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( ATTENZIONE, DOMANDA SU CUI SI SBAGLIA SPESSO IN SEDE D'ESAME! ) L'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA
Il 334 co 2 ci dice che le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. È una situazione sicuramente connotata da eccezionalità.
Qui ci sono due categorie di soggetti:
- Le parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione, quelle che se l'hanno vista notificare
- Le parti chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331.
Una precisazione che è anche una esclusione: non compaiono in questa categoria di soggetti legittimati, e quindi non sono mai legittimati a proporre impugnazione incidentale tardiva, i soggetti cui è stata notificata l'impugnazione ai sensi dell'art. 332.
qualifica questa specie di impugnazione incidentale? Si tratta di soggetti legittimati che erano praticamente soccombenti alla sentenza, che potevano impugnarla, ma che avevano perduto questo potere o per acquiescenza o per decorso dei termini. In ragione del fatto che nei confronti di quei soggetti sia stata notificata l'impugnazione principale o notificata l'impugnazione per integrare il contraddittorio ai sensi del 331, questi soggetti che avevano perduto il potere di impugnare la sentenza lo vedono risorgere in capo ad essi e potranno esercitare questo potere nel processo di gravame già aperto. Si pensi a questo esempio: A propone nei confronti di B domanda di condanna al risarcimento del danno extracontrattuale per 200.000 euro, il giudice condanna B al risarcimento del danno, liquidandolo però in 15.000 euro. Entrambe le parti sono parzialmente vincitrici e parzialmente soccombenti, entrambe sono legittimate ad appellare e ad impugnare la sentenza. Una volta chela sentenza è emanataB scrive a A dicendo che accetta la sentenza, che non intende impugnare, poteva farlo in quanto parte praticamente soccombente. Se A, anch'essa parte praticamente soccombente, prende l'iniziativa e notifica l'atto principale a B, ex art. 334, B, che aveva perduto il potere di impugnare la sentenza, in ragione del fatto che l'altra parte gli ha notificato l'appello principale, vede risorgere il proprio potere di impugnare, e potrà appellare in via incidentale quella sentenza dolendosi del fatto che essa ha accolto in parte la domanda risarcitoria. Il potere di impugnazione tardiva il legislatore dimostra di disegnare come una sorta di potere di ritorisione, ispirato a quello che già nell'800 si chiamava favor sententiae. In sostanza con l'impugnazione incidentale tardiva secondo l'opinione tradizionale il legislatore, nell'ipotesi di pratica e reciproca soccombenza, vorrebbe favorire, qualora una delle
parti praticamente soccombente abbia accettato il contenuto della sentenza, anche l'accettazione dell'altra controparte. La ratio ritorsiva è molto importante da tenere presente, perché spiega un po' il problema dei limiti soggettivi dell'impugnazione incidentale tardiva. Prima di passare al tema dei limiti è opportuno tenere presente che c'è anche il comma 2 dell'art. 334, il quale instaura un peculiare legame tra impugnazione principale e impugnazione incidentale tardiva, legame che noi non ritroviamo tra impugnazione principale e impugnazione incidentale pura e semplice. Il comma due ci dice che nell'ipotesi in cui è stata proposta impugnazione incidentale tardiva, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia. Se l'impugnazione principale viene rigettata perché inammissibilmente proposta l'impugnazione incidentale.tardiva ne condivide la stessa sorte. Nel caso che abbiamofatto, se A, che ha proposto la domanda di risarcimento per 200.000 euro, di fronto allaquiescenza di B, fa appello principale ma notifica a B l'atto d'appello fuori termine,oltre i 30 giorni dalla notificazione della sentenza. B vede risorgere il suo potere diimpugnare la sentenza e nella comparsa d'appello impugna in via incidentale tardivaquella sentenza. Quando il giudice d'appello va ad esaminare l'ammissibilitàdell'appello principale di A vede che è inammissibile, che è stato notificato fuoritermine. L'impugnazione principale è quindi inammissibile, ex art. 334 co. 2 il giudiced'appello dovrà fare altrettanto per l'appello incidentale tardivo, con la conseguenza chequella sentenza di primo grado passerà in giudicato. Il legame di ammissibilità sussistesolo tra impugnazione principale e impugnazione incidentale tardiva,
non sussiste traimpugnazione principale ed impugnazione incidentale pura e semplice. Così, se Apropone appello principale contro quella sentenza, B, che non ha fatto acquiescenza,vedendosi notificare la sentenza fa appello incidentale ex 333. Risulta poi nel processodi appello che A abbia notificato l’appello principale fuori termine, oltre il terminebreve di 30 giorni. Il giudice dichiarerà inammissibile l’appello principale, ma andrà adesaminare l’appello principale puro e semplice. L’appello principale, quanto adammissibiltà e fondatezza, è del tutto indipendente dalle sorti dell’appello incidentale.Diversamente è per l’appello incidentale tardivo, la cui ammissibilità dipende da quelladell’impugnazione principale. Questo solo per quanto riguarda l’ammissibilità, perquanto riguarda la fondatezza invece anche l’impugnazione incidentale tardiva èautonoma rispetto
All'impugnazione principale. Se l'appello è tempestivo, quindiammissbile, ma infondato nel merito, il giudice non è tenuto a dichiarare automaticamente infondato l'appello incidentale tardivo, potrebbe ritenerlo fondato oppure infondato.
