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Capitolo: L'attività giurisdizionale

L'attività giurisdizionale

È l'attività che viene esercitata dai giudici (organi dello Stato). Nel momento in cui un soggetto ritenga che un proprio diritto sia stato leso, per ottenere la tutela di questo diritto ha la possibilità di rivolgersi a un organo giudiziario che ha il potere di giudicare su quella determinata questione.

Di solito l'attività giurisdizionale presuppone la lesione di un diritto. Ma vi sono delle ipotesi in cui è possibile instaurarla anche in assenza di tale lesione: è il caso dell'attività di mero accertamento (quando un soggetto si rivolge a un giudice al solo fine di far accertare l'esistenza o meno di un determinato diritto), o quella che viene definita come attività giurisdizionale costitutiva necessaria (attività attraverso cui si tende a ottenere modificazioni, o effetti “costitutivi”, che l'ordinamento prevede come realizzabili esclusivamente ad opera dell'organo giurisdizionale, es. l'interdizione o l'inabilitazione, la separazione personale dei coniugi, il disconoscimento di paternità).

Dall'attività giurisdizionale costitutiva necessaria, differisce quella “costituiva non necessaria” nel senso che gli effetti costitutivi attuabili da essa, avrebbero potuto verificarsi indipendentemente dall'opera dell'organo giurisdizionale; di conseguenza tale attività si rende necessaria solo in mancanza di un'attuazione spontanea o primaria della prestazione dovuta (es. art. 2932 c.c. esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto).

Tipi di attività giurisdizionale

L'attività giurisdizionale che verrà affrontata dal presente manuale è quella posta a tutela dei diritti soggettivi. Essa si distingue in:

  • Attività di cognizione o contenziosa: è un tipo di attività che implica l'esistenza di un contenzioso tra le parti, quindi di un contraddittorio; a sua volta si distingue in attività di mero accertamento, di condanna e costitutiva a seconda di quello che si chiede al giudice.
    • Mero accertamento: attività con cui si chiede al giudice solo di accertare l'esistenza (mero accertamento “in senso positivo”) o l'inesistenza di un diritto (mero accertamento “in senso negativo”).
    • Condanna: tale attività giurisdizionale implica un qualcosa in più rispetto al normale accertamento, oltre all'accertamento della violazione di una norma giuridica anche la condanna per tale violazione (tre ipotesi di condanna, condanna generica, condanna in futuro e condanna condizionale).
    • Costitutiva: con essa si chiede al giudice l'emanazione di una sentenza che vada a costituire, modificare o estinguere una determinata situazione giuridica sostanziale (es. dichiarare risolto un contratto per inadempimento).
  • Attività esecutiva: è l'attività giurisdizionale mediante la quale si tende ad ottenere coattivamente l'adempimento di un determinato obbligo nel momento in cui il soggetto obbligato non dovesse adempierlo spontaneamente (es. esecuzione coatta dell'obbligo alla restituzione di una somma di denaro disposto con sentenza, in caso di mancato adempimento spontaneo della parte soccombente). Presupposto dell'azione esecutiva è l'esistenza di un titolo esecutivo giudiziale (provvedimento del giudice) o stragiudiziale (cambiale, assegno bancario, circolare o altro titolo di credito, e atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale).
  • Attività cautelare: è quel tipo di attività giurisdizionale mediante la quale si tende a garantire il regolare svolgimento nonché il proficuo risultato del giudizio di merito. I presupposti per agire cautelativamente sono due: il fumus boni iuris, ossia la probabile esistenza del diritto per cui si agisce, ed il periculum in mora, che tale diritto sia soggetto a un pregiudizio imminente e irreparabile.
  • Giurisdizione volontaria: non presuppone nessun contraddittorio tra le parti; difatti, può definirsi come una sorta di amministrazione pubblica - ossia da parte dello Stato - di interessi che riguardano i singoli privati. Ipotesi di volontaria giurisdizione sono la separazione consensuale dei coniugi, la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione di un soggetto.

Capitolo III: Requisiti del processo

Il processo e i suoi requisiti

L'unico tipo di sentenza che ha efficacia di titolo esecutivo è quella di condanna.

I presupposti processuali

“Presupposto” significa requisito che deve esistere prima di un determinato atto perché da quell'atto discendano determinate conseguenze. Riferendosi al rapporto giuridico processuale, i presupposti processuali sono quei requisiti che debbono esistere prima dell'atto col quale si chiede la tutela giurisdizionale, che è la domanda. Essi si distinguono in: presupposti di esistenza e presupposti di validità o di procedibilità del processo.

I presupposti di esistenza del processo: requisiti che debbono sussistere prima della proposizione della domanda perché la domanda stessa possa dar vita a un processo. È costituito da un unico requisito: la giurisdizione, ossia che quel soggetto al quale la domanda verrà proposta, sia un giudice, e quindi sia dotato del potere di giudicare.

