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QUELLO CHE AVEVA NEL MOMENTO IN CUI L’ATTO SI E’ FORMATO ( interpretazione

che viene data quindi anche alle scritture private autenticate sulla base

dell’interepretazione che nel 1990 venne data al 282 per le sentenze di condanna).

Abbiamo parlato della discrezionalità del legislatore nella creazione di titoli esecutivi.

Ma esiste un fondamento teorico del titolo esecutivo oppure questo

potere del legislatore sia vero e proprio arbitrio?

Tradizionalmente il titolo esecutivo era tale perché era una prova privilegiata del diritto sostanziale

(tesi non più attuale). Cioè, dal titolo esecutivo si può dedurre l’esistenza di un diritto sostanziale.

In realtà scorrendo alcuni titoli esecutivi vedremo che qst tesi non può essere sostenuta. Es. La

scrittura privata autenticata è idonea SOLO all’espropriazione forzata x il pagamento del prezzo

ma nn si ha titolo per ottenere il rilascio del bene. QUINDI: contratto di compravendita

immobiliare con scrittura privata autenticata: in virtù di qst atto si ha la possibilità di

richiedere l’espropriazione forzata per il pagamento del prezzo MA NON per ottenere il

rilascio del bene!!

QUINDI il legislatore ha previsto che il documento è titolo esecutivo

quando la situazione sottostante sostanziale sia meritevole di tutela.

. Quindi non è il documento idoneo a provare l’esistenza del diritto sostanziale, ma è la

situazione sostanziale che deve essere meritevole di tutela. Quindi AUMENTA LA

DISCREZIONALITA’ DEL LEGISLATORE NEL COMMINARE TITOLI ESECUTIVI.

CREDITI CERTI LIQUIDI ED ESIGIBILI.

Leggendo il 474 ,dice che sono idonei all esecuzione forzata soltanto quei crediti che siano CERTI

LIQUIDI E ESIGIBILI.

Certezza: requisito di più problematica individuazione e trattazione.

Cosa si intende certezza del diritto di credito? Non significa “incontestabilità” xk anche con una

sentenza di condanna (titolo esecutivo) non può dirsi che il diritto è incontestabile xk qll sentenza

può essere oggetto di impugnazione e di riforma nell’impugnazione. Quindi certezza non

significa incontestabilità del diritto.

Certezza (in relazione a TUTTE le esecuzioni forzate!) : si risolve in una tautologia: è certo quel

diritto che il legislatore ritiene certo! Come? Dandogli la qualifica di titolo esecutivo. E’quindi certo il

credito che è esistente e tale esistenza è confermata dall’esistenza d un valido titolo esecutivo.

Quindi se non c’è la certezza consacrata del diritto non si può procedere all’esecuzione forzata.

Liquidità: riguarda solo i crediti di denaro: il quantum della prestazione deve essere

determinato o facilmente determinabile (es. il saggio legale di interessi che serve per aggiornare

una condanna è un riferimento esterno che viene contenuto in un decreto ministeriale e e quindi

una condanna al pagamento di denaro di 100€+ interessi non è una condanna NONLIQUIDA ma è

cmq LIQUIDA xk è facilmente determinabile!!!).

NB. IL PROBLEMA SI PONE QUANDO IL RIFERIMENTO ESTERNO NON SIA AD UN DATO DI

LEGGE MA SIA AD UN ATTO DEL PROCESSO CHE PERO’ NON VIENE RICHIAMATO

TESTUALMENTE NELLA SENTENZA. Il titolo esecutivo deve, nella motivazione e nel dispositivo,

dire tutto ciò che è sufficiente ai fini della esecuzione forzata. IL TITOLO ESECUTIVO BASTA A

SE STESSO e non necessita di integrazioni di titoli esecutivi provenienti dall’esterno se non per

dati provenienti dall’esterno.

Recente sentenza del 2012della Cass.SezUnite ha dtt qst xo: il titolo esecutivo giudiziale non si identifica e si esaurisce

nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire essendo consentita l’interepretazione extratestuale

del provvedimento […] il giudice dell’opposizione all’esecuzione, qualora il titolo esecutivo risulti generico e

indeterminato, può far riferimento a elementi esterni extraprocessuali per la determnazione.

