Estratto del documento

Parte I: I soggetti del rapporto giuridico

Il soggetto

Idoneità ad essere titolare delle posizioni giuridiche soggettive. Possono non essere riconosciuti come soggetti alcuni esseri umani (es. schiavi) e la qualità di soggetto è attribuita anche a entità diverse dagli uomini (es. S.p.A.).

Le persone fisiche

Capitolo V: La capacità giuridica

Attitudine a essere titolari di posizioni giuridiche soggettive, capacità di essere soggetto di diritti e obblighi.

Capacità giuridica generale: attributo delle persone fisiche (esseri umani) e delle persone giuridiche (associazioni riconosciute, fondazioni, società, regioni, province, comuni).

Capacità giuridica parziale: attributo degli altri enti giuridici (associazioni non riconosciute) e dipende dalla loro più ridotta attitudine a essere portatori di interessi giuridicamente rilevanti. Tali enti non hanno piena e generale capacità giuridica, non hanno la personalità giuridica.

Nascita e acquisto della capacità giuridica

Art. 1 cc, comma 1: "La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita." Già alla nascita il soggetto può essere titolare di beni patrimoniali.

La legge considera due ipotesi:

  • Nascituro concepito: Non si riscontra una tutela generale, come persone fisiche, ma specifiche forme di tutela dei suoi diritti, personali e patrimoniali. Diritti personali: diritto alla vita del concepito. Diritti patrimoniali: ha capacità di succedere per causa di morte e di ricevere donazioni (art 462 comma 1): "Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione". (art 784 comma 1): "La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito...". A fronte di tali disposizioni, la legge prevede genericamente che i diritti riservati al concepito sono subordinati all'evento della nascita (art. 1 comma 2), il concepito acquista immediatamente i diritti che gli sono attribuiti in seguito alla nascita.
  • Nascituro non ancora concepito: Si richiede soltanto che il futuro beneficiario sia figlio di persona vivente al momento della donazione o della morte del testatore. Art. 784 comma 1 continuo: "... oppure a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti". Art 462 comma 3 "Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al momento della morte del testatore, benché non ancora concepiti". Egli non ha una generale capacità di succedere per legge ma solo se concepito nel testamento e il suo acquisto non è immediato come quello del concepito.

Limitazioni della capacità giuridica

L'art. 22 Cost vieta che la capacità giuridica possa essere limitata per motivi politici, oggi sono ammissibili solo le incapacità che risultino giustificate o da un'esigenza di tutela del soggetto o da un interesse pubblico. Esse sono chiamate: incapacità speciali e sono determinate da:

  • Età: es divieto di lavoro per minori di 15 anni.
  • Stato delle persone: es divieto di matrimonio tra persone legate da stretti vincoli di parentela.
  • Ufficio ricoperto: es divieto per pubblici amministratori di rendersi acquirenti di beni degli enti da essi amministrati.

Ove l'incapace si renda egualmente parte di tali rapporti l'atto negoziale risulta nullo e il rapporto privo di effetti.

La capacità di agire

Art. 2 c.c: "Con maggiore età si acquista capacità di compiere tutti atti per quali non sia stabilita un'età diversa": a compiere validamente atti giuridici, si acquista per la generalità degli atti al compimento del 18º anno. L'atto compiuto da persona che manca di capacità d'agire non è privo di rilevanza né di propria efficacia, non è completamente nullo ma annullabile. L'atto giuridico può essere compiuto validamente da un incapace d'agire se questi agisce in nome altrui, in forza di una procura rilasciata da un soggetto capace. (art. 1389).

Le ipotesi di perdita totale o parziale della capacità di agire sono elencati sotto l'espressione di incapacità legale.

La minore età, l'interdizione e l'inabilitazione

Il soggetto che non ha compiuto i 18 anni è incapace, il minore a pari dell'interdetto e dell'inabilitato è considerato dal sistema come soggetto non idoneo ad esercitare i diritti e i doveri di cui è titolare. Secondo l'art. 316 "Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore età o all'emancipazione".