I presupposti di validità o procedibilità del processo: requisiti che debbono esistere prima della proposizione della domanda, affinché il giudice sia tenuto a rendere una pronuncia che giunga fino al merito. Essi sono due: la competenza, e quindi che il giudice abbia effettivamente il potere di decidere quella controversia; la legittimazione processuale, ossia il potere di compiere atti nel processo, con riguardo sia al soggetto che chiederà la tutela giurisdizionale sia a quello nei cui confronti la domanda verrà proposta.

Esiste un altro ordine di requisiti che non sono presupposti perché la loro esistenza non è richiesta prima della proposizione della domanda, ma della domanda stessa costituiscono requisiti intrinseci con riguardo al suo contenuto: le condizioni dell'azione.

Le condizioni dell'azione

  • Possibilità giuridica (o esistenza del diritto): che consiste nell'esistenza di una norma che contempli in astratto il diritto che si vuol far valere.
  • Interesse ad agire (art. 100 c.p.c.): l'interesse per cui si agisce o contraddice deve essere concreto (ossia deve sussistere concretamente) ed attuale (ossia deve esistere al momento della pronuncia del giudice). Mancando l'interesse ad agire, il giudice non avrà motivo di portare il suo esame sul merito, ma dovrà arrestarsi al rilievo di tale difetto: difetto di interesse e, quindi, difetto di azione.
  • Legittimazione ad agire: consiste nella corrispondenza tra colui che agisce (attore) ed il titolare del diritto fatto valere, e tra colui contro il quale si agisce (convenuto) ed il soggetto che ha violato tale diritto. Si possono far valere soltanto quei diritti che si affermano come diritti propri e la cui titolarità passiva si afferma in capo a colui contro il quale si propone la domanda. Quindi “un soggetto agisce in nome proprio per un proprio diritto”. Tale condizione, si può desumere, indirettamente, dall'art. 81 c.p.c., secondo cui “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”. Si parla di legittimazione straordinaria o sostituzione processuale. Un esempio di legittimazione straordinaria è l'azione surrogatoria, prevista dall'art. 2900 c.c., a favore del creditore nel caso che il debitore trascuri di far valere i propri diritti.

Principio della domanda e poteri del giudice

Il processo civile si instaura su domanda di parte: è necessario che sia il titolare del diritto soggettivo a proporre la domanda all'organo giurisdizionale competente (art. 99 c.p.c. “Principio della domanda”).

Nel processo entrambe le parti si confrontano attuando ciascuna il proprio diritto di difesa. Il principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), è una manifestazione del “diritto alla difesa” ex art. 24 Cost., e risponde all'esigenza di garantire coloro che dovranno subire le conseguenze della sentenza un ruolo attivo che gli consenta di far valere le proprie ragioni. Il giudice non può decidere sulla domanda se non è stata data al convenuto la possibilità di intervenire (ad esempio con la notificazione dell'atto di citazione).

I poteri del giudice

  • Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.): il giudice deve pronunciare ex art. 112 c.p.c. su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.
  • Pronuncia secondo diritto: nel pronunciare la decisione il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità (artt. 113, comma secondo, e 114 c.p.c). Il giudice, inoltre, è libero di scegliere la norma da applicare al caso, anche fuori da quelle indicate dalle parti (“iura novit curia”).
  • Principio del dispositivo (art. 115 c.p.c.): al potere di porre la domanda si aggiunge l'onere per l'attore di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della domanda, così come il convenuto ha l'onere dell'eccezione. La raccolta del materiale probatorio è, quindi, nella disponibilità delle parti, principio che si sintetizza nell'antica massima latina “iudex secundum alligata e probata iudicat debet”, il giudice deve giudicare secondo le cose allegate e provate (salvo i casi in cui il giudice d'ufficio può disporre l'assunzione di mezzi di prova).
  • Valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.): il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (“prova libera”, es. prova testimoniale), salvo che la legge disponga altrimenti (“prova legale”, es. atto pubblico).

Gli elementi individuatori delle azioni

Gli elementi individuatori dell'azione si distinguono in:

  • Elementi soggettivi (o personae): soggetto attivo (attore), colui che propone la domanda, e soggetto passivo (convenuto), colui contro il quale la domanda è proposta.
  • Elementi oggettivi: oggetto (o petitum) e titolo (o causa petendi).

Il petitum si distingue in “mediato”, il bene della vita che si chiede al convenuto (es. somma di denaro che si chiede a titolo di risarcimento danni), ed “immediato”, il provvedimento che si chiede al giudice di emanare (es. sentenza di condanna al risarcimento dei danni subiti).

Causa petendi significa ragione del domandare (o meglio l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che stanno a fondamento della propria domanda), e, quindi, ragione giuridica o titolo giuridico, su cui la domanda si fonda.

Può accadere che tra due o più azioni vi sia comunanza di tutti od alcuni degli elementi identificativi dell'azione (soggettivi ed oggettivi). A seconda di quali elementi abbiano in comune è possibile individuare tre distinte figure processuali: litispendenza, continenza e connessione.

