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Formalità dei testamenti
Le formalità sono date dalla manifestazione o dalla documentazione; i due aspetti sono distinti nell'atto di notaio, mentre coincidono nell'olografo. La legge distingue i testamenti ordinari (l'olografo, per atto di notaio) dai testamenti speciali (riconosciuti per determinare situazioni o circostanze), ma hanno tutti lo stesso valore. I requisiti del testamento olografo sono la scrittura, la data e la sottoscrizione tutte di pugno del testatore; se manca l'autografia o la sottoscrizione il testamento è NULLO, se manca la data è ANNULLABILE. Il testamento pubblico (603) è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, il testamento segreto (604 ss) offre il mezzo per evitare i rischi del testamento olografo e la pubblicità del testamento pubblico. I testamenti speciali sono tre: 1) in occasione di malattie contagiose o calamità pubbliche, anche in presenza di un infortunio (609-610), 2) in navigazione marittima o aerea (611-616).
3) dei militari oassimilati (617) nei casi previsti dall’art 618; dopo 3 mesi dal ritorno della situazionenormale tali testamenti perdono efficacia.Perché i testamenti abbiano esecuzione è necessario che dopo la morte del testatore sianoresi di pubblice ragione. Il testamento segreto viene aperto e pubblicato dal notaio chel'ha ricevuto; alla presenza di due testimoni egli fa un verbale in cui trasfonde tutto ilcontenuto dell'atto (621). Il testamento olografo deve essere portato a un notaio dachiunque se ne trovi in possesso dopo la morte del testatore (620). Il testamento produce isuoi effetti quando sarà venuto a conoscenza degli interessati.Il testatore nomina uno o più esecutori testamentari, scegliendoli fra estranei allasuccessione o fra eredi e legatari, con il compito di curare che le sue disposizioni abbianofedele esecuzione.Le disposizioni del testamento non hanno effetto se non sono fatte in favore di unsoggetto che siadeterminabile con precisione (628). E' nulla la disposizione con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, o della quota di eredità o l'oggetto di un legato; è valido tuttavia il legato alternativo in favore di persona da scegliere tra più persone determinate dal testatore (631). La volontà testamentaria deve essere spontanea, completa, definitiva, espressa. Soltanto la violenza fisica è causa di nullità dell'intero testamento; i vizi del volere (errore, violenza, dolo) sono cause di annullabilità. L'art 626 dice che se la condizione illecita ha costituito in concreto l'unico motivo determinante della disposizione, questa è nulla. Se la condizione sospensiva è potestativa (senza termine) gli interessati possono esercitare un'ACTIO INTERROGATORIA per chiedere al giudice che fissi un termine al chiamato (645). Nel caso di condizione risolutiva
l'autorità giudiziaria può imporre all'erede/legatario un'adeguata garanzia a favore di coloro ai quali l'eredità/legato dovrebbero devolversi nell'eventuale avverarsi della condizione (639). Il verificarsi delle condizioni ha efficacia retroattiva. Il modus costituisce un'obbligazione accessoria imposta al successore; egli obbliga l'erede/legatario, ma la violazione di quest'obbligo non risolve il lascito, la risoluzione può essere collegata alla volontà del testatore o al carattere dell'onere come motivo essenziale del lascito. È legato ogni diretta attribuzione mortis causa a titolo particolare; ce ne sono due tipi a seconda che la disposizione abbia per contenuto un bene che si trova individuato nel patrimonio del testatore (di specie) oppure una cosa generica (di quantità o di genere). Nel legato di specie, il diritto si trasmette nel momento dell'apertura della successione; il legatario deve soltantodomandare il possesso all'erede (649). Alla prestazione del legato sono tenuti indistintamente tutti gli eredi, in proporzione della sua quota ereditaria (662,663). Il prelegato (legato a vantaggio di un erede) è valido come legato per l'intero (661). L'onerato non ha l'obbligo di eseguire il legato se la cosa che ne è oggetto è perita prima dell'apertutra della successione, o se successivamente è diventata impossibile per causa a lui non imputabile (673). La differenza tra casi di nullità e di annullabilità consiste nella prescrizione, che non è ammessa per la nullità, mentre limita nel tempo l'esercizio dell'azione di annullamento. Tra le cause di invalidità si distinguono quelle che si riferiscono alla formazione del negozio e che lo colpiscono nella sua interezza, da quelle che toccano soltanto singole disposizioni. La revoca del testamento è espressa quando viene esplicitamente
dispostacon un nuovo testamento o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni (680), quando si ha revoca della revoca si ha reviviscenza (681). Il riconoscimento del figlio naturale è atto che rimane efficace anche se contenuto in un testamento revocato ed avrà sempre effetto dal giorno della morte del testatore (256). La quota di cui non si può disporre a titolo di liberalità si chiama quota indisponibile, o anche legittima, o riserva, e coloro che ne hanno diritto si chiamano (legittimari), eredi necessari, riservatari. La successione legittima è quella che si apre a favore degli eredi legittimi quando manchi un testamento, oppure quando il testamento sia invalido o inefficace; la successione nella legittima riguarda invece i diritti intangibili degli eredi legittimari (si attua anche contra testamentum). Il legittimario non è un erede, lo diventa soltanto quando abbia accettato una chiamata ereditaria o quando abbia manifestato.lavolontà di ricevere la quota ereditaria che a lui spetta per legge. La quota che rimane a libera disposizione dell'ereditando è varia: muta in funzione delle categorie dei suoi legittimari, dell'eventuale loro concorso, e talora anche del numero degli aventi diritto. La quota disponibile non può mai essere inferiore alla piena proprietà di un quarto del patrimonio del defunto. La prima categoria dei legittimari è quella dei discendenti legittimi, legittimati o naturali; sono equiparati i figli adottivi; ai DISCENDENTI è riservata la metà del patrimonio se il figlio è uno solo, i 2/3 se i figli sono più di uno. La presenza di figli esclude gli ascendenti da ogni diritto a quota di legittima. Ai figli naturali non riconoscibili ma aventi diritto al mantenimento, educazione, istruzione (279) spetta un'assegno vitalizio nella misura che l'art 580 indica. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possonorinunziare e chiedere l'assegno (594). Il coniuge (ha diritto di abitazione nella casa familiare) superstite, se unico legittimario, ha diritto alla metà del patrimonio ereditario.
