vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La giustizia amministrativa e la tutela giurisdizionale
La giustizia amministrativa, integra in modo importante il diritto amministrativo sostanziale, è un insieme di istituti diretti ad assicurare la tutela nei confronti della P.A.
Caratteri della tutela giurisdizionale:
- Successiva (differenza rispetto alla tutela procedimentale) perché si attua dopo che l'amministrazione adotta il suo provvedimento
- A tutela delle situazioni soggettive dei singoli (è una tutela soggettiva e non oggettiva)
- Attuata da un giudice terzo e imparziale rispetto alle parti (differenza rispetto al sistema dei ricorsi amministrativi)
Ogni ordinamento ha adottato un modello diverso per la tutela giurisdizionale nei confronti della P.A.
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE
Modello monistico con prevalenza del giudice ordinario che si è affermato nei paesi anglosassoni
Modello monistico con prevalenza del giudice amministrativo, si è affermato in Francia e si ricollega al principio della
Separazione dei poteri. Le amministrazioni non potranno subire interferenze nell'esercizio delle loro funzioni dal potere giudiziario.
Modello della giustizia ripartita che ritroviamo nell'ordinamento italiano. Le funzioni giurisdizionali sono distinte e rimarranno separate dalle funzioni amministrative. I giudici non potranno interferire in qualsiasi modo sulle operazioni dei corpi amministrativi deliberanti.
MODELLO DUALISTICO
La tutela nei confronti della p.a. è assicurata tramite le responsabilità amministrativa e i ricorsi amministrativi. Inizialmente tali ricorsi erano decisi dal potere amministrativo. Oggi i ricorsi sono decisi con decreto del Capo dello Stato, è previsto un parere di un organo consultivo che è il Consiglio di Stato a partire dal 1799. Nel 1806 all'interno del Consiglio di Stato è istituita una commissione del contenzioso con il compito di istruire i ricorsi. Nel 1872 è attribuito direttamente al Consiglio di Stato.
Il compito di decidere i ricorsi, la riforma del 1872 sancisce la natura giurisdizionale al Consiglio di Stato.
EVOLUZIONE DEL SISTEMA FRANCESE
Il dualismo è giustificato dalla differente specializzazione tecnica del giudice ordinario e del giudice amministrativo, i quali fanno parte dello stesso ordine giuridico. Il giudice amministrativo è giudice delle controversie amm., in cui si fa applicazione di norme di diritto pubblico. Anche nel sistema del contenzioso amm. c'è una sfera di controversie con la p.a. sulle quali è competente il giudice ordinario (attività di diritto privato,...).
MODELLO MONISTICO
Si ispira alla concezione inglese dello stato di diritto. C'è un solo diritto che è il diritto comune. Interi settori sono regolati da una normativa propria. Il controllo sull'operato delle agenzie pubbliche è svolto da organismi quasi giurisdizionali, gli administrative tribunalis.
Art. 102 Cost. "la
funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario" non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Art.100 Cost. "il consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione" Art. 103 Cost. "il consiglio di stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della p.a. degli interessi legittimi e in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi" Art, 113 Cost. "contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere escluso o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi diLa giurisdizione può annullare gli atti della p.a. nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
FORMAZIONE STORICA DEL SISTEMA ITALIANO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.
Molto importante al riguardo è la legge 20 marzo 1865 n 2248, legge abolitrice del contenzioso amministrativo
Secondo l'art,1 della legge del 1865 "i Tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile, quanto in materia penale, sono aboliti e le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi in vigore saranno d'ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria, od all'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge. Per quanto riguarda i limiti esterni della giurisdizione ordinaria, secondo l'art, 2 sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere
interessato la p.a. e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa. Secondo l'art. 3 Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le