Diritto processuale civile
Lezione 2
La giurisdizione contenziosa ha natura: sostitutiva
La giurisdizione c.d. volontaria ha natura: integrativa
Lezione 4
La tutela giurisdizionale dei diritti si esplica in: tutela di cognizione, tutela esecutiva e tutela cautelare
Lezione 5
La proponibilità dell’azione di mero accertamento: è imprescrittibile, tranne i casi previsti dalla legge
Oggetto di tutela attraverso l’azione di condanna sono: i diritti soggettivi
Le azioni costitutive: sono tipiche
Le azioni di cognizione riguardano: la tutela di accertamento, la tutela costituiva e la tutela di condanna
Le azioni costitutive
La tutela di cognizione si divida in tre diverse species: 1. la tutela di accertamento; 2. la tutela costitutiva; 3. la tutela di condanna. La tutela costitutiva è quell’azione che può condurre alla nascita di un diritto o di uno status, oppure alla modificazione o all’estinzione di un diritto o di un rapporto giuridico preesistente.
L’azione costitutiva trae il suo fondamento dall’art. 2908 c.c., rubricato effetti costitutivi della sentenza, in base al quale il giudice, nei casi previsti dalla legge, può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
La caratteristica principale di questo tipo di azione è la tipicità, nel senso che essa è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge. Difatti, l’azione costitutiva si caratterizza, rispetto alle azioni di mero accertamento, per essere finalizzata all’emanazione di un provvedimento giurisdizionale volto ad innovare la realtà giuridica preesistente al processo. La statuizione del giudice produce un nuovo effetto giuridico, che costituisce, modifica o estingue preesistenti situazioni giuridiche (con efficacia ex nunc e, nei casi stabiliti dalla legge, ex tunc).
Uno degli esempi che potremmo definire “classici” di azione costitutiva è l’art. 2932 c.c., che, nel caso di inadempimento dell’obbligo di concludere un contratto (solitamente contenuto nel contratto preliminare), consente la pronunzia di una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso.
Nelle azioni costitutive, il soggetto cui spetta la legittimazione ad agire esercita il potere di richiedere la modificazione giuridica attraverso la domanda giudiziale; nel processo, il giudice verifica se sussistono i presupposti della modificazione giuridica richiesta e, in caso affermativo, emette la sentenza costitutiva. La sentenza rappresenta, in via esclusiva, il titolo dell’effetto giuridico che si produce dal momento del passaggio in giudicato della sentenza stessa.
Le azioni costitutive si distinguono, a loro volta, in necessarie e non necessarie. Le azioni costitutive necessarie attengono ai diritti indisponibili e sono volte a produrre una modificazione giuridica, la quale non è conseguibile in via di autonomia privata, cioè tramite manifestazioni di volontà, unilaterali o bilaterali, delle parti del rapporto giuridico che si vuole modificare (neppure ove lo volessero entrambe le parti), bensì esclusivamente per mezzo del provvedimento giudiziale. Le azioni costitutive non necessarie concernono, invece, i diritti disponibili e sono quelle azioni volte al conseguimento di un effetto giuridico che le parti del rapporto avrebbero potuto realizzare in via di autonomia privata, cioè a dire al di fuori del processo e grazie alla cooperazione del soggetto obbligato.
L'azione di condanna
La tutela di cognizione si divida in tre diverse species: 1. la tutela di accertamento; 2. la tutela costitutiva; 3. la tutela di condanna. Lo scopo dell’azione di condanna è quello di sanzionare la parte che non adempia spontaneamente al proprio obbligo. In questi casi, si rende necessario l’intervento dell’ordinamento giuridico, che si esplica attraverso l’attività del giudice.
Nel momento in cui si verifica la violazione di un diritto sul piano sostanziale, il soggetto il cui diritto è stato violato può non limitarsi a domandare l’accertamento del diritto dedotto in giudizio, la cui esistenza in molti casi non viene neppure messa in discussione, ma richiedere al giudice di verificare l’intervenuta lesione del proprio diritto a seguito dell’inadempimento del titolare della corrispondente situazione giuridica passiva. Per conseguenza, l’attore chiede al giudice di condannare quest’ultimo alla prestazione necessaria al fine di realizzare il proprio diritto.
