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IL SILENZIO DELL'AMMINISTRAZIONE

Il silenzio assenso (art.20): si ha quando la legge attribuisce al silenzio valore di accoglimento dell'istanza; l'articolo stabilisce che: fatta salva l'applicazione dell'art.19, nel procedimento a distanza di parte (mai d'ufficio), per il rilascio di provvedimenti amministrativi (solo autorizzatori, non quelli che limitano la sfera giuridica dei soggetti), il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze/diffide quando la PA competente non comunica all'interessato il provvedimento di diniego.

Il silenzio assenso viene trattato alla stessa stregua di un atto, infatti ad esso la PA può annullare/revocare il silenzio assenso.

Il silenzio assenso, in alcuni casi è espressamente escluso dalla legge (per es., per procedimenti e gli atti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, nei casi in cui la legge).

qualifica il silenzio come un inadempimento da parte dell'amministrazione. In altre parole, se l'amministrazione non risponde entro i termini previsti dalla legge, si considera che abbia mancato di adempiere al proprio dovere. Per quanto riguarda il silenzio diniego, si verifica quando l'amministrazione non risponde entro un determinato periodo di tempo e questo equivale a un rifiuto del provvedimento richiesto. Ad esempio, nel caso del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il silenzio rigetto, invece, si verifica quando l'amministrazione non si pronuncia sul ricorso gerarchico entro 90 giorni dalla sua presentazione e non comunica la propria decisione. In questo caso, il ricorso si considera respinto. Infine, il silenzio inadempimento si applica in tutti i casi in cui la legge non qualifica espressamente il silenzio. In questi casi, il silenzio viene considerato come un inadempimento da parte dell'amministrazione. Ad esempio, se una persona richiede l'adozione di un provvedimento e l'amministrazione non risponde entro i termini previsti.

amministrazione può presentare ricorso al giudice amministrativo, anche senza previa diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza dei termini di conclusione del procedimento.

Il silenzio facoltativo è un tipo di silenzio a carattere procedimentale. Si configura in tutte quelle ipotesi in cui sia richiesto un parere di tipo facoltativo. Trascorso il termine per emettere il parere, l'amministrazione potrà andare avanti con gli atti successivi senza attendere più l'atto facoltativo.

Infine il silenzio devolutivo si configura quando il silenzio di una PA determina l'attribuzione della competenza ad un'altra autorità - art. 17 sulle valutazioni tecniche.

L'INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: non necessariamente un atto efficace è valido né uno inefficace è invalido; di conseguenza, il diritto amministrativo.

tende ad impedire l'efficacia di atti invalidi eliminandoli o impedendo che possa acquisire efficacia.

Nullità del provvedimento (art. 21-septies): è nullo il provvedimento amministrativo nei casi espressamente previsti dalla legge ed in mancanza degli elementi essenziali quali:

  1. soggetto: l'autore è non identificabile o vi è incompetenza assoluta
  2. oggetto: inesistente, inidoneo, indeterminabile o indeterminato
  3. forma
  4. contenuto: indeterminato, indeterminabile, inidoneo o illecito
  5. causa
  6. viziato da difetto assoluto di attribuzione
  7. adottato in violazione di giudicato.

Conseguenza nullità: l'atto amministrativo nullo non può essere sanato e non è efficace, dunque non è necessario eliminarlo ma è sufficiente una dichiarazione di nullità del giudice. La nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio, ma se ci si trova di