Quindi prima di qst sentenza delle sez unite, se c’era una sentenza dalla quale non si riusciva a capire l’esecuzione essa

NON ERA TITOLO ESECUTIVO. Quindi quando non sriusicva a capire dalla sentenza qual era la somma effettiva a cui il

giudice aveva condannato il debitore, non si poteva procedere all’esecuzione forzata e si doveva avviare per ricorso per

decreto ingiuntivo.

La cassazione invece ora ci sta dicendo che il processo CONTINUA.

Mentre prima per capire l’esecuzione si dvv far riferimento SOLO al testo della sentenza. Se non si riusicva a capire la

prestazione liquida di condanna…qll nn era titolo esecutivo.

OGGI invece è il giudice dell’opposizione che integra il titolo esecutivo.Quindi è lo stesso processo ordinario che

continua , instaurato dal debitore che ritiene ingiusto procedere all’esecuzione forzata Qst sentenza ha aperto la strada

alla eterointegrazione del titolo

SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA:

Alcuni titoli esecutivi non sono tali se non sono SPEDITI IN FORMA ESECUTIVA: ossia ci dv

essere una formula in calce al titolo esecutivo (art 475 III comma contiene la formula):

art 475 (spedizione in forma specifica): “ Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti

ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti

della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il

provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è

spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e

nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della

seguente formula:

"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il

presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi,

quando ne siano legalmente richiesti

Per quei titoli in cui è prevista la spedizione in forma esecutiva se non c’è tale

formula il titolo non può essere idoneo per l esecuzione forzata .

Il cancelliere prima di effettuare la spedizione, dv verificare se c sono i presupposti: può essere

fatta solo dalla “parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata

l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita”

Il 476 al I comma (altre copie in forma esecutiva) tende a evitare che siano messi in

circolazione più documenti esecutivi dello stesso diritto e prevede anche una sanzione a

carico dell ufficiale che rilascia piu copie dello stesso titolo.

Le ipotesi in cui possono essere rilasciate più copie esecutive dello stesso titolo sono

tassativamente indicate al II comma (in caso di smarrimento o distruzione).

EFFICACIA DEL TITOLO ESECUTIVO A FAVORE O NEI CONFRONTI DEI

TERZI : casi in cui non vi è coincidenza tra colui che è obbligato al titolo

475 II comma e 477:

esecutivo e colui che subisce l’azione del creditore (a causa di successione mortis causa).

Quando l’evento che determina la successione è avvenuto prima della costituzione del titolo

esecutivo occorre guardare gli art 110 e 111.

Quando l’evento che determina la successione è avvenuto successivamente alla

caso di successione nel titolo

costituzione del titolo esecutivo si ha un

esecutivo.

art 475IIcomma : successione nel diritto “ La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla

parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con

” quindi se posso chiedere le copie del titolo

indicazione in calce della persona alla quale è spedita .

esecutivo anche come erede presuppone che io posso anche beneficiare dell’efficacia

esecutiva del titolo formato a favore del proprio de cuius o avente causa).

art 477: successione nell’obbligo “ Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi , ma si

può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo. ”. Qui la

Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

legge parla solo di defunto e di eredi quindi fa riferimento alla succ. a titolo universale e a quella

mortis causa. In realtà, se l’evento successorio è avvenuto nel corso del processo si applica il

110e il111 che ci fanno capire che tale efficacia si estende anche nei confronti del successore a

titolo particolare.

CMQ sebbene nel 477 troviamo solo “defunto e eredi” cmq essa si applica a tutti i casi di

successione.

ATTIVITA’ PRELIMINARI ALL’INIZIO DELL’ESECUZIONE: NOTIFICAZIONE

DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO:

Tra le attività preliminari c’è la notificazione del titolo esecutivo e la notificazione del precetto:

art 479 (notificazione del titolo esecutivo e del precetto):” Se la legge non dispone altrimenti,

l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e

1

seguenti. ( )

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la

notificazione sia fatta alla parte personalmente.”

Per iniziare l’esecuzione forzata si dv notificare il titolo esecutivo (nei confronti della parte

personalmente

debitrice , NON NEI CONFRONTI DEL DIFENSORE). La notifica nei confronti

dell’avvocato serve solo per far decorrere il termine per impugnare la sentenza.

Art 480 (Forma del precetto): “ Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante

dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con

l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se

questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo

caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione

corrisponde esattamente al titolo originale.

Il precetto deve inoltre cont

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Publisher
A.A. 2013-2014
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vincenzodelys di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Auletta Ferruccio.