La sentenza di condanna costituisce, infatti, il presupposto necessario per la successiva attuazione del diritto in via coattiva, ossia attraverso l’esecuzione. Oggetto di tutela attraverso l’azione di condanna possono essere soltanto i diritti soggettivi (ossia i diritti assoluti o i diritti di credito). Quindi, anche la sentenza di condanna ha contenuto di accertamento ed è idonea al giudicato sostanziale; però, rispetto alla sentenza di mero accertamento, contiene un quid pluris: essa non si limita a dichiarare l’esistenza del diritto dedotto in giudizio, ma impone un obbligo al soggetto che si è reso autore della violazione. Perciò, diversamente dall’azione di mero accertamento, questa forma di tutela non presuppone una situazione di mera incertezza, ma richiede una situazione di lesione del diritto, che dovrà essere verificata attraverso lo svolgimento del processo.
L'azione di accertamento
La tutela di cognizione si divida in tre diverse species: 1. la tutela di accertamento; 2. la tutela costitutiva; 3. la tutela di condanna. L’azione di accertamento (detta anche di mero accertamento) ha come finalità quella di rendere certa l’esistenza o il modo di essere di un diritto o di un rapporto giuridico (azione dipositivo) o, all’opposto, l’inesistenza di un diritto vantato da altri che si afferma non essere mai sorto oppure essersi estinto (accertamento negativo).
Quando sorge un contrasto tra le parti circa l’esistenza o il contenuto di un diritto, oppure di un obbligo, si viene a determinare una situazione di incertezza che rende concreto l’interesse (di quella parte) ad agire (art. 100 c.p.c.) in via di accertamento. L’interesse ad agire, che è un presupposto necessario per l’esperimento di qualsiasi tipo di azione, nel caso delle azioni di mero accertamento ricopre un ruolo determinante: la sua assenza, infatti, è motivo di inammissibilità della domanda.
Oggetto di tutela con l’azione di mero accertamento sono diritti e rapporti giuridici, che possono essere pregiudicati dall’incertezza circa la loro sussistenza o il loro modo di essere, quali i diritti reali di godimento e i diritti assoluti (basti pensare al diritto di proprietà) e i rapporti giuridici complessi, soprattutto se di durata (si pensi alla locazione, al lavoro subordinato).
In relazione all’oggetto, l’azione di accertamento incontra due limiti:
- È dubbia la possibilità di ritenere ammissibili le azioni di mero accertamento per i diritti relativi, cioè quelli che hanno ad oggetto una specifica prestazione da parte di un determinato soggetto.
- L’azione di accertamento deve vertere su di un diritto o su di uno status, mentre non può mai riguardare l’esistenza o l’interpretazione di una norma giuridica, né un mero fatto slegato dall’esistenza a monte di un rapporto giuridico: ad es. non è ammissibile l’azione diretta a far accertare che l’attore ha consegnato una determinata somma di denaro, senza contestualmente dedurre in giudizio anche il fatto costitutivo (ad es. Tizio chiede a Caio la restituzione di una somma che gli aveva consegnato a titolo di mutuo).
Un altro limite è quello cui si è fatto prima cenno, dato dalla sussistenza dell’interesse ad agire, che spetta, di regola, al titolare del diritto – unico legittimato a proporre l’azione – e a chiunque vi abbia interesse nei soli casi espressamente previsti dalla legge.
Lezione 6
Qual è il presupposto della condanna in futuro? Che non si sia ancora verificata la violazione del diritto
Qual è il presupposto della condanna generica? Che la quantità della prestazione sia controversa
La condanna provvisionale viene disposta: su istanza del creditore
La condanna provvisionale costituisce titolo per l’esecuzione forzata? Sì
La sentenza di condanna generica: consente l'iscrizione di ipoteca giudiziale
Da quale momento la condanna in futuro produce effetti? Dal momento in cui il credito diviene esigibile
La sentenza di condanna generica cosa accerta? L’an del diritto alla prestazione
Lezione 7
Cosa è il petitum mediato? Il bene della vita concretamente richiesto dall’attore con la domanda
Cosa è il petitum immediato? Il provvedimento giurisdizionale chiesto al giudice con la domanda
Le differenze tra petitum immediato e petitum mediato: la domanda giudiziale rappresenta l’atto fondamentale del processo civile, in quanto è l’atto attraverso cui il diritto sostanziale (di cui si lamenta la lesione) entra ufficialmente nel processo. Il petitum è uno dei tre elementi che concorrono ad identificare la domanda giudiziale, più precisamente il petitum è l’oggetto della domanda giudiziale.
