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La giustizia amministrativa e le sue peculiarità
A ciò si aggiunga la presenza di giurisdizioni amministrative speciali, quali la corte dei conti e il tribunale superiore della acque pubbliche, e di rimedi amministrativi, in ordine ai quali vanno in particolare ricordati il ricorso straordinario al capo dello stato, sorto come ricorso al re, deciso previo parere del cds e il ricorso gerarchico. Da un punto di vista più generale, il cds era riuscito a rafforzare la propria autorevolezza e a mantenere un'apprezzabile indipendenza anche negli anni del fascismo.
Le norme costituzionali sulla giustizia amministrativa
Tra le scelte possibili, la costituzione ha accolto espressamente e meglio esplicitato il principio di ripartizione tra i due ordini di giudici (ordinario e amministrativo), fondato sulla natura della situazione giuridica soggettiva lesa, demandando al giudice ordinario la tutela dei diritti e a quello amministrativo la tutela degli interessi legittimi (artt 24, 103, 113 cost).
L'art. 24
L'art. 24 costituzione dispone che
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All'art 24, combinato con il 113, si collega anche il principio della effettività della tutela: esso implica la facoltà di utilizzare tutti gli strumenti di tutela connaturati al diritto di difesa. (in questo senso è stata introdotta l'opposizione di terzo nel processo amministrativo e limitata la possibilità di tutela cautelare).
Il complesso giurisdizionale del cds - tar (questi ultimi istituiti con l. 1034/1971) si profila come giurisdizione amministrativa generale, così qualificabile in quanto direttamente e in generale prevista dalla costituzione alla tutela degli interessi legittimi lesi da un atto amministrativo, senza
limitazione a particolari materie e senza la necessità di una ulteriore espressa norma di attuazione. Questa giurisdizione viene anche indicata come amministrativa "ordinaria" al fine di chiarire che al complesso del cds - tar è appunto devoluta la giurisdizione in via ordinaria sugli interessi legittimi. Accanto a questa, vi è anche la giurisdizione eccezionale (cioè individuata con riferimento a materie tassativamente indicate dalla legge) di merito ed esclusiva. La pluralità dei giudici va coordinata con l'unicità della funzione giurisdizionale.
b) l'art 103 e il problema della giurisdizione esclusiva... Articolo 103: "1. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. 2. La Corte dei conti ha giurisdizione
nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
3. I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate”.
L’art 103 contempla le funzioni giurisdizionali del cds e della corte dei conti, individuandone l’estensione, e costituzionalizza la preesistente attribuzione al ga “in particolari materie indicate dalla legge” della cognizione anche di diritti soggettivi (cd. giurisdizione esclusiva): dunque ribadisce la possibilità di spostamento del limite interno di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo a favore di quest’ultimo, mercé la sottrazione della cognizione dei diritti al primo è una deroga, sicché il nostro legislatore non potrebbe generalizzare il sistema della giurisdizione esclusiva.
Si consideri che l’allargamento
delle ipotesi di giurisdizione esclusiva esclude l'assoggettabilità al sindacato della cassazione per violazione di legge delle controversie attribuite al ga, atteso che avverso le decisioni del cds, anche relative ai diritti, è possibile il ricorso per cassazione soltanto per motivi attinenti allagiurisdizione (art 111 co8), mentre questi limiti non sussistono ove la pronuncia sui diritti fosse rimasta algo: in tal modo però non è garantita l'uniforme applicazione del diritto. La ragione della scelta si comprende chiaramente ponendo mente ad un sistema nel quale il giudice amministrativo si occupa di questioni diverse da quelle giudicate dal giudice ordinario: ove invece il primo conosca anche di diritti soggettivi, la limitazione del sindacato operato dalla suprema corte può aprire la via a orientamenti contrastanti dei due ordini giurisdizionali... e la trasformazione della fisionomia del giudice amministrativo. Nel senso dell'aumento dicasi di giurisdizione esclusiva si era spinto il legislatore in relazione alle controversie che involgono pa: in tal modo, il ga, in netta contrapposizione al modello del 1889, tendeva ormai a configurarsi come giudice dell'amministrazione che, per altro verso, si occupa di controversie del tutto analoghe a quelle spettanti alla cognizione del giudice ordinario, pur mantenendo la possibilità di sindacare le modalità di esercizio del potere amministrativo. Comunque sussistono casi che, pur in presenza di atti dell'amministrazione, la legge afferma esserci la giurisdizione del giudice ordinario: - D.lgs. 196/03 art 152 tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali: si dispone che tutte le controversie riguardanti l'applicazione della legge sono di competenza del go, con norma che sembra prefigurare una ipotesi di giurisdizione esclusiva del go, estesa cioè anche alla cognizione degli interessi legittimi, cuimanca riconoscimento costituzionale;- Materia dell'illeciti depenalizzati, l. 689/81 la quale prevede il potere del giudice civile di annullare in tutto o in parte l'ordinanza-ingiunzione o di modificarla con scelta che comporterebbe l'attribuzione al go dellacognizione degli interessi legittimi;
- Controversie in tema di rapporto di lavoro presso le pa si prescinde dalla situazione giuridica lesa, sicché il go può conoscere di posizioni qualificate come interesse legittimo;
- Espulsione amministrativa con riferimento all'immigrazione avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero si può presentare ricorso al go;
- Controversie riguardanti il diniego dello status di rifugiato.
ammessa” e “non può essere esclusa o limitataa particolari mezzi di impugnazione per determinate categorie di atti”.8La determinazione degli organi (go,ga o speciale) che possono annullare gli atti della pa spetta invece allalegge, che deve indicarne anche i “casi” e gli “effetti”. I limiti del potere del go fissati dalla legge abolitricedel contenzioso – ossia il divieto di revocare o modificare l’atto – non sono costituzionalizzati, sicché non èpreclusa alla legge l’attribuzione anche al go di poteri di annullamento di atti amministrativi (operata invarie occasioni).Un problema di compatibilità con la norma costituzionale potrebbe sorgere in relazione all’art 7 del cpa cheesclude l’impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti emanati dal governo – atti soggettivamenteamministrativi – nell’esercizio del potere politico. Tali atti già prima
risultavano sottratti al sindacato del sindacato del gaex art 24 l. 5992/1889 e per il fatto che tali atti non troverebbero altri limiti oltre quelli della cost. Nb: si ricordi che la tesi dell'insindacabilità dell'atto politico, soprattutto tenendo conto che talora l'atto politico è stato considerato il risultato dell'esercizio della funzione di indirizzo politico, in origine altro non significava che l'esclusione della categoria del "politico" dall'amministrazione e dal suo diritto, con la conseguente mancata estensione a tale atto della disciplina tipica dell'amministrazione e delle relative garanzie. Ma se l'atto politico è comunque atto della pa, la sua sottrazione al sindacato giurisdizionale sarebbe in conflitto con il 113 cost, il quale prevede che contro "gli atti della pa", e non contro gli atti amministrativi, sia sempre ammessa la tutela dei diritti e degli interessi legittimi. In realtà, gli atti politici,anche quando emanati dal governo, e indipendentemente dalla natura sostanziale del potere esercitato, sono sottratti al sindacato giurisdizionale soltanto perché, data la loro latissima discrezionalità e il carattere libero del loro fi