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SINTESI

Competenza: distribuzione del potere di decidere tra giudici appartenenti allo stesso ordine (civile, penale o amministrativo). Rappresenta un presupposto processuale, ossia uno dei requisiti minimi per instaurare un processo.

Incompetenza (art. 38 c.p.c.): si ha quando la causa viene instaurata dinanzi al giudice che non la competenza su quella determinata questione.

Regolamento di competenza (art. 41 e ss. c.p.c.): viene posto in essere in tutti i casi in cui si verifica un "conflitto" tra due o più giudici in ordine alla competenza.

Sez. III - L'IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE. GLI AUSILIARI DEL GIUDICE. LE PARTI E I DIFENSORI.

Le garanzie dell'imparzialità del giudice e i limiti della sua responsabilità. Una delle caratteristiche del giudice (oltre l'indipendenza da ogni altro potere dello Stato) è la sua imparzialità: nello svolgimento della sua attività deve comportarsi da organo super partes. Detta

Imparzialità viene garantita attraverso due strumenti: astensione e ricusazione.

Astensione (art. 51 c.p.c.) Consiste in un'iniziativa spontanea del giudice. L'astensione si distingue in obbligatoria e facoltativa.

I motivi di astensione obbligatoria sono tassativamente previsti dalla legge (art. 51, comma primo: es. qualora il giudice abbia interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; qualora egli stesso o il coniuge abbiano rapporti di parentela entro il quarto grado o sia convivente di una delle parti o dei loro difensori; ecc...).

Nel caso in cui, al di fuori di tali ipotesi tassative, il giudice ritenga che esistano gravi ragioni di convenienza, può astenersi. In tal caso sarà necessaria l'autorizzazione del capo dell'ufficio (art. 51, comma secondo).

Ricusazione (art. 52 e ss. c.p.c.) Rappresenta un mezzo riconosciuto alle parti, nel caso in cui abbiano motivo di dubitare dell'imparzialità del giudice.

Casi di astensione obbligatoria, quando il giudice non si sia astenuto, le parti possono richiederne la ricusazione mediante ricorso proposto al giudice competente (art. 53): al presidente del tribunale se sia ricusato il giudice di pace, al collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte. La ricusazione dà luogo ad una sorta di procedimento incidentale che inizia con un ricorso e si conclude con un'ordinanza non impugnabile con la quale viene eventualmente designato il giudice che deve sostituire quello ricusato (art. 54 c.p.c.). Il ricorso per ricusazione sospende il processo (art. 52, comma terzo, c.p.c.).

Responsabilità civile del giudice: è disciplinata dalla legge n. 117 del 1988. Nel caso in cui il giudice abbia posto in essere un atto o un provvedimento giudiziario con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ("negligenza inescusabile"), o qualora vi sia stato diniego di giustizia (che, per la legge,

sussiste in caso di "rifiuto, omissione o ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio" e sempre in quanto sia decorso inutilmente un termine di 30 giorni dal deposito in cancelleria di un'istanza della parte per ottenere il provvedimento), la parte può agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti. L'azione di risarcimento del danno si instaura con un ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri. La competenza spetta al Tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'Appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto. La proposizione della domanda presuppone una pronuncia di ammissibilità della stessa da parte del Tribunale che, sentite le parti, delibera in camera di consiglio dichiarando, con decreto motivato, l'inammissibilità dell'azione quando essa è manifestamente infondata. Se l'azione è ammissibile, il Tribunale procede alla trattazione del merito e alla decisione finale.

è dichiarata ammissibile, si svolge il relativogiudizio nel quale il magistrato interessato, può intervenire in ogni fase e grado delprocedimento. In caso di accoglimento della domanda, lo Stato, dichiaratoresponsabile e condannato al risarcimento, può esercitare, entro un annodall’avvenuto risarcimento, l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato, nellamisura non superiore al terzo di un’annualità dello stipendio, salvo il caso di dolo.

Il cancelliere, l’ufficiale giudiziario e gli ausiliari del giudice

Nell’assolvimento della sua funzione, il giudice si avvale della collaborazione ditaluni uffici complementari impersonati da organi, ai quali la legge attribuiscespecifiche funzioni. Alcuni di questi organi (il cancelliere e l’ufficiale giudiziario) appartengono inmodo permanente all’organizzazione strutturale dei singoli uffici giudiziari; altri (il consulentetecnico, il custode) - chiamati dalla legge

