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COMPETENZA A DELIBERARE L'AUMENTO
La competenza spetta all'assemblea straordinaria, trattandosi di una modificazione dell'atto costitutivo ma può essere delegata per via statutaria agli amministratori (aumento delegato). Aumento deliberato dall'assemblea Può essere compiuto un aumento di capitale con: - INTEGRALE SOTTOSCRIZIONE DEI CONFERIMENTI Dalla delibera di aumento dell'assemblea straordinaria deve decorrere un termine minimo di 30gg entro il quale deve avvenire la sottoscrizione delle azioni e il versamento del 25% e sovrapprezzo. - PARZIALE SOTTOSCRIZIONE DEI CONFERIMENTI A. Delibera di aumento scindibile Il capitale è aumentato di un ammontare pari alle sottoscrizioni raccolte. B. Delibera di aumento inscindibile Scioglimento della sottoscrizione e restituzione dei conferimenti versati. Aumento delegato all'organo amministrativo La delega agli amministratori: 4. deve stabilire l'ammontare massimo entro cui gliamministratori possono aumentare il capitale sociale
può essere concessa per un periodo massimo di 5 anni, che decorrono dalla data dell'iscrizione dellasocietà nel registro delle imprese o da quella della delibera assembleare di delega (art. 2443).
La delega è rinnovabile.
La delega può riconoscere agli amministratori la facoltà di deliberare in merito all'esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci, ma lo statuto deve determinare i criteri cui gli amministratori devono attenersi. Se tale facoltà è attribuita con modifica dello statuto, è necessaria la maggioranza qualificata prevista dall'art. 2441, 5° co., per l'esclusione del diritto di opzione (art. 2443, 2° co.)
Il verbale con cui l'organo amministrativo delibera l'aumento delegato deve essere redatto da un notaio ed è soggetta al controllo di legalità ed eventualmente ad omologazione da parte del tribunale.
nonché adiscrizione nel registro delle imprese (art. 2443, 3° comma)Qualora gli amministratori decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione di stima, il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci prima del decorso del termine di 30 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento.
Entro il termine di 30gg dalla data di delibera, uno o più soci che rappresentano o rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale almeno il 1/20 (5%) del capitale sociale, possono chiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione del bene in natura conferito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2343
IL DIRITTO DI OPZIONE
Diritto di sottoscrivere di azioni di nuova emissione prima rispetto al mercato
Il diritto di opzione ha un proprio valore economico e può essere ceduto a
terzi qualora il socio che ne è titolare non voglia o non possa economicamente concorrere all'aumento del capitale.
Il diritto di opzione può essere escluso o limitato quando uno specifico interesse della società lo esige o nei casi indicati dalla legge:
- Il diritto di opzione è escluso per legge quando la società emette azioni che devono essere tassativamente liberate mediante conferimenti in natura
- Può essere escluso o limitato quando l'interesse della società lo esige
- Nelle società con azioni quotate lo statuto può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente, purché il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione
- Può essere escluso con delibera assembleare quando le azioni di nuova emissione devono essere offerte in sottoscrizione ai terzi
dipendenti della società
Nei casi di esclusione dei diritti di opzioni previsti al punto 1 e 2, è obbligatoria l'emissione di tali nuove azioni con SOVRAPPREZZO (si paga il fatto di aver limitato il diritto di opzione) in modo da ridimensionare il pregiudizio patrimoniale degli azionisti attuali.
La delibera di aumento del capitale con sovrapprezzo "determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre" (art. 2441, 6° co.).
Il diritto di opzione è esercitabile da parte dei soci entro il termine non inferiore a 30 giorni (15 giorni per le quotate) che decorre dall'iscrizione dell'offerta di opzione nel registro delle imprese.
