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Diritto privato – Sintesi Pag. 1
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La compravendita

L'art 1470 definisce la vendita come il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. La vendita è tipicamente contratto consensuale, ha di regola efficacia traslativa (trasferimento immediato del diritto al compratore). Elementi essenziali sono: consenso, cosa e prezzo.

La compravendita non richiede forme determinate, tranne che per i beni immobili, per i quali è richiesto ad substantiam l'atto scritto (1350).

La cosa venduta può essere un bene materiale o un diritto (1470), una cosa generica (valida anche se il venditore non ha la disponibilità dei beni venduti), una cosa specifica (presuppone l'esistenza dell'oggetto), una cosa altrui, una eredità.

Il prezzo deve essere vero (non illusorio) e certo (determinato o determinabile).

L'obbligo principale del venditore (1476) nella vendita con efficacia reale

è quello di consegnare la cosa (tradizione del possesso); in quella obbligatoria è di far acquistare al compratore la proprietà della cosa.

Si ha evizione quando il compratore è privato del diritto sul bene acquistato, in conseguenza di una pronunzia giudiziaria che accerta un difetto nel diritto del dante causa. Ci sono tre momenti: pericolo dell’evizione (quando vi è pericolo di rivendica della cosa acquistata o di una parte di essa, oppure la cosa risulta gravata da garanzie o da vincoli di indisponibilità, oppure il diritto che aveva il venditore era viziato e queste circostanze non sono state dichiarate nel contratto, il compratore può sospendere il pagamento (1481-82)); l’evizione minacciata o pretesa dal terzo in giudizio; l’evizione compiuta (con il passaggio in giudicato della sentenza a favore del terzo).

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano

inidoneaall’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (1490); la garanzia non èdovuta se i vizi erano conosciuti dal compratore o erano facilmente riconoscibili (1491).

Il compratore ha la scelta tra l’azioni: la redibitoria che è una forma di risoluzione con la quale sichiede la restituzione del prezzo; la estimatoria con la quale il compratore chiede una riduzione delprezzo (1492).

L’obbligo principale del compratore è quello di pagare il prezzo (1498), sono a carico delcompratore le spese della vendita e le altre accessorie (1475). Il pagamento deve avvenire nelmomento e nel luogo della consegna.

La risoluzione avviene di diritto, sia a vantaggio del venditore, sia a vantaggio del compratore,quando, prima della scadenza del termine stabilito per l’esecuzione della vendita, una delle partiabbia fatto l’offerta della propria prestazione e l’altra parte lasci poi scadere il termine senzaadempiere.

La risoluzione avviene ipso iure, purché entro 8 giorni dalla scadenza l'interessato comunichi all'inadempiente che intende valersi della risoluzione legale (1517). Con il patto di riscatto il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e rimborsando le spese fatte dal compratore; il venditore però deve comunicare al compratore la dichiarazione di riscatto e deve corrispondere le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo (1503); si può esercitare entro 2 anni per i mobili e 5 per gli immobili (1501). Nella vendita immobiliare la dichiarazione di riscatto dev'essere fatta per iscritto (1503) ed ha efficacia reale. Nella vendita con riserva della proprietà l'effetto traslativo rimane strettamente collegato, e all'effettivo adempimento della controparte. Il patto di prelazione consiste nella facoltà che il venditore si riserva, qualora il compratore.

decidadi rivendere la cosa, di comprarla, a parità di condizioni, con preferenza rispetto ad altri acquirenti.

Nella vendita a prova (1521) il contratto è vincolante per entrambe le parti, ma a condizione che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso cui è destinata.

La vendita in massa ha per oggetto un gruppo di cose. Il trasferimento della proprietà è immediato, anche se nel momento della conclusione del contratto il prezzo totale non è determinato.

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Publisher
A.A. 2012-2013
2 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli o del prof Gatt Lucilla.