La tutela dei diritti legittimari richiede:
- che si determini qual è la massa ereditaria rispetto alla quale si stabilirà l'ammontare delle quote;
- che si conoscano quali e quanti sono i legittimari tra cui si apre il concorso.
La prima operazione si attua con la riunione fittizia (calcolando i beni già usciti dal patrimonio come liberalità e detraendo i debiti).
Per la reintegrazione dei suoi diritti, il legittimario si varrà di una azione di riduzione e di una eventuale conseguente azione di restituzione. L'azione di riduzione si dirige in primo luogo contro le disposizioni testamentarie (vengono ridotte proporzionalmente); quando la riduzione non sia sufficiente si agisce riducendo le donazioni dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
(559). L'eredità si acquista con un atto volontario di accettazione (459), il diritto alla cosa legatasi ottiene senza bisogno di accettazione con facoltà di rinunzia (649). Il possesso dell'eredità avviene ipso iure per l'erede, mentre per il legato c'è bisogno della richiesta all'onerato.
Il diritto di rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente quando sussistano due presupposti: 1) che il diretto chiamato sia o figlio o fratello del de cuius; 2) che il chiamato non possa o non voglia accettare o rinunzi alla successione. Quando c'è rappresentazione la divisione si fa per STIRPI (gruppo di discendenti di ciascun chiamato); si ha rappresentazione anche nella successione testamentaria in tutti i casi in cui sarebbe ammessa nella successione legittima.
Esistono due tipi di sostituzione: l'ordinaria e la fedcommissaria. Con la prima si provvede a sostituire la persona
del chiamato nell'ipotesi che l'istituto non voglia o non possa venire alla successione; con la seconda si ha una doppia vocazione nominandosi un secondo beneficiario per il tempo in cui il primo avrà cessato di godere l'eredità/legato. Il chiamato in sostituzione può esercitare l'azione interrogatoria dell'art 481 perché sia fissato un termine all'accettazione del chiamato di primo grado. La seconda implica una doppia vocazione con l'obbligo per il primo chiamato di conservare la cosa per restituirla (fedecommesso assistenziale); la sostituzione fedecommissaria vale come sostituzione volgare nell'ipotesi che il primo chiamato non possa o non voglia accettare. Quando si è in presenza di un testamento nel quale la vocazione diretta non può avere efficacia in tutto o in parte, si procede secondo vari criteri successivi di devoluzione: 1) si ha riguardo alla sostituzione; 2) in secondo luogo viene la rappresentazione;
- eventuale accrescimento;
- alle quote ereditarie si applicheranno le regole della vocazione legittima (523) e i legati resteranno senza effetto.
L'accettazione è il negozio unilaterale per mezzo del quale l'erede acquista il diritto all'eredità con effetto dal giorno della apertura della successione (495). Per l'acquisto è necessaria la capacità giuridica, mentre per l'accettazione occorre la capacità di agire.
L'accettazione è un negozio puro e irrevocabile e può essere espressa (475) o tacita (476), e il diritto di accettare l'eredità si prescrive in 10 anni.
La rinuncia (negozio solenne, puro con efficacia retroattiva e revocabile fino a che un chiamato di grado ulteriore non abbia accettato (525)) si fa con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione.
Il chiamato all'eredità perde il diritto di rinunziare:
- in seguito ad abusi, se sottrae beneereditari (527);
- se trovandosi nel possesso effettivodei beni ereditari, lascia passare tremesi dall'apertura della