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CAPITOLO VII: PARTICOLARITA' DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

66. La soppressione dell'ufficio del pretore e l'eliminazione delle disposizioni comuni ai procedimenti davanti al pretore e al giudice di pace.

67. La disciplina del procedimento davanti al giudice di pace.

L'articolo 311 c.p.c. compie un generale richiamo alla disciplina del procedimento davanti al tribunale per tutto ciò che non è espressamente regolato dal presente titolo o in altre disposizioni. Il giudice di pace ha ancora le funzioni non contenziose che in precedenza appartenevano al conciliatore ora previste dall'articolo 322 c.p.c. e che si esercitano a seguito di un'istanza al giudice di pace competente per territorio in funzione della conciliazione. Se la conciliazione riesce, il relativo verbale costituisce titolo esecutivo, ma solo se la controversia appartiene alla competenza del giudice di pace (art. 322, 2° comma c.p.c.). Il che implica la possibilità di

richiesta di conciliazione); l'articolo 320 (che disciplina la procedura di conciliazione); l'articolo 321 (che riguarda la sospensione del procedimento in caso di conciliazione); l'articolo 322 (che prevede la possibilità di richiedere la sola conciliazione anche al giudice di pace non competente per il merito); l'articolo 323 (che regola la notifica degli atti); l'articolo 324 (che disciplina la costituzione delle parti); l'articolo 325 (che riguarda la trattazione del procedimento); l'articolo 326 (che prevede la possibilità di richiedere la conciliazione anche in udienza); l'articolo 327 (che disciplina la decisione del giudice di pace); l'articolo 328 (che riguarda l'impugnazione della decisione del giudice di pace).
  1. Articolo 320: disciplina la trattazione in modo più rapido, con l'invito a precisare subito i fatti, le allegazioni, le eccezioni e le istanze istruttorie, con l'eventuale rinvio per una sola volta.
  2. Articolo 321: disciplina la fase decisoria con l'invito alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale senza scambi di scritture difensive.
Le sentenze del giudice di pace nelle cause di valore inferiore a 1100 euro sono inappellabili (ma ricorribili per cassazione in via straordinaria); sono invece appellabili al tribunale in composizione monocratica nel caso di valore superiore.

CAPITOLO VIII: LE IMPUGNAZIONI

SEZIONE PRIMA: le impugnazioni in generale

68. Nozione e funzione dell'azione in generale.

La funzione dell'impugnazione di un provvedimento di un giudice in generale è quella di eliminarlo, sostituirlo o modificarlo. Con l'espressione impugnazione si intende sia

L'atto introduttivo della nuova fase di giudizio e sia la fase stessa. Con questo significato si intendono le impugnazioni elencate nell'articolo 323 c.p.c. Le impugnazioni sono dette necessarie quando la loro mancata proposizione nei modi e termini di legge rende i provvedimenti incontrovertibile: tali sono le impugnazioni elencate nell'articolo 324 c.p.c. il cui esaurimento da luogo alla cosa giudicata formale che a sua volta introduce il giudicato in senso sostanziale ma ferma la sufficienza, agli effetti dell'efficacia esecutiva, del livello di accertamento offerto dalla sentenza di primo grado (artt. 282 e 337, 1° comma c.p.c.).

69. Condizioni delle impugnazioni contro le sentenze. Quelle che, in primo grado, sono le condizioni dell'azione si specificano, in sede di impugnazione come segue:

  1. interesse a impugnare, determinato dalla soccombenza, quale divergenza tra il chiesto e l'ottenuto ma incluso l'eventuale ulteriore margine di vantaggio
obiettivo ottenibile; b) legittimazione ad impugnare, che presuppone la qualità di parte nella fase pregressa (anche il successore e l'interventore che può in via eventuale all'opposizione di terzo); c) possibilità giuridica di impugnare, ossia l'obiettiva impugnabilità del provvedimento che diregola va riferita alla sua forma o a quella che esso avrebbe dovuto assumere e che non ha assunto per errore nell'impiego delle forme. Nel quadro del normale riferimento dell'impugnabilità alla forma del provvedimento, eccezionalmente la legge attribuisce rilievo alla sostanza del provvedimento, come nel caso del ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost. La giurisprudenza considera determinante, agli effetti dell'individuazione del mezzo di impugnazione, la qualificazione del provvedimento, eventualmente effettuata dal giudice. Se manca una delle condizioni dell'impugnazione questa è inammissibile. Sul piano

logico (talora anche sul piano pratico) il giudizio di impugnazione si scinde tra una fase rescindente e una fase rescissoria.

