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DIRITTO DI FAMIGLIA

La Famiglia nel codice civile e nella Costituzione

Quando parliamo di diritto di famiglia, si parla di un settore del diritto privato che disciplina i

rapporti dei coniugi, parentela, affinità ed adozione. La famiglia è una comunità di persone che

hanno un legame di discendenza comune.

art. 29 cost. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata

• sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti

stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se

art. 30 cost.

• nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,

compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Il diritto di famiglia, quindi è l’insieme di norme giuridiche che disciplina queste relazioni e

comprende inoltre norme di ordinamenti diversi da quello interno, quali il canonico, l’internazionale

ed il comunitario.

La riforma e l’evoluzione successiva al diritto di famiglia.

Nel corso degli anni sessanta a seguito di una rapida trasformazione sociale, l’istituzione si è

indebolita, il capo famiglia ha perso il suo potere, la moglie ha maturato sicurezze e responsabilità

fuori dalla famiglia ed i figli una loro progressiva autonomia. Per questo si sono rese necessarie

delle riforme. La prima è stata la l. 1° dicembre 1970 n° 898, la quale in casi determinati consentiva

lo scioglimento del matrimonio, indebolendo quindi il requisito dell’indissolubilità previsto dal

codice del 1942; infine è intervenuta la l. 19 maggio 1975 n. 151, la quale ha integralmente

innovato la materia (riforma del diritto di famiglia).

Le principali novità apportate dalla riforma sono:

l’innalzamento dell’età per contrarre matrimonio;

• profonde modifiche alle cause di invalidità delle nozze;

• la parificazione dei coniugi nel governo della famiglia e nella potestà sui figli;

• l’abolizione della separazione personale dei coniugi “per colpa”;

• l’introduzione, quale regime patrimoniale legale della comunione degli “acquisti”;

• il divieto di costituzione di beni in “dote”;

• l’attribuzione dell’azione di disconoscimento di paternità pure alla madre e al figlio;

• la riconoscibilità dei figli naturali procreati fuori dal matrimonio (c.d. adulterini);

• l’ammissibilità di una illimitata ricerca giudiziale della paternità naturale;

• la sostanziale equiparazione della posizione dei figli naturali e dei figli legittimi:

• il profondo miglioramento dei diritti successori del coniuge superstite e dei figli naturali.

La famiglia legittima è quella fondata sul matrimonio;

Recentissime sono le modifiche al codice civile:

In materia di patto di famiglia con l’istituzione del patto di famiglia con l’art. 768-bis.

• In materia di Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei

• figli con le modifiche all’articolo 155 del codice civile.

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I rapporti familiari: parentela e affinità

Ai sensi dell’art. 87 - Parentela, affinità, adozione e affiliazione - la parentela, anche naturale, in

linea retta all’infinito e in linea collaterale di secondo grado – fratelli e sorelle germani,

consanguinei e uterini – da luogo ad impedimenti assoluti ai legami di consanguineità, affinità

adozione o affiliazione, in quanto dipendono da esigenze di ordine pubblico (art. 364 c.p.), e sono

vincolanti anche per lo straniero (art. 116 c.c.). La parentela di terzo grado in linea collaterale –

zio/a e nipote – è dispensabile.

Il diritto degli alimenti

La pronuncia della separazione personale dei coniugi comporta l’obbligo di mantenimento a

vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, qualora non abbia adeguati redditi

propri.

Il dovere di contribuzione dell’art. 143 c.c. si trasforma nei confronti del coniuge economicamente

più debole, in quello di corrispondergli un assegno di mantenimento.

Infatti l’art. 156 del codice dispone che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a

vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge

quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di

tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Il concetto di mantenimento comporta far partecipare il coniuge alla propria condizione economica

in proporzione ai mezzi di cui dispone, quindi non solo per le esigenze vitali.

