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MOTIVI AGGIUNTI
L'assoggettamento dell'azione di annullamento a un termine perentorio comporta che una volta
decorso il termine per l'impugnazione siano precluse ulteriori censure nei confronti dell'atto
impugnato.
Questa regola, se fosse applicata in modo drastico e indiscriminato potrebbe compromettere lo
stesso diritto all'azione. Per rimediare la giurisprudenza ha ammesso che il ricorrente che abbia
già impugnato un provvedimento e solo successivamente venga a conoscenza di un vizio possa
integrare il ricorso originario con i cosiddetti motivi aggiunti.
Originariamente i motivi aggiunti erano l'atto processuale col quale il ricorrente modificava la
domanda, facendo valere anche vizi del provvedimento impugnato dei quali veniva a
conoscenza solo dopo la notifica del ricorso. Successivamente una parte della giurisprudenza
ritenne che il ricorrente, con i motivi aggiunti, potesse introdurre nel giudizio anche vizi di altri
provvedimenti, purché connessi con quello impugnato. L'impugnazione con motivi aggiunti,
anziché con un ricorso separato, realizzerebbe esigenze di economia processuale e consentirebbe
al giudice di decidere la vertenza sulla base di una conoscenza più completa dei fatti e dell'attività
amministrativa.
Queste esigenze sono state recepite nel 2000 anche nel codice: con i motivi aggiunti possono
essere proposte nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte e domande nuove purché
connesse a quelle proposte.
I motivi aggiunti rispecchiano esigenze e caratteri comuni al ricorso: per questo la loro disciplina è
modellata su quella del ricorso (ad es. la notifica deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla
conoscenza di nuovi documenti).
COSTITUZIONE DELLE ALTRE PARTI E RICORSO INCIDENTALE
Entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso l'amministrazione resistente e i controinteressati
possono
costituirsi in giudizio, depositando una memoria con le loro difese e istanze istruttorie (c.d.
controricorso) e relativi documenti. Se il ricorso principale non è stato notificato a tutti i
controinteressati, ma è stato notificato ad almeno uno di essi, oppure, nei casi di giurisdizione 27
esclusiva, se non è stato notificato a tutti i litisconsorti necessari, il giudice amministrativo ordina
l'integrazione del contraddittorio e fissa il termine ed eventualmente le modalità per la notifica
del ricorso. Le parti nei cui confronti sia stato integrato il contraddittorio, o che siano intervenuti in
giudizio anticipando l'integrazione, da tale momento possono svolgere tutte le attività processuali
che ritengono opportune.
Di particolare rilievo è il deposito dei documenti da parte dell'amministrazione: essa è tenuta a
procedere al deposito del provvedimento impugnato e degli atti del procedimento, anche se non si
costituisce in giudizio; se non provvede spontaneamente al deposito, il giudice le ordina di
procedere all'adempimento. Del deposito dei documenti da parte dell'amministrazione la segreteria
del Tar deve dare notizia alle parti costituite: ciò consente alle parti di venire a conoscenza di vizi o
di atti non precedentemente noti; in relazione ad essi possono essere proposti motivi aggiunti e il
termine di sessanta giorni per la notifica di tali motivi decorre da questa comunicazione.
Proporre ricorso incidentale (impugno lo stesso atto già impugnato dal ricorrente): prima del
codice il ricorso incidentale era riservato ai controinteressati, sull'argomento che
l'amministrazione resistente che avesse ritenuto illegittimo l'atto impugnato dal ricorrente
principale avrebbe potuto senz'altro annullarlo, nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela, e perciò
non avrebbe avuto interesse a proporre un ricorso incidentale. Il codice, oggi, riconosce anche
alle parti resistenti la legittimazione a proporre il ricorso incidentale e tale espressione è idonea a
designare l'amministrazione che abbia emanato l'atto impugnato. Il ricorso incidentale, inoltre,
oggi può essere presentato anche contro atti diversi da quello impugnato in via principale.
Attualmente il ricorso incidentale trova riscontro nel principio della parità delle armi e nello stesso
tempo è indirizzato essenzialmente a tutelare le altre parti nei confronti del ricorso principale: in
questo senso è strettamente correlato ad esso ed ha carattere accessorio rispetto ad esso.
Perciò è soggetto a regole processuali simili a quelle che valgono per il ricorso principale (ad es.
va notificato e depositato negli stessi termini).
Proporre domande riconvenzionali, nelle controversie sui diritti demandati alla giurisdizione
esclusiva.
Nel giudizio proposto per l'annullamento di un provvedimento, i termini per il ricorso principale, i
motivi aggiunti e il ricorso incidentale, sono pertanto identici: sessanta giorni. L'identità dei termini
rispecchia l'attenzione del codice per il principio della parità delle parti.
Invece i termini stabiliti per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente tradizionalmente non
vengono ritenuti perentori: la costituzione può intervenire fino all'udienza di discussione, fermi
restando i termini di legge per la presentazione di documenti o di difese scritte. Le parti costituite
sono senz'altro gravate dall'onere di contestare specificamente i fatti dedotti dalle altre parti, ma
ciò non significa che la contestazione vada effettuata a pena di decadenza nel termine stabilito.
