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Cap 8.

L’arbitrato (art 806-832), costituisce una

fattispecie eteronoma di risoluzione non

giurisdizionale delle controversie dove un

terzo individua le regole di condotta

concrete che si sostituiscono alle norme

generali e astratti, consentendo la

risoluzione di una controversia.

La decisione dell’arbitro si fonda sulla

valutazione di fondatezza delle pretese

delle parti, inoltre questa è vincolante

senza che i suoi destinatari ne debbano

approvare il contenuto, pertanto è

necessario che vengano rispettate le

regole che ne disciplinano la formazione

fra cui il contraddittorio e il diritto di

difesa.

L’arbitro è un soggetto privato la cui

attività coincide sostanzialmente con

quella del giudice, gli e etti del lodo sono

eguali a quelli della sentenza.

ff

Il processo e la decisione arbitrali non si

possono ritenere esercizio di attività

giurisdizionale, quale attività autoritativa

ex articolo 102 Cost. poiché il giudice

decide a prescindere dal consenso delle

parti, mentre l’arbitro è un privato il cui

potere decisionale deriva dalla volontà

dei soggetti destinatari degli e etti del

lodo arbitrale.

Si tratta di un’attività non giurisdizionale

dalla quale ne scaturiscono e etti identici

a quella giurisdizionale e ciò non è una

novità, basta pensare a quando una

controversia viene risolta in via negoziale.

L’ e e t t o d e l n e g o z i o s t i p u l a t o

direttamente dalle parti come quello del

lodo e quello della sentenza possono

essere tra loro identici, nonostante taluni

tre atti siano di natura di erente il primo

negoziale, arbitrale e giurisdizionale gli

altri.

ff ff ff ff

Per comprendere i rapporti tra l’arbitrato

e la giurisdizione bisogna tenere distinto

il regime degli atti processuali della

decisione arbitrale, che di erente da

quello giurisdizionale poiché quest’ultimo

si fonda sull’autorità del giudice, mentre

l’arbitro si fonda sul consenso delle parti;

inoltre l’identità degli e etti prodotti non

postula un’identica natura dell’atto.

È la fungibilità degli atti a chiarire

l’alternatività tra la risoluzione

giurisdizionale e arbitrale delle

controversie, e ci aiuta a comprendere

come sia possibile che l’articolo 24 si è

rispettato anche in presenza dell’arbitrato

che impedisce di richiedere tutela

giurisdizionale al giudice.

È inutile porsi il problema relativo alla

compatibilità tra l’arbitrato e l’articolo

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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