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OBBLIGAZIONI DI MEZZI E DI RISULTATO

Ci sono certi tipi di adempimento che richiedono semplicemente di impegnarsi con le proprie capacità, è l'obbligazione di mezzi. Abbiamo invece degli altri casi in cui è richiesto di ottenere un determinato risultato.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO

L'articolo 1218 c.c. dice: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

IL DANNO RISARCIBILE

L'articolo 1223 c.c. dice: "Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta".

Il danno è risarcibile quando ha una natura patrimoniale e può essere visto in due elementi:

Danno

emergente (perdita).
Lucro cessante (mancato guadagno).
Ci sono dei casi in cui il danno non patrimoniale può essere risarcito, ma sono molto rari. Il codice civile ci dice che normalmente il danno non patrimoniale è risarcibile quando è conseguenza di un reato. Ci sono dei casi il cui danno può essere risarcito solo per equivalente (non ho ottenuto una determinata cosa che volevo dall'artigiano, mi pagherà l'equivalente in denaro) e altri in cui posso ottenere la riparazione in forma specifica (es. la consegna di un determinato bene).
Il danno affinché sia risarcibile deve essere la conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento (art. 1223 c.c.), ci sono inoltre degli aspetti in cui deve essere anche prevedibile, salvo nei casi di inadempimento doloso (art. 1225 c.c.).
Il danno risarcibile in certi casi può essere conseguenza di un concorso di colpa del creditore. L'articolo 1227 c.c. dice: "Se il fatto

colposo del creditore ha concorso acagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usandol'ordinaria diligenza".

L'articolo 1226 c.c. dice: "Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa". La valutazione equitativa è un rimedio che il giudice può utilizzare tutte quelle volte che il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare.

L'articolo 1224/II c.c. (maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie) dice: "Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori."

LA CLAUSOLA PENALE

Se il creditore dimostra di aver subito

Un danno maggiore, gli spetterà un ulteriore risarcimento. Tale risarcimento non è dovuto se si era convenuta la misura degli interessi moratori. L'articolo 1382 c.c. dice: "La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno".

L'articolo 1383 c.c. impedisce il cumulo tra prestazione e penale, non si può chiedere al tempo stesso di eseguire l'obbligazione e la penale, salvo che la penale non sia stata pattuita per il ritardo.

L'articolo 1384 c.c. dice: "La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della"

penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento". CLAUSOLE ESONERO E LIMITAZIONE RESPONSABILITÀ Ci sono poi delle altre situazioni per cui la responsabilità per inadempimento può essere ridotta per altri tipi di situazioni. L'articolo 1229 c.c. dice: "È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. PARTE 15 La conclusione del contratto: Ripassiamo: cos'è un contratto? Il contratto è un istituto assolutamente centrale e fondamentale nel sistema del diritto privato. Esso rappresenta molti atti quotidiani che noi giornalmente compiamo, e chesono inrealtà contratti: basti pensare al fatto di prendere il bus, prendere il caffè, …Il contratto è dunque l’atto di autonomia privata per definizione.Attraverso il contratto le parti sono assolutamente libere sulla scelta della tipologia dicontratto, sulla scelta delle condizioni contrattuali o sulla scelta del tipo di contraentePer questo è possibile affermare che il contratto è il luogo in cui al massimo si esprimela libertà.Come prescritto dall’articolo 1321 c.c. il contratto è:“Il contratto l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro unrapporto giuridico di natura patrimoniale”Le caratteristiche del contratto:- Il contratto è un atto negoziale di volontà, ovvero la volontà di entrare in unfenomeno di negozio giuridico- Il contratto può essere stipulato tra due o più parti: può dunque essere definitobilaterale o

plurilaterale (ad esempio quando si costituisce una società)- Il contratto si basa su un rapporto giuridico patrimoniale: il contratto deve quindi obbligatoriamente avere un contenuto economico (non per forza monetizzato, in quanto questo può essere anche un immobile ad esempio), ma deve avere tale contenuto per poter esistere! Gli atti unilaterali non sono contratti: questo in quanto non hanno effetti su terzi, se non su se stessi (ad esempio quando dichiaro di voler dimenticare un debito inadempito di una società nei miei confronti)

