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AZIONE DI MANUTENZIONE
• È concessa a chi sia stato molestato nel possesso di un immobile o di una universalità di mobili (art.1170)
e mira a ottenere la manutenzione del possesso medesimo.
– solo il possessore di diritti reali su beni immobili o universalità di mobili:
LEGITTIMATO ATTIVO:
azione non concessa a tutela del possessore di cose mobili nè a tutela della detenzione: lo scopo è
quello di evitare che chi abbia commesso spoglio possa paralizzare l'azione di reintegrazione dello
spoliato con azione di manutenzione.
– chiunque compia atti di turbativa o molestia, di fatto o di diritto, del
LEGITTIMATO PASSIVO:
possesso altrui, es con immissioni di fumo, ostruendo il passaggio con dei materiali, costruendo senza
rispetto delle distanze legali, ecc.
L'azione mira a ottenere la cessazione della turbativa, può avere anche funzione di recupero del perduto
possesso per le ipotesi di spoglio non violento nè clandestino.
DENUNZIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO
• Dette anche azioni CAUTELARI, mirano a preservare il bene da un pregiudizio o danno che possa derivare
da una cosa del vicino o da una nuova opera da lui intrapresa. Mirano ad ottenere dei provvedimenti provvi-
sori idonei ad evitare un danno, il giudizio successivo deciderà definitivamente sul merito della questione.
Legittimati attivamente alle azioni di nunciazione sono sia il possesore sia il titolare di un diritto reale di g.
DENUNZIA DI NUOVA OPERA (art.1171 comma 2)
◦ Può essere esercitata quando si abbia ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa da
meno di 1 anno possa derivare danno; il giudice potrà vietare o permettere la prosecuzione delle opere.
DENUNZIA DI DANNO TEMUTO: (art. 1172)
◦ Può essere esercitata quando si abbia ragione di temere un danno grave e imminente da un edificio, al-
bero o altra cosa del vicino. Il giudice disporrà le idonee cautele tecniche o giuridiche x il risarcimento.
ACQUISTO DEI DIRITTI REALI MEDIANTE IL POSSESSO
Tra gli "effetti del possesso" (art 1153 ss.) la legge inserisce alcuni modi d'acquisto a titolo originario della
proprietà e degli altri diritti reali:
POSSESSO TITOLATO DI BENI MOBILI
– USUCAPIONE
–
Istituti accomunati sal ruolo determinante del possesso e che si fondano sull'esigenza di rendere rapida e sicura la
circolazione dei beni. Sicura perchè si realizza un acquisto a titolo originario ( indipendente dai limiti e dai diritti
di terzi gravavanti sul bene), rapida perchè tale sicurezza evita di appesantire acquisti con lunghe indagini.
POSSESSO TITOLATO DI BENI MOBILI (o POSSESSO VALE TITOLO)
➢
Secondo l'art. 1153:
"chi acquista beni mobili dal non proprietario ne consegue la proprietà se ricorrono le seguenti condizioni:
un titolo idoneo al trasferimento del diritto, la buona fede, il possesso".
Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, uso e pegno sui mobili.
L'ambito di applicazione della regola è esclusivamente quello dei beni mobili
La reola opera solo in caso di valido acquisto dal non proprietario; non opera in caso di contratto nullo/inefficace.
Requisiti o elementi perchè possa operare la regola possesso vale titolo, come detto sopra sono:
1. TITOLO IDONEO AL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO
Deve aversi un atto o fatto di per sè in grado di realizzare un'attribuzione immediata all'acquirente (vendi-
ta, sentenza costitutiva, donazione).Non sono idonei:contratto sottoposto a condizione sospensiva perchè
non ha efficacia immediata, acquisto a causa di morte perchè erede entra nella stessa posizione del defunto.
2. BUONA FEDE AL MOMENTO DELLA CONSEGNA
Signidica ignoranza dell'altruità della cosa, la buonafede si presume, ma non giova se dipende da colpa
grave (art. 1147) (es. Compro diamante da vu cumprà, non posso obiettare che ignoravo provenienza furtiva).
3. POSSESSO
Della cosa derivante da una effettiva consegna da parte del disponente.
USUCAPIONE
➢
Modo d'acquisto di proprietà e altri diritti reali di godimento derivante dal possesso continuato per un certo tempo.
Anche qua acquisto a titolo originario, proprietà della cosa libera da eventuali pesi e diritti altrui. Il ruolo centrale è
svolto dal POSSESSO CONTINUATO PER UN CERTO TEMPO.
In concreto viene in rilievo, come modo d'acquisto della proprietà, in due ipotesi fondamentali:
a) Possesso senza alcun titolo o con titolo nullo
b) Possesso legittimato da titolo valido ma inefficace perchè proveniente a non domino, cioè da chi non è
titolare del diritto alienato.
Si distinguono due figure di usucapione che richiedono requisiti diversi:
USUCAPIONE ORDINARIA
• Si compie in virtù del possesso continuato per 20 anni (Art. 1158).Con determinati requisiti, dev'essere:
non acquistato in modo violento nè clandestino, non si richiede la buona
PACIFICO e PUBBLICO:
◦ fede e perciò anche il ladro potrà diventare proprietario del bene, purchè lo
possieda per 20 anni in modo pubblico.
esercitato in maniera continuativa nel tempo e non aver subito
CONTINUO E NON INTERROTTO:
◦ interruzioni. A interrompere l'usucapione però non basta un
qualunque atto stragiudiziale ma occorre una citazione in giudizio.
