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Estratto del documento
tecnica preventiva ai fini della composizione della lite è stato introdotto come alternativa al procedimento di mediazione obbligatoria. Questo meccanismo è stato introdotto nel 2017 con la legge Gelli, che ha riformato il profilo sostanziale della responsabilità sanitaria. Inizialmente, il legislatore aveva previsto che le cause per risarcimento danni da responsabilità sanitaria dovessero prevedere solo un procedimento preventivo, che non era quello di mediazione obbligatoria, ma quello di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Tuttavia, durante il passaggio della legge da una camera all'altra, si è modificato e si è lasciata al paziente danneggiato la scelta del processo da attivare. Il paziente danneggiato può quindi scegliere tra il procedimento di mediazione obbligatoria e il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, è previsto davanti al Tribunale, su istanza del soggetto che la chiede. Il giudice nomina un consulente tecnico, che ha il compito di verificare i conteggi della domanda posta dall'attore, ed è sostanzialmente una quantificazione del danno (inizialmente era prevista solo in materia contrattuale, o in parte per il risarcimento del danno). Il compito della consulenza tecnica preventiva è di nominare consulenti medici per accertare se: A) C'è stata responsabilità dell'operatore B) Quantificare il danno subito dal soggetto L'obiettivo del legislatore è quello di favorire la richiesta di una consulenza tecnica e far giungere ad un accordo, evitando il giudizio a carico del paziente, della struttura sanitaria, del sanitario e anche dell'assicurazione. Inizialmente la consulenza tecnica non prevedeva la mediazione obbligatoria, poi nel passaggio della legge da una camera all'altra,si èprevista la mediazione obbligatoria, che è una figura diversa, perché qui manca la figura del consulente tecnico e quindi questo ha creato un problema. Se nonostante l’intervento di una consulenza, non si raggiunge un accordo, la norma prevede che la parte danneggiata che vuole ottenere una sentenza, deve adire lo stesso giudice che ha nominato il consulente tecnico in precedenza, per iniziare il giudizio di merito (nelle forme dell’art. 702 bis) – il giudizio si deve svolgere nelle forme del procedimento sommario di cognizione. Il nostro sistema prevede, che prima dell’istaurazione di un giudizio: - In alcuni casi, c’è la mediazione obbligatoria - In altri casi, c’è la negoziazione assistita - In altri casi, c’è la consulenza tecnica preventiva o la mediazione obbligatoria Il legislatore ha voluto creare una sorta di filtro per l’accesso alla giustizia – dei 3 filtri, quello che funziona di

più è la consulenza tecnica preventiva nelle controversie di responsabilità medica, perché in questi casi il danneggiato ha bisogno di una consulenza tecnica, per accertare se c’è stata responsabilità, per accertare il grado di invalidità e la quantificazione del danno.

Una volta ottenuta la consulenza, il paziente vedrà riconosciuto da un terzo parere di un consulente nominato dal giudice, il suo diritto, e potrà raggiungere un accordo con la struttura sanitaria, con il sanitario e con l’assicurazione.

Alla consulenza tecnica devono partecipare tutte le parti in causa (tra cui anche l’assicurazione). In caso di mancata partecipazione, il giudice condanna le parti che non hanno partecipato, al pagamento delle spese, sia della consulenza che della lite. Inoltre si prevede il pagamento anche di una pena pecuniaria a favore della parte che invece ha partecipato.

Questa legge ha anche fissato l’obbligatorietà.

distinguere diversi profili: - Profilo soggettivo: le parti coinvolte nel processo, ovvero l'attore (colui che promuove l'azione legale) e il convenuto (colui contro cui viene promossa l'azione legale). - Profilo oggettivo: l'oggetto del processo, ovvero la questione legale che viene discussa e risolta. - Profilo procedurale: le regole e le fasi che caratterizzano il processo, come ad esempio la presentazione delle prove, le udienze e la decisione finale del giudice. Ogni modello di processo ha le sue peculiarità e le sue regole specifiche, ma in generale tutti prevedono la possibilità di presentare prove, ascoltare testimoni, formulare conclusioni e ottenere una decisione da parte del giudice. È importante sottolineare che la scelta del modello di processo da seguire dipende dalla natura della controversia e dalle leggi vigenti nel paese in cui si svolge il processo.

individuare 3 fasi:

  1. Fase introduttiva (fase necessaria)
  2. Fase istruttoria o trattazione (fase eventuale – potrebbe anche non esserci)
  3. Fase decisoria (fase eventuale – potrebbe anche non esserci, perché le parti si mettono d’accordo prima)

E quindi:

  • Il processo ordinario e quello davanti al Giudice di Pace iniziano con CITAZIONE
  • il processo del lavoro o di locazione e il procedimento sommario di cognizione iniziano con RICORSO

Schema processo ordinario

In breve, il processo ordinario di cognizione inizia con la citazione notificata al convenuto:

