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LA
SUPE
DEFINIZIONE RFICI
Il diritto di superficie è un diritto reale minore di
godimento, disciplinato a partire dall'art. 952 all'art. 956 del c.c.; consiste nell'edificare e
mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di proprietà altrui; la costituzione
di questo diritto vale a sospendere il principio di accessione.
Il proprietario di un suolo può concedere ad un altro soggetto il diritto di costruire un edificio sopra
al suo suolo, concedendogli la proprietà separata dell'edificio; il proprietario del suolo può, inoltre,
alienare una costruzione già esistente mantenendo la proprietà del suolo.
La proprietà del suolo è del concedente, mentre la proprietà della costruzione è del superficiario
( = chi costruisce = chi è titolare del diritto di superficie).
È anche possibile che il diritto di superficie riguardi la sopraelevazione di un preesistente edificio.
DURATA
Se non diversamente specificato dal contratto, il diritto si intende concesso a tempo indeterminato;
in caso di cessione a tempo determinato, una volta scaduto il termine, il diritto di superficie si
estingue e riprende vigore il principio di accessione, con la conseguenza dell'acquisto della
proprietà della costruzione da parte del proprietario del suolo.
COSTITUZIONE
Il diritto di superficie si costituisce:
• per contratto con forma scritta;
• per testamento;
• per usucapione, ma in questo caso si discute se sia possibile usucapire il diritto
ad edificare, mentre è pacifico che possa essere usucapita la proprietà
superficiaria.
OGGETTO
Il diritto di superficie ha come oggetto costruzioni al di sopra o al di sotto del suolo (art. 955 c.c.);
non può essere concesso per le piantagioni (art. 956 c.c.).
ESTINZIONE
Il diritto di superficie si estingue:
• per la scadenza del termine;