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DIRITTI SU BENI IMMATERIALI

Diritto d’autore

Diritto assoluto che si concentra su un oggetto immateriale, cioè non sul bene materiale che può

rappresentarlo (es. un libro) ma sulla creazione realizzata (art. 2575 e ss); è un diritto che tutela la proprietà

intellettuale (es. scientifica, musicale, ecc).

Artt. 2575-2583, L. 633/1941.

86

Diritto morale: inerente cioè alla paternità dell’opera: è imprescrittibile ed inalienabile; l’autore, senza limiti

di tempo, si può opporre alle deformazioni della sua opera; senza il consenso dell’autore l’opera non può

essere pubblicata, durante la sua vita, neppure per ragioni di pubblica utilità (diritto di inedito); autore può

sempre modificare l’opera e, per gravi motivi, può ritirarla dal commercio.

Tutela: azione a difesa della paternità dell’opera, azione a difesa della integrità dell’opera.

Diritto patrimoniale: inerente allo sfruttamento economico dell’opera: diritto è alienabile; si trasmette agli

eredi o aventi causa, per i 70 anni successivi alla morte dell’autore; successivamente l’opera diviene di

pubblico dominio; i rapporti tra autore ed editore sono disciplinati da un contratto di edizione.

Tutela: azione di accertamento del diritto d’autore, azione di interdizione delle violazioni.

Opere cinematografiche appartengono al produttore; altre opere collettive, diritto d’autore spetta,

conformemente al contratto di edizione, a chi ha diretto il lavoro. In mancanza: il diritto spetta in parti uguali

a tutti gli autori.

Diritto d’inventore e brevetto

Diritto di inventore è il diritto che tutela le cd. invenzioni industriali, cioè quei ritrovati e metodi idonei a

dare un risultato industriale. Presupposto per il riconoscimento è il brevetto, documento mediante il quale

viene attribuito all’inventore il diritto esclusivo di godere per un tempo determinato dei risultati economici di

una nuova invenzione.

Artt. 2584 e ss, d.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) che comprende le invenzioni industriali

(insieme ai marchi, disegni e modelli, modelli di utilità) nella più ampia espressione di proprietà industriale.

Condizioni per la brevettabilità: opera deve essere nuova (novità), deve poter essere materialmente

sfruttata (industrialità), non deve essere stata ancora divulgata (originalità), deve essere lecita (liceità).

Concessione del brevetto a favore di chi si dichiara inventore è operata dall’Ufficio italiano brevetti e fa

presumere la priorità dell’invenzione (salvo prova contraria).

Contenuto del diritto:

diritto morale dell’inventore o diritto di paternità: diritto della personalità inalienabile ed intrasmissibile.

diritto di brevetto spetta all’autore e suoi aventi causa, trasmissibile, espropriabile, dura limitatamente (20

anni da deposito della domanda di concessione), decade se l’invenzione non viene effettuata entro 2 anni

dalla sua concessione.

Caratteri comuni ai diritti su beni immateriali:

hanno ad oggetto non il bene materiale (es. libro) ma l’idea stessa, la creazione realizzata in quella forma (es.

romanzo come creazione intellettuale appartiene al suo autore, mentre ciascun acquirente è proprietario della

singola copia acquistata);

sono diritti assoluti, ma in essi l’esclusione degli altri soggetti in ordine al bene (ius excludendi omnes alios)

si concreta soltanto nel potere di rendere pubblica l’idea e di trarne un utile economico consentendo a terzi il

godimento;

hanno una durata limitata nel tempo (mentre potenzialmente perpetuo è il diritto di proprietà sui beni

materiali), poiché, data l’importanza di tali beni, appare opportuno che, dopo un certo periodo di

sfruttamento da parte dell’autore, entrino nel patrimonio della collettività e, pertanto, possano essere sfruttati

da tutti;

possono essere acquistati solo a titolo di creazione (titolo di acquisto originario art. 2576) ed a nessun altro

titolo.

87 OBBLIGAZIONI

Rapporto giuridico tra due parti in virtù del quale una di esse (debitore), è obbligata a tenere un determinato

comportamento (è tenuto ad una prestazione patrimoniale) per soddisfare un interesse dell’altra (creditore).

≠ diritti reali diritti sulle cose, O diritti ad una prestazione ad un comportamento di un soggetto. Diritti

assoluti esperibili erga omnes; O diritti relativi esperibili erga partes cioè solo nei confronti di soggetti

determinati o, quantomeno, determinabili.

Godono di una tutela assoluta, cioè non solo il proprietario, ma anche il titolare di diritti reali parziali può

agire contro chiunque contesti il suo diritto. O tutela relativa, azione può essere esperita solo verso

l’obbligato, non verso terzi che turbino il godimento del titolare del diritto.

Titolare gode del suo diritto senza necessità della cooperazione di alcuno. O per la realizzazione del suo

diritto il creditore necessità della cooperazione del debitore.

