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Società e diritto

L'insieme di norme che regolano i rapporti tra gli individui prende il nome di diritto. Accanto alle norme ci sono le norme giuridiche che si distinguono in quanto comportano una sanzione in caso di violazione. Le caratteristiche fondamentali di un ordinamento giuridico sono dunque presenza di regole, sanzioni e appositi organismi. Le norme giuridiche originano da fonti non scritte (usi e costumi) e da fonti scritte (leggi e regolamenti). Ogni società ha un suo ordinamento giuridico per cui è prevedibile che possano sorgere problemi di compatibilità tra ordinamenti diversi, pertanto l'art. 31 d.p. regola che le leggi di uno stato estero, gli ordinamenti di qualsiasi istituzione non possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico e al buon costume; questo sancisce la prevalenza dell'ordinamento giuridico dello Stato su tutti gli altri.

Caratteristiche della norma

La norma è caratterizzata da tre aspetti:

  • Generalità perché non si rivolge al singolo ma a tutti.
  • Astrattezza perché non si limita a una singola situazione ma a una pluralità di situazioni.
  • Imperatività perché deve essere osservata.

La giurisprudenza è l'attività di interpretazione e applicazione delle norme giuridiche, svolta dai giudici.

Diritto naturale e diritto positivo

Diritto naturale: insieme di leggi non scritte differenti in ogni luogo e in qualunque epoca.
Diritto positivo: insieme di norme che costituiscono l'ordinamento giuridico di una collettività in un momento storico.

Fonti di produzione e fonti di cognizione

Fonti di produzione: la legge, quale atto emanato dal parlamento e dagli organi competenti.
Fonti di cognizione: è il testo scritto come il codice civile.

Per chiarire si pensi al segnale di sosta vietata: esso è l'espressione grafica (la fonte di cognizione) di una legge del codice stradale (fonte di produzione).

Gerarchia delle fonti

A proposito delle fonti di produzione, poiché esse sono numerose, sorge il problema di quale di esse prevalga sulle altre ossia quale sia la gerarchia delle fonti, viene indicata nell'art 1 delle “disposizioni sulla legge in generale”, una serie di disposizioni preliminari del cc dette preleggi. L'ordine gerarchico è il seguente:

  1. Costituzione e altre leggi costituzionali: dettano le regole fondamentali dell'assetto politico e istituzionale del nostro Paese. L'illegittimità costituzionale sono leggi rigide e possono essere modificate solo con altre leggi costituzionali tramite procedura complessa e rigorosa.
  2. Regolamenti comunitari sono atti normativi della UE che hanno diretta efficacia per tutti i cittadini della comunità. Validità che non hanno invece le direttive comunitarie che devono essere recepite dal parlamento prima di entrare in vigore.
  3. Leggi ordinarie dello Stato sono atti normativi emanati dal Parlamento; ad esse si equiparano anche i decreti legge emanati dal governo in caso di necessità che devono essere approvati dal parlamento entro 60 gg. pena la decadenza e le leggi delegate o decreti legislativi emanati dal governo su precisa delega del parlamento.
  4. Leggi regionali.
  5. Regolamenti sono atti normativi emanati da autorità amministrative (stato, comuni, prefetti) che regolano l'applicazione pratica delle leggi.
  6. Usi e consuetudini sono le norme non scritte che nascono dal protrarsi nel tempo di un certo comportamento: perché una consuetudine abbia la forza di una norma occorre un requisito oggettivo, cioè che si ripeta nel tempo, e uno soggettivo o psicologico nel senso che se ne deve sentire l'obbligatorietà.

Applicazione della legge

L'applicazione della legge consiste nell'assegnare a un caso concreto la disciplina che gli compete. Può essere paragonata al sillogismo, procedimento logico mediante il quale da determinate premesse si ricava una regola applicata al caso singolo. Es. per l'affitto di una casa si parte dalla categoria generale negozio→contratti→affitti.

L'applicazione della legge consta di due momenti:

  • Individuazione delle norme pertinenti al caso.
  • Interpretazione, cioè precisazione del suo significato.

Poiché si tratta di norme scritte, l'interpretazione consiste nel chiarire il senso delle parole scritte seguendo un criterio: letterale cioè dare alle parole il significato che hanno nell'uso comune. Globalità cioè considerare la parola singola nel contesto del discorso. Sistematicità cioè considerare la norma come parte di un sistema di norme con particolare importanza alla Costituzione. Funzionalità cioè interpretare le intenzioni del legislatore.

Tipi di interpretazione

L'interpretazione in base ai soggetti che la compiono, si distingue in:

  1. Interpretazione giurisprudenziale: fatta dai giudici.
  2. Interpretazione dottrinale: fatta dagli studiosi.
  3. Interpretazione autentica: fatta dallo stesso legislatore che per chiarire una legge nuova, emana un'altra norma detta interpretativa.

L'interpretazione inoltre può essere estensiva quando si fanno rientrare nella norma ipotesi non previste ma coerenti con la norma e viceversa restrittiva quando vengono escluse ipotesi che rientrerebbero nella norma ma che in realtà esulano dall'intenzione del legislatore.

Analogia nella legge

Quando si presentano casi che nonostante la completezza del sistema non siano previsti dall'ordinamento giuridico si usa il criterio dell'analogia cioè a una certa somiglianza. Si parla di analogia legis se si tratta di interesse comune mentre analogia iuris quando la regola da applicare si ricava dai principi generali dell'ordinamento. L'analogia non si applica alle norme penali e a quelle eccezionali.

Entrata in vigore e cessazione delle leggi

Una legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per permettere ai destinatari di prenderne conoscenza (questo periodo di 15 giorni è chiamato vacatio legis). Una legge non ha valore retroattivo, tuttavia si precisa che le disposizioni sulla vacatio e sulla retroattività non sono assolute poiché lo stesso art. 73 recita “salvo che sia altrimenti disposto”; inoltre la retroattività di una legge penale è vietata dall'art 25 della Costituzione.

Una norma cessa di avere efficacia per vari motivi: abrogata da una legge o da un referendum, perché incostituzionale o perché sostituita da un'altra. Nel caso una legge sia sostituita con un'altra si provvede a emanare delle norme transitorie che disciplinano il passaggio dall'una all'altra, generalmente sulla base che gli effetti già prodotti rimangono validi, mantenendo le due leggi contemporaneamente.

Diritti degli stranieri

Allo straniero regolarmente soggiornante in Italia vengono garantiti, oltre ai diritti fondamentali della persona umana, anche i diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano riguardanti la tutela giurisdizionale, l'accesso ai pubblici servizi, i rapporti con l'amministrazione pubblica. Bisogna distinguere tra cittadini comunitari ed extracomunitari: i primi hanno la cittadinanza europea che assicura loro i diritti civili spettanti ai cittadini dello stato ospite più alcuni diritti politici come il voto nelle elezioni amministrative locali. Per gli extracomunitari, pur in presenza di norme di diritto privato internazionale, la legge dispone che bisogna tener conto:

  1. Della cittadinanza per le questioni relative a stato della persona, rapporti familiari, successioni.
  2. Del luogo in cui si trova la cosa o in cui è stato compiuto l'atto per la proprietà, diritti reali, fatti illeciti.
  3. Scelta degli interessati per quanto concerne le obbligazioni contrattuali.

Il diritto privato

Tradizionalmente il diritto viene distinto in diritto pubblico che tutela interessi pubblici o collettivi e diritto privato che tutela gli interessi dei singoli cittadini. Il diritto privato regola i rapporti tra due soggetti in posizione di eguaglianza reciproca, siano essi privati cittadini o enti pubblici; il diritto pubblico regola i rapporti tra due soggetti che non sono eguali in quanto uno dei due, cioè il soggetto pubblico, ha poteri autoritari sull'altro.

Nell'ambito del diritto privato si distinguono:

  • Norme dispositive o derogabili che consentono agli interessati di stabilire essi stessi le regole (contratti).
  • Norme imperative o inderogabili che non possono essere eluse neanche con il consenso di entrambi i contraenti (es. la forma scritta della compravendita è obbligatoria).

Si parla inoltre di funzione integrativa o suppletiva della legge quando essa interviene a integrare quanto previsto dai soggetti. Ad es. nella compravendita, il compratore ha diritto a risarcimento se la merce risulta difettosa anche se nel contratto non c'è nulla al riguardo.

Branche del diritto privato

Infine, il diritto privato comprende varie branche caratterizzate da regole specifiche:

  • Diritto civile: disciplina rapporti personali, familiari, beni ecc.
  • Diritto commerciale: disciplina le attività di impresa, società, fallimenti.
  • Diritto del lavoro: regola le prestazioni di lavoro dipendente, attività sindacale.
  • Diritto della navigazione: disciplina i rapporti connessi all'esercizio della navigazione.

Il rapporto giuridico

Il rapporto giuridico è ogni relazione tra individui disciplinata dal diritto. Nel rapporto si individuano:

  1. L'oggetto cioè il bene in senso ampio (beni materiali, immateriali, servizi).
  2. I soggetti che possono essere persone fisiche oppure enti o società.
  3. Le situazioni giuridiche soggettive cioè la posizione giuridica in cui si trovano i soggetti cioè di vantaggio ovvero godono di diritti o svantaggio ovvero sono soggetti a obblighi, doveri, oneri.

La posizione di vantaggio si esercita attraverso il diritto soggettivo che è il diritto di un soggetto a tutelare il proprio interesse, ovverosia può scegliere se agire o no. La potestà è il diritto di un soggetto a tutelare l'interesse altrui (genitori vs figli). L'interesse legittimo è il diritto di un soggetto a tutelare sia l'interesse individuale che collettivo (irregolarità in un concorso pubblico). I diritti soggettivi possono essere esercitati nei confronti di tutti e sono detti assoluti oppure possono essere esercitati nei confronti di un soggetto determinato e sono detti relativi.

La posizione di svantaggio comporta obblighi correlati a un diritto relativo di tipo personale, oneri (cose da fare per realizzare un proprio interesse) e doveri (causati da un diritto assoluto). La soggezione si ha quando un soggetto deve subire unilateralmente da un altro soggetto che ha un diritto potestativo.

Soggetti del rapporto giuridico

Persone fisiche & Enti giuridici: sono i soggetti del rapporto giuridico, titolari delle posizioni giuridiche soggettive. L'attitudine a essere titolari di posizioni giuridiche viene detta: capacità giuridica:

  • Generale se attribuita a persone fisiche e enti giuridici “dotati di personalità”.
  • Parziale se attribuita a enti pubblici che non hanno “personalità giuridica”.

La capacità giuridica si acquisisce al momento della nascita (art.1) es. il nome, alcuni di questi diritti vengono riconosciuti anche al nascituro concepito e avranno effetto alla nascita es. donazioni, inoltre gode di specifiche leggi di tutela, sono infatti vietate sperimentazioni non aventi fini terapeutici come la clonazione.

Incapacità speciali

Incapacità speciali sono delle limitazioni della capacità giuridica, sono specifiche e non suscettibili di interpretazioni estensive e sono:

  1. Età (divieto di lavoro per i minori di anni 15).
  2. Stato delle persone (divieto di matrimonio tra persone con stretti vincoli di parentela).
  3. Ufficio ricoperto (pubblici amministratori non possono acquistare beni degli enti da essi amministrati).

Capacità di agire

Capacità di agire è l'idoneità a esercitare i propri diritti e si acquisisce al raggiungimento della maggiore età: un minore ha capacità giuridica ma non capacità di agire. Può accadere che anche in maggiore età il soggetto sia incapace di agire del tutto o parzialmente avendosi così incapacità assoluta o relativa.

Incapacità relativa di agire

Incapacità relativa di agire: nei casi in cui una persona affetta da turbe mentali o fa abusi. Per questi motivi, la legge ha introdotto la figura dell'amministratore di sostegno al fine di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana. Esso viene nominato dai congiunti o dal giudice, che con un decreto sono specificati gli atti che l'amministratore compirà da solo e quelli che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore.

Nei casi in cui tutto questo risulti insufficiente si procede all'inabilitazione dell'incapace - l'inabilitato ha la capacità di agire riguardo agli atti di ordinaria amministrazione del suo patrimonio ma gli atti di amministrazione straordinaria necessitano di un curatore che si consulta con il giudice.

Emancipazione

Emancipazione: concedere una parziale capacità di agire a un soggetto che non ne avrebbe diritto. Es. matrimonio concesso a un minorenne.

Incapacità generale di agire

Incapacità generale di agire: si riferisce a tre condizioni: minore età, interdizione e incapacità naturale.

  • Interdizione giudiziale: si riferisce a quei soggetti che con insufficiente sviluppo o gravi infermità mentali, vengono dichiarati interdetti con apposito provvedimento giudiziale. Gli atti dell'interdetto possono essere, solo, annullati.
  • Interdizione legale è una pena accessoria che discende da una condanna all'ergastolo o alla reclusione superiore ai 5 anni e che prevede il divieto di disporre e amministrare i propri beni, ma è libero di compiere gli atti che rientrano nella sfera personale (matrimonio, testamento ecc).

Incapacità naturale

L'incapacità naturale è quella attribuita a chi si trova momentaneamente incapace al momento in cui compie un atto, es. per ubriachezza. Gli atti compiuti da questi soggetti sono suscettibili di annullamento ma occorrerà dare la prova dello stato di alterazione delle sue facoltà mentali. Per questi motivi, la legge non viene affiancata da un curatore, ma sostituita dal rappresentante legale o figura disciplinata dalla legge in maniera molto rigorosa. Il tutore può compiere solo atti di ordinaria amministrazione (es. spese correnti), mentre per gli atti di straordinaria amministrazione che incidono sul patrimonio (es. vendita di un bene) occorre l'autorizzazione del giudice o del tribunale; pena l'annullabilità degli atti compiuti: a garanzia dell'incapace, il rappresentante legale è obbligato a presentare un accurato rendiconto periodico.

Diritti della personalità

I diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti aventi ad oggetto aspetti essenziali della personalità umana. Sono richiamati nel codice civile e in leggi speciali, sia sotto l'aspetto della loro classificazione, sia sotto l'aspetto della loro tutela. Le caratteristiche dei diritti della personalità sono:

  • Essenziali: tutelano le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e morale della persona.
  • Assoluti: come tali sono diritti opponibili erga omnes.
  • Non patrimoniali: non sono valutabili economicamente.
  • Personalissimi: avendo ad oggetto un modo di essere della persona sono collegati ad essa in maniera inscindibile.
  • Inalienabili: non avendo carattere patrimoniale non possono essere ceduti nemmeno attraverso rinunzia, transazione ecc.
  • Intrasmissibili: non possono essere trasmessi per atto tra vivi o mortis causa.
  • Imprescrittibili: possono essere fatti valere in qualsiasi momento, no prescrizione o usucapione.
  • Originari o innati: si acquistano in seguito alla nascita o in seguito a mutamento di status.

Tipi di diritti della personalità

I principali tipi di diritti della personalità sono:

  • Diritto alla vita e integrità fisica: è tutelato in sede penale e civile. Sono vietati gli atti di disposizione sul proprio corpo, non sarà possibile vendere un rene e sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
  • Diritto all'onore: tutela la dignità della persona concedendo l'azione sia penale sia civile nei confronti di chi lo violi con atti volti a screditare la dignità, e la considerazione sociale di un individuo.
  • Diritto alla riservatezza: tutela l'esigenza ad avere una sfera personale dalla quale si può escludere chiunque dalla sua conoscenza. Relativa al trattamento dei dati personali.
  • Diritto al nome: tutela l'interesse della persona ad usare il proprio nome come segno distintivo della persona. Tutela l'interesse alla propria differenziazione e identificazione sociale. La tutela è accordata anche a chi, pur non essendo titolare del nome, abbia l'interesse alla tutela fondato su ragioni familiari degne di essere protette.
  • Diritto all'identità personale: è conseguenza del diritto al nome come interesse alla propria identificazione sociale.

Enti giuridici

In base alla natura, abbiamo:

  • Enti pubblici disciplinati da apposite norme di diritto pubblico che regolano la costituzione e il funzionamento es. INPS.
  • Enti privati sono costituiti da persone che vogliono perseguire uno scopo. Se questo scopo è il lucro si parla di Società se lo scopo non è lucrativo si parla delle ONLUS che non sono un nuovo tipo di soggetto giuridico, in aggiunta a quelli previsti per riservare loro un regime fiscale particolare in relazione allo scopo non lucrativo.

I soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS sono:

  • Le associazioni riconosciute e non riconosciute.
  • I comitati.
  • Le fondazioni.
  • Le società cooperative.
  • Gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.

Non possono in ogni caso essere ONLUS: gli enti pubblici.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MrStout di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Palermo Gianfranco.
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