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IL CONTO CORRENTE ORDINARIO
Il conto corrente ordinario: in senso giuridico, il conto corrente è il contratto mediante il quale le
parti “si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli
inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.”, il conto corrente poggia sulla verifica
periodica del dare e dell’avere, con compensazione dei crediti e dei debiti reciproci fino alla
concorrenza e con pagamento, alla scadenza dell’eccedenza a saldo. Il conto corrente è stipulato di
regola tra imprenditori, ma non può escludersi che il relativo impegno sia stretto da soggetti privi di
questa qualità. Si denomina ordinario per distinguerlo anche lessicalmente, da quello
bancario,molto ricorrente nella prassi.
I CONTRATTI DI CREDITO
Mutuo: Ai senti dell’at.1813 “il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una
determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire cose della
stessa specie e qualità. Come si vede, il mutuo ruota intorno a due prestazioni fondamentali – la
consegna della cosa (per lo più denaro)da parte del mutuante e la restituzione del tantundem da
parte del mutuatario – nelle quali, appunto, si riassume la finalità pratica del contratto rappresentata
dall’attribuzione temporanea della disponibilità e del godimento di una somma di denaro. Il mutuo è
un contratto naturalmente oneroso: ciò significa che, salva diversa volontà delle parti, il mutuatario
deve corrispondere gli interessi al mutante, se di misura superiore al tasso legale, gli interessi vanno
pattuiti per iscritto. Nel caso in cui il mutuo abbia ad oggetto una quantità di cose fungibili, il
mutuante risponderà dei danni cagionati al mutuatario per i vizi delle cose, a meno che non provi di
averli ignorati senza sua colpa; se il mutuo è gratuito, la responsabilità del mutuante è limitata al
caso in cui egli, pur conoscendo i vizi,non ne abbia informato il mutuatario. Il mutuo pur essere un
contratto di credito e pur trovando largo impiego nella prassi bancaria, non è un contratto bancario
in senso proprio : cioè dipende dal fatto che il suo particolare modo di realizzare la causa
credendi,fondato sulla conseguenza del denaro e sulla correlativa creazione di una disponibilità
puramente materiale, difetta di quel collegamento organico con l’attività bancaria tipico dei
contratti bancari rigorosamente intesi.
I CONTRATTI ALEATORI
I contratti sono aleatori o per volontà delle parti (si pensi alla vendita di cosa sperata) o per loro
natura ; sono tali la rendita vitalizia, l’assicurazione, il giuoco e la scommessa.
La rendita: Con questo termine, si allude, genericamente, alla prestazione – avente ad oggetto una
somma di denaro o una data quantità di altre cose fungibili - da corrispondere ad un beneficiario
periodicamente: ad esempio, ogni mese, ecc. La funzione di qualsivoglia rendita è di assicurare la
prestazione d’una somma di denaro. La rendita si configura come rapporto obbligatorio di durata; è
suo carattere la periodicità.
Rendita perpetua: con questo contratto una parte conferisce all’altra di esigere in perpetuo la
prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale
corrispettivo dell’alienazione d’un immobile, o della cessione di un capitale. E’ contratto
consensuale per il quale è richiesta ad substantiam, la forma scritta.
Rendita vitalizia: la sua funzione è spiccatamente previdenziale: assicurare ad un soggetto un
reddito, per l’intera durata della sua vita.
Il giuoco e la scommessa: essi sono prevalentemente fatti sociali. Dal punto di vista giuridico, il
giuoco è un contratto mediante il quale le parti si impegnano reciprocamente ad eseguire in favore
di quella che risulterà vincente, una data prestazione che di norma ha, a proprio oggetto una somma
di denaro. Anche la scommessa è un contratto, correttamente definito dalla dottrina come la
“convenzione nella quale la posta è attribuita a quella tra le parti la cui affermazione intorno ad un
fatto incerto o la cui opinione intorno ad un argomento disputato risulterà vera o esatta.
L’incertezza, al momento in cui si scommette, o si inizia un giuoco, su chi risulterà vincitore, rende
codesti contratti aleatori.
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Nozione: L’art 1882 definisce l’assicurazione come il “contratto col quale l’assicuratore, verso il
pagamento di un premio, si obbliga a rivelare l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad
esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento
attinente alla vita umana.”
La funzione: la funzione dell’assicurazione può esplicarsi nei più diversi campi dell’attività umana
ogni qualvolta in conseguenza di un determinato evento sia possibile l’insorgere per una persona di
un bisogno da soddisfare.
A questo proposito, occorre notare che in determinate situazioni l’esigenza dell’assicurazione è
talmente sentita che la legge interviene o con il porre a carico di determinati soggetti l’obbligo di
stipulare il contratto di assicurazione (obbligo legale a contrarre), come nel caso dell’assicurazione
contro la responsabilità civile conseguente a sinistri automobilistici e nel caso dell’assicurazione
sugli infortuni sul lavoro: si parla in questi casi di assicurazioni obbligatorie.