fronte al giudice amministrativo la domanda deve essere proposta entro 180 giorni. L'annullabilità del provvedimento (art. 21-octies): l'atto amministrativo annullabile è efficace, sanabile e giuridicamente esistente e può essere fatto valere dagli interessati o dalla PA stessa. Il provvedimento è annullabile quando ricorrono i c.d. vizi di legittimità ossia: 1) incompetenza relativa: se l'incompetenza è assoluta, allora l'atto sarà nullo, se invece è relativa l'atto sarà annullabile (o nel caso sanabile). Normalmente l'incompetenza relativa si ha quando il soggetto che ha posto in essere l'atto non ha il grado, inteso come livello gerarchico, per porre in essere lo stesso. 2) eccesso di potere: è un vizio della causa (la finalità) dell'atto amministrativo, che deve essere quella predeterminata dalla legge, che ne determina l'annullabilità. Il vizio di eccesso di potere si realizza.nell'ambito di ciò che viene definito come la discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione. Esso rappresenta il risvolto patologico della discrezionalità e sussiste quindi quando la facoltà di scelta spettante all'amministrazione non è correttamente esercitata alla luce del parametro di logicità-congruità. Pertanto, è predicabile solamente in relazione ad atti discrezionali e non in relazione agli atti vincolati, i quali hanno un contenuto predeterminato. Nel momento in cui l'amministrazione attua un atto amministrativo, infatti, deve rispettare le norme di azione che disciplinano le modalità di esercizio del potere (potere attribuito invece dalle norme di relazione). Nello spazio residuo non disciplinato dalle norme di azione si ha dunque discrezionalità amministrativa. In tale ambito, la scelta dell'amministrazione deve comunque rispettare il canone.di19logicità-congruità Perché si verifichi nel concreto un eccesso di potere occorre che:
  1. l'atto sia discrezionale, inquanto gli atti vincolati hanno un contenuto predeterminato e pertanto rispetto a questi non si può configurare l'eccesso di potere
  2. l'atto realizzi uno sviamento del potere, tale per cui il fine realizzato dall'atto nel caso concreto è diverso da quello previsto dalla legge
  3. l'eccesso di potere sia provato
  4. violazione di legge: difformità dell'atto amministrativo rispetto alle norme di legge.
Le figure sintomatiche dell'eccesso di potere sono: sviamento di potere; erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; illogicità della motivazione; irragionevolezza della motivazione; inosservanza di circolari; disparità di trattamento; violazione del principio di proporzionalità; carenza di motivazione. L'annullamento dell'atto deve essere richiesto al giudice.

amministrativo.L'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA:Art. 21-nonies (annullamento d'ufficio) potere di autotutela: è uno strumento volto a garantireuna immanente possibilità di ottimalità del provvedimento per assicurare una miglior cura degliinteressi pubblici infatti l'amministrazione esercitando il potere unilateralmente può anche decideredi ritornare sui propri passi, il potere amministrativo non si esaurisce una volta emanato ilprovvedimento-->carattere di inesauribilità! Il provvedimento amministrativo presenta il caratteredella adattabilità e quindi mutando le circostanze dovrà mutare anche il provvedimento imponendoall'amministrazione un continuo lavoro di adattamento e quindi si ha una continuità del suo potere.In particolare, con i provvedimenti di autotutela, l'amministrazione può: 1)autotutela esecutiva:imporre l'esecuzione di un provvedimento amministrativo cioè costringere

il privato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge. L'esecuzione di tali obblighi può essere imposta attraverso un provvedimento di autotutela esecutiva solo se questa possibilità è espressamente prevista dalla legge. Inoltre, l'amministrazione ha il potere di riesaminare il contenuto di un provvedimento amministrativo al fine di decidere se esso può continuare a produrre i suoi effetti (autotutela confermativa) o se deve essere rimosso (autotutela demolitoria), ma solo se sussiste un interesse pubblico e in caso di vizi di legittimità. La norma stabilisce che il provvedimento amministrativo illegittimo ex art. 21-octies (vizi di legittimità) può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole (non superiore a 18 mesi, trascorsi i quali non si potrebbe più annullare) dall'adozione del provvedimento di adozione o attribuzione di vantaggi economici (provvedimenti ampliativi) e.tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei loro controinteressati.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO, la responsabilità risarcitoria della PA: una PA può incorrere in responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Fino alla sentenza della cassazione a SU n.500/1999, vigevano 2 diversi regimi di responsabilità risarcitoria extracontrattuale:

  1. responsabilità diretta della PA e del funzionario/dipendente per danni arrecati da comportamenti e atti ma per ragioni di solvibilità viene chiamata in giudizio solo l'amministrazione che eventualmente proporrà azione di regresso nei confronti del funzionario (ex art.28 Cost. il danneggiato si può rivolgere al funzionario o all'amministrazione indistintamente)
  2. responsabilità per danni causati da un esercizio illegittimo dei poteri amministrativi ad un diritto soggettivo (no interesse legittimo).
La sentenza n. 500/1999 rilegge l'art.2043cc e afferma chel'amministrazione agisce nell'esercizio di un potere discrezionale e non vi è stata una violazione di legge o un comportamento colposo, negligente o imperito.

dovesserisultare che anche agendo legittimamente, l'amministrazione non poteva fare altro che emanare un atto contrario all'interesse del privato; inoltre non sono risarcibili i danni evitabili usando l'ordinaria diligenza da parte del danneggiato.

TraviORI

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A.A. 2019-2020
30 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dmessori di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Cafagno Maurizio.