Con questa si acquistano i diritti di proprietà e di godimento su tutti i beni, mobili e immobili, università
di mobili e mobili registrati.
USUCAPIONE ABBREVIATA
• Richiede oltre al possesso continuato per un certo tempo, ulteriori requisiti
TITOLO IDONEO A TRASFERIRE IL DIRITTO: titolo valido e astrattamente idoneo.
◦ BUONAFEDE: ignoranza non gravemente colposa dell'altruità del bene.
◦ TRASCRIZIONE DEL TITOLO: richiesta per i soli beni immobili e mobili registrati e rileva anche
◦ perchè è da tale momento che comincia a decorrere il possesso utile per l'usucapione.
La durata varia in relazione ai beni: 10 anni per beni immobili e universalità di mobili, 5 anni per piccola
proprietà rurale, 3 anni per mobili registrati.
LA RESPONSABILITÀ CIVILE
COMPRENDE:
FUNZIONI E DISCIPLINA GENERALE
– STRUTTURA DELL'ATTO ILLECITO
– REGIMI SPECIALI DI RESPONSABILITÀ
– IL DANNO
– STRUMENTI A TUTELA DEL DANNEGGIATO
– FUNZIONI E DISCIPLINA GENERALE
DANNO GIURIDICO:
Ritenuto meritevole di considerazione da parte dell'ordinamento, distinto dal danno economico: danno
giuridicamente rilevante è solo il danno che dà luogo a risarcimento.
Consiste nella lesione di un interesse tutelato dalla legge, nella modificazione peggiorativa di un bene.
ATTO ILLECITO
Atto che provoca danni a terzi e che crea un obbligazione di risarcimento.
Può consistere sia in un fatto giuridico in senso stretto (es crollo edificio), che in un atto giuridico (illecito).
RESPONSABILITÀ CIVILE
Complesso di principi che regolano il risarcimento del danno non derivante da un rapporto contrattuale né dalla
violazione della legge penale. L'istituto prende il nome di responsabilità extracontrattuale, civile ed aquiliana, dal
nome della legge romana che la introdusse.
Responsabilità penale: TIPICA: si può essere condannati a una pena solo se il fatto è specificatamente
– previsto come reato dalla legge.
Responsabilità civile: ATIPICA: non è necessario che la legge preveda specificatamente questo o quel
– comportamento, è sufficiente che sia stato violato un interesse tutelato dalla legge.
STRUTTURA DELL'ATTO ILLECITO
Art. 2043: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno."
IMPUTABILITÀ
L'atto dannoso dev'essere imputabile al suo autore, deve cioè essere commesso con coscienza e volontà. L'agente
deve aver scelto liberamente e coscientemente di tenere il comportamento che ha cagionato il danno.
Art.2046: “Non responsabile chi non ha capacità di intendere o di volere al momento in cui ha commesso il fatto”
L'incapacità non deve però dipendere dal soggetto (es.volontariamente drogato).
LA COLPA E IL DOLO
Per importare responsabilità, il comportamento dev'essere doloso o colposo: A differenza di quanto accade nel
diritto penale, non emergono differenze disciplinari tra dolo e colpa.
DOLO: intenzionalità , coscienza e volontà dell'atto lesivo.
– L'evento è lo scopo cui è diretta l'azione del soggetto. È l'intenzione a realizzare un certo evento.
COLPA: quando vi è negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini. Ciò
– che si rimprovera al soggetto è di non aver osservato la diligenza media, la cui inosservanza
importa responsabilità per i danni. Per la valutazione della colpa del danneggiante la legge
utilizza il criterio della diligenza del buon padre di famiglia.
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
Talvolta la legge consente alcuni atti anche se sono fonte di danno per altri. Gli ATTI LECITI DANNOSI.
In tali ipotesi la legge contempera interessi in conflitto consentendo l'attività dannosa ma imponendo l'obbligo di
corrispondere un'indennità al danneggiato. Diversa dal risarcimento perché non deve comprendere tutto il danno.
ATTI LECITI DANNOSI:
• Accesso al fondo altrui per recuperare la cosa propria
– Immissioni intollerabili e tuttavia consentite
– Inseguimento di animali sul fondo altrui
–
In altri casi l'imputabilità può mancare per difetto di coscienza/ di libertà di agire:
Non è responsabile chi, pur essendo capace non aveva piena libertà di scelta
• ESERCIZIO DI UN DIRITTO:
• Non responsabile chi tiene un comportamento nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un
dovere. Ovviamente dipende dal modo in cui si è esercitato il diritto. Il danneggiante sarà tenuto al
risarcimento solo se il danno ingiusto prodotto era evitabile.
LEGITTIMA DIFESA
• Art.2044: Non responsabile chi agisce per legittima difesa, purché essa sia proporzionata all'offesa temuta
STATO DI NECESSITÀ
• Art.2045 quando si è agito per salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona. In questo
caso al danneggiato è dovuta un'indennità determinata dal giudice. La scriminante in questo caso può
operare solo se il pericolo non è stato volontariamente causato. Non può essere invocata es. Da chi si sia
trovato a fare una manovra azzardata a causa dell'alta velocità.
IL NESSO DI CAUSALITÀ
La presenza della fattisp