La Cassazione (l’ultima è la Cass. 7/3/2001 n. 3291) ha affermato il principio secondo cui il tenore

di vita al quale rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del richiedente sia

quello offerto dalle potenzialità economiche dell’altro coniuge e non quello tollerato, subito o

concordato in costanza di matrimonio. Nel valutare i bisogni del coniuge economicamente più

debole ed il reddito di quello forte bisogna considerare anche i profili non economici come l’età, la

salute, la durata del matrimonio e soprattutto la capacità di lavoro cioè l’attitudine del coniuge di

provvedere al proprio mantenimento, svolgendo un lavoro adeguato alle proprie capacità

professionali.

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o

personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di

mantenimento. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. In caso di

inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni

del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di

danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. Qualora

sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica

di questi provvedimenti.

La famiglia di fatto

La famiglia di fatto è quella costituita da persone che, pur non essendo legate tra loro dal vincolo

matrimoniale, convivono more uxorio, insieme agli eventuali figli nati dalla loro unione.

La convivenza more uxorio ricalca i tratti essenziali di una relazione fondata sul matrimonio, ma è

priva di una qualsiasi formalizzazione del rapporto di coppia ed è sorretta dalla spontaneità dei

comportamenti dei conviventi.

Un riconoscimento indiretto alla famiglia di fatto è dato dall’art. 317-bis (Esercizio della potestà)

che se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l’esercizio della potestà spetta

congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi.

In assenza di una disciplina legislativa, la stessa terminologia si è modificata: da concubinato a

convivenza more uxorio a famiglia di fatto. 2

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Per i doveri che nascono dalla convivenza la giurisprudenza riconduce all’applicazione dell’art.

2034 c.c. (obbligazioni naturali).

La dottrina ha ipotizzato che le uniche forme di concessioni legali a favore del convivente sono:

Testamento;

• Donazione

• Contratto a favore del terzo;

• Adozione del convivente ai sensi dell’art. 291 c.c. con il quale il convivente viene trasformato in

• legittimario.

Infine è da menzionare che la legge 4 aprile 2004, n. 154 sulla violenza maturata all’interno della

vita familiare ha equiparato il convivente al coniuge, con nuovo, rilevante, riconoscimento alle

coppie di fatto.

Le attuali leggi italiane non permettono a due persone dello stesso sesso di dare una

regolamentazione giuridica ai loro rapporti di coppia, neanche se basati su convivenze stabili.

Nel resto d’Europa leggi specifiche riconoscono dignità e diritti alle coppie omosessuali in Francia,

Germania, Olanda, Belgio, Portogallo Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda,

Lussemburgo e nelle regioni spagnole di Catalogna, Aragona, Navarra. La Gran Bretagna, la

Svizzera e la Croazia stanno per approvare leggi analoghe su proposta dei rispettivi governi. Il 15

gennaio 2003 il Parlamento europeo ha chiesto per l’ennesima volta agli Stati membri di

riconoscere pari diritti alle coppie dello stesso sesso. La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione

Europea vieta qualunque discriminazione motivata dall’orientamento sessuale e riconosce a tutti il

diritto a costituire una famiglia. E’ un percorso di libertà in cui l’Italia è rimasta indietro, bloccata

da pregiudizi anacronistici. Il PACS (Patto Civile di Solidarietà) non rivolto solo alle persone

omosessuali: è uno strumento a cui possono accedere anche le coppie di sesso diverso che non

vogliono contrarre matrimonio ma preferiscono una regolamentazione più snella e leggera per il

loro rapporto. Per i gay e le lesbiche rappresenterebbe la prima forma di riconoscimento giuridico

delle proprie unioni.

Questa legge non impone nulla alle coppie di fatto che non vogliano darsi alcun vincolo giuridico: il

PACS è un’opportunità in più per tutti, non è un obbligo per nessuno. Per le coppie di fatto che

intendono rimanere tali ma che hanno un carattere di convivenza stabile la legge prevede alcuni

riconoscimenti in più, nel rispetto della volontà della coppia di non darsi nessun vincolo normativo.

