La Legge Finanziaria 2008 ha previsto all’art. 2, comma 445, che le disposizioni di cui ai
commi da 446 a 449 istituiscano e disciplinino l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei
consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela ...
Class Action azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori
italiana:
Ferma la finalità risarcitoria. il regime giuridico
Finanziaria 2008, art. 2 comma 445-449:
della Class action italiana. – 2. Procedure di composizione non contenziosa. – 3. Azioni
collettive già presenti nel tessuto normativo: cenni. – 4. La Class action - 5. Punitive
damages non inclusi nel pacchetto della class action. – 6. Profili problematici (cenni): un
“mostro giuridico?
1. Con un recentissimo provvedimento normativo, di prossima entrata in vigore, il
legislatore ha licenziato, anche per l’ordinamento italiano, le cd. azioni collettive (ovvero la
cd. in voga in altri sistemi giuridici, es. U.S.A.).La Legge Finanziaria 2008, infatti,
class action
ha previsto all’art. che le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449
2, comma 445,
istituiscano e disciplinino quale
l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori,
nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla
normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.
Trattasi, dell’ennesimo innesto in seno al Codice del Consumo (abbrev. vero e proprio
CdC,
autonomo Corpus Iuris) mediante l’introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 140
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Quelle che seguono, in sintesi, le peculiarità del nuovo regime.
Nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del
Art. 50-bis, comma 1, n. consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
7bis 206, il tribunale giudica in composizione collegiale
Competenza: Collegio 1. Associazioni dei consumatori e degli utenti
ART. 140-bis, comma I, rappresentative a livello nazionale (ex art. 137,
CdC comma I, CdC) iscritte nell’apposito elenco presso il
Soggetti legittimati ad Ministero delle attività produttive
agire in forma collettiva 2. Associazioni e comitati che sono adeguatamente
rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere
(art. 140-bis, comma II, CdC)
Sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi
ART. 140-bis, comma I, dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del
CdC luogo in cui ha sede l'impresa:
Legittimazione l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla
restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o
utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero
in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche
commerciali scorrette o di comportamenti
anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità
di consumatori o di utenti
I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela
ART. 140-bis, comma II, prevista dall’art. 140-bis CdC devono comunicare per
CdC iscritto al proponente la propria adesione all'azione
Adesione all’azione collettiva.
collettiva L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di
Termini appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Interventori Nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 140-bis, comma 1,
CdC è sempre ammesso l'intervento dei singoli
Effetti consumatori o utenti per proporre domande aventi il
medesimo oggetto.
L'esercizio dell'azione collettiva di cui all’art. 140-bis,
comma 1, CdC o, se successiva, l'adesione all'azione
collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione
ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.
Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte
ART. 140-bis, comma III, quando occorre sommarie informazioni, pronuncia
CdC sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza
Ammissibilità dell’azione reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in
camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile
GO ed Autorità quando:
Indipendente 1. è manifestamente infondata,
Pubblicità dell’azione 2. sussiste un conflitto di interessi,
3. il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse
collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi
dell’art. 140-bis CdC
Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della
domanda quando sul medesimo oggetto è in corso
un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente
Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a
cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data
idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i
provvedimenti per l
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