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Diritto privato Parte 1

La funzione del diritto privato

La funzione del diritto privato in qualsiasi tipo di società è quella di:

  • Risoluzione dei conflitti, coincidente con la nascita dello Stato perché per la loro risoluzione è necessario l’intervento dello Stato con un insieme di regole, altrimenti i cittadini si farebbero giustizia autonomamente.
  • Prevenzione dei conflitti, differente dal primo punto dato che, se l’insieme di regole utilizzate per risolvere i conflitti vengono apprese dai cittadini, tali conflitti possono essere prevenuti invece che essere risolti.

Il diritto privato si occupa dei rapporti tra individui, ovvero tra persone alla pari, possono rientrare anche lo Stato e gli enti pubblici quando si pongono non su un piano di supremazia, ma di pari livello con i cittadini.

L’articolo 118 della Costituzione ha introdotto, in qualche modo, un principio di sussidiarietà, vale a dire la possibilità che i cittadini si pongano nei confronti dello Stato non solo come dei soggetti che devono subire le iniziative di esso, ma come dei soggetti portatori di interessi che possono essere particolari, ma che possono diventare generali.

Non può esistere società che non abbia al suo interno delle regole di diritto privato, contenute nel codice civile nel caso italiano. Queste regole ricoprono diversi ambiti, alcuni dei principali sono:

  • Diritti economici: beni, contratti, obbligazioni e danni;
  • Attività economiche;
  • Diritti di famiglia;
  • Successioni.

Le parole del diritto privato

Il diritto privato utilizza un linguaggio molto specialistico, ovvero il linguaggio giuridico. Esso cerca il più possibile di evitare le ambiguità, trasformando il linguaggio comune in linguaggio tecnico tendenzialmente univoco. Questa trasformazione avviene attraverso la risemantizzazione di alcuni termini del linguaggio comune e attraverso l’appoggio della creazione di parole ex novo. Ogni parola ha un suo preciso significato, l’insieme delle parole crea dei concetti.

Il sistema del diritto privato

Il diritto privato può essere visto come un sistema di regole. È necessario potersi muovere all’interno di tale struttura e si deve essere in grado di riconoscere le regole e le loro interdipendenze.

La norma giuridica

È un comando giuridico, una regola che è sempre generale ed astratta. Ha il grande vantaggio di essere una norma sintetica, applicabile in una molteplicità di casi. La sanzione è la conseguenza della violazione della norma giuridica, il soggetto che la viola deve risarcire il danno causato. Non tutte le norme giuridiche nell’ordinamento italiano sono provviste di sanzione.

Parte 2

Le fonti del diritto privato

C’è una pluralità di fonti:

  • Fonti di diritto interno;
  • Fonti di diritto internazionale;
  • Fonti di diritto dell’Unione Europea.

I rapporti tra queste fonti sono basati su principi, ovvero delle regole sulle regole. Essi sono:

  • Principio gerarchico;
  • Principio cronologico;
  • Principio di specialità;
  • Principio di competenza.

Il principio gerarchico vede le fonti in una piramide con al vertice la Costituzione, poi leggi, poi i regolamenti e così via. Il principio cronologico espone il concetto che la norma successiva di pari livello alla precedente sostituirà la precedente. Nel principio di specialità la situazione è differente dalle precedenti, se una legge regola delle norme molto particolari, la norma particolare prevale sulle generali, non vale il principio cronologico. Per il principio di competenza, ci sono delle regole che seguono necessariamente la competenza del soggetto che le determina.

Fonti diritto interno

Come dicevamo prima, troviamo la piramide delle fonti:

  • Costituzione
  • Leggi ordinarie ed altri atti con forza di legge
  • Regolamenti
  • Usi e consuetudini

La Costituzione (1948) ha una sua struttura ben precisa. La prima parte è costituita dalla costituzione dei principi e dei diritti fondamentali ed è radicalmente immutabile, la seconda parte riguarda gli aspetti organizzativi della vita dello Stato italiano e dei cittadini. Alcuni dei principi fondamentali che troviamo nella Costituzione sono: la libertà di associazione (art. 18), il principio di uguaglianza (art. 3/I), il diritto di proprietà (art. 42), la libertà di iniziativa economica (art. 41) e la famiglia (artt. 29, 30 e 31).