Quindi: impugnazione principale e impugnazione incidentale, perfetta autonomia, tanto per ammissibilità quanto per fondatezza. Invece per quanto riguarda l'impugnazione principale e l'impugnazione incidentale tardiva l'autonomia è un po' incrinata: l'impugnazione incidentale tardiva è autonoma quanto a fondatezza, inscindibilmente legata a quella principale per quanto riguarda l'ammissibilità.
È necessario ora affrontare il tema prettamente giurisprudenziale dei limiti oggetti e soggettivi dell'impugnazione incidentale tardiva. Attenzione! Spesso lo studente sbaglia, questi limiti concernono non i soggetti contro cui è
Proposta di impugnazione incidentale, ma riguarda coloro che la fanno. Questi limiti trovano una loro scaturigine nella ratio di questo istituto, una sorta di potere di ritorsione che viene esercitato contro chi fa l'impugnazione principale.
Cominciamo dai limiti oggettivi. Limite oggettivo significa che chi fa impugnazione incidentale tardiva, può impugnare con questa o lo stesso capo di sentenza impugnato con l'impugnazione principale o un capo strettamente dipendente da quello impugnato con l'impugnazione principale. Non permette cioè di impugnare un capo diverso e non strettamente dipendente da quello impugnato in via principale. Qui torna il concetto di capo di sentenza, che intendiamo come capo di domanda. Si pensi a questo caso: A propone nei confronti di B domanda di condanna a risarcimento del danno per 200.000 euro, il giudice accoglie la domanda di condanna ma liquida 15.000 euro. La sentenza ha un solo capo, entrambe le parti sono parzialmente soccombenti.
Bfa quiescenza alla sentenza, A notifica a B l'appello principale, B, ex art. 334, in ragione dell'appello principale, propone l'appello incidentale tardivo contro quella sentenza.
Secondo l'orientamento dei limiti oggettivi dell'impugnazione tardiva era questa un'impugnazione incidentale ammissibile, oggetto dell'impugnazione tardiva è lo stesso capo di domanda impugnato con lo stesso appello principale. Dove invece, secondo la teorica per lo più abbandonata dalla giurisprudenza, avremmo avuto un'impugnazione incidentale tardiva non ammissibile perché andava oltre il capo della sentenza?
A propone nei confronti di B due domande ex art. 104 cpc solo soggettivamente connesse. Nella prima domanda A chiede la condanna di B al pagamento del prezzo di una compravendita, e nella seconda domanda A chiede sempre la condanna di B alla ricezione e consegna di un bene dato in locazione. Sono due domande, due cause che non hanno in comune.
nessuno degli elementi oggettivi. Diverso è il titolo, contratto di compravendita nell'uno, di locazione nell'altro. Diverso è l'oggetto, diritto al pagamento nell'uno, diritto alla consegna del bene locato nell'altro. Comuni solo isoggetti, A e B nell'una, A e B nell'altra. L'attore propone quindi due domande, la sentenza che decide su queste due domanda contiene due capi, il giudice accoglie la domanda di pagamento del prezzo, e quindi condanna B a pagare il prezzo della vendita, e respinge invece la domanda di consegna del bene locato. È un'ipotesi di soccombenza parziale reciproca. B fa acquiescenza al capo di sentenza che lo vede soccombente, dice ad A "accetto la sentenza che mi ha condannato a pagare il prezzo della vendita". A vincitore sul capo su cui il soccombente ha prestato acquiescenza, soccombente invece sull'altro capo, fa invece appello contro quel capo di sentenza. Fa appello
principale e210notifica quell'appello a B. B, ex art. 334 dice ad A che fa appello incidentale tardivo contro il capo di sentenza che lo vede soccombente quanto alla vendita. Cosa direbbe un giudice d'appello che accogliesse i limiti oggettivi del gravame incidentale tardivo, per cui oggetto di gravame incidentale tardivo può essere o lo stesso capo impugnato dall'impugnazione principale, o un capo da questo strettamente indipendente? B pretende di impugnare un capo diverso da quello da A, può essere definito questo un capo strettamente dipendente da quello impugnato da A? Assolutamente no, sono capi solo soggettivamente connessi, non c'è una dipendenza. E allora la giurisprudenza che un tempo accoglieva i limiti oggettivi, diceva che l'impugnazione tardiva era inammissibile. Oggi però B può fare ammissibilmente questo appello incidentale tardivo, è tale l'orientamento favorevole a sifatti limiti oggettivi. Resiste invece,