Fonti dell’obbligazione: fatti dai quali origina il rapporto obbligatorio art. 1173

volontà negoziale: contratto è una fonte volontaristica tipica dell’obbligazione (art. 1321); promesse

unilaterali sono fonti di obbligazioni solo nei casi previsti dalla legge (art. 1987);

fatto illecito: fonte non volontaristica, l’obbligazione nasce come conseguenza del fatto illecito: colui che ha

commesso il fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto è obbligato al risarcimento del

danno (art. 2043);

ogni altro fatto od atto idoneo a produrre obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico: tale

categoria, di carattere residuale, comprende ipotesi, diverse dal contratto o dall’agire illecito, in cui dal

comportamento del soggetto scaturisce, quale conseguenza disciplinata dall’ordinamento, un vincolo

obbligatorio (es. art. 2041 arricchimento senza causa, 2028 e ss gestione di affari altrui contatto sociale).

ELEMENTI DELL’OBBLIGAZIONE

Soggetti: devono essere almeno due, determinati o quanto meno determinabili in base ad elementi stabiliti

nel negozio o dalla legge. Obbligazioni ambulatorie quelle in cui la persona dell’uno o dell’altro soggetto

dell’obbligazione sia mutevole. Deve essere intesa nel senso che la titolarità di un rapporto dipende dalla

titolarità di un altro rapporto, mutando questo, muta anche il primo.

Oggetto: prestazione, ossia il comportamento cui è tenuto il debitore.

Requisiti della prestazione:

patrimonialità (art. 1174) prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica, altrimenti in caso

di inadempimento mancherebbe la possibilità di stabilire l’ammontare del risarcimento;

corrispondenza ad un interesse anche non patrimoniale del creditore: l’interesse a conseguirla può anche

essere di natura non patrimoniale (es. scientifico) purché socialmente apprezzabile e, pertanto, degno di

tutela giuridica;

possibilità, eventuale impossibilità può essere materiale (es. bene inesistente) o giuridica (es. obbligo a

vendere un bene demaniale) art. 1346. Impossibilità non va confusa con la difficoltà;

liceità: prestazione deve essere conforme alle norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume (art.

1346);

determinatezza o determinabilità: la prestazione, se non determinata fin dall’inizio, deve essere

determinabile mediante un processo oggettivo o logico, con esclusione di apprezzamenti individuali. Le parti

possono anche convenire che la prestazione sia determinata da un terzo, detto arbitratore (art. 1349), questi

deve procedere alla determinazione con equo apprezzamento.

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Classificazione rispetto alla prestazione

di fare: debitore è tenuto a svolgere una determinata attività.

di mezzi: prestazione consiste nello svolgere una attività (es. curare gli affari di una persona) prescindendo

dal risultato di questa. Debitore non è quindi responsabile del suo mancato conseguimento.

di risultato: prestazione consiste nel realizzare un risultato (costruire una casa). Mancata realizzazione del

risultato costituisce inadempimento della obbligazione.

di non fare (obbligazione negativa): debitore è obbligato a non tenere un determinato comportamento (es.

imprenditore commerciale che si impegna a non fare concorrenza ad un altro).

di dare o consegnare: prestazione può consistere nel pagamento di somme di danaro o nella consegna di

beni.

accessorie: prestazioni che accedono ad una prestazione principale dedotta in un rapporto obbligatorio (es.

rapporto di locazione, all’obbligazione principale del locatore di far godere il bene al locatario art.

1571, accedono anche le obbligazioni di cui all’art. 1575: consegnare la cosa in buono stato,

mantenerla in stato da poter servire all’uso, garantire il pacifico godimento durante la locazione).

Obbligazioni naturali

Obbligazioni che sorgono da semplici doveri morali o sociali. La legge, pur non esigendone l’adempimento,

stabilisce che la prestazione non è più ripetibile se spontaneamente adempiuta.

≠ donazione, chi adempie una obbligazione naturale lo fa con la convinzione di esservi tenuto e non per

compiere una liberalità, adempie cioè con animus solvendi e non donandi.

Caratteristiche: incoercibilità (nessuno può essere giudizialmente costretto ad adempiere), irripetibilità

(non è possibile ottenere la restituzione di quanto spontaneamente prestato (soluti retentio).

Es. spontanea esecuzione di una disposizione fiduciaria (art. 627), pagamento di un debito di gioco o

scommessa (art. 1933), pagamento del debito prescritto (art. 2940).

Elementi: esistenza di un dovere morale o sociale: il giudizio circa l’esistenza di un obbligo socialmente

valutabile è rimesso all’apprezzamento del giudice; prestazione di contenuto patrimoniale; spontaneità

dell’adempimento: la prestazione deve essere effettuata senza coazione; capacità di agire della persona che

adempie. PRINCIPALI OBBLIGAZIONI

Obbligazioni parziarie: obbligazioni con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto o obbligo

parziale, proporzionale alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio; si assiste, quindi, alla frantumazione

in quote di un unico debito o di un unico credito.

Quando vi sono più creditori (parziarietà attiva) ciascuno può esigere solo la sua parte. Quando vi sono più

debitore (parziarietà passiva) ciascuno è obbligato solo per la sua parte.

Obbligazioni solidali: obbligazioni con più soggetti dal lato attivo o passivo, ciascuno dei quali è tenuto o

ha diritto alla prestazione per l’intero ammontare (art. 1292).

Presupposti:

pluralit&

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Scienze giuridiche Prof.
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