Il codice civile

La grande maggioranza delle norme sono contenute nel codice civile (1942), esso è strutturato in 6 libri con una prima parte che li introduce, chiamata disposizione sulla legge generale. I sei libri ricalcano la vita che un individuo può avere nell’ambito della società e delle varie relazioni, essi sono:

  • Delle persone e della famiglia
  • Delle successioni
  • Della proprietà
  • Delle obbligazioni
  • Del lavoro
  • Della tutela dei diritti

Il codice civile è un codice insuperato scritto con un linguaggio molto preciso. Negli ultimi 20 anni c’è stata la tendenza di creare dei codici settoriali, che però sono stati scritti con un linguaggio non molto preciso in quanto trattano di esperienze recenti e non secolari come il codice civile. Alcuni di essi sono: il codice di consumo, il codice delle assicurazioni, il codice in materia di protezione dei dati personali e il codice del turismo.

Gli usi o consuetudini

Sono una fonte non scritta.

  • Elemento materiale/oggettivo: ripetizione costante ed uniforme di un certo comportamento dalla generalità dei consociati.
  • Elemento psicologico/soggettivo: convinzione che il comportamento sia giuridicamente obbligatorio.

Le fonti internazionali

Sono tutte quelle fonti che hanno a che fare con le convenzioni internazionali, cioè i contratti che gli stati possono concludere tra di loro. Le fonti internazionali interessanti per il diritto privato sono quelle relative al diritto internazionale privato. Oggi nell’ambito dell’Unione Europea tutto è stato unificato dalle regole dell’UE. Altre regole di diritto privato ci possono derivare dalle direttive e dai regolamenti dell’UE e ancora più in alto dalle regole contenute nel trattato dell’UE.

L'interpretazione della legge

Essa è contenuta nelle disposizioni preliminari del codice civile, all’articolo 12. Ci dice che la legge deve essere interpretata in maniera globale, non si può non dare un significato a qualsiasi norma giuridica. Per fare ciò bisogna prima guardare il significato letterale (cosa dicono le parole), il significato logico (se hanno un collegamento tra di loro), l’aspetto sistematico (come questa regola si colleghi ad altre regole contenute nel codice civile o anche esterne), un’interpretazione storica (si è sempre interpretato in questa maniera, continuiamo ad interpretarla in questo senso) e poi è sempre possibile applicare le norme in maniera restrittiva o estensiva.

L’interpretazione della legge può avvenire in modi differenti a seconda di chi la faccia:

  • Interpretazione autentica, quando il legislatore dice come deve essere interpretata una norma che lui stesso ha creato.
  • Interpretazione giudiziale in Italia non è vincolante, vale a dire serve in quel caso concreto, un giudice potrà interpretare una norma a favore di un soggetto, successivamente potrà interpretare la stessa norma a favore di un altro soggetto, anche quando il caso è similare.
  • Interpretazione amministrativa.
  • Interpretazione dottrinale, quella che fanno i professori.

In fine l’interpretazione della legge si chiude con un’ultima regola che è quella dell’analogia, in caso di lacune legislative. L’analogia è interpretare un vuoto normativo con una regola simile. Analogia legis, per casi simili o materie analoghe. In altri casi non ho la possibilità di vedere delle regole simili, allora applicherò i principi fondamentali dell’ordinamento, la cosiddetta analogia iuris. Vi è divieto di analogia, ex art. 14 preleggi, per le norme penali e per quelle eccezionali o speciali.

Clausole generali

Sono quelle clausole che permettono di adattare le regole giuridiche nel tempo, sono concetti ampi ed elastici. Dipendono fortemente dal contesto.

Parte 3

Le situazioni giuridiche

Le regole creano un sistema che determina dei rapporti tra i consociati, i quali rientrano in determinate situazioni che danno luogo ai rapporti giuridici. Le situazioni giuridiche sono principalmente di due tipi:

  • Se una regola mi dà ragione avrò una posizione attiva (diritti soggettivi, poteri, facoltà).
  • Se una regola mi obbliga a fare qualcosa avrò una posizione passiva (obblighi, oneri, soggezioni).

