Lezioni di diritto processuale civile
Il codice processuale civile nasce nel 1940 ed entrò in vigore il 12 aprile del 1942. Alla base vi fu un lungo lavoro fatto da giuristi tedeschi durante l'800. In sostanza vi fu l'elaborazione di un principio: ha un senso avere un diritto sostanziale se poi non ci sono gli strumenti per tutelarlo? La formazione del diritto si è risolta in un palinsesto di diritti da cives a cives su un piano di sostanziale parità. Se il diritto non è tutelabile allora è TAMQUAM NON ESSET.
Il diritto sostanziale e processuale
Gli studiosi tedeschi divisero così: il diritto sostanziale dal diritto processuale civile. Il diritto processuale civile nasce come una costola del diritto privato. Possiamo quindi affermare che il diritto processuale è essenzialmente uno strumento. Il processo civile si apre con una domanda e dopo alcune tappe si chiude con un provvedimento definitivo.
Il nostro codice di procedura civile è essenzialmente frutto dello studio del Chiovenda. Egli pensa ad un processo svelto, immediato, veloce in quanto il diritto processuale serve essenzialmente per fare giustizia. Il Chiovenda fonda il codice processuale sulla base di tre principi:
- Concentrazione (vi è un unico momento d’incontro: l'udienza)
- Oralità
- Immediatezza
Nel 1942 i soggetti destinatari, e cioè gli avvocati e i giudici, sono totalmente impreparati alla riforma quindi lo strumento risulterà inadeguato rispetto al momento storico. Nel 1950 abbiamo la controriforma (o novella) che restaurerà tutti i difetti del passato. Si apre uno spiraglio con la nascita del processo del lavoro nel 1973, come strumento per rendere effettivi i diritti dei lavoratori. Si istituisce il giudice del lavoro che non è un giudice speciale ma una sezione specializzata all'interno del tribunale.
Il giudice del lavoro si pone subito come giudice molto diverso dagli altri, infatti, innanzi al giudice del lavoro le parti non sono in una posizione di sostanziale parità in quanto abbiamo un soggetto forte, il datore di lavoro, contro un soggetto debole, il lavoratore. Nel 1990 il legislatore attua una serie di modifiche tese ad avvicinare il giudizio ordinario a quello del lavoro che si rivela una scelta vincente.
Principi fondamentali del processo civile
La cosa importante in un processo civile è che sia fatta giustizia. Il diritto processuale civile è un diritto privato e non pubblico. Ciascuno ha nella propria disponibilità discrezionale chiedere la tutela dei propri diritti in quanto l'ordinamento giuridico è indifferente. Se le parti non ritengono di proseguire un processo, possono cessare la lite e a ciò il giudice è indifferente. Quando il codice parla di “la parte DEVE” questo è da intendersi “sempre se lo voglia” poiché non vi è un obbligo giuridico.
Oltre il codice processuale civile dobbiamo tenere conto delle norme del libro sesto del codice civile, in quanto si rammenta che il diritto processuale all'origine nasce come una costola del diritto privato. Nel diritto processuale l’udienza non è pubblica con la sola eccezione del processo del lavoro. Questo perché i principi dibattuti nel processo del lavoro possono interessare una ben precisa categoria di soggetti: i lavoratori.
Struttura del codice processuale civile
Il codice processuale civile è diviso in quattro libri più delle norme d’attuazione molto importanti che seguono il codice.
- Libro I = Principi fondamentali (che valgono teoricamente per qualunque processo)
- Libro II = Processo di cognizione
- Libro III = Processo di esecuzione
- Libro IV = Procedimenti speciali
A questi libri si aggiungono le norme transitorie e come si è già detto anche le norme del libro VI del codice civile “Della tutela dei diritti”.
Principi costituzionali in materia processuale
Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Tutti i cittadini = è una formula non corretta in quanto tutti sono uguali davanti alla legge e non solo i cittadini; basta essere in Italia per poter far valere un proprio diritto, perciò si può affermare che l’Italia amministra la giustizia nei confronti di tutti (cittadini, stranieri, apolidi). Uguali = sono garantite le condizioni di parità fra il soggetto A (attore) e il soggetto C (convenuto). Legge = siamo in un sistema di Civil law; tutti sono uguali e soggetti alla legge. La giurisdizione è un potere dello Stato.
Articolo 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Tutti possono = è sottinteso se lo ritengono poiché non siamo in presenza della repressione della devianza. Agire in giudizio = servirsi dell'ordinamento fornito dallo Stato per ottenere giustizia.