Minore emancipato: minore che ha contratto matrimonio, l'emancipazione gli consente di compiere da solo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Incapacità assoluta di agire

  • Minore d'età: Tutte le decisioni personali e patrimoniali che lo riguardano e i relativi atti giuridici sono di competenza del suo legale rappresentante (genitori o tutore). Fanno eccezione gli atti per i quali sia stabilita un'età diversa es. Art 165 Sedicenne ammesso a contrarre matrimonio. Per quanto riguarda gli atti negoziali della vita quotidiana, il dato dell'incapacità non è considerato, ritenendo che il minore agisca non in proprio, ma in qualità di rappresentante volontario dei genitori.
  • Interdizione: Una persona è totalmente privata della capacità di agire per provvedimento del giudice:
    • Interdizione giudiziale: presuppone abituale e grave infermità di mente (art.414 c.c.), tali persone sono interdette ove ciò sia necessario per assicurare la loro adeguata protezione. Non possono contrarre matrimonio (art.85) e gli atti compiuti da loro, annullati senza che occorra dimostrazione.
    • Interdizione legale: pena accessoria che discende da una condanna penale (ergastolo o reclusione > 5 anni, art. 32 c.p.). La pena si protrae nel tempo per tutta la durata della condanna rispetto all'interdetto giudiziale; rimane libero di contrarre matrimonio, fare testamento, iscriversi a un partito.

Incapacità naturale

Condizione di chi sia di fatto incapace di intendere e di volere; perché infermo di mente o in condizione di incapacità nel momento in cui compie un atto (ad. es. ubriachezza, ipnotismo, ecc), la legge a tutela di questi prevede la possibilità di annullare l'atto compiuto.

Incapacità relativa di agire

Inabilitazione: Istituto con il quale il giudice stabilisce una diminuzione della capacità di agire a persone con infermità di mente meno grave o che per abuso di alcolici o stupefacenti espongono la propria famiglia a gravi pregiudizi economici, il sordomuto e il cieco quando tali minoranze non siano compensate da un'educazione sufficiente. L'inabilitato gode della capacità d'agire con riguardo all'ordinaria amministrazione del suo patrimonio; per il resto dev'essere affiancato da un curatore.

Gli istituti di protezione dell'incapacità legale

Limitando totalmente o parzialmente la capacità d'agire di taluni soggetti, la legge intende predisporre alcune tutele a favore di essi nei confronti di tutti gli altri soggetti del diritto e del sistema giuridico in generale. Conseguenza principale è l'inefficacia giuridica degli atti posti in essere da questi, questa incapacità viene risolta conferendo i poteri ad altri soggetti, destinati a sostituirsi all'incapace nell'esercizio dei diritti.

Sostituzione

La sostituzione può avvenire:

  • Automaticamente se la legge già prevede e indica quali sono i soggetti incaricati all'agire:
    • Potestà dei genitori sui figli minori (Art. 315 e ss.): I genitori hanno doveri di natura personale (allevare, educare, istruire) e sono rappresentanti legale: stipulano in nome del figlio e nel suo interesse, egli compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione (spese correnti, ordinaria gestione del patrimonio es. acquisto vestito ecc.).
  • La legge assegna al giudice il potere di indicare i soggetti chiamati a quest'ufficio:
    • Tutela dei minori e degli interdetti: Istituto previsto per le ipotesi di totale incapacità di agire come gli interdetti e ai minori privi di genitori. La loro attività giuridica è svolta da un rappresentante legale: tutore e del protutore nominato dal giudice tutelare secondo un criterio di designazione predeterminato, seguendo le indicazioni del genitore, dei parenti prossimi o del giudice stesso. Oltre a rappresentare il minore o l'interdetto in tutti gli atti civili, ha la cura della persona e ne amministra i beni.
    • Curatela dei minori emancipati e degli inabilitati: La funzione del curatore è quella di integrare una capacità di agire che la legge o il giudice hanno semplicemente limitato ma non soppresso. È il caso dell'inabilitato e del minore emancipato. Essi hanno la capacità di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e quelli personali (es matrimonio), per il testamento sono capaci purché provvisto della concreta capacità di intendere e di volere. Per gli atti di straordinaria amministrazione sono assistiti dal curatore che deve dare l'assenso, inoltre è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Il curatore assiste nell'amministrazione dei beni.

