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Le società e i gruppi di società

La lunga vacatio ha offerto l’occasione di apportare correzioni al testo. Così come è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, il testo contiene vari «refusi»: in particolare non si è potuto correggere un errore di latino (purtroppo non di natura tipografica) negli avverbi numerali. Attenti e colti scrutatori hanno saputo immediatamente rilevare in modo davvero garbato che nelle norme di attuazione e transitorie compare un art. 223 vinies anziché vicies (venti volte); il significato tuttavia è chiaro, nonostante l’invenzione della parola, perché si tratta di un lapsus calami che non incide sull’enunciato normativo, non è invalidante né idoneo a circoscrivere o ampliare il significato del testo; l’errore non porrà quindi agli interpreti i problemi gravissimi che spesso insorgono in casi di questo tipo, come è spesso accaduto per la collocazione della punteggiatura nelle disposizioni di natura tributaria.

Di particolare utilità è la relazione, precisa, stringata, tecnicamente pregevole, che accompagna il testo e costituisce il primo viatico per la sua comprensione, illustrando anche le ragioni di numerose scelte, effettuate tenendo conto delle prassi in atto e dei problemi insorti nell’applicazione della disciplina di codice.

Obiettivi della riforma

Gli obiettivi della riforma, peraltro in parte già annunciati nei precedenti programmi di intervento nel settore societario (ad opera della Commissione Mirone) e più in generale nel diritto dell’impresa e dei contratti commerciali (ad opera della Commissione Rovelli) che non hanno concluso il loro iter, sono esplicitati dagli artt. 1 e 2 della legge di delega.

  • Obiettivo di natura formale e sistematica: l’adeguamento della disciplina ai principi comunitari e il suo coordinamento con la disciplina della crisi dell’impresa, la definizione con chiarezza e precisione dei compiti e delle responsabilità degli organi sociali, la semplificazione della disciplina delle società. Si tratta di un obiettivo che il legislatore, ma anche l’interprete, debbono porsi costantemente e che si può realizzare sia con l’intervento normativo sia con l’elaborazione di modelli interpretativi; atteso l’immane lavoro, questa seconda via era assolutamente impraticabile.
  • Obiettivo di natura economico-industriale: predisporre un quadro di regole destinate a favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche mediante l’accesso ai mercati interni e internazionali di capitali. Le esigenze del mercato sono espresse con la formula finalistica di «valorizzare il capitale imprenditoriale» delle società, con la richiesta di disposizioni chiare e semplici, con l’apprezzamento della libertà di iniziativa economica, con la proposizione di regole che contemperino (ad es. in materia di gruppi) gli interessi coinvolti all’insegna della trasparenza. Anche questo è un obiettivo che l’analisi economica del diritto da tempo pone all’attenzione degli studiosi, degli operatori e dei legislatori. L’analisi economica del diritto auspica e raccomanda la predisposizione di regole che non comportino alti costi transattivi per gli operatori, che non abbiano ricadute negative sullo sviluppo dell’attività economica e sui rapporti commerciali, insomma che si «adeguino» alle esigenze del mercato. La relazione alla riforma non sottolinea tanto il ruolo del legislatore come regolatore, ma soprattutto come «propulsore» dell’iniziativa economica, della nascita e dello sviluppo delle imprese, e poi, come organizzatore del mercato finanziario al quale (anche attraverso un più moderno diritto societario) le imprese possano attingere le risorse necessarie senza dover ricorrere esclusivamente alle istituzioni creditizie.
  • Obiettivo di natura liberale: rimuovere gli ostacoli giuridici alla scelta di tipi più variegati di società, aprendo ampi spazi all’autonomia privata in materia di vita interna e di rapporti tra i soci mediante la redazione degli statuti, e nel consentire la scelta degli organi strutturali, nel rendere più agevole la connessione con altre società (i gruppi) e con altri «tipi associativi». Queste scelte sono bilanciate nel testo della relazione con la tutela degli interessi dei soci di minoranza, dei terzi e in generale con la tutela dei diritti fondamentali dei singoli. In altri termini, l’ampliamento degli ambiti dell’autonomia statutaria deve avvenire, lo sottolinea la stessa legge di delega, «tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti». Può apparire accattivante (quasi ammiccante) il favor per l’autonomia privata, espressione della libertà individuale e collettiva, elevata a valore costituzionalmente garantito dall’art. 41 Cost. (ma non dall’art. 2 Cost.). Non si trattava, nel nostro caso, di scrollarsi di dosso un’armatura normativa troppo costrittiva, quanto piuttosto di rendere più flessibile il sistema per adattare le regole alle esigenze di certi mercati. Ed era chiaro al legislatore che non tutte le società, né tutti gli accordi, né tutti i divieti o i limiti debbono essere posti sullo stesso piano: innanzitutto occorre distinguere i regimi a seconda delle categorie di società, poi verificare se gli accordi corrispondono all’interesse della società, e se i vincoli che si intendono rimuovere siano dettati da ragioni di ordine pubblico.

Occorre infine distinguere tra gli obiettivi enunciati, gli obiettivi realizzati mediante il testo approvato, gli obiettivi realizzati mediante l’applicazione pratica della normativa.

Note sugli effetti della riforma societaria nel primo triennio di applicazione

Dati statistici e finalità della riforma
Gli effetti della riforma si potranno misurare solo nei tempi medio-lunghi e dovranno essere valutati tenendo conto di molti indici, la cui osservazione richiede la raccolta di dati statistici, indagini scientifiche sui comportamenti.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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