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Diritto commerciale

Cenni storici

Nel nostro sistema di diritto privato è possibile isolare un complesso di norme riferito agli imprenditori. L’autonomia di tale sistema deriva essenzialmente da scelte di politica legislativa legate all’opzione contenuta nella Costituzione verso un sistema giuridico che riconosce:

  • Art 41: libertà di iniziativa economica privata ma senza contrastare con utilità sociale e recare danno a sicurezza, libertà e dignità umana.
  • Art. 42: la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La costituzione individua perciò due quadri che vengono approfonditi in due libri del codice civile:

  • Libro 4 – delle obbligazioni: disciplina singoli atti di autonomia privata a contenuto patrimoniale
  • Libro 5 – del lavoro: composto da un sistema di norme che regola l’organizzazione e l’esercizio dell’attività di impresa.

Definizioni

  • L’impresa è un insieme di atti con scopo di lucro.
  • L'imprenditore è un soggetto che compie una certa attività di impresa che consiste in un insieme di atti.
  • L'azienda è l’insieme di beni utilizzati dall’imprenditore per svolgere l’attività di impresa.
  • La società è una forma di imprenditore che non è dotato di fisicità. Si realizza l’attività di impresa attraverso società poiché il patrimonio della società si distingue dal patrimonio dei soci.
  • La ditta è il nome commerciale dell’impresa che ha lo scopo di distinguere l’impresa dalle altre.

L'autonomia del diritto commerciale

Il diritto commerciale è staccato dal resto del codice civile poiché nasce come diritto di classe per assicurare una maggior tutela dell’imprenditore/creditore. Il diritto commerciale si è sviluppato mano a mano che gli scambi commerciali e i contratti aumentavano, ai fini di tutelare l’attività commerciale/imprenditoriale. Tale sistema autonomo di regole è stato creato dai mercati per avere un sistema regolatore più approfondito rispetto alle norme generali previste dal diritto civile.

Nascono così nuovi istituti volti a potenziare e razionalizzare l’esercizio d’impresa come:

  • Scritture contabili
  • Disciplina degli ausiliari
  • Disciplina della concorrenza
  • Forme di esercizio collettivo dell’impresa (s.n.c., s.a.s.)
  • Fallimento

Il diritto commerciale si caratterizza quindi come:

  • Diritto speciale: si distingue dal resto del Codice Civile ed è autonomo appunto
  • Diritto di classe: riguarda solo chi svolge attività d’impresa
  • Diritto a vocazione universale: valido per tutti e non solo per pochi

Il passaggio dall’età comunale a quella delle monarchie e degli stati nazionali segna il passaggio da diritto di classe a diritto statale e nazionale. Il diritto commerciale mantiene però la sua autonomia anche nelle grandi codificazioni del diritto privato dell’800. Nell’Italia unificata (conformemente al modello francese) si distinguono due codici:

  • Codice civile (1865): regola i rapporti tra privati diversi da quelli commerciali
  • Codice di commercio (1865/1882): staccato dal diritto civile generale si occupa di regolare i rapporti tra privati nel campo commerciale

Con il Codice di Commercio del 1882, il diritto commerciale non si riferisce più a una determinata categoria di soggetti (mercanti) ma a una determinata categoria di atti. Perciò, a seconda del tipo di atto, si applica oppure no il codice di commercio (se atto di commercio applico codice di commercio altrimenti si applica Codice Civile).

  • Il Codice Civile tutela la proprietà (accumulo di ricchezza) ed è perciò a favore del debitore.
  • Codice di Commercio tutela la circolazione dei beni, il creditore imprenditore e favorisce la rapida conclusione dei contratti di compra-vendita/scambio.

Ex. regola la stipulazione dei contratti per mail/posta/corrispondenza.

Ex. nel campo del commercio non è richiesta spesso la stipula di contratti in forma scritta.

Ex. per le obbligazioni commerciali non è possibile concedere dilazioni per via giudiziale al debitore.