Questo elemento risulta, secondo l’impostazione dottrinale che appare preferibile, dalla combinazione di due diversi elementi, strettamente correlati tra loro:
- Il petitum immediato, che il provvedimento che viene richiesto in via immediata al giudice (ad es. il mero accertamento, oppure la condanna a un fare o la condanna a un non fare, ecc.)
- Il petitum mediato, che il bene della vita concretamente richiesto dall’attore attraverso la domanda giudiziale (ad es. una somma di denaro, un determinato bene mobile, una certa quantità di cose fungibili, ecc.).
Gli elementi identificativi della domanda giudiziale: la domanda giudiziale rappresenta l’atto fondamentale del processo civile, in quanto è l’atto attraverso cui il diritto sostanziale (di cui si lamenta la lesione) entra ufficialmente nel processo. Essenziale, al riguardo, il combinato disposto di cui agli artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c.
Dal combinato disposto di queste due disposizioni si evince:
- Che la regola di carattere generale è la seguente: il diritto di agire in giudizio rientra nella disponibilità del titolare del diritto che si assume leso;
- Che i casi nei quali la tutela giurisdizionale dei diritti può essere invocata dal P.M. o d’ufficio rappresentano delle ipotesi eccezionali.
Con il termine "identificativi della domanda giudiziale" intendiamo una corretta individuazione degli elementi che servono a contrassegnare in modo inequivoco una determinata domanda giudiziale attraverso alcuni elementi univoci e prestabiliti.
Gli elementi che concorrono ad identificare, sul piano soggettivo ed oggettivo, la domanda giudiziale sono tre:
- Le "personae": per quel che concerne questo primo elemento di identificazione della domanda giudiziale, è abbastanza intuitivo che occorre innanzitutto stabilire quali siano i soggetti del processo. Quindi, è necessario per l’inverarsi di questo elemento soggettivo che sia identificata la parte che propone la domanda giudiziale (attore nei processi che iniziano con citazione e ricorrente in quelli che iniziano con ricorso) e, per contro, quale sia la parte nei cui confronti tale domanda viene proposta (convenuto nei processi che iniziano con citazione e resistente in quelli che iniziano con ricorso).
- Il "petitum": il petitum è l’oggetto della domanda giudiziale. Questo elemento risulta, secondo l’impostazione dottrinale che appare preferibile, dalla combinazione di due diversi elementi, strettamente correlati tra loro:
- Il petitum immediato, che è il provvedimento che viene richiesto in via immediata al giudice (ad es. il mero accertamento, oppure la condanna a un fare o la condanna a un non fare, ecc.)
- Il petitum mediato, che è il bene della vita concretamente richiesto dall’attore attraverso la domanda giudiziale (ad es. una somma di denaro, un determinato bene mobile, una certa quantità di cose fungibili, ecc.).
- La "causa petendi": rappresenta il titolo della domanda giudiziale, le ragioni che sono poste a fondamento della domanda stessa e che la giustificano.
Lezione 8
La proposizione della domanda giudiziale: produce sia l'effetto interruttivo che quello sospensivo della prescrizione
Gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale
La domanda giudiziale produce una serie di effetti giuridici, i quali possono essere ricondotti a tre categorie tra cui gli effetti sostanziali e quelli processuali (oltre a quelli procedimentali).
Effetti processuali: sono gli effetti ricollegati alla litispendenza intesa in senso ampio, cioè alla pendenza del giudizio e sono definiti “processuali” proprio perché producono effetti nel processo, cioè sulle situazioni giuridiche processuali, ma non anche sul diritto sostanziale che forma oggetto del processo.
Ad es., alcuni degli effetti processuali della domanda sono:
- La irretrattabilità della domanda giudiziale, che non può essere rinunziata dall’attore senza che vi sia il consenso del convenuto costituito (art. 306 c.p.c.)