Art. 24 2° c. = La difesa è diritto inviolabile in ogni Stato e grado del procedimento. Si intende difesa = sia chi agisce sia chi si difende in quanto il diritto alla difesa, è anche diritto di offendere, di portare la lite davanti al giudice. Questo articolo sottintende che una persona ha a disposizione diversi gradi di giudizio; e da ciò se ne deduce:
- Primo grado di giurisdizione
- Secondo grado di revisione
- Terzo grado di legittimità
Art. 24, 3° comma "sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Questo comma è da intendersi che sono assicurati ai non abbienti i mezzi sia per agire sia per difendersi in quanto non avere disponibilità economiche significa, di fatto, non avere la tutela del diritto. Questo non è ammissibile nel nostro ordinamento. Nel processo esiste un mezzo affinché non abbienti chiedano l'esenzione dalle spese. Le spese vengono così prenotate così che se un non abbiente parte del giudizio vince la causa chi perde verserà le spese anche per il non abbiente. Se il non abbiente perde, le spese le paga lo Stato.
Articolo 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Questo non è semplicemente un articolo demagogico, ma significa che il giudice è irresponsabile (es. se io perdo in primo grado con una sentenza sbagliata, e mi danno ragione in secondo grado non posso chiedere i danni al primo giudice). La sentenza, infatti, non è emessa in nome proprio (del giudice) ma in nome del popolo.
N.B. La vittoria nel giudizio è sempre retroattiva, cioè il vincitore nell’ultimo grado di giudizio ha diritto alle spese in tutti i gradi precedentemente esperiti.
Art. 101 2° c. “I giudici sono soggetti soltanto alla legge” Giudici = individua il soggetto deputato a tutelare i diritti: il giudice ordinario.
- Giudice di pace
- Tribunale
- Corte d’Appello
- Corte di Cassazione
Il giudice di Pace non è un giudice togato, ma onorario, non è iscritto nei ruoli della Magistratura, è un giudice minore di cause minori (in pratica gli sono state devolute tutte le cause più rognose). Il Pretore è stato soppresso (era il giudice più vicino al cittadino), così come il Conciliatore. Il nostro sistema giuridico è codificato e quindi abbiamo un codice di diritto sostanziale: il codice civile. Il codice civile è una fonte di diritti dettagliati che aspira alla coerenza e completezza. Il problema è applicare le norme generali al caso concreto. Al soggetto A (attore) e al soggetto C (convenuto) deve essere applicata la norma generale e astratta. Il giudice deve prendere dalla norma un principio e adattarlo al caso concreto: questo processo si chiama sillogismo del giudice. Il giudice applica la legge e in questo senso è il primo soggetto subordinato ad essa. I giudici vengono giudicati nella loro progressione di carriera anche in base alle loro sentenze riformate in appello (cioè sbagliate). L’esigenza del giudice è quindi quella di avere tutte le prove che gli sono utili per rendere una sentenza inattraccabile.
Articolo 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
“La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari. Da ciò se ne ricava che il nostro diritto civile è devoluto al giudizio di giudici ordinari. Anche il Giudice di Pace è un giudice ordinario al quale sono state devolute le cause c.d. bagatellari, in quanto sono cause di minore importanza per l’ordinamento giuridico, ma che comunque avvelenano i soggetti interessati. È stata riconosciuta al Tribunale la formazione monocratica (prima era formato da 3 membri) e la formazione collegiale è stata mantenuta per alcune liti più importanti. Anche quando vi era la composizione collegiale in realtà era solo un giudice che se ne occupava e che istruiva e scriveva la sentenza anche se essa formalmente era il prodotto del collegio. Il codice di procedura civile non ha coordinato, con le riforme, il passaggio della competenza dal Pretore al Tribunale, per cui sussistono delle norme distoniche. Adesso il Tribunale ha competenza generale salvo quanto devoluto ai Giudici di pace.
Articolo 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Magistrati inamovibili = se ciò fosse possibile si potrebbe distogliere un giudice scomodo. “Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre funzioni se non in seguito a decisione del CSM…” Da ciò ne deriva che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito. Il giudice è individuato prima della lite perché l’ordinamento giuridico detta le coordinate per individuarlo a monte. Ogni giudice è giudice di se stesso (corollario dell’inamovibilità del giudice). Il primo controllo sul suo potere su una certa vertenza compete a lui stesso.