Ex. per obbligazioni commerciali è presunta la solidarietà passiva debitori.

Fino agli anni ‘40 del secolo scorso si portarono avanti progetti di riforma dei due codici. Per motivazioni essenzialmente ideologiche (si riteneva che la dicotomia tra diritto civile e commerciale fosse incompatibile con il sistema corporativo fascista) fu accantonato il progetto di due codici distinti e maturò l’idea di sopprimere il cod. comm. facendolo confluire nel Libro V del codice civile.

Tale unificazione non ha alterato le regole del diritto commerciale, infatti continuano a caratterizzarsi per essere autonome e speciali.

Codice del '42

Caratteristiche:

  • Passaggio dalla disciplina degli atti di commercio (oggetto) alla disciplina dell’imprenditore commerciale come soggetto (concezione oggettiva concezione soggettiva)
  • Sostituzione della figura del commerciante con quella dell’imprenditore commerciale (art. 2195) e al tempo stesso predisposizione di una disciplina comune e uniforme per ogni attività di impresa (statuto generale dell’imprenditore)

Nozione generale di imprenditore (art. 2082 c.c.);

  • Nozione di impresa agricola (art. 2135 c.c.);
  • Nozione di impresa commerciale (art. 2195 c.c.);
  • Nozione di impresa artigiana (art. 2083 c.c.);
  • Nozione di impresa pubblica (art. 2093 c.c.).

Statuto generale dell’imprenditore (norme comuni a tutti i tipi di impresa)

  • Disciplina dell’azienda (art. 2555 2562);
  • Disciplina dei segni distintivi (art. 2563 2574);
  • Disciplina della concorrenza (art. 2595 2620).

Statuto dell’imprenditore commerciale

A differenza degli altri tipi di impresa abbiamo:

  • Disciplina del Registro delle Imprese (artt. 2188-2202);
  • Disciplina delle scritture contabili (artt. 2214-2220);
  • Disciplina della rappresentanza commerciale (artt. 2203-2213);
  • Disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali (R.D. n. 267/1942)

Con il codice civile del 1942 si ha poi l’unificazione della disciplina delle obbligazioni e dei contratti, ma:

  • Alcune norme distinguono a seconda che il contratto sia stipulato dall’imprenditore nell’esercizio dell’impresa (artt. 1330, 1368, 1510, 1° comma, 1722 n. 4, 1824, 2° comma);
  • Sono previsti alcuni contratti tipici di impresa (che presuppongono che una delle parti sia imprenditore), quali i contratti bancari e il contratto di assicurazione

Si è complessivamente attuata una certa “commercializzazione del diritto civile” invece che una privatizzazione:

  • Unificazione del diritto delle obbligazioni nel segno del diritto commerciale (generalizzazione di regole prima solo commerciali: ad es. solidarietà passiva, art. 1294);
  • Attuazione di una serie di normative comunitarie, che ha determinato l’introduzione nel nostro ordinamento nuovi tipi contrattuali quali, ad es. leasing, factoring, merchandising, ecc.
  • Disciplina della nullità dei contratti del consumatore, che devia rispetto alla disciplina generale della nullità;
  • Disciplina della responsabilità da prodotti difettosi;
  • Riproposizione di una giurisdizione speciale per l’impresa (rito societario prima e sezioni specializzate adesso; arbitrato societario)
  • Riconoscimento giurisprudenziale di contratti che sarebbero considerati di per sé estranei alla struttura e al contenuto del nostro codice civile
  • Emanazione di discipline speciali denominate “codici” che si occupano di regolare i rapporti tra impresa e privati (codice del consumo, delle assicurazioni private, della proprietà industriale, ecc.).

Tutto ciò testimonia il riconoscimento dell’esistenza del rischio di impresa, che deve portare come conseguenza al riconoscimento della responsabilità oggettiva non solo in materia dell’illecito civile, ma anche in materia contrattuale (tutte le volte che l’imprenditore opera si riconosce che sta svolgendo un’attività rischiosa e quindi gli si riconoscono responsabilità).