Le distinzioni: assicurazione contro i danni e assicurazione sulla vita
Assicurazione contro i danni: nella quale l’assicuratore si impegna ad indennizzare l’assicurato del
danno prodotto da un sinistro. E’ il principio indennitario il carattere marcante nell’assicurazione
contro i danni, ciò significa da un lato, che fin dal momento della conclusione del contratto deve
esistere un interesse esposto ad un rischio passibile di lesione. L’assicurazione della responsabilità
civile – forma di assicurazione contro i danni – è stipulata al fine di tenere indenne l’assicurato di
quanto è tenuto a pagare ad un terzo in conseguenza di un fatto dannoso nello svolgimento
dell’attività prevista nel contratto.
Assicurazione sulla vita : è l’assicurazione nella quale l’assicuratore si obbliga a pagare
all’assicurato un capitale o una rendita nel momento in cui si verifica un evento attinente alla vita
umana.
Soggetti del contratto: l’assicuratore, che assume il rischio e si obbliga a pagare l’indennizzo o il
capitale nel momento in cui l’evento incerto dedotto nel contratto si verificherà, e l’assicurato, che è
colui nel cui interesse il contratto viene stipulato
Il premio e il rischio:
Il premio: consiste in una somma di denaro, che lo stipulante si obbliga a corrispondere
all’assicuratore. L’entità del premio si determina in funzione di criteri prestabiliti, tanto da poter
variare da luogo a luogo. Il pagamento del premio può avvenire in un'unica soluzione o può essere
rateizzato.
Il rischio: è elemento fondamentale dell’assicurazione, assunzione del rischio sta a significare
assunzione dell’onere economico che si determina in conseguenza dell’avverarsi di un evento futuro
e incerto riguardante una determinata persona e cioè l’assicurato. Se il rischio non esiste o ha
cessato di esistere prima della conclusione del contratto, il contratto stesso è nullo. L’importanza del
rischio è tale che ogni mutamento di esso ha incidenza sul contratto in corso: una diminuzione o un
aggravamento del rischio porta corrispondentemente a una diminuzione o elevazione del premio.
I CONTRATTI DI INTERMEDIAZIONE
IL MANDATO
Nozione: Il mandato implica una prestazione di servizio a carico del mandatario nell’interesse del
mandante. L’art 1703 qualifica mandato il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a
compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante). Il servizio dovuto dal mandatario
consiste in un’attività intellettuale giuridica: vale a dire il compimento di uno o più atti giuridici,
come il contratto, il pagamento di un debito, la riscossione di un credito ecc.
L’elemento di qualificazione che consente di distinguere il mandato da qualsiasi altro contratto
d’opera è la natura giuridica dell’attività dovuta dal mandatario. Il mandante può avvalersi della
cooperazione del mandatario in due diversi modi a seconda che il mandato sia stato conferito con o
senza rappresentanza. Nel primo caso il mandatario è obbligato a compiere gli atti giuridici in nome
e per conto del mandante. Nel secondo caso, il mandatario è obbligato a compiere gli atti giuridici
per conto del mandante ma in proprio nome.
Durata ed estinzione: Il mandatario deve eseguire l’attività giuridica per conto del mandante entro il
termine espressamente pattuito. Pertanto scaduto il termine o compiuto l’affare, il mandatario non è
più tenuto a compiere alcun’altra attività giuridica per conto del mandante. Il mandato si estingue
altresì anche per revoca da parte del mandante, per rinunzia del mandatario, nonché per morte,
interdizione, inabilitazione del mandante o del mandatario. In riferimento alla revocabilità, va
osservato che le parti possono pattuire l’irrevocabilità; in tal caso il mandante può ugualmente
revocare il mandato ma risponde dei danni salvo che ricorra un giusta causa.
L’attività giuridica che forma oggetto del mandato può ritenersi svolta anche nell’interesse del
mandatario, un’ipotesi tipica di questo può ravvisarsi nella cessione dei beni ai creditori.
Il mandato collettivo per un interesse comune si ha quando il mandato è stato conferito da più
persone con un unico atto e per un affare di interesse comune ai mandanti, come ad esempio nel
mandato a vendere un immobile appartenente a più comproprietari.
Gli effetti del mandato: è un contratto ad efficacia meramente obbligatoria. Gli effetti obbligatori
del mandato sono a carico sia del mandatario che del mandante. L’obbligazione che caratterizza il
mandato è quella del mandatario di compiere con la diligenza del buon padre di famiglia uno o più
atti giuridici per conto del mandante. Se questi è obbligato al pagamento di un compenso per
l’attività giuridica dovuta dal mandatario, il mandato è a prestazioni corrispettive.
L’atto compiuto dal mandatario in esecuzione del mandato produce direttamente effetti nei
confronti del mandante se il mandatario ha agito