Appunti di diritto processuale civile
a.a. 2006 / 2007
I PRESUPPOSTI PROCESSUALI
p. 1 - La giurisdizione
p.2
- I limiti della giurisdizione civile italiana p.4
1. Rapporto tra giudice civile ordinario e giudice speciale p.5
2. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della p.a p.9
3. Il rapporto tra giurisdizione civile italiana e giurisdizione civile straniera p. 10
I criteri di collegamento p. 12
La deroga alla giurisdizione p. 20
La litispendenza ( primi cenni ) p. 21
- Il regolamento preventivo di giurisdizione p. 28
Oggetto del regolamento preventivo di giurisdizione p.
32
Rapporto tra regolamento preventivo di giurisdizione ed eccezione di
giurisdizione
p. 35
Aspetti procedimentali
p. 35
- La sospensione. p.38
La sospensione necessaria
p. 39
La sospensione discrezionale
p. 47
La sospensione impropria
p. 49
La sospensione facoltativa
p. 54
- La competenza. p. 58
I
La competenza per materia p.
58
La competenza per valore
p. 58
La competenza per territorio
p. 60
La competenza derogabile
p. 64
La competenza funzionale
p. 66
La comeptenza interna
p. 68
La traslazione della causa
p. 70
Le prove
p. 72
La deroga convenzionale della competenza
p. 75
Il regime della rilevazione della competenza
p. 76
Il regolamento di competenza
p. 77
- La capacità di essere parte e la capacità processuale p. 84
La capacità di essere parte p.
85
La capacità processuale
p. 86
L’interruzione del processo
p. 87
- La litispendenza p. 95
La continenza p.
97
La litispendenza comunitaria
p. 100 II
La litispendenza internazionale
p. 108
- Le condizioni dell’azione p. 115
La legittimazione ad agire
p.120
- La sostituzione processuale p. 121
- L’azione surrogatoria p. 121
- L’azione diretta p. 126
L’interesse ad agire p. 129
L’estinzione del processo p. 139
- IL PROCESSO LITISCONSORTILE p. 158
Il litisconsorzio originario
p. 158
- Il litisconsorzio necessario
p. 158
- Il litisconsorzio facoltativo
p
Il litisconsorzio sopravvenuto
p. 166
- Il litisconsorzio volontario
p. 166
- Il litisconsorzio coatto
p. 170
- La garanzia processuale
p. 171
- L’estromissione del garantito
p. 173
- L’IMPUGNAZIONE p. 177
La soccombenza p.
179
Il luogo di notificazione dell’impugnazione
p. 184
Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione
p. 186 III
Le sentenze non definitive e la loro impugnazione
p. 191
L’impugnazione incidentale tardiva
p. 201
- I limiti oggettivi
p. 204
- Il limiti soggettivi
p. 205
L’impugnazione incidentale condizionata p. 207
L’assorbimento
p. 212
L’effetto devolutivo dell’appello p. 214
- L’ANDAMENTO ORDINARIO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE p. 216
Trattazione ed istruzione
p. 219
La contumacia p. 220 IV 20.09.2006
Diritto processuale civile
Importanti modifiche sono intervenute con la legge n. 80 del 2005, modificata
nell’agosto e nel dicembre di quell’anno e dal d. lgs. 2 febbraio n.40 del 2006.
I PRESUPPOSTI PROCESSUALI
Questa formula sta a designare una serie di requisiti o di condizioni previste dalla
legge processuale, che il giudice è chiamato a verificare esplicitamente o implicitamente
prima di decidere se la domanda proposta sia fondata o infondata, se esista o meno il
diritto fatto valere (merito della controversia), e si tratta di un passaggio indispensabile
per l’esecuzione del processo.
Esistono diverse etichette per classificare la categoria dei presupposti
processuali; al giorno d’oggi il nome “presupposti processuali” è poco utilizzato perché
sintetizza una categoria più ampia, ossia i presupposti del rapporto giuridico
processuale. L’espressione “presupposti processuali” deriva dalla dogmatica tedesca , e
sta per presupposti del rapporto giuridico processuale.
La scissione della materia processuale civilistica dal diritto civile è avvenuta
configurando il processo come un peculiare rapporto giuridico diverso ed autonomo dal
rapporto giuridico sostanziale fatto valere nel processo, ed erano necessari dei
presupposti autonomi perché questo potesse dirsi operante (come ad es. il presupposto
del consenso nella compravendita).