“ausiliari del giudice”- sono estranei a tale organizzazione ed assolvono la loro funzione a seguito di un incarico specifico affidato loro occasionalmente di volta in volta. Il cancelliere (artt. 57 e 58 c.p.c.), è il principale collaboratore del giudice. Nell’esercizio delle sue attività ha piena autonomia. Caratteristica principale dell’attività del cancelliere è la documentazione che consiste nell’attribuire pubblica fede, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, fino a querela di falso, alle proprie attività ed a quelle degli organi giudiziari e delle parti. Gli atti tipici del cancelliere sono: il processo verbale (art. 126 c.p.c., documenta le dichiarazioni delle persone intervenute, le attività svolte e i fatti verificati nel processo), la pubblicazione delle sentenze (l’attestazione dell’avvenuto deposito mediante l’apposizione della data e della firma del cancelliere), le comunicazioni

(destinate a portare a conoscenza delle parti i provvedimenti del giudice attraverso i biglietti di cancelleria). L'ufficiale giudiziario (art. 59 c.p.c.) assolve, nel processo esecutivo, a funzioni che sono centrali ed essenziali, in quanto impersona il c.d. "organo esecutivo". Altra attività di particolare rilievo è la notificazione degli atti (che consiste nella consegna al destinatario di una copia conforme dell'atto che, appunto, gli deve essere notificata, art. 137 e ss.). Sia il cancelliere che l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili quando, senza giustificato motivo, rifiutano od omettono di compiere gli atti inerenti all'ufficio, o quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave (art. 60 c.p.c.). Il consulente tecnico (art. 61 e ss.), è l'ausiliario del quale il giudice si serve quando la sua attività si svolge in un campo nel quale si richiedono particolari

cognizionitecniche non giuridiche. È scelto di volta in volta tra persone iscritte in albi speciali(art. 61 c.p.c.) ed al quale affida determinate indagini (i c.d. "quesiti"), sulle quali il consulente riferisce di solito con una relazione scritta o anche con chiarimenti verbali in udienza o in camera di consiglio.

Il custode è la persona alla quale viene affidata la conservazione e, talora, l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati (art. 65 c.p.c.). Ha diritto ad un compenso da liquidarsi con decreto del giudice che lo ha nominato.

Infine, l'art. 68 c.p.c. prevede il ricorso ad altri più generici ausiliari, nonché la possibilità di ricorrere all'assistenza della forza pubblica.

CAPITOLO VIII

Sez. I - Le parti

La legge non definisce il concetto di parte. Parte è chi compie gli atti del processo e ne subisce gli effetti, ed è quindi destinatario dei provvedimenti del giudice. Più precisamente,

Le parti nel processo sono rispettivamente colui che propone la domanda ("soggetto attivo"), e colui nei cui confronti la domanda è proposta ("soggetto passivo"). Esse prendono un diverso nome a seconda dell'azione esercitata (es. rispettivamente: attore e convenuto nel processo di cognizione; appellante e appellato nel processo di appello; ricorrente e resistente in quello in Cassazione).

La parte e la giusta parte

La dottrina maggioritaria è unanime nel distinguere la parte dalla giusta parte: per "parte" si deve intendere colei che ha proposto la domanda, per "giusta parte" quella che è legittimata ad agire o a contraddire.

Capacità processuale

Innanzitutto dobbiamo distinguere la capacità di essere parte (che appartiene a tutti i soggetti, anche le persone fisiche incapaci d'agire), dalla capacità processuale (vale a dire la capacità di stare in giudizio, ponendo in essere atti).

processualmente validi). L'art. 75, comma primo, c.p.c., afferma che sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere. Vale a dire che sono capaci di stare in giudizio i soggetti che non devono essere rappresentati. Ai sensi del secondo comma del citato art. 75, le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non sono rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la capacità. La rappresentanza (legale) si riferisce all'incapace totale (minore non emancipato, interdetto), l'assistenza all'incapace parziale (inabilitato, minore emancipato, che stanno in giudizio insieme al curatore). Infine, con riguardo alle persone giuridiche, la norma stabilisce che le stesse stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge e dello statuto (art. 75, comma terzo).

Il "difetto di rappresentanza" è rilevabile in ogni

stato e grado del giudizio, anche d'ufficio; e può essere eccepito per la prima volta anche in Cassazione. Tale difetto è, comunque, sanabile in qualunque stato e grado del giudizio con effetto retroattivo. La sanatoria si realizza sempre con la costituzione nel successivo grado di giudizio del rappresentante legittimato.

Dalla rappresentanza legale - in cui, per l'incapacità dei rappresentati, o per altre cause, è la legge che conferisce il potere rappresentativo al rappresentante - differisce la rappresentanza volontaria (art. 77 c.p.c.), in cui il potere rappresentativo è conferito dal titolare del diritto (che così diverrà il rappresentato) attraverso un negozio (la procura).

Infine, la legge ha preso in considerazione un'eventualità contingente, ossia l'ipotesi che, per una ragione qualsiasi, manchi la persona alla quale spetti la rappresentanza o l'assistenza e, d'altra parte, esistano ragioni di urgenza.

Per questa eventualità, l'art.78, comma primo, prevede la nomin
Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
100 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.