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MEDESIMA QUESTIONE DI DIRITTO.

Fiat- Enel: vi è una clausola nel contratto collettivo di lavoro, vi è una questione di

interpretazione della clausola. Il direttore del personale dei dipendenti ritiene che non

abbaino diritto al pagamento dell’indennità. Mentre, i dipendenti agiscono tutti per ottenere

il pagamento dell’indennità: in questo caso la decisione dipende dalla medesima questione

di diritto, ossia l’interpretazione della clausola.

Il litis consorzio facoltativo può essere originario o successivo; se i diritti sono collegati per

l’oggetto o il titolo si ha una connessione propria o se dipende dalle questioni di fatto o di

diritto si ha connessione impropria.

Litis consorzio originario: un soggetto propone una causa verso più soggetti o viceversa.

Litis consorzio successivo: art 105- 106- 107 cpc: intervento volontario, su istanza di parte,

per ordine del giudice.

L’intervento volontario si distingue in “principale”; “litis consortili o adesivo autonomo” e “

adesivo dipendente”.

Ciascuno può intervenire in un processo tra più parti per far valere un diritto dipendente

dal titolo o relativo all’oggetto dedotto in giudizio. La dottrina ha poi elaborato la figura di

quello principale e di quello adesivo autonomo.

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 19/10/2016

Abbiamo esaminato il litis consorzio originario consentito dal legislatore, quando tra le

cause che vengono dedotte in giudizio vi sono degli elementi di collegamento. Vi sono

delle domande che attengono a dei rapporti in cui vi sono una pluralità di soggetti e

abbiamo visto che la proposizione di questa pluralità di domande, che in termini

processuali si trasforma in una pluralità di cause, è possibile che vi siano degli elementi di

collegamento.

Vi è collegamento per oggetto e per titolo. Abbiamo inoltre indicato il collegamento che

deriva dalla circostanza che la decisione delle cause può anche dipendere dalla

introduzione delle medesime questione di fatto o di diritto e questa è l’ipotesi della

connessione impropria che da luogo al litis consorzio facoltativo improprio.

Abbiamo osservato che tutto questo può accadere nella fase genetica. Quindi per poter

essere un litis consorzio originario un soggetto propone una causa nei confronti di una

pluralità di soggetti o viceversa.

Nel caso di litis consorzio facoltativo, quello che viene sostanzialmente perseguito e

questa armonia delle decisioni che consente anche la deroga a determinate regole di

competenza come previsto dagli art 31 e ss cpc.

Poi, abbiamo delle ipotesi di intervento che sono invece successive. Si parla in questo

caso di litis consorzio facoltativo successivo. E quindi dell’ipotesi dell’intervento.

L’intervento può essere volontario, su istanza di parte e intervento per ordine del giudice.

INTERVENTO VOLONTARIO: l’art 105 prevede che ciascuno può intervenire in un

processo tra altre parti per far valere un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo,

nei confronti di tutte o di alcune delle parti.

Quindi, un terzo può intervenire in un processo tra altre parti per far valere un diritto

relativo all’oggetto o dipendente dal titolo. Si ha questa connessione per oggetto o per il

titolo. Se non vi è questa connessione non vi potrà essere questa ipotesi di intervento in

cui un soggetto interviene facendo valere un diritto. Quindi, sono ipotesi di intervento in cui

un soggetto propone una domanda autonoma, una domanda diretta alla tutela di un suo

diritto.

La dottrina ha individuato nell’ambito del 1° comma dell’art 105 due ipotesi di intervento

volontario: intervento volontario principale e intervento volontario litis consortile o adesivo

autonomo.

Questo intervento dovrebbe essere soggetto a dei limiti temporali e quindi colui che

interviene siccome propone una domanda, potrebbe intervenire sino a quando è possibile

la proposizione di domande all’interno del processo, e il termine ultimo è quello della

comparsa di risposta.

Quindi, il terzo può intervenire nel termine di 20 giorni prima della data dell’udienza

indicata in citazione.

INTERVENTO VOLONTARIO PRINCIPALE: la dottrina e al giurisprudenza quando

parlano dell’intervento volontario principale parlano del cosiddetto intervento ad

escludendum. In questo caso il soggetto interviene nel processo per affermare che del

diritto per cui è controversia non è titolare né l’attore né il convenuto, ma egli è l’unico

titolare. Quindi, questo diritto fatto valere dal terzo esclude quello fatto valere dagli altri

soggetti nel giudizio. È un diritto relativo all’oggetto ed è evidente che questo diritto

esclude quello degli altri soggetti (attore e convenuto).

L’intervento volontario principale si ha in tutti quei casi in cui un terzo interviene per far

valere un diritto relativo all’oggetto.

Proponendo una domanda che ha ad oggetto quell’oggetto relativo al giudizio di merito,

questo diritto che viene fatto valere dal terzo interveniente è un diritto autonomo e

incompatibile con quello fatto valere da attore e convenuto.

L’intervento volontario principale è il caso in cui il diritto che viene fatto valere in giudizio

dal terzo è relativo all’oggetto e quindi siccome è relativo all’oggetto è come tale

incompatibile con quello dell’attore e del convenuto, quel diritto viene fatto valere nei

confronti di tutte le parti.

