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Pubblicità dell'azione collettiva e ammissibilità della domanda

1. Sussiste un conflitto di interessi.

2. Il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi dell'art. 140-bis CdC.

Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente.

Se ritiene ammissibile la domanda, il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri, in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio.

La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti dei soggetti che non hanno aderito all'azione collettiva.

  1. 140-bis, comma V, confronti dei consumatori e utenti che hanno aderitoCdC all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale deiconsumatori o utenti che non aderiscono all'azioneAmbito soggettivo del collettiva, o non intervengono nel giudizio promossogiudicato Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la
  2. ART. 140-bis, comma IV, somma minima da corrispondere a ciascun consumatore oCdC utente.
  3. Quantificazione del Nei sessanta giorni successivi alla notificazione delladanno sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma,Proposta dell'impresa con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto eentro 60 giorni depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi formaaccettata dal consumatore o utente costituisce titolo
  4. ART. 140-bis, comma VI, esecutivoCdC Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine diOmessa comunicazione legge o non vi è stata accettazione nel termine di sessantadella proposta o
mancata giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente costituisce un' camera di per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all' o sono intervenuti e che non ne fanno domanda. dinnanzi agli organismi di di cui indicato dai soggetti che hanno proposto l' all'art. 38 d.lgs. 5/03 e da un avvocato indicato dall' ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all' per le giurisdizioni superiori. quantifica, sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il costituisce titolo esecutivo. su concorde richiesta del promotore Indell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. In punto di procedura, qualora l'azione collettiva si riveli fondata, i consumatori che hanno aderito e quelli successivamente intervenuti, hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito. Se, tuttavia, l'andamento del processo è riservato, secondo le regole del rito ordinario giudiziale, alla del rito ordinario giudiziale, diversamente dicasi plena cognitio per il che diviene oggetto di una vera e propria procedura di quantum debeatur conciliazione (cd.

composizione non contenziosa).L'avvio della è affidato al Presidente del Tribunalecomposizione non contenziosacompetente, il quale può orientarsi verso una Camera di Conciliazione costituita ad hocovvero, sull'accordo delle parti, verso uno degli organismi di conciliazione previsti dall'art.38 d.lgs. 5/2003 (ai sensi del I dell'art. 38 cit.: gli enti pubblici o privati, che diano garanziedi serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parteinteressata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cuiall'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un appositoregistro tenuto presso il Ministero della giustizia).

GIUDICE ACCOGLIE LA DOMANDA E DETERMINA LA SOMMA MINIMA DELRISARCIMENTO

SENTENZANOTIFICA DELLA SENTENZA ALL'IMPRESA CONVENUTAENTRO 60 G GIMPRESA PROPONE IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA(con atto sottoscritto, comunicato a ciascun

avente diritto e depositato incancelleria) ENTRO 60 GG

IMPRESA NON PROPONE IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA

IL CONSUMATORE ACCETTA O UTENTE ACCETTA

IL CONSUMATORE O L'UTENTE NON ACCETTA ENTRO 60 GG

AVVIO DELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

Provvede il Presidente del Tribunale

L'accettazione, in qualunque forma, costituisce titolo esecutivo

In mancanza di diverso accordo delle parti (art. 140-bis Codice del Consumo)

CAMERA DI CONCILIAZIONE

Su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta (art. 38 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5)

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

3. L'azione collettiva presenta indubbi profili problematici se non altro per l'assoluta novità della class action, quale istituto regolamentato, nel sistema italiano di E'civil law.

opportuno, però, evidenziare che l'azione di cui all'art. 140-bis CdC non è la prima del suo genere nel panorama legislativo. Già in altre sedi, infatti, si era data la

stura all'introduzione di una azione di tipo collettivo. In primo luogo, può porsi l'accento sull'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci, introdotta con l'art. 2393 bis c.c.: si tratta di una delle novità più importanti introdotte dalla riforma del 2003, e che - secondo la più autorevole dottrina - costituisce una sorta di vera e propria "class action" in quanto consente ai soci di minoranza che la esercitino di chiedere agli amministratori, a vantaggio della società, il risarcimento dell'intero danno causato alla società, e non solo del danno direttamente causato alla minoranza che esercita l'azione. Nel caso in parola si è, comunque, nell'ambito dell'art. 81 c.p.c., il quale prevede eccezionalmente che un soggetto possa essere legittimato ad agire o contraddire relativamente a un rapporto giuridico altrui. Non devono, poi, trascurarsi le cd. azioni popolari (suppletive).

O correttive) in cui, tuttavia (es. art. 9. d.lgs. 267/2000), si orbita in un contesto non assimilabile.

Quanto alla disciplina consumieristica, la legge 281/1998 aveva già previsto, a suo tempo, una forma di tutela giustiziabile per gli interessi diffusi dei consumatori, con disposizioni ricepite, poi, nel Codice del Consumo: ma si è ben distanti dal quid novi introdotto dalla Finanziaria del 2008.

4. È opportuno, a questo punto, identificare il volto dell'istituto di nuovo conio. L'azione cd. collettiva è propria degli Stati Uniti ove è conosciuta come "class action" o "representative action": si tratta di una azione legale che può essere esercitata da uno o più soggetti i quali, membri della "classe", chiedono che la soluzione di una questione comune di fatto o di diritto avvenga con effetti per tutti i componenti presenti ultra partese futuri della classe. Nell'ordinamento statunitense, i

<5. Nell’actio introdotta dalla Legge Finanziaria per il 2008 non si replica un altro aspetto significativo delle americane: la peculiarità del modello statunitense di tutela class actions dei consumatori, infatti, si incentra non solo sulla possibilità di ricorrere ad una azione collettiva a fini risarcitori, ma anche sulla possibilità di ottenere i cd. danni punitivi (punitive damages).>

La condanna al pagamento di danni c.d. punitivi è volta alla realizzazione di finalità pubblicistiche di deterrenza e punizione, anche se non esclusive, (Supreme Court USA, 26/06/1988 in Foro It., 1990, IV, 174, nota di ROMANO). La figura del danno punitivo, negli Stati Uniti d'America, è tuttavia generalmente collegata a chi si sia reso responsabile, con una condotta singola, di pregiudizio ad una pluralità di soggetti, ed è connotata dalla sussistenza di un limite per la condanna al risarcimento inflitta, (cfr. Federal Court for the District of New Jersey, 09/03/1989 in Foro It., 1990, IV, 78, nota di ROMANO M. S.; Supreme Court USA, 04/03/1991 in Foro It., 1991, IV, 235, nota di PONZANELLI; Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, 07/04/2003 in Foro It., 2003, 4, 355, nota di COLANGELO).

I punitive damages non sono stati recepiti dal legislatore italiano. La scelta è corretta nell'impalcatura del nostro diritti civile.

Il testo formattato con i tag HTML corretti sarebbe il seguente:

(costituzionalizzato). Nel vigente ordinamento alla responsabilità civile, infatti, è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito mentre rimane estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta.

È quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi che, per altro verso, non è neanche riferibile alla risarcibilità dei danni non patrimoniali o morali. Tale risarcibilità è sempre condizionata all'accertamento della sofferenza o della lesione determinata dall'illecito e non può

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Publisher
A.A. 2008-2009
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Tedoldi Alberto Maria.