Il diritto soggettivo

Il diritto soggettivo è il potere che la legge, ovvero il diritto oggettivo, attribuisce ad un soggetto e che gli permette di fare quello che vuole relativamente ad un particolare aspetto della propria vita. È un insieme di pretese, facoltà, immunità e poteri riconosciuti al singolo per la soddisfazione di un suo interesse che la regola giuridica astratta riconosce meritevole di apprezzamento. Esso può essere limitato dal diritto per l’interesse di altri soggetti o del bene pubblico. Il diritto soggettivo può essere:

  • Assoluto: quello che opera nei confronti di tutti.
  • Relativo: è il diritto dell’obbligazione, se io mi sono impegnato a darti qualcosa vuol dire che mi sono impegnato con te e se arriva un altro soggetto che vuole la stessa cosa, non avrà il diritto di avere da me il determinato oggetto.
  • Diritti patrimoniali: sono i diritti che hanno a che fare con il patrimonio, cioè con elementi di natura economica, ad esempio il diritto a tenere il pagamento relativamente a un qualunque tipo di prestazione regolata dal codice civile.
  • Diritti della personalità: riguardano gli aspetti che sono intrinseci sulla persona, ad esempio il diritto ad usare il proprio nome.
  • Diritti disponibili.
  • Diritti indisponibili.

L'abuso del diritto

È un comportamento che, pur rientrando nei limiti del diritto, per circostanze, finalità o risultati crea un danno irragionevole ad un terzo o all’interesse generale.

Altre posizioni soggettive

  • Diritto potestativo: potere di determinare mediante un proprio atto di volontà una modificazione della sfera giuridica di un terzo. Io posso, nell’ambito di un diritto potestativo, decidere della vita di un altro soggetto.
  • Aspettativa (di diritto): io non ho ancora un diritto, ma posso essere tutelato nell’aspettativa di questo diritto. Acquisto di un diritto subordinato al verificarsi di un certo evento.
  • Facoltà: possibilità di tenere un determinato comportamento, non obbligatorio, che non esaurisce il diritto.
  • Potestà: potere attribuito nell’interesse altrui.
  • Status: è un complesso di situazioni giuridiche, attive e passive particolari. Ad esempio lo status di consumatore, quando agisco da consumatore ho determinati diritti e quando non agisco da consumatore ho altri tipi di diritti.
  • Dovere: dovere di tenere determinati comportamenti.
  • Obblighi: divieto di tenere determinati comportamenti.
  • Soggezione: quando devo subire le conseguenze di un diritto potestativo altrui.
  • Onere: comportamento non obbligatorio che però, se non vengono tenuti, non permettono l’esercizio di un determinato potere.
  • Responsabilità: situazione che grava su colui che ha commesso un illecito.

Altre posizioni

Interesse legittimo: situazione in cui il privato, soggetto ad un potere della pubblica amministrazione, se viene in qualche modo pretermesso (omesso, non menzionato) ha il diritto a far rispettare la regolarità della procedura.

Interessi collettivi: possono essere interessi di diversa natura, anche diritti soggettivi, che appartengono ad un determinato gruppo di persone.

Interessi diffusi: sono quegli interessi che appartengono alla totalità di un determinato gruppo di persone.

Parte 4

Le persone fisiche

Capacità giuridica e capacità di agire

  • Capacità giuridica: capacità di essere titolari di situazioni giuridiche.
  • Capacità di agire: capacità di compiere atti giuridici, di disporre dei propri diritti.

Sia la capacità giuridica che la capacità di agire possono essere sottoposte a limitazioni. Le persone fisiche acquistano la capacità giuridica al momento della nascita (art. 1/I c.c.), il concepito non ancora nato è tuttavia titolare di certi diritti (art. 1/II c.c.).

Diritti della personalità e libertà civili

  • Diritto al nome ed allo pseudonimo (art. 9 c.c.).
  • Diritto all’integrità fisica (art.32 Cost. e 5 c.c.).
  • Diritto alla libertà di movimento.
  • Diritto alla libertà di religione, di parola, di opinioni politiche (artt. 19,21,22 Cost.).
  • Diritto all’onore.
  • Diritto alla verità personale.
  • Diritto alla riservatezza della vita privata.