La formula è stata dapprima erosa da critiche: ci si è resi conto che questa figura era
in sostanza una finzione; in realtà non si era in presenza di uno statico rapporto
giuridico, bensì di un procedimento, ovvero una serie coordinata di atti cospirati ad un
ben determinato fine (cioè decidere la fondatezza della domanda), ciascun atto della
catena processuale può validamente porsi solo se è stato validamente adottato un altro
atto. Questa figura è poi tramontata definitivamente ed è stata sostituita dall’espressione
condizioni di ammissibilità della domanda o condizioni di decidibilità della causa nel
merito. Se il giudice accerta che uno di questi presupposti non sussiste, sarà tenuto ad
emettere una sentenza di absolutio ab instantia con la quale il giudice dice all’attore
che manca almeno un requisito e che quindi la domanda deve essere rigettata in rito.
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Questo tipo di sentenza ha contenuto esclusivamente processuale, è una decisione
che non può mai avere efficacia di cosa giudicata sostanziale (non preclude che la
stessa domanda possa essere riproposta !). L’etichetta di condizioni di ammissibilità
della causa è quindi più precisa perché è innegabile che quando il giudice adotta tale
decisione, lo fa dopo che comunque vi sia stato un processo; la figura del rapporto
giuridico sostanziale mal si presta a descrivere questa situazione, in quanto
presupporrebbe per definizione l’assenza di un rapporto giuridico nel caso di
adozione di una decisione presa alla fine di un processo, che è un rapporto giuridico
(contraddizione).
Le condizioni di ammissibilità della domanda sono varie e variamente disciplinate:
- giurisdizione;
- competenza;
- capacità di essere parte;
- capacità processuale;
- assenza di litispendenza;
- assenza di continenza;
- assenza di convenzione arbitrale;
- assenza di precedente giudicato.
( I ) LA GIURISDIZIONE
La giurisdizione consiste nell’attribuzione in capo ad un certo ramo o plesso
giudiziario della potestas judicandi, ossia del potere di decidere in modo vincolante ed
autoritativo di un conflitto (tra privati o tra privato e pubblico) circa l’esistenza di:
- diritti soggettivi
- rapporti giuridici
- status
Secondo l’art. 1 cpc., la giurisdizione civile è esercitata di regola dai giudici
ordinari. Ci si riferisce alla summa divisio tra giudici ordinari e giudici speciali: il
criterio discretivo è un criterio meramente formale. I giudici ordinari sono organi
giudiziari previsti e disciplinati dalla legge sull’ordinamento giudiziario, tutti gli altri
sono giudici speciali. I giudici speciali sono quelli che non sono menzionati nel r.d. del
1942 (solo eccezionalmente esercitano la giurisdizione civile e sono i TAR, il Consiglio
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di stato, le commissioni tributarie), mentre i giudici ordinari sono i giudici previsti e
disciplinati dalla legge sull’ordinamento giudiziario contenuta nel r.d. del 1942; il
criterio di distinzione è quindi un criterio formale, non sostanziale.
I giudici ordinari sono il giudice di
Giudici ordinari:
- giudice di pace pace (onorario, non togato, non
- tribunale, con tutte le sezioni specializzate
(tribunale dei minori, sezioni agrarie) giudice di professione, primo grado),
- corte d’appello
- corte di cassazione il Tribunale (primo ed
Giudici speciali: eccezionalmente secondo grado), la
- plesso giurisdizionale amministrativo
- commissioni tributarie (per quanto riguarda Corte d’appello (secondo o unico
la giurisdizione fiscale)
- corte dei conti grado) e la Cassazione (sempre grado
di appello).
È essenziale precisare che varie sono le cause che possono determinare l’assenza del presupposto
giurisdizione:
1. La prima è rappresentata dal fatto che il nostro ordinamento conosce differenti plessi
giurisdizionali, diversi rami dell’ordinamento giudiziario e in particolare: una giurisdizione
civile che tutela diritti soggettivi, una giurisdizione amministrativa (che tutela interessi
legittimi), e una giurisdizione tributaria che tutela interessi relativi alla corretta imposizione
fiscale. Può essere che la domanda presentata fuoriesca dal settore di giurisdizione di quel
giudice, dal plesso giurisdizionale adito.