Assistere il/la propria partner in ospedale, partecipare alle decisioni che riguardano la sua salute e la

sua vita, lasciare in eredità il proprio patrimonio alla persona con cui si è condivisa l'esistenza senza

le gravose imposizioni fiscali previste per un estraneo sono alcune delle opportunità, oggi negate,

che verrebbero introdotte dalla nuova legge.

Il Matrimonio: celebrazione e invalidità

Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla

legge a garanzia dell’unità familiare ed è il fondamento della famiglia (art. 29 cost.)

In Italia abbiamo tre tipi di matrimonio: canonico, civile, concordatario.

lo Stato del Vaticano, è retto da regole particolari raccolte nel codice

Matrimonio canonico:

canonico ed è questo che regola tutto l’ordinamento della chiesa.

Il matrimonio è regolato dal canone 1055 del codice canonico del 1983, dove il matrimonio è un

patto matrimoniale tra due persone di sesso opposto, un’alleanza, con cui si stabilisce la comunione

di tutta la vita per procreare ed educare la prole. Viene elevato anche a sacramento, quindi gli sposi

non contraggono matrimonio, ma si sacramentano a Dio. Il codice canonico prevede la nullità di

alcuni matrimoni.

Accanto alla nullità del matrimonio, il diritto canonico, colloca la dispensa del matrimonio rato e

non consumato; mentre con la nullità uno dei coniugi accusa il matrimonio, con la dispensa si

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richiede al Papa che il matrimonio rato e non consumato venga dispensato. Secondo la chiesa il

matrimonio viene considerato consumato se nell’atto sessuale c’è la penetrazione e il seme

dell’uomo entra nella vagina della donna (quindi se si ha un rapporto con il preservativo, il

matrimonio non è consumato); questo tipo di matrimonio, non ha effetti civili, a differenza della

nullità matrimoniale.

Essendo il Vaticano uno Stato autonomo, affinché questa sentenza sia valida anche in Italia, lo Stato

Italiano controlla la sentenza e constata se si attiene ai canoni dell’ordinamento italiano. Quindi dal

punto di vista civile abbiamo la separazione ed il divorzio, con il canonico abbiamo la dispensa per

il matrimonio rato e non consumato e l’annullamento (in questo caso si ha la delibazione).

Per il diritto canonico gli sposi per l’ordinamento italiano

celebrano il matrimonio, contraggono

Il matrimonio è riportato nel canone 1055 e le finalità sono:

matrimonio.

la procreazione;

• educare i figli;

• stare insieme.

Un Matrimonio può essere sciolto:

per nullità: avviene a seguito di due pronunce favorevoli dei tre gradi di giudizio dei

• tribunali ecclesiastici.

per dispensa, è concessa dal Pontefice, dopo il giudizio del tribunale diocesano;

La dispensa può essere concessa per un matrimonio rato e non consumato. Avviene quando non c’è

penetrazione, il che significa che ci deve essere fuoriuscita di sperma all’interno della vagina.

Per il diritto canonico ci sono tre gradi di giudizio:

Tribunale ecclesiastico diocesano;

• Tribunale ecclesiastico regionale (1° grado);

• Tribunale ecclesiastico interregionale (2° grado);

• Tribunale ecclesiastico supremo (3° grado ex Sacra Rota).

La funzione del P.M. dei nostri tribunali è svolta dal difensore del vincolo.