- L’applicazione della disciplina della successione nel processo (art. 110 c.p.c.)
Effetti sostanziali: sono gli effetti che incidono sul diritto sostanziale oggetto del processo. Nell’ambito di questa tipologia, taluni effetti sono ricollegati alla proposizione della domanda in quanto tale, altri, invece, sono collegati al suo accoglimento.
All’interno di ciascuna di queste due categorie si può ulteriormente distinguere:
- Gli effetti collegati alla proposizione della domanda sono connessi al fatto che questa sia stata proposta (ad es., l’interruzione della prescrizione del diritto di credito, ai sensi dell’art. 2943 c.c.) e restano fermi anche in caso di estinzione del processo; taluni di questi effetti, poi, (possono essere prodotti anche da atti stragiudiziali – è il caso della prescrizione, che può essere interrotta anche da un atto sostanziale di costituzione in mora), oppure sono riservati alla domanda giudiziale;
- Gli effetti ricollegati all’accoglimento della domanda, i quali attuano il principio fondamentale per cui il processo non può andare a danno dell’attore che ha ragione, il quale ha diritto di conseguire dalla decisione giudiziale di accoglimento, per quanto possibile, le medesime utilità che avrebbe ottenuto ove la controparte avesse spontaneamente adempiuto al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Sono effetti di questa tipologia:
- Gli effetti c.d. “conservativi”: sono quegli effetti che impediscono che l’attore che ha ragione perda il diritto, nel tempo occorrente al processo per provvedere alla sua tutela.
- Gli effetti c.d. “attributivi”: sono quegli effetti che mirano a far sì che all’attore, all’esito del processo, siano date, per quanto possibile, le stesse utilità che avrebbe ottenuto dall’adempimento spontaneo del soggetto obbligato.
Lezione 9
Le eccezioni di merito: hanno ad oggetto l'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto dedotto in giudizio
Le eccezioni di rito: hanno ad oggetto la mancanza di un presupposto processuale rilevante ai fini della decisione
Le eccezioni di merito sono quelle con cui: si allega un fatto estintivo, impeditivo o modificativo per ottenere il rigetto della domanda
Le mere difese
Il convenuto può liberamente scegliere se partecipare o meno al processo di cui parte e, quindi, può liberamente scegliere se difendersi o meno. Laddove decida di volersi difendere, è necessaria la sua costituzione in giudizio.
Il vantaggio della costituzione in giudizio del convenuto incide solo sulla sua possibilità di esercitare nel processo i propri poteri difensivi, tra cui le mere difese. Le mere difese costituiscono l’attività difensiva in un certo qual modo più semplice che la parte convenuta può esercitare, al fine di vedere respinta la domanda proposta nei suoi confronti. A loro volta, le mere difese si distinguono in:
- Mere difese in diritto: il convenuto svolge argomentazioni e deduzioni attinenti alla soluzione della quaestio iuris, cioè a dire di argomentazioni puramente giuridiche.
- Mere difese in fatto: il convenuto contesta i fatti (solitamente costitutivi) allegati dall’attore a fondamento della propria domanda, cioè nega la verità di quei fatti.
Il rilievo delle mere difese rispetto ai poteri del giudice ed al contenuto della decisione è diverso. Infatti:
- Le mere difese in diritto assumono rilevanza puramente retorica, al fine di persuadere il giudice della correttezza della propria soluzione rispetto alla quaestio iuris, ma il giudice può, senza bisogno di tale attività difensiva, risolvere siffatta questione autonomamente.
- Le mere difese in fatto, hanno un effetto processuale più pregnante: la mera difesa in fatto, consistente in una contestazione specifica della verità del fatto ex adverso allegato, rende il fatto contestato e, per conseguenza, lo rende bisognoso di prova. Questo sta a significare che, secondo la regola di cui all’art. 2697 c.c. tale fatto non potrà essere ritenuto esistente dal giudice se non sulla base di una prova idonea a dimostrarlo. Di contro, il fatto non specificamente contestato non è bisognoso di prova; sta a significare che la parte a cui vantaggio opera tale contestazione non ha l’onere di provare il fatto contestato.
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