vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Definizioni di procedura civile
Decreto: Nel processo civile il decreto è la forma più semplice di provvedimento del giudice, che in genere non richiede motivazione ed è impiegato nei casi in cui non vi è contraddittorio delle parti.
Sentenza (nel processo civile): Con la sentenza, il giudice esprime per eccellenza il proprio potere decisorio. Può essere pronunciata da un giudice collegiale (tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione), ovvero da un giudice unico (giudice di pace, pretore, ecc.). La sentenza può decidere totalmente o parzialmente il merito della causa; ma può anche riguardare il processo (decidendo per es., se sussiste o meno la competenza, se l'atto di citazione è valido o invalido). È definitiva quando chiude il giudizio in un determinato grado, è invece non definitiva quando, senza aver disposto la separazione, decide soltanto su alcune delle domande proposte.
oppure risolve questioni processuali o questioni preliminari di merito in modo tale da non chiudere il processo, che prosegue nello stesso grado. Con sentenza non definitiva è anche pronunciata la C.D. condanna generica.
Le sentenze sono soggette ai mezzi d'impugnazione previsti dal codice di procedura civile. Va peraltro precisato che l'art. 111, 2° comma Cost., secondo cui le sentenze sono sempre soggette a ricorso per Cassazione, è inteso dalla corte di Cassazione nel senso che tale garanzia riguarda tutti i provvedimenti giurisdizionali non altrimenti impugnabili, che incidono sui diritti soggettivi delle parti.
Reclamo. Il reclamo nel processo civile, è un mezzo con cui si provoca il riesame di un provvedimento nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario da cui è stato emanato. Meritano attenzione i reclami previsti dalla legge fallimentare; in particolare il reclamo al tribunale contro i decreti del giudice delegato.
Impugnazioni processuali
Le impugnazioni sono rimedi giuridici che la legge offre al soccombente (e in caso al terzo) contro la sentenza che si assume essere invalida o ingiusta.
La proposizione delle impugnazioni rappresenta una mera eventualità: la parte, infatti, può acquietarsi difronte alla sentenza sfavorevole, che, in quanto non impugnata, passa in giudicato. Con la proposizione delle impugnazioni, invece, si aprono ulteriori fasi processuali, attraverso le quali si realizza un controllo sulla sentenza impugnata.
Le impugnazioni si distinguono in: