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TEMPO E LUOGO DELL'ADEMPIMENTO
L'articolo 1183 sancisce che quando il tempo non è determinato, il creditore può esigerla immediatamente, se non esiste un accordo ed è necessario un termine sarà il giudice a stabilirlo e si presume che sia a favore del debitore per consentirgli di potersi preparare all'adempimento, pertanto il creditore non potrà pretendere il pagamento anticipato; però il debitore può pagare in anticipo e chiedere la restituzione dell'arricchimento conseguito dal creditore tramite gli interessi, dal giorno del pagamento anticipato a quello della scadenza effettiva. Il debitore decade dal beneficio del termine ove sia divenuto insolvente, a tal punto si applicano le regole dettate dalla prescrizione.
Per quanto riguarda il LUOGO DELL'ADEMPIMENTO, esso è determinato dal titolo, dagli usi o dalla natura della prestazione, in mancanza di indicazioni la consegna di una cosa va eseguita nel luogo.
in cui si trovava la cosa quando è sorta l'obbligazione; l'obbligazione pecuniaria va pagata al domicilio del creditore (obbl. portable), le altre al domicilio del debitore (obbl. querable).
4) LEGITTIMAZIONE AD ADEMPIERE: L'obbligato ad adempiere è il debitore, ma legittimato (cioè autorizzato) anche qualsiasi un terzo che ritenga di avervi interesse es. la moglie che paga i debiti del marito o un socio che paga i debiti della società per evitare il fallimento. Il creditore non può rifiutare tale adempimento, salvo per un bene infungibile, la quale prestazione è personale.
Da rilevare, che l'adempimento fatto da un incapace è valido, non può firmare un contratto, ma può pagare. Qualora, intervenga un terzo, bisogna distinguere 2 situazioni:
Pagamento del terzo significa che il terzo agisce di sua spontanea iniziativa pagando in nome proprio.
Pagando per mezzo del terzo significa che è il debitore a chiedere
ad un terzo diprovvedere in nome altrui (banca).- LEGITTIMATO A RICEVERE l'adempimento è il creditore o un suo rappresentante. Il creditore è privo di legittimazione a ricevere quando sia legalmente incapace, quando perde la disponibilità del credito dovuto al fallimento.
- L'IMPUTAZIONE DI PAGAMENTO è l'atto con il quale il debitore, quando ha più debiti verso un creditore, ha diritto a dichiarare quale debito intendesoddisfare per primo. In mancanza della dichiarazione del debitore operano i criteri dettati dalla legge: prima il debito scaduto, poi quello meno garantito, poi quello più oneroso, infine il più vecchio.
- La MORA DEL CREDITORE (mora credendi) ha luogo quando il creditore senza legittimo motivo rifiuta l'OFFERTA FORMALE di pagamento. Il creditore deve fare quanto gli compete per mettere il debitore in grado di adempiere, altrimenti con un offerta solenne (effettuata tramite pubblico ufficiale) oppure con un offerta
secondo gli usi (effettuata direttamente dal debitore che offre la prestazione oppure effettua il deposito o il sequestro dellacosa dovuta) il debitore può costituire in mora il creditore che è tenuto, anche, al risarcimento danni.
La LIBERAZIONE COATTIVA del debitore, che consiste nella consegna dellacosa dovuta a un terzo effettuandone il "deposito" o il "sequestro". Questi devono essere accettati dal creditore oppure convalidati da una sentenza. È ovvio che questo presupposto non libera il debitore, perché l'obbligazione non è stata ancora adempita.
Nella pratica corrente si usa un altro sistema, ovverosia l'OFFERTA NON FORMALE la quale non mette in mora il creditore, ma almeno esclude la mora del debitore che non è più responsabile in caso di impossibilità sopravvenuta.
INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI È l'inesatta esecuzione della prestazione dovuta (art 1218) e che quindi non abbia i requisiti.
di diligenza, ASSOLUTO buona fede. In particolare l'inadempimento è quando la prestazione è mancata del tutto o quando la prestazione è stata ma risulta non conforme a quella dovuta. Di fronte all'inadempimento, li dovesia ancora possibile e ne abbia l'interesse, il creditore può chiedere l'esecuzione in forma specifica e in ogni caso anche il risarcimento del danno, in modo da riportarlo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se vi fosse stato l'inadempimento. Questo può avvenire tramite una prestazione diversa che di norma consiste nel pagamento di una somma di denaro equivalente al valore della prestazione mancata (risarcimento per equivalente). La quantificazione del danno risarcibile, si determina in base a quattro elementi:
- Perdita subita (danno emergente) che consiste per es. nel valore del bene o spese sostenute; mancato guadagno (lucro cessante) che considera il guadagno che il creditore avrebbe
1. Il risarcimento per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria avviene tramite gli interessi moratori stabiliti dalla legge.
2. È necessario che ci sia un nesso di causalità diretto e immediato tra l'inadempimento e il danno. Si applica il criterio della regolarità causale, che considera responsabili solo dei danni direttamente derivati dall'incidente, oppure si fa riferimento alla causalità tipica, che implica che il debitore sia responsabile delle conseguenze connesse al suo comportamento.
3. È necessario che il danno fosse prevedibile al momento in cui è sorta l'obbligazione, al fine di evitare di esporre il debitore a conseguenze che non poteva prevedere.
4. Si tiene conto della colpa del creditore. Ci sono due ipotesi:
- Se il creditore ha contribuito con il suo comportamento a causare il danno, il risarcimento diminuisce.
- In caso di mancata cooperazione del creditore che
non si adopera nei limiti dell'ordinaria diligenza per evitare o limitare il danno: qui il risarcimento non è dovuto.
Il codice dedica particolare attenzione al RITARDO, come ragione di inadempimento (ART.1219). Quando esiste un ritardo prolungato, si ha la MORA DEL DEBITORE che è considerato come un ritardo IMPUTABILE E QUALIFICATO come "intollerabile". La mora perciò aggrava la posizione del debitore che deve adempiere tempestivamente se vuole evitare tale aggravio o in alternativa fare un'offerta formale o informale. Gli effetti di mora consistono nell'obbligo di risarcire il danno secondo le regole generali art. 1223.
Quando viene effettuata tramite un atto di costituzione in mora, da parte del creditore si parla di MORA EX PERSONA. Quando invece scatta automaticamente si parla di MORA EX RE e questo può avvenire:
- Se il debito deriva da fatto illecito;
- Se il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere;
- Quando è
Scaduto il termine e il luogo della prestazione;
Quando si tratta di obbligazione di non fare.
Esistono, comunque, casi dove l'inadempimento è stato determinato da impossibilità che non possono essere imputate al debitore. Le classiche ipotesi di non imputabilità sono il CASO FORTUITO o la FORZA MAGGIORE. Se l'impossibilità è solo temporanea (es. per malattia) il debitore è esonerato da responsabilità per la durata dell'impedimento, se tuttavia finito l'impedimento il creditore non ha più l'interesse a ricevere la prestazione, l'obbligazione si estingue. Se invece si tratta di impossibilità parziale il debitore si libera eseguendo la parte di prestazione che è rimasta possibile, salvo che il creditore non abbia interesse. L'impossibilità permanente determina l'estinzione dell'obbligazione. La sopravvenuta impossibilità della prestazione è a carico del debitore.
anche se deriva da causa a lui non imputabile. Però una parte dellaperdita sarà subita anche dal creditore che, potrà, eventualmente rifarsi su terzi(a pagare il danno saranno coloro che hanno reso tale situazione). Pertanto la dimostrazione dell'impossibilità libera il debitore da responsabilità cd.IMPOSSIBILITÀ LIBERATORIA.Esiste un contrasto tra l'art. 1176 e 1218. In base all'art 1176, la prestazione è impossibile quando non può essere eseguita con l'impiego della diligenza richiesta. Ma l'art 1218, parla di responsabilità del debitore che per es. nel caso di una consegna di un pacco, la strada risulta chiusa - sono stato diligente, ma secondo 1218, avrei potuto inviare il pacco per via aerea. Perciò varia a secondo se è un obbligazioni è di mezzi e di dare cose specifiche, vale l'art 1176 e nelle obbligazioni di risultato e di dare cose generiche vale l'art 1218.LARISARCIBILITÀ DEL MAGGIOR DANNO: L'art 1224 cc stabilisce che al creditore che dimostra di avere subito un danno maggiore, spetta un ulteriore risarcimento che però non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori (quindi superiori all'interesse legale). Questo significa che la legge riconosce al creditore, oltre agli interessi moratori legali, anche un risarcimento dovuto al maggior danno derivato dall'impossibilità di disporre della somma a lui dovuta nel periodo di mora. Es. l'imprenditore che, non essendo stato pagato nei termini pattuiti, è stato costretto, per continuare la sua attività produttiva, a rivolgersi ad una banca per un prestito, ha diritto a un risarcimento per maggior danno, pari in questo caso alla differenza tra il tasso di interesse pagato alla banca e il tasso d'interesse moratorio. La Cassazione sembra avere confermato l'applicazione della norma anche al maggior danno subito.
per effetto dell'inflazione, giustificandola con il fatto che il creditore avrebbe potuto investire la somma ricevuta nei giusti termini, neutralizzando così gli effetti della svalutazione: in questo caso il maggior danno viene valutato sulla differenza tra il tasso medio di rendimento dei titoli di stato (non superiori a 12 mesi) e il tasso dell'interesse legale moratorio. MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO: E' possibile che l'obbligazione si estingua in modi diversi dall'adempimento e che la dottrina distingue in SATISFATTORI come la compensazione e la confusione e NON SATISFATTORI come la novazione e la remissione, che producono l'estinzione senza che il creditore abbia ottenuto il soddisfacimento del suo credito. La COMPENSAZIONE è l'estinzione di due obbligazioni reciproche. Se un soggetto è al contempo debitore e creditore nei confronti di una stessa persona la compensazione elimina la necessità.