Articolo 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
È un’innovazione del 1999, principalmente dedicato al processo penale, dove anche il processo civile trova il suo spazio. La giurisdizione che è il potere di amministrare la giustizia si attua mediante un giusto processo regolato dalla legge. La vera novità è costituita dal giusto processo. Occorre un puntuale lettura di questo articolo perché a prima vista sembrerebbe che ci possano essere dei processi ingiusti; in realtà vi sono soltanto sentenza sbagliate.
2° comma Ogni processo (quindi tutti compreso quello innanzi al giudice di pace) si svolge nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità e davanti ad un giudice terzo e imparziale. Contraddittorio = le parti A e C devono essere assolutamente uguali e lo svolgimento del contraddittorio deve avvenire in assoluta parità. Abbiamo quindi una possibilità di scelta del soggetto A di agire e uguale possibilità di scelta del soggetto C di difendersi (al limite può anche decidere di non difendersi). Ovviamente C deve essere posto nella condizione di scegliere se difendersi o no quindi deve essere messo a conoscenza che c’è una causa nei suoi confronti.
Apriamo una parentesi sulla parità: il giudice del lavoro non ha davanti 2 soggetti in sostanziale parità in quanto uno è un soggetto forte (datore di lavoro) e l’altro è un soggetto debole (il lavoratore). Il giudice del lavoro ha maggiori strumenti per portare i due soggetti in effettiva parità nel giudizio. Altro caso: Il giudice sulla separazione fra coniugi deve tenere conto del supremo interesse del minore che non è nemmeno parte in causa, né è rappresentato nel giudizio. Giudice terzo e imparziale = non deve avere interessi con l’una o l’altra parte. Vi sono quindi due istituti a garanzia dell’imparzialità e terzietà del giudice. L’astensione (iniziativa del giudice stesso) e la ricusazione (proviene da una delle parti). Lo stesso vale per il consulente o perito del giudice.
Il processo deve avere una ragionevole durata. L’articolo 111 della costituzione prevede che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Il giudice opera attraverso dei provvedimenti motivati e quindi l'unico atto che conta è l'atto scritto.
Tipologie di provvedimenti
Abbiamo tre categorie di provvedimenti:
- La sentenza
- L'ordinanza
- Il decreto
Sentenza
La sentenza è il provvedimento di chiusura del giudizio e può fare stato negli aspetti: di forma e di merito. Il concatenamento degli eventi ha il fine di giungere alla sentenza. Se c'è un inceppamento nel rito, si arriva a una sentenza che assolve il merito. Il giudice non riesce ad arrivare al merito per un vizio di forma nel rito e quindi non riesce ad identificare chi ha ragione o torto. La formula usata sarà del tipo "per carenza di questo vizio di forma non si arriva al merito". La sentenza deve essere motivata dal giudice e la motivazione corrisponde al cosiddetto sillogismo del giudice, e cioè il perché ha emesso quella decisione.
Ordinanza
Ha il compito di disporre tutti i passaggi del processo. Per esempio alla fine di un'udienza il giudice emette un'ordinanza di rinvio alla data del... Anche l'ordinanza deve essere motivata: il giudice rinvia l'udienza alla data del... Quando verranno ascoltati i testimoni x e y.
Decreto
È il provvedimento più tecnico e asettico, può essere immotivato e può rimanere interno al rito. Per esempio le parti chiedono la nomina di un perito, il giudice rinvia alla data per la perizia; il perito dovrà essere liquidato e quindi il giudice emetterà un decreto di liquidazione della parcella. Sottolineiamo come la perizia non sia una prova ma un ausilio per il giudice.
Sistemi delle prove
Il giudice dovrà fondare su di esse la sentenza in modo da non renderla riformabile dal giudice di revisione. Il nostro sistema si fonda su:
- Domanda (azione)
- Difesa (eccezione)
Entrambi questi comportamenti processuali dovranno essere provati e quindi occorrerà supportare tanto l'azione quanto l'eccezione della difesa da prove. È evidente che il giudice civile non si fonda sulla fiducia e tutto deve essere comprovato. Nel mondo del diritto, Iura novit curia = le parti devono provare il mondo dei fatti ma spetta al giudice scegliere la norma da applicare più adatta alla fattispecie. Le parti non possono scegliere la norma da applicare al loro caso.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti Diritto processuale civile
-
Diritto processuale civile - Appunti
-
Diritto processuale civile - completo
-
Appunti Diritto processuale civile sul diritto dell’arbitrato