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Estratto del documento

Organizzazione del sistema giudiziario italiano

Accanto agli organi dello schema avevamo le c.d. sezioni specializzate: la SEZIONE AGRARIA ed il TRIBUNALE DEI MINORENNI.

Nel 1989 abbiamo la riforma del codice di procedura penale e la creazione delle PRETURE CIRCONDARIALI.

CONCILIATORE: era un organo monocratico a struttura onoraria (che svolgeva la sua attività gratuitamente), avena sede in ogni comune e competenze molto limitate.

PRETORE: aveva come ambito territoriale il mandamento (preture mandamentali) riferito ad un territorio più ampio del comune.

TRIBUNALE: era un organo collegiale che aveva come ambito territoriale il circondario (che comprendeva più mandamenti).

CORTE D'APPELLO: avevano un ambito territoriale comprendente più circondari.

Prima della riforma del 1989 il pretore (delle preture mandamentali) svolgeva sia funzioni di natura civile che funzioni di natura penale e per quanto

riguardal'ambito penale il pretore svolgeva anche la funzione svolta oggi dal pubblico ministero (l'esercizio dell'azione penale). Nel 1988 con l'introduzione di un processo di tipo accusatorio si rese necessario che l'accusa fosse portata avanti da un soggetto diverso dal giudice; però poiché sarebbe stato impossibile con l'organico a disposizione assicurare l'ufficio del pubblico ministero in ogni mandamento si decise di trasformare la struttura della pretura da pretura mandamentale a pretura circondariale che agisce nell'ambito, più ampio, del circondario, è presente nella città in cui ha sede il tribunale ed è affiancata da sezioni distaccate in altre città. Questa riforma ha avuto un riflesso nel campo civile trasformando quelli che prima erano questioni di competenza (ad esempio tra le preture mandamentali) in problemi di distribuzione del lavoro all'interno di un ufficio giudiziario (per.

Determinate impugnazioni non è più ammesso il regolamento di competenza). Nel 1990 si ha un'altra riforma (che entra pienamente in vigore nel 1995) riguardante il tribunale, ovvero l'istituzione del GIUDICE UNICO che andava a soddisfare l'esigenza di celerità nel processo (in quanto liberava da alcuni compiti i giudici che in alcuni processi componevano il collegio); la figura del tribunale come giudice collegiale rimane per quelle cause indicate nell'art.48-bis. Con la riforma del 1991 (entrata in vigore nel 1995) viene istituito il GIUDICE DI PACE che (essendo un giudice onorario) tende a sostituire gradualmente il conciliatore, anche se a livello territoriale il giudice di pace non ha sede in tutti i comuni ma solo in quelli che erano la sede delle preture mandamentali.

La situazione dell'ordinamento giudiziario dopo il 1995 è questa:

Giudici di 1° grado

Giudici di 2° grado

Giudici di ultimo grado (ultima appello)

  1. CONCILIATORE (per le cause vecchie)
  2. GIUDICE DI PACE
  3. PRETORE
  4. CASSAZIONE (per le cause nuove)
  5. PRETORE (a livello TRIBUNALE CASSAZIONE circondariale)
  6. TRIBUNALE (sia come collegio che come CORTE D'APPELLO CASSAZIONE giudice unico)

Nel 1997 abbiamo la legge delega (attuata nel 1998) per l'istituzione del giudice unico di 1° grado e l'istituzione delle sezioni stralcio, composte dei GIUDICI ONORARI AGGREGATI e presiedute da un magistrato togato, che avevano il compito di decidere le cause vecchie (instaurate prima del 1995). Da questo momento nel tribunale abbiamo il giudice unico, il collegio e la sezione stralcio (tra questi non si possono porre questioni di competenza essendo organi dello stesso ufficio giudiziario). Col decreto legislativo n.51/1998 viene istituito il giudice unico di primo grado che porta all'abolizione della figura del pretore, in quanto l'ufficio giudiziario viene lasciato al tribunale. Quindi abbiamo un GIUDICE UNICO TOGATO, mentre in

Primo grado rimangono due figure di giudici: il tribunale (togato) ed il giudice di pace (onorario). La riforma entra in vigore nel 1999, anche se da un punto di vista pratico non è cambiato niente perché si è solo voluto evitare di mantenere due organi distinti ma entrambi togati e monocratici. Con la legge n.479/1999 (c.d. legge Carotti) si è stabilito che: tutte le cause che pendevano davanti al pretore e di valore inferiore ai 5 milioni vanno al giudice di pace, mentre al tribunale vanno tutte le altre cause che (essendo fuori dalla competenza del giudice di pace) vanno divise tra la sezione stralcio se sono precedenti al 1995 ed il tribunale se sono inerenti a controversie sul lavoro, sulle locazioni ecc. Nel 1999 una legge, che riguarda soprattutto il settore penale, da al giudice di pace nell'ambito del settore civile la competenza in materia di opposizione alle ordinanze di ingiunzione della pubblica amministrazione (ad esempio quelle relative

Con la legge n.48/2001 viene aumentato l'organico dei magistrati di mille unità e viene ridisciplinato il concorso per uditore giudiziario (per diventare magistrato). Dopo queste riforme la struttura dell'ordinamento giudiziario si presenta così:

Giudici di 1° grado

Giudici di 2° grado

Giudici di ultima istanza (Corte di Cassazione)

Giudice di Pace

Tribunale

Corte d'Appello

Corte di Cassazione

Ricordiamo che il giudice di pace è un giudice onorario che diventa tale per nomina, mentre il tribunale è un giudice togato, cioè di carriera in quanto diventa giudice in seguito ad un concorso; nel tribunale abbiamo anche i giudici onorari aggregati (delle sezioni stralcio) che non sono di carriera.