2. Un altro motivo è quello, non frequentissimo, determinato dal fatto che l’attore pretende di
far valere nei confronti della P.A. un interesse privo della dignità di interesse
giuridicamente protetto (interessi di mero fatto che non assurgono alla dignità di diritto
soggettivo o di interesse legittimo), anche in questo caso si parla di difetto di giurisdizione
del giudice adito.
3. Una terza ragione ha il suo punto di riferimento nei rapporti giuridici con elementi di
transnazionalità, che presentano punti di contatto con altri ordinamenti nazionali.Qualora
insorga una lite su questi rapporti si pone il problema di individuare quando possa dirsi
sussistente la giurisdizione di uno degli ordinamenti. Il legislatore individua i criteri di
collegamento della controversia alla giurisdizione; se questi mancano si è in presenza di un
altro caso di difetto di giurisdizione.La disciplina normativa in materia è andata oscillando.
Gli artt. 2, 3, 4 c.p.c. del 1940 sono stati abrogati con la l.n. 218/95 poiché l’atteggiamento
del legislatore era molto rigoroso e rifletteva l’atteggiamento nazionalista dello stato
autoritario fascista.
21.09.06 7
La giurisdizione civile è di regola nel nostro sistema esercitata dai giudici
ordinari.
Si è visto l’emersione di questa nozione di giudice ordinario nettamente
contrapposta a quella di giudice speciale.
Ciò perchè il nostro ordinamento è caratterizzato quanto all’attibuzione della
funzione giurisdizionale da più distinti ordini giurisdizionali, i quali nei reciproci
rapporti si comportano come corpi estranei l’uno rispetto all’altro, incomunicabili.
Dopo aver appurato che la funzione giurisdizionale civile è esercitata ex art. 1
dai giudici ordinari, e che questi sono contrapposti ai giudici speciali, è necessario
affrontare i limiti della giurisdizione civile italiana.
Limiti della giurisdizione civile italiana
I limiti sono di 3 ordini, che sono tipici e che rimandano a 3 diversi ordini di
rapporti che possono interrcorrere tra giurisdizione ordinaria civile da un lato e giudici
speciali/giudici amministrativi/giudici stranieri dall’altro. 3 ordini di limiti che
proiettano profili e caratteristiche, e così discipline giuridiche parzialmente diverse le
une rispetto alle altre.
Fino a qualche anno fa i manuali di diritto processuale civile, quando
affrontavano il problema dei limiti della giurisdizione civile ordinaria, consideravano e
trattavano un quarto limite, relativo a quella che era denominata come la cosidetta
riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sule cause di nullità del matrimonio
concordatario. A cosa si faceva riferimento? A quella disposizione contenuta nel
Concordato del 1929 che attraverso varie disposizioni ( in particolare agli artt. 18 e 19)
attribuiva ai tribunali ecclesiastici l’esclusivo potere giurisdizionale nel giudicare sulle
cause di invalidità del matrimonio concordatario, ovvero il matrimonio che produce
effetti tanto per il diritto civile quanto per il diritto canonico, i coniugi sono tali tanto
iure civili quanto per diritto canonico. Quindi il Concordato attribuiva ai tribunali
ecclesiastici la giurisdizione esclusiva circa le cause di nullità, previste dal diritto
canonico, riguardanti il matrimonio concordatario. In realtà secondo l’opinione
prevalente ma assolutamente non incontroversa ( opinione prevalente che fu avallata
dalla Corte di cassazione nel 1999 ) questo non può più essere considerato un limite
della giurisdizione civile ordinaria. Non si può più considerare un limite perchè a
seguito della modifica del Concordato, intervenuta nell’84 e ratificata nel 85, quelle
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disposizioni che attribuivano esclusiva giurisdizione ai tribunali ecclesiastici sarebbero
state tolte di mezzo. Con la conseguenza che oggi quanto alle cause di nullità previste
dal diritto canonico riguardanti i matrimoni a rito concordatario, sussiterebbe una
concorrenza di giurisdizioni. Hanno giurisdizione non solo i tribunali ecclesiastici ma
anche i tribunali dello Stato italiano. Se si accoglie questa nuova ricostruzione di
rapporti, il giudici civile italiano quando è chiamato a giudicare su cause di nullità
previste dal diritto canonico, interpreta e applica il diritto canonico.
