Seminario del 29-04-2014
Dott.Teresi
Inizio seminari sull’esecuzione forzata:
L’esecuzione forzata deve essere attivata quando sul piano del diritto sostanziale il creditore non è
riuscito a conseguire qll ke la tutela dichiarativa gli ha già accordato.
Vediamo il 474: ” L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo,
liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate,relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali,
nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del
secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle
scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.”
È possibile anche utilizzare altri titoli esecutivi che non abbiano alle spalle un processo esecutivo
(titoli esecutivi STRAGIUDIZIALI).
Sono due le modalità attraverso cui l ‘ordinamento reagisce all’inadempimento
esecuzione diretta esecuzione indiretta
dell’obbligato: e .
diretta
Quella è possibile soltanto se il bene oggetto della prestazione a cui il debitore è tenuto è
un bene fungibile . Fungibilità che va intesa anche in senso processuale: cioè una prestazione è
tale quando essa viene eseguita dal debitore o da qlkn altro per il creditore non fa alcuna
differenza!! indiretta
L’esecuzione si attua quando la prestazione oggetto dell’obbligo è infungibile (se
eseguita da un terzo per il creditore non è indifferente!). Es. renato zero XD
Per l’esecuzione indiretta al 614bis sono state previste le cosiddette misure coercitive indirette (a
seguito della riforma del del 2009).
Tornando all’esecuzione diretta:
tre sono le modalità attraverso le quali l ‘ordinamento sostituisce la prestazione che il debitore non
vuole porre in essere nonostante la presenza del titolo:
espropriazione forzata
- (quando l’oggetto della prestazione è pagamento di una
somma di denaro)
esecuzione per consegna di bene mobile o rilascio di bene immobile
- esecuzione degli obblighi di fare e disfare
- (612 ss) (quando la prestazione
oggetto dell’obbligo non rientra in nessuna delle due modalità di surroga della prestazione che
abbiamo visto sopra).
Ciò che accomuna qst tipi di esecuzione forzata è il fatto che lo stato mette a disposizione del
creditore il suo apparato soltanto se il creditore si dimostra di essere tale in virtù di un documento:
il titolo esecutivo.
Quindi a differenza del processo di cognizione che per agire occorre che questi si affermi
titolare del diritto (diritto d’azione), nella tutela esecutiva non è sufficiente affermarsi titolare
del diritto ma occorre che ci sia un titolo esecutivo.
Il titolo esecutivo deve preesistere al processo esecutivo e deve permanere per tt il
prosieguo del processo esecutivo stesso (es. la sentenza di condanna ,idonea ad iniziare
l’esecuzione forzata )
E’ soltanto il legislatore a decidere quali sono i titoli esecutivi in
maniera del tutto discrezionale:
I TITOLI ESECUTIVI NEGLI ULTIMI 10-15 anni sono aumentati !
Il 474 ci dice al n 1 che sono titolo esecutivo “ le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge
”(ovviamente si fa riferimento alle sentenze di CONDANNA).
attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
Anche le ordinanze possono essere titolo esecutivo (es.le ordinanze anticipatorie di condanna
186 bis e quater,mentre quella al 186 ter non lo è sempre ma lo diventa laddove il creditore offra
una particolare prova scritta del prp credito ex 642cpc. ). Anche un ipotesi di decreto che è
titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo).
titoli esecutivi di formazione giudiziale
Quindi i possono prendere la forma di tt i
provvedimenti de giudice (principalmente le sentenze, ordinanze ma anche decreti).
Sono titoli esecutivi “le scritture private autenticate,relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse ”
contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
(n2 del 474), innovazione con riforma del 2005 che ha inserito le scritture private autenticate
nel novero dei titoli esecutivi idonei però ad ottenere solo espropriazione forzata (prima non
erano presenti!!!).
la riforma del 2005 ha dato efficacia di titolo esecutivo alle scritture private nonché ha allargato l
ambito d applicazione dell’atto pubblico (474 c3) “ gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato dalla legge a riceverli.”.
Il numero 1 del 474 dice anche “… ”. A
e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva
quali si riferisce?
il verbale di conciliazione giudiziale ibrido
(art 185 ult
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