludendi omnes alios)
si concreta soltanto nel potere di rendere pubblica l’idea e di trarne un utile economico consentendo a terzi il
godimento;
hanno una durata limitata nel tempo (mentre potenzialmente perpetuo è il diritto di proprietà sui beni
materiali), poiché, data l’importanza di tali beni, appare opportuno che, dopo un certo periodo di
sfruttamento da parte dell’autore, entrino nel patrimonio della collettività e, pertanto, possano essere sfruttati
da tutti;
possono essere acquistati solo a titolo di creazione (titolo di acquisto originario art. 2576) ed a nessun altro
titolo.
87 OBBLIGAZIONI
Rapporto giuridico tra due parti in virtù del quale una di esse (debitore), è obbligata a tenere un determinato
comportamento (è tenuto ad una prestazione patrimoniale) per soddisfare un interesse dell’altra (creditore).
≠ diritti reali diritti sulle cose, O diritti ad una prestazione ad un comportamento di un soggetto. Diritti
assoluti esperibili erga omnes; O diritti relativi esperibili erga partes cioè solo nei confronti di soggetti
determinati o, quantomeno, determinabili.
Godono di una tutela assoluta, cioè non solo il proprietario, ma anche il titolare di diritti reali parziali può
agire contro chiunque contesti il suo diritto. O tutela relativa, azione può essere esperita solo verso
l’obbligato, non verso terzi che turbino il godimento del titolare del diritto.
Titolare gode del suo diritto senza necessità della cooperazione di alcuno. O per la realizzazione del suo
diritto il creditore necessità della cooperazione del debitore.
Fonti dell’obbligazione: fatti dai quali origina il rapporto obbligatorio art. 1173
volontà negoziale: contratto è una fonte volontaristica tipica dell’obbligazione (art. 1321); promesse
unilaterali sono fonti di obbligazioni solo nei casi previsti dalla legge (art. 1987);
fatto illecito: fonte non volontaristica, l’obbligazione nasce come conseguenza del fatto illecito: colui che ha
commesso il fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto è obbligato al risarcimento del
danno (art. 2043);
ogni altro fatto od atto idoneo a produrre obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico: tale
categoria, di carattere residuale, comprende ipotesi, diverse dal contratto o dall’agire illecito, in cui dal
comportamento del soggetto scaturisce, quale conseguenza disciplinata dall’ordinamento, un vincolo
obbligatorio (es. art. 2041 arricchimento senza causa, 2028 e ss gestione di affari altrui contatto sociale).
ELEMENTI DELL’OBBLIGAZIONE
Soggetti: devono essere almeno due, determinati o quanto meno determinabili in base ad elementi stabiliti
nel negozio o dalla legge. Obbligazioni ambulatorie quelle in cui la persona dell’uno o dell’altro soggetto
dell’obbligazione sia mutevole. Deve essere intesa nel senso che la titolarità di un rapporto dipende dalla
titolarità di un altro rapporto, mutando questo, muta anche il primo.
Oggetto: prestazione, ossia il comportamento cui è tenuto il debitore.
Requisiti della prestazione:
patrimonialità (art. 1174) prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica, altrimenti in caso
di inadempimento mancherebbe la possibilità di stabilire l’ammontare del risarcimento;
corrispondenza ad un interesse anche non patrimoniale del creditore: l’interesse a conseguirla può anche
essere di natura non patrimoniale (es. scientifico) purché socialmente apprezzabile e, pertanto, degno di
tutela giuridica;
possibilità, eventuale impossibilità può essere materiale (es. bene inesistente) o giuridica (es. obbligo a
vendere un bene demaniale) art. 1346. Impossibilità non va confusa con la difficoltà;
liceità: prestazione deve essere conforme alle norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume (art.
1346);
determinatezza o determinabilità: la prestazione, se non determinata fin dall’inizio, deve essere
determinabile mediante un processo oggettivo o logico, con esclusione di apprezzamenti individuali. Le parti
possono anche convenire che la prestazione sia determinata da un terzo, detto arbitratore (art. 1349), questi
deve procedere alla determinazione con equo apprezzamento.
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Classificazione rispetto alla prestazione
di fare: debitore è tenuto a svolgere una determinata attività.
di mezzi: prestazione consiste nello svolgere una attività (es. curare gli affari di una persona) prescindendo
dal risultato di questa. Debitore non è quindi responsabile del suo mancato conseguimento.
di risultato: prestazione consiste nel realizzare un risultato (costruire una casa). Mancata realizzazione del
risultato costituisce inadempimento della obbligazione.
di non fare (obbligazione negativa): debitore è obbligato a non tenere un determinato comportamento (es.
imprenditore commerciale che si impegna a non fare concorrenza ad un altro).
di dare o consegnare: prestazione può consistere nel pagamento di somme di danaro o nella consegna di
beni.
accessorie: prestazioni che accedono ad una prestazione principale dedotta in un rapporto obbligatorio (es.
rapporto di locazione, all’obbligazione principale del locatore di far godere il bene al locatario art.
1571, accedono anche le obbligazioni di cui all’art. 1575: consegnare la cosa in buono stato,
mantenerla in stato da poter servire all’uso, garantire il pacifico godimento durante la locazione).
Obbligazioni naturali
Obbligazioni che sorgono da semplici doveri morali o sociali. La legge, pur non esigendone l’adempimento,
stabilisce che la prestazione non è più ripetibile se spontaneamente adempiuta.
≠ donazione, chi adempie una obbligazione naturale lo fa con la convinzione di esservi tenuto e non per
compiere una liberalità, adempie cioè con animus solvendi e non donandi.
Caratteristiche: incoercibilità (nessuno può essere giudizialmente costretto ad adempiere), irripetibilità
(non è possibile ottenere la restituzione di quanto spontaneamente prestato (soluti retentio).
Es. spontanea esecuzione di una disposizione fiduciaria (art. 627), pagamento di un debito di gioco o
scommessa (art. 1933), pagamento del debito prescritto (art. 2940).
Elementi: esistenza di un dovere morale o sociale: il giudizio circa l’esistenza di un obbligo socialmente
valutabile è rimesso all’apprezzamento del giudice; prestazione di contenuto patrimoniale; spontaneità
dell’adempimento: la prestazione deve essere effettuata senza coazione; capacità di agire della persona che
adempie. PRINCIPALI OBBLIGAZIONI
Obbligazioni parziarie: obbligazioni con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto o obbligo
parziale, proporzionale alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio; si assiste, quindi, alla frantumazione
in quote di un unico debito o di un unico credito.
Quando vi sono più creditori (parziarietà attiva) ciascuno può esigere solo la sua parte. Quando vi sono più
debitore (parziarietà passiva) ciascuno è obbligato solo per la sua parte.
Obbligazioni solidali: obbligazioni con più soggetti dal lato attivo o passivo, ciascuno dei quali è tenuto o
ha diritto alla prestazione per l’intero ammontare (art. 1292).
Presupposti:
pluralit&
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