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La Legge Finanziaria 2008 ha previsto all’art. 2, comma 445, che le disposizioni di cui ai

commi da 446 a 449 istituiscano e disciplinino l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei

consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela ...

Class Action azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori

italiana:

Ferma la finalità risarcitoria. il regime giuridico

Finanziaria 2008, art. 2 comma 445-449:

della Class action italiana. – 2. Procedure di composizione non contenziosa. – 3. Azioni

collettive già presenti nel tessuto normativo: cenni. – 4. La Class action - 5. Punitive

damages non inclusi nel pacchetto della class action. – 6. Profili problematici (cenni): un

“mostro giuridico?

1. Con un recentissimo provvedimento normativo, di prossima entrata in vigore, il

legislatore ha licenziato, anche per l’ordinamento italiano, le cd. azioni collettive (ovvero la

cd. in voga in altri sistemi giuridici, es. U.S.A.).La Legge Finanziaria 2008, infatti,

class action

ha previsto all’art. che le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449

2, comma 445,

istituiscano e disciplinino quale

l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori,

nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina

dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla

normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

Trattasi, dell’ennesimo innesto in seno al Codice del Consumo (abbrev. vero e proprio

CdC,

autonomo Corpus Iuris) mediante l’introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 140

del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Quelle che seguono, in sintesi, le peculiarità del nuovo regime.

Nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del

Art. 50-bis, comma 1, n. consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.

7bis 206, il tribunale giudica in composizione collegiale

Competenza: Collegio 1. Associazioni dei consumatori e degli utenti

ART. 140-bis, comma I, rappresentative a livello nazionale (ex art. 137,

CdC comma I, CdC) iscritte nell’apposito elenco presso il

Soggetti legittimati ad Ministero delle attività produttive

agire in forma collettiva 2. Associazioni e comitati che sono adeguatamente

rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere

(art. 140-bis, comma II, CdC)

Sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi

ART. 140-bis, comma I, dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del

CdC luogo in cui ha sede l'impresa:

Legittimazione l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla

restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o

utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti

stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero

in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche

commerciali scorrette o di comportamenti

anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità

di consumatori o di utenti

I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela

ART. 140-bis, comma II, prevista dall’art. 140-bis CdC devono comunicare per

CdC iscritto al proponente la propria adesione all'azione

Adesione all’azione collettiva.

collettiva L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di

Termini appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Interventori Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 140-bis, comma 1,

CdC è sempre ammesso l'intervento dei singoli

Effetti consumatori o utenti per proporre domande aventi il

medesimo oggetto.

L'esercizio dell'azione collettiva di cui all’art. 140-bis,

comma 1, CdC o, se successiva, l'adesione all'azione

collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione

ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.

Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte

ART. 140-bis, comma III, quando occorre sommarie informazioni, pronuncia

CdC sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza

Ammissibilità dell’azione reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in

camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile

GO ed Autorità quando:

Indipendente 1. è manifestamente infondata,

Pubblicità dell’azione 2. sussiste un conflitto di interessi,

3. il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse

collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi

dell’art. 140-bis CdC

Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della

domanda quando sul medesimo oggetto è in corso

un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente

Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a

cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data

idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i

provvedimenti per l

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Tedoldi Alberto Maria.
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