Litispendenza

La litispendenza (art. 39, comma primo, c.p.c.) è la situazione che si determina quando due o più cause identiche (ossia che abbiano tutti e tre gli elementi identici: stessi soggetti, stesso oggetto e stesso titolo) pendono dinanzi a giudici diversi. Ai sensi del citato comma primo, è competente il giudice adito per primo mentre quello adito successivamente, “in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con sentenza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo”. Per giudice adito per primo, si intende il giudice “preventivamente adito”. Il criterio della prevenzione (art. 39, comma terzo), si determina in base alla notificazione della citazione; pertanto, si considera adito preventivamente, il giudice il cui relativo atto di citazione sia stato notificato per primo. Qualora la stessa causa viene proposta per la seconda volta di fronte allo stesso giudice, questi ne ordina la riunione (art. 273 c.p.c.).

Continenza

La continenza di cause (art. 39, comma secondo), si verifica in presenza di due cause che hanno in comune i soggetti e la causa petendi, ma il petitum di una è più ampio in modo da “contenere” il petitum dell'altra (ad es.: in un processo si chiedono tutte le rate di un mutuo ed in un altro processo se ne chiede una sola). Se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il secondo giudice con sentenza deve dichiarare la continenza e fissare un termine per la riassunzione della causa davanti al primo giudice (criterio della prevezione). In caso contrario - ossia quando il primo giudice non è competente anche per la causa proposta successivamente - è quest'ultimo ad emanare la sentenza di continenza ed a fissare un termine per la riassunzione davanti al secondo giudice (criterio dell'assorbimento).

Sia la sentenza sulla litispendenza, sia quella sulla continenza possono essere impugnate con regolamento necessario di competenza.

Connessione

La terza ed ultima figura è la connessione, che consiste nella coincidenza di taluni, ma non di tutti, gli elementi di identificazione di due o più azioni. La connessione tra le azioni può dipendere sia dalla comunanza di entrambi gli elementi soggettivi (connessione soggettiva) e sia dalla comunanza di almeno uno degli elementi oggettivi, stesso petitum e/o stessa causa petendi (connessione oggettiva).

La connessione soggettiva si verifica quando due o più cause hanno in comune entrambi i soggetti (es. art. 104 c.p.c. “Pluralità di domande contro la stessa parte”). In tal caso le cause possono essere proposte davanti allo stesso giudice competente, purché il cumulo delle domande (c.d. cumulo oggettivo) non ecceda la sua competenza per valore.

La connessione oggettiva si distingue, a sua volta, in connessione oggettiva propria e connessione oggettiva impropria: è “propria” quando le cause hanno in comune l'oggetto o il titolo; “impropria” quando la decisione delle cause dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni di diritto (è detta impropria perché le cause connesse non hanno alcun elemento oggettivo in comune). La connessione oggettiva, a sua volta può dar luogo al c.d. cumulo soggettivo ossia pluralità di parti nel processo: pertanto, possibilità per più soggetti di agire, ossia assumere la qualità di attori, insieme, nello stesso processo, o, viceversa, possibilità per l'attore di convenire nello stesso processo più persone. Tale fenomeno della presenza di più parti nello stesso processo si chiama litisconsorzio facoltativo, art. 103 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 40, comma terzo, c.p.c., la connessione può essere rilevata anche d'ufficio, non oltre la prima udienza (183 c.p.c.). La sentenza con la quale il giudice dichiara la connessione è impugnabile con il regolamento necessario di competenza.

Sintesi

  • Requisiti del processo: presupposti processuali, elementi necessari perché un processo nasca; condizioni dell'azione, requisiti di fondatezza del processo.
  • Casi di comunanza di elementi individuatori dell'azione: litispendenza (cause identiche), continenza (quando vi sono due cause che costituiscono frammenti di un procedimento unico) e connessione (quando le cause hanno in comune almeno uno degli elementi di identificazione).
  • Principio della congruità della forma allo scopo (art. 112 c.p.c.): principio della libertà delle forme, importante è che l'atto abbia la forma idonea al raggiungimento dello scopo a cui è destinato.

Capitolo VII

Sez. I - La giurisdizione

La giurisdizione (potere di decidere una determinata controversia), è la funzione esercitata da organi dello Stato (i giudici) per applicare le norme, generali e astratte, ai singoli casi concreti. È una funzione solo statale (non esiste ad esempio una giurisdizione regionale); ed è esercitata in maniera pubblica ed autonoma (i giudici sono organi indipendenti dal potere politico).

Per far valere un nostro diritto, dobbiamo innanzitutto stabilire se adire un giudice ordinario (giudice civile o penale) o un giudice speciale (giudice amministrativo, Corte dei conti, Corte costituzionale, ecc...).

Giurisdizione ordinaria e speciale

Ai sensi dell'art. 1 c.p.c., la giurisdizione civile (che è posta a tutela dei diritti soggettivi di tutti i cittadini), è esercitata dai giudici ordinari, salvo diverse disposizioni di legge. Con questa norma, che riprende il dettato dell'art. 102, comma primo, Cost. - “la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario” - si dice in sostanza che, nel nostro ordinamento, i giudici sono diversi, e che, quelli della cui attività si occupa il codice di procedura civile, sono soltanto quelli ordinari (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione). Una prima distinzione è quella tra giurisdizione ordinaria e speciale. La prima ha carattere generale, ossia...

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.
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