Cap 8.
L’arbitrato (art 806-832), costituisce una
fattispecie eteronoma di risoluzione non
giurisdizionale delle controversie dove un
terzo individua le regole di condotta
concrete che si sostituiscono alle norme
generali e astratti, consentendo la
risoluzione di una controversia.
La decisione dell’arbitro si fonda sulla
valutazione di fondatezza delle pretese
delle parti, inoltre questa è vincolante
senza che i suoi destinatari ne debbano
approvare il contenuto, pertanto è
necessario che vengano rispettate le
regole che ne disciplinano la formazione
fra cui il contraddittorio e il diritto di
difesa.
L’arbitro è un soggetto privato la cui
attività coincide sostanzialmente con
quella del giudice, gli e etti del lodo sono
eguali a quelli della sentenza.
ff
Il processo e la decisione arbitrali non si
possono ritenere esercizio di attività
giurisdizionale, quale attività autoritativa
ex articolo 102 Cost. poiché il giudice
decide a prescindere dal consenso delle
parti, mentre l’arbitro è un privato il cui
potere decisionale deriva dalla volontà
dei soggetti destinatari degli e etti del
lodo arbitrale.
Si tratta di un’attività non giurisdizionale
dalla quale ne scaturiscono e etti identici
a quella giurisdizionale e ciò non è una
novità, basta pensare a quando una
controversia viene risolta in via negoziale.
L’ e e t t o d e l n e g o z i o s t i p u l a t o
direttamente dalle parti come quello del
lodo e quello della sentenza possono
essere tra loro identici, nonostante taluni
tre atti siano di natura di erente il primo
negoziale, arbitrale e giurisdizionale gli
altri.
ff ff ff ff
Per comprendere i rapporti tra l’arbitrato
e la giurisdizione bisogna tenere distinto
il regime degli atti processuali della
decisione arbitrale, che di erente da
quello giurisdizionale poiché quest’ultimo
si fonda sull’autorità del giudice, mentre
l’arbitro si fonda sul consenso delle parti;
inoltre l’identità degli e etti prodotti non
postula un’identica natura dell’atto.
È la fungibilità degli atti a chiarire
l’alternatività tra la risoluzione
giurisdizionale e arbitrale delle
controversie, e ci aiuta a comprendere
come sia possibile che l’articolo 24 si è
rispettato anche in presenza dell’arbitrato
che impedisce di richiedere tutela
giurisdizionale al giudice.
È inutile porsi il problema relativo alla
compatibilità tra l’arbitrato e l’articolo
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