  1. POI - Nei 10 gg. seguenti, l’attore deve iscrivere a ruolo la causa
  2. Viene designato il giudice e ci sarà l’udienza di comparizione, 20 gg. prima dell’udienza il convenuto si deve costituire
  3. Ci possono essere poi eventuali provvedimenti, altrimenti abbiamo 3 termini per delle memorie
  4. Una volta depositate queste 3 memorie, vi è l’udienza per l’ammissione dei mezzi istruttori

– cioè sono udienze nellequali si assumono le prove- C’è un udienza di precisazione delle conclusioni e/o si vasubito all’udienza di discussione, oppure si depositano lecomparse conclusionarie- Infine si arriva alla sentenza

Questo elenco, fa capire, in maniera schematica, che il processo civileva avanti per udienze: sembrerebbe un processo che può durare pocotempo, però purtroppo i tempi si allungano quando le cause vengonorinviate, perché i rinvii non vengono mai fatti a breve, ma vengonofatti sempre nell’ordine di mesi, se non di anni.

Schema processo del lavoro

Il processo del lavoro non è molto diverso dal processo ordinario,perché qui abbiamo :

  • Il ricorso che viene depositato nella cancelleria
  • Con decreto viene fissata l’udienza
  • Ricorso e decreto vengono notificati al convenuto, il quale sideve costituire almeno 10 gg. prima dell’udienza

Qui c’è uno sviluppo diverso perché

Potremmo avere:

  1. Subito l'istruzione, la discussione e la pronuncia della sentenza
  2. Oppure l'udienza e l'istruttoria successiva, e poi il deposito della sentenza

L'INIZIO DEL PROCESSO CIVILE

In alcuni casi il processo civile inizia con citazione, in altri casi con ricorso. Vediamo i problemi che sorgono quando il processo civile inizia con citazione. "La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa" - significa che nell'atto di citazione, l'attore deve indicare la data dell'udienza. Siccome tra la notificazione della citazione e la data dell'udienza deve intercorrere un termine per la difesa minimo di 90 gg., è chiaro che quando l'attore nell'atto di citazione indica l'udienza, dovrà essere attento a fissare l'udienza almeno a qualche giorno in più dei 90. L'atto va poi notificato, e come detto precedentemente, vale

lascissione della notificazione – cioè per il destinatario della notifica, ciò che vale è la data in cui l'atto viene notificato a lui, quindi i 90 gg. decorrono da quando l'atto viene notificato al destinatario. Art.163 c.p.c indica qual è il contenuto dell'atto di citazione: - Indicazione dell'ufficio giudiziario (es. Tribunale di Bari) - Indicazione delle parti – oggi si chiede che le parti siano indicate con precisione, anche con il codice fiscale - Indicazione dell'oggetto – l'oggetto può essere sia mediato (il bene della vita) sia immediato (provvedimento che si va a richiedere) - Causa petendi – indicazione di quelli che sono i fatti storici a fondamento della domanda - Elementi di diritto e le conclusioni – queste non fanno parte della causa petendi; gli elementi di diritto indicano la qualificazione giuridica che l'attore fa, ma questa qualificazione non è

vincolante per il giudiceElementi di identificazione della domanda – i soggetti, il petitum e la causa petendi

Indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che vengono offerti in comunicazione ( art.163 c.5)

Indicazione del nome del procuratore ed indicazione della procura(art.163 c.6)

Indicazione della data dell’udienza – è l’attore a doverla indicare, e questa è la novità della riforma del 1950, perché inizialmente l’attore non indicava la data;

L’attore deve avvertire il convenuto che si deve costituire 20 gg. prima della data dell’udienza indicata nella citazione

L’atto di citazione deve poi essere sottoscritto ex art.125 c.p.c

L’ultimo comma dell’art.163 prevede che l’atto di citazione deve essere notificato – l’atto di citazione viene scritto dall’avvocato o dall’attore, dopo lo si notifica al convenuto con due possibili alternative:- O a mezzo

la competenza. 2) La notificazione dell'atto di citazione avvia il processo e determina l'inizio dei termini per la costituzione delle parti e per la presentazione delle difese. 3) La notificazione dell'atto di citazione permette alle parti di conoscere l'esistenza del processo e di essere informate sui contenuti dell'atto stesso. EFFETTI DI NATURA SOSTANZIALE: 1) La notificazione dell'atto di citazione fa sorgere l'obbligo per il convenuto di comparire in giudizio e di difendersi. 2) La notificazione dell'atto di citazione permette al convenuto di conoscere i fatti e le ragioni addotte dal convenente e di preparare la propria difesa. 3) La notificazione dell'atto di citazione fa sorgere il diritto per il convenuto di proporre eventuali eccezioni e di chiedere la declaratoria di nullità dell'atto stesso. In conclusione, la notificazione dell'atto di citazione ha sia effetti di natura processuale, riguardanti la giurisdizione e la competenza, sia effetti di natura sostanziale, riguardanti l'obbligo di comparire in giudizio e il diritto di difesa.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
357 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luigisalvini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Trisorio Liuzzi Giuseppe.