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Diritto di famiglia
TÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx (art. 68 e 117 c.c.). Qualora ritorni la persona della quale fu dichiarata morte presunta• In difetto di età, può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori, dal P.M. eEtà.• dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda del genitore edel P.M. deve essere respinta nel caso il minore diventa maggiorenne se ha concepito, procreato o ha manifestato la volontà di restare nel vincolo matrimoniale (art. 84 e 117 c.c.). (art. 86 e 117 c.c.). Un nuovo matrimonio contratto da chi eraMancanza di libertà di stato.• già vincolato da nozze precedenti, non ancora annullate o sciolte, può essere impugnato in qualunque momento non solo dai coniugi e dal pubblico ministero, ma pure da chiunque abbia un interesse legittimo per far valere la invalidità delle nuove nozze, che possono
Dar luogo addirittura ad una ipotesi di reato (bigamia, art. 556 c.p.). (art. 87 e 117 c.c.). L'invalidità non può essere fatta valere trascorso un anno dalla celebrazione, quando vi sia la possibilità di ottenere l'autorizzazione giudiziaria alle nozze, in altro caso il vizio è insanabile e l'impugnativa può essere proposta da chiunque vi abbia interesse. (Impedimentum criminis). L'art. 88 c.c. impedisce il matrimonio tra persone delle quali l'una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (art.88 e 117 c.c.). Ai sensi dell'art. 119 c.c. può essere impugnato da tutore, dal P.M. e da chiunque ha interesse, il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente. L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione.Vi è stata coabitazione per un anno. Il matrimonio può essere impugnato dal coniuge, Incapacità naturale di uno dei coniugi. • che sebbene non interdetto, abbia contratto le nozze in un momento in cui era incapace di intendere o di volere. L'azione non può più essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali (art. 120 c.c.). (art. 122 c.c.). I casi nei quali è ammissibile un'impugnativa del vizi del consenso• matrimonio per vizio del consenso fanno parte dell'annullabilità relativa. Queste circostanze, non possono essere riproposte se c'è stata coabitazione per un anno dalla scoperta dell'evento. I vizi sono: Violenza, cioè quando il consenso di uno dei coniugi sia stato estorto con minacce. o Timore di eccezionale gravità, derivante da cause esterne allo sposo, cioè quando uno deiconiugi risulti costretto alla celebrazione da elementi perturbatori dell'avolontà obiettivi (è il caso di chi contrae matrimonio perché pensa che in caso di rifiuto la fidanzata possa attentare alla propria vita o potrebbe causare un dolore a un genitore già malato). Errore: il matrimonio può essere impugnato innanzitutto per errore sull'identità dell'altro coniuge; oltre a questa possibilità meramente teorica la riforma ha aggiunto la possibilità di chiedere l'annullamento anche per un errore sulle qualità personali dell'altro coniuge, ma soltanto se uno dei coniugi, dopo le nozze scopra una delle seguenti circostanze relative al partner ignorate in precedenza: - Una malattia fisica o psichica o una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; - Una sentenza di condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta.Riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio;
La dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
Una sentenza di condanna a pena non inferiore a due anni per delitti concernenti la prostituzione. (art. 123 c.c.). Il matrimonio può essere impugnato quando questi abbiano
Simulazione: contratto le nozze con l'accordo di non adempierne gli obblighi e di non esercitare i diritti che ne derivano. L'ipotesi è stata introdotta dalla riforma per consentire l'annullamento del vincolo nei casi in cui gli sposi non intendevano in realtà costituire effettivamente un rapporto coniugale, ma soltanto beneficiare di qualche conseguenza collegata allo status di coniuge (esempio: una straniera sposa un italiano al solo scopo di ottenere la cittadinanza). L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio.
ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.
Uno stato di gravidanza causato da terzi; in tal caso, se la gravidanza è stata portata a termine, occorre anche che il marito abbia disconosciuto la paternità del figlio.
Un matrimonio si dice inesistente quando non è celebrato davanti al Sindaco, o suo delegato, e quando manca il requisito della eterosessualità. In ogni altro caso, qualunque vizio da cui il matrimonio sia eventualmente inficiato deve essere fatto valere con apposita impugnativa.
Il matrimonio concordatario è regolato dall'art. 82 c.c. che stabilisce che il matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia. Il concordato tra Stato Italiano e Santa Sede è stato stipulato l'11 febbraio 1929 e con la legge 27 maggio 1929, n. 847 (c.d. legge Mussolini).
matrimoniale) sono state emanatele disposizioni applicative sul matrimonio. A seguito dell’accordo di revisione del Concordato,firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra Repubblica Italiana e Santa Sede e reso esecutivo con lalegge 25 marzo 1985, n. 121, sono state introdotte in materia alcune importanti modifiche.
