La compravendita
L'articolo 1470 definisce la vendita come il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. La vendita è tipicamente un contratto consensuale e ha di regola efficacia traslativa, ovvero il trasferimento immediato del diritto al compratore. Gli elementi essenziali sono: consenso, cosa e prezzo.
La compravendita non richiede forme determinate, tranne che per i beni immobili, per i quali è richiesto ad substantiam l'atto scritto (articolo 1350). La cosa venduta può essere un bene materiale o un diritto (articolo 1470), una cosa generica (valida anche se il venditore non ha la disponibilità dei beni venduti), una cosa specifica (presuppone l'esistenza dell'oggetto), una cosa altrui, o un'eredità.
Il prezzo deve essere vero (non illusorio) e certo (determinato o determinabile). L'obbligo principale del venditore (articolo 1476) nella vendita con efficacia reale è quello di consegnare la cosa (tradizione del possesso); in quella obbligatoria è di far acquistare al compratore la proprietà della cosa.
Evizione
Si ha evizione quando il compratore è privato del diritto sul bene acquistato, in conseguenza di una pronunzia giudiziaria che accerta un difetto nel diritto del dante causa. Ci sono tre momenti:
- Pericolo dell'evizione: quando vi è pericolo di rivendica della cosa acquistata o di una parte di essa, oppure la cosa risulta gravata da garanzie o da vincoli di indisponibilità. Oppure il diritto che aveva il venditore era viziato e queste circostanze non sono state dichiarate nel contratto. In questo caso, il compratore può sospendere il pagamento (articoli 1481-82).
- Evizione minacciata: pretesa dal terzo in giudizio.
- Evizione compiuta: con il passaggio in giudicato della sentenza a favore del terzo.
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (articolo 1490); la garanzia non è dovuta se i vizi erano conosciuti dal compratore o erano facilmente riconoscibili (articolo 1491).
Il compratore ha la scelta tra le seguenti azioni:
- Redibitoria: una forma di risoluzione con la quale si chiede la restituzione del prezzo.
- Estimatoria: con la quale il compratore chiede una riduzione del prezzo (articolo 1492).
Obblighi del compratore
L'obbligo principale del compratore è quello di pagare il prezzo (articolo 1498). Sono a carico del compratore le spese della vendita e le altre accessorie (articolo 1475). Il pagamento deve avvenire nel momento e nel luogo della consegna.
La risoluzione avviene di diritto, sia a vantaggio del venditore, sia a vantaggio del compratore, quando, prima della scadenza...
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