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COLLABORATORI (E NON AUSILIARI) DEL GIUDICE
Vi sono alcuni soggetti che agiscono non in qualità di dipendenti del giudice, ma come portatori di doveri autonomi.
Essi sono il CANCELLIERE e L'UFFICIALE GIUDIZIARIO (sono nei ruoli della Pubblica Amministrazione) che sono indispensabili all'attività del giudice.
IL CANCELLIERE
- Svolge compiti di segreteria (ricevimento atti, formazione fascicolo, rilascio copie, ma non è un dipendente del giudice)
- Verbalizza le udienze e pubblica le sentenze.
Questa tipologia di attività è del tutto autonoma in quanto partecipa autonomamente alla formazione dell'atto.
L'udienza viene verbalizzata (in teoria dal cancelliere) e deve essere sottoscritta dal cancelliere e dal giudice, quindi la formazione dell'atto avviene con l'apporto congiunto del cancelliere e del giudice.
C'è da dire che a causa della carenza di cancellieri è quasi impossibile che esso sia presente e
Provveda alla materiale redazione del verbale, che viene steso o dal giudice o dalle parti stesse e poi trasmesso in cancelleria per la firma. Solo con la firma del cancelliere L'ATTO VIENE AD ESISTENZA. La sentenza senza l'apposizione della firma, della data, del numero da parte del cancelliere è TAMQUAM NON ESSET. Dalla data della firma decorrono i termini per l'appello.
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO è il soggetto al quale l'ordinamento affida la collaborazione con il giudice. In via autonoma egli esegue il pignoramento mobiliare ed è quindi il DOMINUS di quest'attività. Provvede anche alla NOTIFICA degli atti che è il modo più FORMALE per portare un terzo a conoscenza di un documento che lo riguarda. Può anche effettuare notifiche su disposizione del cancelliere. Il C.P.C. prevede una grossa responsabilità. Ricordiamo l'art. 28 Cost. Art. 28 Cost. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Art. 60 c.p.c. (Responsabilità del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario).
Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili (art. 28 Cost. 2043 ss. c.c.):
- quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine (art. 328 c.p.) che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
- quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave (art. 1622).
Quindi il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono responsabili per DOLO O COLPA GRAVE se provocano un vizio nell'atto rendendolo NULLO secondo quanto previsto dall'art. 156 c.p.c.
Se possibile il giudice può disporre il RINNOVAMENTO.
dell'atto ponendo a carico del cancelliere le spese. Inoltre sono responsabili se RICUSANO (rifiutano) di compiere un atto che è loro legalmente richiesto. Il procedimento di cancelleria prevede un Cancelliere Centrale del Ruolo generale che provvede l'iscrizione a ruolo del procedimento: a) Attore b) Convenuto c) Codice controversia d) Data deposito in cancelleria Il fascicolo viene poi trasmesso al Capo dell'Ufficio il quale lo assegna alla Sezione Competente. Il cancelliere della sezione riceve il fascicolo e lo trasmette al presidente della sezione che lo assegna a un giudice. Il cancelliere riceve gli atti da depositare in cancelleria mettendo un timbro, una data e una firma. Tali atti fanno fede fino a querela di falso. Il cancelliere rilascia COPIE CONFORMI. Il BIGLIETTO DI CANCELLERIA è l'atto che forma il cancelliere quando p. es. il giudice scioglie una riserva (è presente solo il dispositivo non il merito). Quando il giudice deposita la sentenza in cancelleria...cancelleria il cancelliere vi appone timbro, data, numero e firma: SOLO IN QUEL MOMENTO LA SENTENZA VIENE ADESISTENZA 28
Come già detto il cancelliere non redige materialmente il verbale di udienza perché non sempre riesce ad essere presente, per cui la verbalizzazione viene spesso fatta dalle parti o dal giudice.
La firma del giudice e del cancelliere sono però ASSOLUTAMENTE NECESSARIE
Deve essere chiaro che tanto il giudice quanto il cancelliere CONCORRONO alla formazione dell'atto ciascuno per la PROPRIA COMPETENZA e su posizioni PARITARIE
Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario non sono ausiliari del giudice ma funzionari dell'amministrazione della giustizia
AUSILIARI DEL GIUDICE
Essi sono:
- Il CUSTODE = soggetto che custodisce i beni sequestrati o pignorati
- Il NOTAIO = Compie attività di ausilio per esempio di vendita di beni pignorati
- IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO (C.T.U.)
È il principale ausiliario del giudice Art. 61. (Consulente
tecnico) Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti oper tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte inalbi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.Art. 62.(Attività del consulente)
Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, inudienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degliartt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463.
Art. 63.(Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente)
Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio,tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51. Della ricusazione del consulente conosce ilgiudice che l'ha nominato. Art. 64. (Responsabilità del consulente) Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a €10.329. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti. Art. 192. (Astensione e ricusazione del consulente) L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro.
Istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile.
Art. 193. (Giuramento del consulente) All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.
Art. 194. (Attività del consulente) Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire.
alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.consulente tecnico ad assistere alladiscussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio inpresenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo deidifensori.
Art. 198.(Esame contabile)Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore puòdarne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazionedelle parti.Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e31registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non puòfare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all'articolo 195.
Art. 199.(Processo verbale di conciliazione)Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che èsottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.Il giudice istruttore attribuisce con decreto
arte, può presentare memorie e documenti, proporre interrogatori e controinterrogatori, formulare richieste di prove e partecipare alle operazioni di perizia.Art. 202.(Relazione del consulente tecnico di parte)Il consulente tecnico di parte redige una relazione contenente l'esposizione delle indagini compiute, il parere tecnico e le conclusioni cui è pervenuto. La relazione è depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice istruttore.Art. 203.(Efficacia di titolo esecutivo)Il processo verbale di conciliazione, la relazione del consulente tecnico e la relazione del consulente tecnico di parte hanno efficacia di titolo esecutivo.