Per il matrimonio concordatario, entrambi i nubendi devono fare richiesta di pubblicazioni alparroco, alle porte della chiesa, e all’ufficiale di stato civile, per la pubblicazione nella casacomunale, il quale effettua la pubblicazione se non ci sono impedimenti per il diritto civile e inparticolare per l’art. 12 della legge matrimoniale.
Se all’ufficiale di stato civile non è stata notificata alcuna opposizione e non gli costi altroimpedimento, deve rilasciare il nulla osta, un certificato con cui dichiara che non risulta l’esistenzadi cause che si oppongono alla celebrazione. In caso contrario, l’ufficiale di stato civile deveastenersi
dal rilascio del certificato e dare comunicazione al parroco dell'opposizione su cui deciderà il tribunale civile nei limiti di cognizione dell'art. 7 della legge matrimoniale. La celebrazione avviene secondo le norme del diritto canonico e officiato dal sacerdote il quale legge e spiega gli articoli 143, 144 e 147 del codice civile che stabiliscono diritti e doveri derivanti dal matrimonio. Il ministro di culto compila in doppio originale l'atto di matrimonio, di cui uno lo trasmette all'ufficiale di stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione, con richiesta scritta di registrazione. L'ufficiale di stato civile deve registrare l'atto di matrimonio entro ventiquattro ore dal ricevimento e successivamente deve darne notizia al parroco. La trascrizione costituisce l'atto essenziale per l'attribuzione degli effetti civili del matrimonio canonico, che decorrono dalla data di celebrazione, in mancanza della quale il matrimonio restasoloreligioso. Oltre al matrimonio concordatario, ve ne sono altri tipi:
Il matrimonio celebrato davanti ad un ministro di un culto diverso da quello cattolico (art. 83• c.c.) è interamente regolato dal codice civile, l'unica particolarità consiste nella forma della celebrazione e cioè che avviene, in seguito ad autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, davanti ad un ministro del culto acattolico cui appartengono i nubendi (L. 24 giugno 1929 artt. 7e segg.) e produce effetti civili dopo la trascrizione nei registri di stato civile italiano.
7TÑÑâÇà| w| Z|ÉätÇÇ| ZxÇà|Äx I cittadini italiani possono
Il matrimonio celebrato all'estero e il matrimonio dello straniero.• celebrare il matrimonio in un Paese straniero secondo le forme ivi stabilite, purché ricorrano le condizioni necessarie dettate dagli artt. 84 e segg. c.c. Lo straniero può contrarre
Matrimonio in Italia, previa presentazione all'ufficiale di stato civile di una dichiarazione di nulla ostadall'autorità competente del proprio paese. Infine si parla di matrimonio putativo, riferendosi al matrimonio invalido celebrato in buona fede daalmeno uno dei coniugi che lo considerava valido al momento della celebrazione. Gli effetti del matrimonio si producono in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità quandoalmeno uno dei coniugi lo ha contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estortocon violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivanti da cause esterne agli sposi (art. 128 c.c.). In questo caso la sentenza opera ex nunc, quindi il matrimonio si considera validofino alla pronuncia della sentenza di annullamento. La buona fede, esistente fino a prova contraria, in base alla regola generale dell'art. 1147 c.c. è l'ignoranza da parte dei coniugi, o di uno di essi.
della specifica causa di invalidità, che deve sussistere al momento della celebrazione delle nozze, risultando irrilevante successivamente.
L'art. 129 c.c. stabilisce che quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi, e per un periodo non superiore a tre anni, un mantenimento in favore del coniuge, se questo non abbia un reddito adeguato o non sia passato a nuove nozze.
Anche i figli, nati o concepiti durante un matrimonio poi annullato, si considerano, ciò nonostante, figli legittimi (art. 128 c.c.), a meno che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
I figli nati da matrimonio nullo per bigamia potranno acquisire lo stato di figli naturali, mentre nel caso di nullità derivante da incesto, da genitori consapevoli del loro rapporto di parentela è esclusa anche l'instaurazione di un rapporto di filiazione naturale.
I rapporti personali tra coniugi:
il D.Lgs. 19 febbraio 2016, n. 23, stabilisce i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio. Secondo l'articolo 143 del Codice Civile, i coniugi hanno il dovere di convivere in comunione di vita, di aiutarsi reciprocamente e di contribuire al sostentamento della famiglia. Inoltre, entrambi i coniugi hanno il diritto di partecipare alle decisioni che riguardano la famiglia e di essere informati su questioni importanti.