Concentriamoci su quelli che sono ancora i 3 fondamentali limiti della nostra
giurisdizione, iniziando da quello che già ci introduce l’art 1:
1. Rapporti tra giudice civile ordinario e giudice speciale
I rapporti tra giudice civile ordinario e giudici speciali è particolarmente
problematico con riguardo ad un particolare tipo di giudici speciali, ovvero ai giudici
speciali amministrativi, composti dal TAR ( 1 grado ) e CONSIGLIO DI STATO
( come giudice di appello di secondo grado ). Qual’è il problema che si pone? Il
problema è che la distinzione tra queste due giurisdizioni, così come riflessa dalle leggi
ordinarie ma anche dalla Carta costituzionale, e che consente di dire quando interviene
l’una o l’altra, è la distinzione tra diritto soggettivo da un lato e interesse legittimo
dall’altro.
Quando abbiamo un interesse legittimo che inerisce ad un potere autoritativo
esercitato dalla pubblica amministrazione c’è la giurisdizione del giudice
amministrativo. Viceversa, quando viene in gioco un diritto soggettivo nei confronti
della pubblica amministrazione si va davanti al giudice civile ordinario.
In realtà, la situazione è molto più complessa di quello che a prima vista
sembrerebbe.
E’ fondamentale affinchè tutto questo non rimanga così per aria, partire rendendosi
bene conto della rilevanza anche pratica di questa distinzione, capire e soffermarsi
sull’evoluzione dei rapporti tra queste due giurisdizioni.
Nei testi non si trova l’origine di questa distinzione, si trovano invece spiegate le
disposizioni che fondano questa divisio, molto spesso però non se ne capisce la causa.
Si tocca qui con mano una caratteristica fondamentale di questa materia, nella quale è
un controsenso parlare di diritto processuale europeo e transnazionale da un lato, di
storia del diritto processuale civile dall’altro e di diritto processuale positivo dall’altro
lato ancora, perchè è una disciplina che non si può cogliere bene se non considerando i 3
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versanti. Oggi per esempio non si può capire il processo comunitario senza capire il
processo civile inglese.
Il criterio di riparto tra giurisdizione civile e ordinaria fonda le proprie radici
nell’art 2 allegato E della legge 2248/1865, legge di abolizione dei tribunali relativi al
contenzioso amministrativo, tribunali che erano giudici speciali ai quali erano devolute
tutte le cause concernenti i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. Il
legislatore del 1865, in quel periodo in cui lo stato italiano prendeva vita, deve
perseguire l’intento dell’unità della giurisdizione attribuendo al diritto civile ordinario
attraverso questo articolo 2 tutte le materie nelle quali è fatta menzione di un diritto
civile o politico, nelle quali possa comunque essere interessata la pubblica
amministrazione. Queste materie erano di giurisdizione del giudice civile ordinario
ancorchè, diceva il legislatiore, siano emanati provvedimenti da parte del potere
esecutivo, dell’autorità amministrativa. Di cui il seguente regime normativo: la
giurisdizione civile ordinaria ha giurisdizione per quanto riguarda tutti i rapporti nei
quali venga in gioco anche un provvedimento autoritativo della pubblica
amministrazione ( esercizio di un potere dunque unilaterale in grado di avere qualche
effetto nella sfera giuridica del destinatario ) di modo che la situazione sostanziale che il
privato ha nel possesso rimane del tutto insensibile agli occhi del giudice, assolutamente
non scalfitta dall’eventuale provvedimento amministrativo. Ad esempio, vi è un
provvedimento autoritativo emanato dalla pubblica amministrazione di espropriazione.
Ai sensi dell’art 2 dell’allegato E, il privato leso nel proprio diritto di proprietà, che una
volta andva davanti al tribunale contenzioso amministrativo, va invece davanti al
giudice civile ordinario, che aveva davanti a sé una situazione sulla quale aveva deciso
un provvedimento dell’autorità amministrativa. Quali erano le soluzioni per legislatore
del 1865? Erano due:
- Attribuire al giudice civile ordinario il potere di togliere di mezzo quell’altra
autorizzazione, soluzione che una volta prospettata è stata però anche subito
accantonata, perchè in quel tempo, nella visione di uno Stato strettamente
liberale, ispirato al principio di divisione dei poteri, attribuire al giudice civile il
potere di togliere di mezzo un atto del potere esecutivo era considerato
un’infrazione al principio di divisione dei poteri di matrice montesquieuiana.
- L’altra alternativa, a
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Diritto processuale civile - concetti fondamentali
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