INTERVENTO VOLONTARIO LITIS CONSORTILE O ADESIVO AUTONOMO: il terzo

interviene sempre per far valere un diritto, propone una domanda che ha ad oggetto un

diritto, che si collega col titolo. Quindi questo intervento dipende dal titolo che è stato

dedotto in giudizio dalle parti.

Ad esempio: il condomino impugna una delibera assembleare affermandone l’annullabilità.

Un altro condomino interviene facendo valere anche egli l’annullabilità di quella delibera.

Quindi il condomino esercita un proprio diritto e quindi propone una domanda autonoma,

però quest’annullamento della delibera dipende dl titolo che è stato dedotto in giudizio

dall’attore e quindi la delibera e i motivi di annullabilità di quella delibera dipendono dallo

stesso titolo dedotto in giudizio dell’attore. Proprio per questa ragione è vero che quel

diritto è autonomo ma è compatibile con quello fatto valere dall’attore, cioè l’annullamento

proposto da un condomino è compatibile con l’annullamento che viene fatto valere

dall’attore.

In questo caso abbiamo un diritto dipendente dal titolo che proprio per tale ragione viene

fatto valere nei confronti non di tutte le parti, ma nei confronti di alcune delle parte.

INTERVENTO ADESIVO DIPENDENTE: è enunciato all’art 105 cpc comma 2° e prevede

che ciascuno può intervenire in un processo tra altre parti per sostenere le ragioni di una

parte quando vi abbia interesse.

Nel primo comma dell’art 105 diceva che questo terzo interviene per far valere un diritto e

quindi propone una domanda all’interno del processo; qui, in questo caso, il terzo

interviene non per far valere una domanda ma interviene per sostenere le ragioni di una

delle parti quando vi abbia interesse.

Questa disposizione pone due problemi:

Che cosa deve intendersi per interesse

1. Quali sono i poteri che può esercitare l’interveniente all’interno del processo

2.

Il legislatore non dà una definizione molto ampia di interesse. Bisogna rifarsi ai principi

generali che dicono che il processo è teso alla tutela degli interessi, quindi chi agisce in

giudizio agisce per la tutela di quei diritti. La tutela è sempre ricollegata ad un diritto,

quindi, questo interesse non può essere sganciato dalla tutela di un proprio diritto.

Per esempio nell’intervento adesivo dipendente opera nel caso di diritti posti tra loro in un

rapporto di pregiudizialità dipendenza.

Se io ad esempio stipulo un contratto di locazione e sulla base di questa stipula mi viene

concessa la disponibilità di un capannone, io lo do in sublocazione a Tizio, a quel punto il

sub conduttore qualora nei confronti del proprio locatore venga proposta una causa di

risoluzione del contratto o una causa di annullamento o nullità di quel contratto, accade

che il sub conduttore andrebbe a perdere la disponibilità di quel bene.

Vi è una regola del diritto civile in base alla quale se viene meno il titolo di conduttore

perché il contratto si è sciolto, è evidente che io non ho più la disponibilità di quel bene e di

conseguenza anche il soggetto che l’aveva in sub conduzione dovrà rimetterlo al locatore

che ha ottenuto la nullità del contratto di locazione.

L’interesse viene individuato nella titolarità del diritto, e dunque in una situazione giuridica

soggettiva dipendente da quella dedotta i giudizio.

Quali sono i poteri di questo soggetto? Ha dei poteri limitati alla sua posizione. Può

sollevare le eccezioni in senso lato e non quelle in senso stretto. Può dedurre mezzi di

prova. Può assumere conclusioni conformi con riferimento al soggetto nei confronti del

quale sostiene le ragioni.

Per quanto riguarda questo soggetto, si ritiene che non possa autonomamente appellare;

può intervenire in giudizio d’appello solo se l’appello è proposto dal soggetto nei cui

confronti in primo grado è intervenuto per sostenere le ragioni.

INTERVENTO SU ISTANZA DI PARTE: come abbiamo già visto nella comparsa di

risposta, il convenuto ad esempio può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa

un terzo. L’ipotesi è limitata all’art 107cpc ossia a tutti i casi in cui la parte chiede di

chiamare in causa un terzo dal quale pretende di essere garantito o ritiene che la causa

sia comune a questo terzo. Quando si verifica questo presupposto della comunanza o

della garanzia il legislatore consente alle parti di chiamare in causa un terzo.

Le ipotesi della garanzia sono le più frequenti. La garanzia può essere propria o impropri a

seconda che si fondi sul medesimo titolo dedotto in giudizio ovvero si fondi su un titolo

autonomo e diverso.

Ad esempio: il venditore di un bene viene chiamato in giudizio perchè il compratore è stato

convenuto in giudizio da un terzo che afferma essere titolare di quel bene. Il compratore

chiede l’autorizzazione al giudice di poter chiamare in causa il venditore per la garanzia

sull’evizione. Quindi, il compratore viene convenuto in giudizio per il rilascio del bene; ma

si oppone avendo acquistato il bene e quindi affermando che è lui il proprietario. Il

compratore cita

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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pk80 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Montaldo Fabrizio.