Gli amministratori non sono liberi di collocare a loro piacimento le azioni che siano rimaste inoptate con il diritto di opzione. Nel caso in cui rimangano
azioni inoptate:se le azioni non sono quotate
A) :coloro che hanno esercitato il diritto di opzione hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni non optate, purché ne facciano richiesta all’atto dell’esercizio dell’opzione;
B) se le azioni sono quotate:i diritti di opzione residui devono essere offerti nel mercato regolamentato per almeno 5 riunioni ed il ricavato della vendita va a beneficio del patrimonio sociale. Solo se gli azionisti non si avvalgono per l’intero del diritto di prelazione o i diritti di opzione offerti nel mercato regolamentato restano invenduti, le azioni di nuova emissione potranno essere liberamente collocate
AUMENTO NOMINALE DI CAPITALE SOCIALE (GRATUITO)
L’aumento nominale (o gratuito) del capitale sociale non si attua mediante sottoscrizione di nuovi conferimenti ma attraverso le riserve e gli utili di patrimonio netto. Di conseguenza, non determina alcun incremento del patrimonio sociale.→(art. 2442, 1°
co.) Per attuare l'aumento nominale del capitale sociale possono essere utilizzati: - le riserve facoltative; - le riserve statutarie prive di specifica destinazione; - la riserva soprapprezzo azioni; - i fondi speciali disponibili costituiti con utili o corrispondenti a plusvalenze dell'attivo patrimoniale (ad es. fondi per saldi attivi di rivalutazione monetaria risultanti dall'applicazione di leggi speciali). L'aumento nominale del capitale sociale può essere attuato: - aumentando il valore nominale delle azioni in circolazione; - mediante l'emissione di nuove azioni. Le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE Il patrimonio netto della società (O CAPITALE REALE = differenza positiva fra attività e passività) può scendere,per effetto di perdite, al di sotto del capitale sociale nominale. La riduzione del capitale sociale per perdite consiste nell'adeguare la cifra del capitale sociale nominale all'attuale minor valore del capitale reale causato dalle perdite. E' quindi una riduzione puramente nominale/gratuita (no esborso di soldi da parte dei soci) perché non comporta alcuna riduzione del patrimonio sociale che si è già effettivamente ridotto. La riduzione del capitale sociale per perdite (riduzione nominale) può essere: A) FACOLTATIVA Se l'ammontare della perdita è inferiore a 1/3 del capitale sociale (capitale = 1000; perdita < 300); Quando si verifica una perdita di ammontare inferiore ad 1/3 del capitale, la società non è obbligata a procedere alla riduzione del capitale anche se può preferire fare una cosa simile al fine di: - distribuire gli utili successivamente conseguiti (la distribuzione degli utili non èpossibile fin quando le perdite non vengono ripianate; art. 2433, 3° co.);• ridurre il valore nominale delle azioni, rendendo più appetibile la sottoscrizione di un successivo aumento di capitale da parte dei terzi (visto che è vietato emettere azioni con un valore inferiore al valore nominale, se la perdita la ripiano diminuendo il patrimonio netto e quindi il valore nominale, quando emetterà nuove azioni avranno un prezzo più appetibile).
B) OBBLIGATORIA
Se l'ammontare della perdita è superiore a 1/3 del capitale sociale (capitale = 1000; perdita > 300).
La riduzione obbligatoria di capitale sociale deve seguire un procedimento ben definito, che cambia a seconda che la perdita incida o meno sul minimo legale (artt. 2446-2447 c.c.):
✔ PERDITA SUPERIORE A 1/3 MA CHE NON INCIDE SUL MINIMO LEGALE
Gli amministratori o nel caso di inerzia il collegio sindacale devono convocare senza indugio l'assemblea e sottoporle una relazione sulla situazione
patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale.
- Se l'assemblea non assume opportuni provvedimenti, riduzione d'ufficio da parte del tribunale
- Se l'assemblea assume gli opportuni provvedimenti può decidere:
- di rinviare la perdita a nuovo nell'esercizio successivo e se tale perdita non si riducesse sotto 1/3 sarà necessaria una riduzione immediata del capitale sociale
- riduzione immediata del capitale sociale
PERDITA SUPERIORE A 1/3 CAPITALE CHE INCIDE SUL MINIMO LEGALE
Gli amministratori o nel caso di inerzia il collegio sindacale devono convocare senza indugio l'assemblea per deliberare:
- la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo al minimo legale
- scioglimento della società
- trasformazione della società in una tipologia che richiede un minimo legale inferiore
In un caso di azzeramento del capitale sociale per perdite e successiva ricostituzione con
assegnati alle società di capitali che utilizzano azioni come strumento di rappresentazione delle partecipazioni dei soci. Tuttavia, la s.r.l. offre comunque numerosi vantaggi, tra cui: 1. Responsabilità limitata: i soci non rispondono personalmente delle obbligazioni sociali, ma solo con il capitale sociale della società. Ciò significa che il patrimonio personale dei soci è separato da quello della società. 2. Flessibilità nella gestione: la s.r.l. consente una maggiore flessibilità nella gestione rispetto ad altre forme societarie. I soci possono stabilire liberamente le regole di funzionamento della società attraverso lo statuto sociale. 3. Numero minimo di soci: per costituire una s.r.l. è sufficiente avere almeno un socio, il che la rende adatta anche per piccole imprese o per l'avvio di nuove attività. 4. Trasferibilità delle quote: le quote di partecipazione dei soci possono essere trasferite liberamente, a meno che lo statuto sociale non preveda restrizioni specifiche. 5. Riservatezza: a differenza delle società per azioni, le s.r.l. non sono tenute a pubblicare i bilanci o altre informazioni finanziarie. 6. Facilità di costituzione: la procedura di costituzione di una s.r.l. è relativamente semplice e veloce, richiedendo meno formalità rispetto ad altre forme societarie. 7. Tassazione: la s.r.l. può beneficiare di un regime fiscale più favorevole rispetto ad altre forme societarie, in base alla legislazione fiscale vigente. In conclusione, nonostante le s.r.l. non possano beneficiare dei vantaggi legati all'utilizzo delle azioni come strumento di rappresentazione delle partecipazioni dei soci, offrono comunque numerosi vantaggi che le rendono una scelta popolare per molte imprese.Collegati alla rappresentazione carto