La nullità è un procedimento con il quale uno dei due coniugi chiede lo scioglimento del

matrimonio ex tunc. Le cause di nullità del matrimonio sono:

Per esclusione della prole (quando uno dei coniugi non vuole avere figli);

• Se si pensa che il matrimonio debba terminare già prima di sposarsi;

• Se è in atto una relazione iniziata prima delle nozze;

• Il consenso deve essere conforme alle parole, non deve essere simulato il consenso (canone

• 1101);

Se viene contratto matrimonio con dolo ingannando il coniuge sulle condizioni fisiche o

• professionali;

Se il matrimonio è contratto per effetto di minacce a se stessi ai familiari;

• Se si è incapaci di contrarre matrimonio, cioè se uno dei coniugi ha un grave difetto di

• discernimento circa i diritti e doveri essenziali o è affetto da malattia psichica (canone 95).

Affinché un matrimonio sia nullo serve che almeno due sentenze favorevoli. In caso di disaccordo

tra la prima e la seconda sentenza si ricorre al Tribunale supremo.

Punto focale dell’annullamento del matrimonio è la simulazione in quanto non è accettata dalla

chiesa (canone 1101). Il consenso manifestato dalla volontà degli sposi deve essere conforme alle

regole accettate nel canone 1055, quindi nel caso in cui uno dei coniugi non è sicuro della scelta che

sta compiendo, c’è simulazione.

L’incapacità di contrarre matrimonio è regolata dal canone 95 che lo distingue in 3 punti:

- coloro che non hanno sufficiente uso della ragione;

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- coloro che sono affetti da un grave difetto di discernimento dei diritti – doveri matrimoniali

che bisogna dare e ricevere;

- coloro che per motivi di natura psichica non possono portare ad assumere gli obblighi

essenziali del matrimonio.

Ottenuto l’annullamento deve essere chiesta la alla corte d’appello che è un

delibazione

procedimento di estensione della sentenza del tribunale ecclesiastico (che è una sentenza di uno

stato estero) all’ordinamento italiano.

Il matrimonio sottoposto a delibazione diventa un matrimonio putativo¹ ai fini del mantenimento

della prole (art. 129 e 129 bis c.c.).

Il mantenimento è la quota parte del reddito del coniuge che produce reddito, mentre gli alimenti

sono l’indispensabili per potersi alimentare.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, che

Il matrimonio civile.

consistono nell’affissione di un atto, contenente le generalità degli sposi, alla porta della casa

comunale per almeno otto giorni. La celebrazione non può avvenire prima del quarto giorno dalla

fine dell’affissione, ma deve essere celebrato entro 180 giorni successivi, pena l’inefficacia delle

pubblicazioni e la necessità di rinnovarla (art. 99 c.c.). La mancanza delle pubblicazioni non ne

consente la celebrazione, in quanto questo procedimento ha il duplice scopo di rendere conoscibile

ai terzi l’intenzione delle parti di contrarre matrimonio e di avviare gli accertamenti dell’ufficiale di

stato civile sull’inesistenza di impedimenti al matrimonio. Per gravi motivi, il tribunale su istanza

degli interessati, può ridurre il termine delle pubblicazioni o addirittura l’omissione (art. 100 c.c.).

Possono opporsi al matrimonio solo i genitori dei coniugi, ed in loro mancanza, gli ascendenti ed i

collaterali entro il 3^ grado. In caso di tutela o curatela, il diritto di proporre opposizione compete al

tutore o al curatore e, nel caso di cui all’art. 102, al p.m. Ai sensi dell’art. 106 c.c., il matrimonio

deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale dove sono state esposte le pubblicazioni,

alla presenza di due testimoni, a meno che in caso di impossibilità di presentarsi di uno dei nubendi

può chiedere che il matrimonio venga celebrato, in luogo diverso dalla casa comunale, ma alla

presenza di quattro testimoni. Durante la cerimonia i nubendi possono modificare il regime

patrimoniale quindi optare per la separazione dei beni e possono riconoscere un eventuale figlio

naturale art. 64 d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396. Per contrarre matrimonio è necessario che i nubendi

di sesso diverso, abbiano manifestato il loro consenso e che non sussistano impedimenti. I requisiti

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vip22 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Gentile Giovanni.
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