I soggetti che possono diventare giudici onorari aggregati sono: avvocati (anche se a riposo), procuratori dello stato, notai (anche in pensione), professori universitari.

Inoltre bisogna avere meno di 77 anni; i notai ed i professori devono avere almeno 35 anni; gli avvocati devono avere almeno 15 anni di esercizio della professione. Per gli avvocati c'è incompatibilità tra la loro professione e la carica di giudice onorario aggregato relativamente all'ambito territoriale in cui contemporaneamente si trova la sede della corte d'appello e in cui viene esercitata la professione. Le sezioni stralcio pongono un problema di costituzionalità in riferimento all'art.25 (che vieta la costituzione di giudici ad hoc per determinate controversie). Accanto al tribunale in composizione monocratica e quello in composizione collegiale abbiamo altre due composizioni del tribunale costituite dalle sezioni specializzate, ovvero la sezione agraria ed il tribunale dei minorenni. Rivedendo la composizione dei tribunali vediamo che ci sono le sedi principali (tribunali centrali) ed alcune sezioni distaccate; anche se i rapporti tra queste non.sono state introdotte importanti riforme nel sistema giudiziario italiano. Una di queste riforme ha riguardato il ruolo del giudice di pace, che è stato istituito come figura professionale a tutti gli effetti. Il giudice di pace è un magistrato togato, di carriera, che ha competenza su una serie di controversie di minor rilevanza. La sua funzione principale è quella di risolvere le controversie tra privati in modo rapido ed efficace, evitando così il ricorso ai tribunali ordinari. Le cause di competenza del giudice di pace sono principalmente di natura civile, come ad esempio le controversie in materia di locazione, condominio, lavoro, vicinato, consumatori, e così via. Inoltre, il giudice di pace può anche occuparsi di alcune questioni penali di minore entità, come ad esempio le contravvenzioni stradali. La differenza principale tra il giudice di pace e il tribunale risiede nella natura delle cause che trattano. Mentre il tribunale si occupa di controversie di maggiore rilevanza e complessità, il giudice di pace si occupa di questioni di minore entità. Questa differenza è stata introdotta per garantire una giustizia più rapida ed efficiente, evitando così il sovraccarico dei tribunali. È importante sottolineare che il giudice di pace svolge la sua attività in maniera indipendente e imparziale, garantendo così la tutela dei diritti delle parti coinvolte nella controversia. Inoltre, il giudice di pace può emettere sentenze e ordinanze che hanno piena validità legale. In conclusione, il giudice di pace è una figura professionale di grande importanza nel sistema giudiziario italiano. Grazie alla sua competenza su questioni di minore entità, contribuisce a garantire una giustizia più rapida ed efficace per i cittadini.

Il legislatore è intervenuto per meglio disciplinare la figura del giudice di pace; si sono avute una serie di previsioni:

  • il tirocinio prima dell'attività
  • età minima di 30 anni (anziché 50)
  • la laurea in giurisprudenza
  • l'assenza di condanne penali
  • il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio alla professione forense
  • l'assenza di un rapporto di impiego presso strutture private o pubbliche
  • la possibilità per i notai di fare i giudici di pace
  • la restrizione del limite previsto per gli avvocati (possono diventare giudici di pace purché non esercitino la professione nel circondario del tribunale nel quale vogliono assumere la carica)

La parte economica prevede la retribuzione di:

  • 70.000 per ogni udienza (fino ad un numero massimo di 10 udienze al mese)
  • 20.000 per ogni decreto ingiuntivo
  • 50.000 (110.000 nel 1999) per ogni sentenza

COMPETENZA

La competenza è un criterio positivo, è il

legislatore a dirci quando c'è competenza e quando non c'è; essa è la quantità di giurisdizione che spetta a ciascun giudice nell'ambito dello stesso ordinamento giudiziario. Al giudice naturale precostituito per legge si arriva grazie all'individuazione dei criteri di competenza. Nell'ordinamento civile esistono tre criteri di competenza: materia, valore e territorio. La competenza per materia (che è sempre inderogabile) è determinata dalla legge (ad esempio la competenza in materia di lavoro è attribuita dalla legge al tribunale). Il giudice di pace ha una competenza per materia ridottissima (art.7 c.p.c. che individua le materie che sono di competenza del giudice di pace). Per il tribunale è fondamentale la competenza per materia perché esclude quella per valore (art.9 c.p.c. che individua le materie che sono di competenza del tribunale). La competenza per valore (che è sempre inderogabile e chedella sede del convenuto) si determina in base alle regole stabilite dal codice di procedura civile. In generale, il giudice competente per territorio è quello del luogo in cui ha sede il convenuto o in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine alla causa. La competenza per materia è invece determinata in base alla natura della controversia. Ad esempio, il giudice di pace è competente per le cause di piccola entità, come le controversie di vicinato o i sinistri stradali di lieve entità. Il tribunale, invece, è competente per le cause di maggiore importanza, come le controversie di lavoro o le questioni di diritto di famiglia. È importante sottolineare che la competenza può essere oggetto di deroga, ossia le parti possono concordare di sottoporre la causa a un giudice diverso da quello previsto dalla legge. Tuttavia, questa deroga deve essere espressamente prevista e accettata da entrambe le parti. In conclusione, la competenza territoriale e per materia sono due elementi fondamentali nella determinazione del giudice competente per una causa. La competenza per valore, invece, dipende dal valore del bene oggetto della controversia e può variare a seconda delle disposizioni di legge.
Dettagli
Publisher
A.A. 2007-2008
198 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Merlin Elena.