L'imprenditore

Il codice distingue gli imprenditori in base a tre criteri:

  • Oggetto: impresa agricola (art.2135), commerciale (art. 2195)
  • Dimensione dell'impresa: piccolo imprenditore (art.2083); non piccolo
  • Natura imprenditore: individuale, collettivo (società), impresa pubblica

Tutti gli imprenditori sono assoggettati allo statuto generale dell’imprenditore. Inoltre, gli imprenditori commerciali NON piccoli sono soggetti allo statuto generale dell’imprenditore commerciale. Per quanto riguarda l’imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore sono poche le disposizioni applicabili. Di fatti sono esclusi dalla disciplina dello statuto generale dell’imprenditore commerciale anche se è prevista la loro iscrizione nel registro delle imprese.

Tutte le tipologie imprenditoriali devono rispondere alle caratteristiche dettate dalla definizione seguente:

Art. 2082: è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni o servizi.

Notiamo che si distingue l’imprenditore dal lavoratore autonomo. Tale definizione fissa i requisiti minimi al fine di poter essere considerati imprenditori e quindi assoggettabili allo statuto generale degli imprenditori.

L’impresa è attività (serie coordinata di atti o fatti) caratterizzata da:

  • Uno specifico scopo: produzione o scambio di beni o servizi
  • Da una specifica modalità di svolgimento: organizzazione, economicità, professionalità

Attività produttiva

Qualsiasi attività produttiva di nuova ricchezza è impresa. È irrilevante la natura dei beni e servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare (è attività di impresa anche quella che produce servizi di natura assistenziale, culturale o ricreativa). Non è attività d’impresa quella di mero godimento (che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi, ex. locazione di immobili per il godimento dei frutti come gli affitti), ma può essere attività di impresa quella di godimento di beni preesistenti e di produzione di nuovi beni e servizi (ex. proprietario di immobile che lo adibisce ad albergo erogando servizi).

È attività produttiva e di godimento anche quella che comporta l’impiego del proprio patrimonio nella compravendita di strumenti finanziari con intenti di investimento e speculazione se accompagnate da professionalità e organizzazione. È attività produttiva e quindi imprenditore anche colui che svolge tale attività in modo illecito.

Attività organizzata

L’impresa è un’attività organizzata ovvero dev’essere caratterizzata da un apparato produttivo complesso e stabile formato da persone, beni, macchinari, ecc. Affinché sussista il requisito dell’organizzazione:

  • Non è necessario che la funzione organizzativa abbia ad oggetto la prestazione lavorativa di altri soggetti, ma è sufficiente che l’imprenditore operi utilizzando il proprio lavoro e capitale senza avere ausiliari subordinati (ex. lavanderie automatiche, gioielliere). È organizzazione anche l’utilizzazione di soli capitali e proprio lavoro.
  • Non è necessario che ci sia un apparato strumentale fisicamente percepibile (locali, macchinari, ecc.) ma è sufficiente che vi sia organizzazione di fattori produttivi come mezzi finanziari propri o altrui (anche solamente il capitale).

Riassunto: si è imprenditori sia se non si fa ausilio di collaboratori sia se i fattori produttivi coordinati utilizzati non creano un complesso aziendale materiale.

L'imprenditore è anche il lavoro autonomo?

La semplice organizzazione ai fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale in quanto dev’esserci una minima organizzazione esterna di lavoro altrui o di capitale (etero-organizzazione). Ciò significa che fino a quando si ha una semplice auto-organizzazione del proprio lavoro, non si sarà mai impresa ma lavoro autonomo che è escluso da tale disciplina (ex. idraulico organizza semplicemente i propri attrezzi per lavorare, l’agente utilizza l’auto, telefono e proprie energie per lavorare). Ad esempio, i professionisti intellettuali non sono considerati imprenditori (art. 2238 c.c.).