Residenza, domicilio e dimora

Le persone giuridiche si possono trovare in luoghi diversi:

  • Chiamiamo residenza il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43/II c.c.). Essa ha anche una valenza amministrativa, quando una persona ha residenza in un comune significa che questo soggetto è iscritto negli elenchi comunali di tale comune.
  • Chiamiamo domicilio il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi (art. 43/I c.c.), ad esempio uno studio di un commercialista.
  • Chiamiamo dimora il luogo in cui la persona si trova in un certo periodo, ad esempio un albergo dove passo le vacanze estive.

Cittadinanza

Le persone fisiche hanno una cittadinanza, la disciplina sulla cittadinanza italiana è contenuta nella legge 91 del 1992. Da molti anni, da parte di numerosi esponenti politici, c’è stato il tentativo di riformare tale legge per far sì che un maggior numero di soggetti potessero diventare cittadini italiani, però con esito sempre negativo. La cittadinanza italiana si acquista per:

  • Nascita da cittadini italiani.
  • Nascita sul suolo italiano da cittadini ignoti o apolidi (soggetti privi di cittadinanza).
  • Adozione
  • Matrimonio (6 mesi residenza, 3 anni dal matrimonio).
  • Beneficio di legge, quando la cittadinanza viene concessa in forza di particolari meriti o servigi.
  • Naturalizzazione, ovvero, quando dopo un certo periodo trascorso sul suolo italiano viene fatta la domanda per la cittadinanza ed essa viene concessa.

Oltre alla cittadinanza italiana, ogni cittadino possiede anche la cittadinanza europea, la quale consente una serie di diritti e di doveri. La cittadinanza si può perdere in due casi:

  • Il primo caso è quello in cui il cittadino italiano accetta un impiego pubblico, una carica pubblica o il servizio militare per uno stato estero.
  • Il secondo caso è quello in cui il cittadino italiano rinuncia alla cittadinanza, ma può farlo solo in caso possegga già una cittadinanza straniera e risiede all’estero. Questo perché non è consentito rinunciare alla cittadinanza per diventare apolidi.

Lo straniero ha capacità di diritto privato, ma non di diritto pubblico. Lo straniero ha i diritti fondamentali ed inviolabili (di associazione, di parola, di movimento e così via).

La capacità di agire

Consiste nella capacità di disporre dei propri diritti. Essa si acquista al compimento dei 18 anni, i minori di età non sono capaci di agire. In certi casi può venire a meno, quando il soggetto non è in grado di provvedere ai propri interessi in modo autonomo e in questi casi si parla di incapacità di agire. L’incapacità di agire si può distinguere con riferimento alla sua natura o con riferimento ai suoi effetti. Con riferimento alla sua natura, si distingue in:

  • Legale, quando sono delle specifiche norme di legge a prevedere che un soggetto sia incapace di agire.
  • Giudiziale, quando una sentenza del giudice privi un soggetto della sua capacità di agire.
  • Naturale, quando il soggetto è legalmente capace di agire, ma in quel momento era naturalmente incapace di intendere e di volere.

Con riferimento ai suoi effetti, si distingue in:

  • Relativa, comporta che il soggetto non può porre in essere atti di amministrazione straordinaria (tutti quegli atti che portano una modificazione del patrimonio del soggetto) senza il supporto di determinati soggetti, il cui compito è di supportare o sostituire il soggetto nel compimento di certi atti.
  • Assoluta, quando il soggetto incapace non può porre in essere atti di straordinaria amministrazione, né atti di ordinaria amministrazione (atti della vita quotidiana).

Le incapacità di protezione

Si parla di incapacità di protezione quando l’incapacità della persona fisica è posta a tutela della stessa.

  • Minori di età (art. 2 c.c.), si presume che non siano in grado di provvedere alle proprie esigenze. Di conseguenza i minori di età sono tutti di regola incapaci.
  • Minori emancipati (art. 390 c.c.), essi sono dei minori che per particolari esigenze sono stati emancipati, ovvero il giudice del tribunale li ha dichiarati emancipati. In quanto tali godono di una maggiore capacità di agire rispetto ad altri minori di età. Essi sono autorizzati a continuare l’attività di impresa commerciale (art. 397 c.c.).
  • Interdetti giudiziali, in questo caso il giudice ha emanato una sentenza di interdizione del soggetto. I soggetti che possono essere giudizialmente interdetti sono quei soggetti la cui abituale infermità di mente non gli consente.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fabo_98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Rossi Piercarlo.
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