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Seminario del 29-04-2014

Dott.Teresi

Inizio seminari sull’esecuzione forzata:

L’esecuzione forzata deve essere attivata quando sul piano del diritto sostanziale il creditore non è

riuscito a conseguire qll ke la tutela dichiarativa gli ha già accordato.

Vediamo il 474: ” L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo,

liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le scritture private autenticate,relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali,

nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del

secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle

scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.”

È possibile anche utilizzare altri titoli esecutivi che non abbiano alle spalle un processo esecutivo

(titoli esecutivi STRAGIUDIZIALI).

Sono due le modalità attraverso cui l ‘ordinamento reagisce all’inadempimento

esecuzione diretta esecuzione indiretta

dell’obbligato: e .

diretta

Quella è possibile soltanto se il bene oggetto della prestazione a cui il debitore è tenuto è

un bene fungibile . Fungibilità che va intesa anche in senso processuale: cioè una prestazione è

tale quando essa viene eseguita dal debitore o da qlkn altro per il creditore non fa alcuna

differenza!! indiretta

L’esecuzione si attua quando la prestazione oggetto dell’obbligo è infungibile (se

eseguita da un terzo per il creditore non è indifferente!). Es. renato zero XD

Per l’esecuzione indiretta al 614bis sono state previste le cosiddette misure coercitive indirette (a

seguito della riforma del del 2009).

Tornando all’esecuzione diretta:

tre sono le modalità attraverso le quali l ‘ordinamento sostituisce la prestazione che il debitore non

vuole porre in essere nonostante la presenza del titolo:

espropriazione forzata

- (quando l’oggetto della prestazione è pagamento di una

somma di denaro)

esecuzione per consegna di bene mobile o rilascio di bene immobile

- esecuzione degli obblighi di fare e disfare

- (612 ss) (quando la prestazione

oggetto dell’obbligo non rientra in nessuna delle due modalità di surroga della prestazione che

abbiamo visto sopra).

Ciò che accomuna qst tipi di esecuzione forzata è il fatto che lo stato mette a disposizione del

creditore il suo apparato soltanto se il creditore si dimostra di essere tale in virtù di un documento:

il titolo esecutivo.

Quindi a differenza del processo di cognizione che per agire occorre che questi si affermi

titolare del diritto (diritto d’azione), nella tutela esecutiva non è sufficiente affermarsi titolare

del diritto ma occorre che ci sia un titolo esecutivo.

Il titolo esecutivo deve preesistere al processo esecutivo e deve permanere per tt il

prosieguo del processo esecutivo stesso (es. la sentenza di condanna ,idonea ad iniziare

l’esecuzione forzata )

E’ soltanto il legislatore a decidere quali sono i titoli esecutivi in

maniera del tutto discrezionale:

I TITOLI ESECUTIVI NEGLI ULTIMI 10-15 anni sono aumentati !

Il 474 ci dice al n 1 che sono titolo esecutivo “ le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge

”(ovviamente si fa riferimento alle sentenze di CONDANNA).

attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

Anche le ordinanze possono essere titolo esecutivo (es.le ordinanze anticipatorie di condanna

186 bis e quater,mentre quella al 186 ter non lo è sempre ma lo diventa laddove il creditore offra

una particolare prova scritta del prp credito ex 642cpc. ). Anche un ipotesi di decreto che è

titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo).

titoli esecutivi di formazione giudiziale

Quindi i possono prendere la forma di tt i

provvedimenti de giudice (principalmente le sentenze, ordinanze ma anche decreti).

Sono titoli esecutivi “le scritture private autenticate,relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse ”

contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;

(n2 del 474), innovazione con riforma del 2005 che ha inserito le scritture private autenticate

nel novero dei titoli esecutivi idonei però ad ottenere solo espropriazione forzata (prima non

erano presenti!!!).

la riforma del 2005 ha dato efficacia di titolo esecutivo alle scritture private nonché ha allargato l

ambito d applicazione dell’atto pubblico (474 c3) “ gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale

autorizzato dalla legge a riceverli.”.

Il numero 1 del 474 dice anche “… ”. A

e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva

quali si riferisce?

il verbale di conciliazione giudiziale ibrido

(art 185 ult

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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