È attività economica

La qualità di imprenditore si acquista se l’attività oltre ad avere uno scopo produttivo, è gestita con metodo economico ovvero in modo tale da coprire i costi con i ricavi nel medio-lungo termine. Non è imprenditore chi produce beni che vengono erogati gratuitamente e che quindi non riescono a coprire i propri costi con i ricavi, ma si considerano imprese anche quelle che hanno istituzionalmente scopi diversi da quello lucrativo come:

  • Cooperative
  • Imprese sociali
  • Società benefit

Non è essenziale che l’attività sia a scopo lucrativo per essere attività economica di impresa poiché lo scopo di lucro è qualcosa di soggettivo e non oggettivo (ex. impresa pubblicata, sociale…).

Professionalità dell'attività d'impresa

La qualità di imprenditore si acquista se l’attività è svolta in modo abituale e non occasionale. È imprenditore anche chi esercita attività a carattere stagionale (alberghi, rifugi alpini, ecc.) e chi opera per il compimento di un unico affare qualora tale affare sia di lungo periodo e quindi abbia una certa complessità.

Al fine dello scambio di beni o servizi

Col concetto di “produzione o scambio” ci si chiede se sia necessario che i prodotti e servizi vengano destinati al mercato affinché si possa parlare di attività d’impresa. L’impresa per conto proprio non è impresa poiché per esserlo è necessaria la (anche parziale) destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti, quindi:

  • Non è impresa per conto proprio la cooperativa edilizia poiché c’è una destinazione/scambio dei prodotti
  • È impresa per conto proprio la coltivazione del fondo per i bisogni propri e della famiglia o la costruzione di un immobile in economia per me stesso

Categorie di imprenditori

All’interno della nozione generale di imprenditore, si individuano diversi tipi di imprenditori (ai quali si applicano diverse normative)

Categorie di imprenditori rispetto alla natura dell'oggetto

L'imprenditore agricolo

L’imprenditore agricolo è soggetto allo statuto generale dell’imprenditore, ma è esonerato dallo statuto speciale dell’imprenditore commerciale. Il d.lgs. n. 228/2001 ha però previsto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’imprenditore agricolo con i fini di efficacia di pubblicità dichiarativa e quindi di opponibilità a terzi (l’efficacia dell’atto riguarda tutti e non solo per chi lo ha fatto) di quell’atto o fatto iscritto presumendo così che l’atto/fatto sia a conoscenza di tutti.

Quali sono le ragioni dell’esonero dallo statuto dell’imprenditore commerciale? Deriva dal fatto che l’imprenditore agricolo ha un fattore di rischio ambientale a differenza di quello commerciale e quindi si preferisce dare maggior tutela.

Le attività agricole si distinguono in due grandi categorie:

Attività agricole essenziali

(produzione nei campi, pesca ecc)

Art 2135: è imprenditore agricolo chi esercita attività di: coltivazione del fondo, selvicoltura allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase di esso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare (se non lo uso non cambia nulla) il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si comprende che si considerano attività agricole essenziali anche quelle la cui produzione non avviene attraverso lo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti (ex. allevamenti intensivi in batteria, serre, vivai). Nel caso di selvicoltura, non si considera attività agricola qualora consiste nell’estrazione di legname senza coltivazione di nuovo bosco.

Attività agricole per connessione

(agriturismo, trasporto di prodotti agricoli)

Si considerano attività agricole, anche quelle che hanno una connessione a quelle ritenute essenziali. Tale connessione può essere:

  • Connessione soggettiva: le attività connesse devono essere esercitate dal medesimo imprenditore agricolo
  • Connessione oggettiva: le attività connesse devono essere dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente (non completamente) dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Sono incluse le attività dirette alla fornitura di beni o servizi, di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale come quelle di ricezion.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edodaprince di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Nuzzo Gabriele.
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