Categorie di contratti:

  • Bilaterali (ovvero i contrati tra due soggetti): quando Luigi vende la bicicletta a Mario
  • Plurilaterali (ovvero tra più soggetti che entrano in contatto, aderendo ad un medesimo contratto): quando Luigi, Mario e Lucia decidono di creare una società per azioni
  • Contratti con comunione di scopo (include il contratto plurilaterale per la costituzione di una società): in esso le parti aderenti hanno

Uno scopo in comune. Come prescritto dall'articolo 1420 se vi è nullità nella partecipazione al contratto con comunione di scopo, tale nullità non andrà ad inficiare sul contratto stesso se non ritenuta fondamentale.

Contratto senza comunione di scopo: quando Luigi vuole vendere la bicicletta, mentre Mario invece vuole acquistarla, dunque i due soggetti hanno interessi e scopi differenti.

I Contratti tipici ed atipici:

Contratti tipici:

Tradizionalmente i contratti tipici venivano ritenuti quelli appartenenti ai contratti prescritti all'interno del codice civile (come ad esempio il contratto di vendita, contratto di locazione). La loro intera disciplina è infatti tipicizzata all'interno del codice civile, quindi qualora le parti non vogliano variare quanto prescritto dal codice civile, sarà sufficiente sottoscrivere il contratto stesso dicendo di potersi riferire al codice civile ed ai vari articoli previsti in caso di.

Formattazione del testo

inadempimento.

OGGI: Ma oggi i contratti tipici comprendono anche i contratti tipizzati dalla legge, benché non presenti nel codice civile. Infatti mentre prima era una semplice distinzione tra contratti tipici del codice civile e contratti atipici non nel codice civile, oggi non è più così. Questo significa che ne faranno parte anche il contratto di Franchising, Facturing, e tutti quei contratti tipizzati oggi dalla legge perché sempre più usati.

I contratti tipici non necessitano di una disciplina di dettaglio, ma si può fare riferimento alla disciplina del codice civile o della legge in questione contenuta nel testo legislativo a cui si fa riferimento.

- Contratti atipici: Sono invece tutti quei contratti ove le parti stabiliscono liberamente il contenuto del contratto.

Le discipline applicabili al contratto: La disciplina applicabile al contratto è una disciplina su più livelli:

- Disciplina generale: applicabile con le norme del codice civile.

civile. Questa nasce con il riferimento al contratto di vendita, nonché il più utilizzato nella nostra società. È applicabile a tutti i tipi di contratti, a meno che le parti stesse non desiderino personalizzarne il contenuto, ma qualora le parti tacessero ciò avverrà in maniera automatica.

Disciplina del contratto tipico: questa è prescritta da una determinata legge (disciplina del franchising, ...) ed è applicabile a tutti i tipi di contratti, a meno che le parti stesse non desiderino personalizzarne il contenuto, ma qualora le parti tacessero ciò avverrà in maniera automatica.

Disciplina convenzionale: si discosta, su richiesta delle parti, dalla disciplina generale e del contratto tipico, purché le decisioni delle parti non vadano contro le norme di legge statali esistenti.

Come il contratto viene concluso nel diritto italiano? Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la

L'articolo 1326 proposta viene a conoscenza dell'accettazione di colui o coloro che accettano la proposta stessa.

I soggetti partecipanti al contratto sono dunque distinguibili in due:

  • Proponente: fa la proposta
  • Accettante: compie l'accettazione

Entrambe queste dichiarazioni (fare la proposta ed accettarla) sono degli atti unilaterali che provengono da una sola persona.

L'incontro di questa proposta con l'accettazione da così luogo alla conclusione del contratto, ma prima di ciò le parti devono concordare perfettamente con quanto sottoscritto, dunque la proposta deve equivalere all'accettazione.

Luigi propone a Mario 100 paia di jeans a 100€ con pagamento a 30 giorni dalla consegna.

Esiste però poi il rinvio a successiva integrazione di alcuni dati del contratto. Ad esempio Luigi e Mario sono d'accordo sul contratto di compra ven

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
83 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fabo_98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Rossi Piercarlo.