70. Classificazione e tipologia dell'impugnazione contro le sentenze.

impugnazioni di legalità (rescindenti o a critica vincolata) sono quelle concesse per fare valere errori o vizi (come ad esempio ricorso per cassazione) e impugnazioni di giustizia (devolutive o a critica libera) sono quelle con le quali si può far valere anche la semplice ingiustizia (come ad esempio l'appello).

Il vizio di nullità come ragione dell'impugnazione: con riguardo in particolare vizi di nullità opera la regola del loro assorbimento dei motivi di impugnazione con l'implicita portata della sanatoria dei vizi non fatti valere nei modi e nei tempi delle impugnazioni (art. 161 c.p.c.) e salvi casi di inesistenza (art. 161, 2° comma c.p.c.)

Con riguardo all'attitudine a determinare

La cosa giudicata: mezzi di impugnazione ordinari sono quelli che condizionano il passaggio in giudicato della sentenza; sono invece straordinari quelli proponibili indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza.

Con riguardo alla struttura del giudizio di impugnazione: nei mezzi di impugnazione per far valere vizi si può distinguere tra momento rescindente (annullamento sentenza) e momento rescissorio (sostituzione sentenza), anche se non sempre la distinzione si concreta nella ripartizione in fasi (e talora giudizi) diverse; non sono tali le impugnazioni sostitutive (appello).

Con riguardo al giudice dell'impugnazione: le impugnazioni sono perlopiù proponibili davanti a un giudice diverso da quello che pronuncia i provvedimenti impugnati; e solo eccezionalmente sono previste impugnazioni davanti allo stesso giudice (revocazione). Nessun mezzo di impugnazione è dotato, ora, di efficacia sospensiva automatica.

71. Termini e decadenza

dall'impugnazione. I termini per proporre le impugnazioni sono perentori perché proprio sulla perentorietà dei termini è imperniata la tecnica del conseguimento dell'incontrovertibilità. Tali termini (30 giorni per l'appello, la revocazione ordinaria, l'opposizione di terzo (art. 325, 1° comma c.p.c.) e 60 giorni per il ricorso per cassazione (art. 325, 2° comma c.p.c.)) decorrono dalla notifica della sentenza (mentre per il regolamento di competenza decorrono dalla comunicazione): notifica che è effettuata ad istanza di parte che è interessata al passaggio in giudicato, al procuratore costituito per l'altra parte. Nelle impugnazioni straordinarie, invece, il termine o manca del tutto (come nel caso dell'opposizione di terzo semplice) o decorre dal momento in cui si sia verificato un determinato evento (art. 326 c.p.c.). Se durante la decorrenza del termine, si verifica un evento che potrebbe fondare

l'interruzione del processo, il termine è interrotto e il nuovo termine decorre dalla rinnovazione della notificazione (art.328 c.p.c.). Indipendentemente dalla notificazione decorre comunque un termine (c.d. lungo) di un anno (oltre al periodo di sospensione feriale) che decorre dalla pubblicazione (art. 327, 1° comma c.p.c.). L'atto da compiersi nei suddetti termini per evitare la decadenza è la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione nel domicilio eventualmente eletto nell'atto di notificazione della sentenza o altrimenti presso il procuratore costituito nel giudizio pregresso o nel domicilio eletto per quel giudizio (art. 330, 1° comma c.p.c.). Alla parte contumace l'impugnazione va notificata personalmente. Se la parte vittoriosa è defunta dopo la notificazione della sentenza, l'impugnazione può essere notificata collettivamente ed impersonalmente agli eredi (art. 330, 2°

Dall'impugnazione si decade anche per effetto dell'acquiescenza (art. 329 c.p.c.), ossia dell'accettazione espressa della sentenza o dell'accettazione che è implicita nel compimento di atti incompatibili con la volontà di impugnare, come anche nell'impugnazione parziale rispetto alle parti non impugnate. La decadenza dà luogo all'inammissibilità dell'impugnazione, che se, ed in quanto, dichiarata, determina la consumazione, ossia la non riproponibilità, dell'impugnazione (artt. 358 e 387 c.p.c.). L'omissione di atti di impulso successivi alla notificazione dell'impugnazione può dar luogo all'improcedibilità dell'impugnazione.

72. Pluralità di parti e pluralità di impugnazioni. Premesso che la legge vuole tendenzialmente che al giudizio di impugnazione partecipino tutte le parti della fase pregressa e che le impugnazioni dello stesso tipo e contro la stessa sentenza

sia stata decisa la questione di litispendenza.tutte le parti siano decadute. In ogni caso (sia nelle cause scindibili che in quelle inscindibili) le parti chiamate o provocate in giudizio, sono onerate a proporre l'eventuale impugnazione nello stesso processo, con una impugnazione incidentale, e comunque con l'utilizzo dei tag html appropriati.
Dettagli
Publisher
A.A. 2006-2007
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Maxxi88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Bongiorno Girolamo.