Una volta instaurato il giudizio, chi vi abbia interesse può intervenire. L'intervento va proposto con
apposito atto che deve essere notificato alle altre parti e poi depositato presso il Tar avanti al quale
pende il giudizio, almeno trenta giorni prima dell'udienza di discussione.
Oltre all'intervento volontario, il codice prevede espressamente l'intervento iussu iudicis: il giudice
può ordinare la chiamata in causa di un terzo, in tutti i casi in cui ritenga opportuno che il processo
si svolga nei confronti di un terzo. ISTRUTTORIA
L'istruzione è l'attività del giudice diretta a conoscere i fatti rilevanti per il giudizio. Di norma si
svolge, ma vi sono dei casi in cui l'indagine istruttoria è esclusa, in quanto non necessaria: ad es.
Quando i fatti non sono controversi perché le parti ne forniscono una rappresentazione
• coincidente;
Quando i fatti che sono stati allegati da una parte non sono stati puntualmente contestati dalle
• altre parti (c.d. principio di non contestazione).
Inoltre, nel processo non si deve sempre ammettere una fase istruttoria caratterizzata da una sua
propria autonoma rilevanza, come si configura ad es. nel processo civile ordinario. In realtà,
un'attività istruttoria può svolgersi, senza soluzioni di continuità, anche nel corso della trattazione
della controversia davanti all'organo decidente: questo è quello che accade nel processo
amministrativo. 28
Il tema dell'istruzione probatoria ruota nel processo amministrativo intorno a tre profili
fondamentali:
Rapporto fra le allegazioni di fatti riservate alle parti e i poteri di cognizione del giudice. Questo
I. profilo concerne l'individuazione dei fatti che possono essere allegati solo dalle parti. La
loro individuazione è importante perché alle manchevolezze delle parti non può supplire un
intervento d'ufficio del giudice. A questo proposito molto spesso si ricorre alla distinzione tra
fatti principali o primari e fatti secondari, accolta anche nel processo amministrativo,
all'interno del quale però appare poco chiaro il criterio di distinzione fra i due tipi di fatti. Nel
caso dell'azione di annullamento appare logico aderire all'interpretazione secondo cui i fatti
principali corrispondano ai fatti materiali su cui si fonda la pretesa dell'annullamento dell'atto
impugnato: quindi si identificano con gli elementi di fatto costitutivi del vizio dedotto in giudizio.
In applicazione del principio della domanda, nel processo amministrativo i fatti principali
possono essere introdotti solo dalle parti. Secondo la giurisprudenza e la dottrina neanche i
fatti secondari possono essere introdotti dal giudice, ma solo dalle parti: questa conclusione
appare rafforzata dal codice, che identifica a carico delle parti un vero e proprio onere della
prova, il quale sarebbe difficile da concepire se non vigesse, a monte, anche un onere di
allegazione.
Vincoli ed effetti che comportano, per i poteri istruttori del giudice, le istanze istruttorie delle
II. parti. Questo profilo attiene invece alla prova dei fatti: nel processo amministrativo vale il
principio generale sull'onere della prova (la parte che contesta la legittimità di un
provvedimento deve fornire la prova dei fatti posti a fondamento della sua contestazione). Nel
procedimento amministrativo l'istruttoria si ispira al metodo acquisitivo: nella prova dei fatti il
giudice può disporre anche d'ufficio di tutti i mezzi istruttori a sua disposizione. La previsione di
un potere d'ufficio è coerente con l'assetto complessivo del processo amministrativo ed è
riconducibile anche al principio costituzionale della parità delle parti: infatti generalmente è
l'amministrazione che dispone della prova dei fatti rilevanti, mentre conformemente ai principi
generali l'onere della prova dei fatti su cui si fonda il ricorso grava sul ricorrente. Quindi il
giudice, chiedendo molto spesso alla amministrazione di esibire documenti, fornire chiarimenti,
ecc., ripone le parti su un piano di parità. Le parti, naturalmente, sono legittimate a formulare
istanze istruttorie; su di esse il giudice è tenuto a provvedere. Il giudice però non è vincolato ad
esse, perché può disporre mezzi istruttori anche in assenza di una specifica istanza delle parti.
Prima del codice, tuttavia, secondo la giurisprudenza l'esercizio dei poteri istruttori del giudice
richiedeva che la parte avesse fornito un principio di prova dei fatti da dimostrare. La stessa
conclusione è stata accolta dalla giurisprudenza anche dopo il codice. In coerenza con quanto
detto, il giudice invece non deve esercitare i suoi poteri d'ufficio per la prova dei fatti che siano
già nella disponibilità del ricorrente. In questo caso, infatti, la parte è nelle condizioni di fornire
senz'altro la prova del fatto e l'intervento del giudice non avrebbe una giustificazione oggettiva.
Vincoli che comportano, per la decisione, le risultanze dell'istruttoria. Il processo amministrativo
III. si basa sul principio del libero apprezzamento del giudice: le prove raccolte nel giudizio sono
rimesse, quanto alla loro valutazione, al prudente apprezzamento del giudice. Questo principio
comporta che dal processo amministrativo vengono escluse le prove legali, co