L'incapacità naturale

Ricorre frequentemente la situazione in cui ad una carenza effettiva, naturale, di capacità a causa di malattia mentale corrisponde l'attribuzione della piena capacità di agire, in quanto si preferisce non intervenire con un provvedimento giudiziale, quasi sempre irrevocabile, di soppressione della capacità, molte volte la situazione di incapacità è solo temporanea (es. soggetto che fa uso di alcool o droga). Il mezzo di protezione dell'incapace è:

Amministrazione di sostegno

Istituto generale diretto a proteggere la persona con limitazione della capacità con riferimento solo ad alcuni atti per effetto di una menomazione fisica o psichica (es.tossicodipendenti). L'amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare che indica specificamente:

  • Gli atti che il beneficiario può compiere soltanto con l'assistenza dell'amministratore.
  • Gli atti che l'amministratore compirà da solo quale rappresentante del beneficiario. L'amministratore è scelto tra i congiunti dell'interessato, seguendo spesso una sua indicazione.

Cittadinanza

La cittadinanza italiana si acquista in tre modi:

  • Comunicazione: per matrimonio o per filiazione, acquisto automatico della moglie e dei figli del pater-familias, è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini, o se nato nel territorio della Repubblica il figlio di ignoti o di genitori apolidi.
  • Beneficio di legge: la legge prevede l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero o dell'apolide figlio di madre o padre o di avo già cittadino per nascita, e dello straniero nato in Italia.
  • Naturalizzazione: Straniero che abbia prestato lavoro alle dipendenze dello Stato per almeno 5 anni o abbia risieduto nel territorio della Repubblica per almeno 4 anni se cittadino di un paese UE altrimenti 10 anni.

Gli enti giuridici

Capitolo VII: Gli enti giuridici

Titolo II Libro I Codice Civile:

Ente giuridico: Organizzazione stabile di persone o beni, volti al perseguimento di uno scopo. Formati da una precisa struttura organizzata espressa attraverso i soggetti che lo compongono ma con una propria individualità, distinto dai singoli membri e portatore di autonome esigenze che non si identificano né esauriscono in quelle dei suoi membri. Sono organizzazioni no profit che hanno una soggettività giuridica, sono titolari di diritti e di obblighi. Possono acquistare capacità giuridica come le persone fisiche.

Si distinguono in quelli con soggettività giuridica e quelli con personalità giuridica. Questi ultimi hanno identica idoneità di essere titolari di diritti ed obblighi ma una completa autonomia patrimoniale rispetto ai soggetti fisici che partecipano a tale ente o che compongono gli organi che servono ad esprimere all'esterno la capacità dell'ente stesso. Ci sono anche enti del diritto pubblico (regioni, università) oltre a quelli di diritto privato. Delle obbligazioni contratte dall'ente dotato di personalità giuridica risponde solo il patrimonio di tale personalità, non i singoli componenti dell'ente stesso. Nel caso il debito sia superiore al patrimonio, la differenza rimasta non potrà essere ottenuta dal creditore.

Capitolo IX: I tipi degli enti non economici

Nel nostro ordinamento esistono 3 grandi tipi di persone giuridiche private che si distinguono dalle società (regolate nel libro V) per lo scopo per cui vengono costituite, cioè scopo non lucrativo:

  • Associazioni (regolate nel Libro I del cc articoli 14 e seguenti)
  • Fondazioni (regolate nel Libro I del cc)
  • Comitati (regolate nel Libro I del cc articoli 39 e seguenti)

I fini non economici possono anche implicare, per la loro realizzazione, lo svolgimento di attività economiche e sono addirittura compatibili con l'esercizio professionale di attività economiche organizzate per la produzione di beni o servizi, quali sono le attività d'impresa purché l'utile d'impresa sia destinato a coprire i costi dell'attività necessaria al raggiungimento del fine non economico.

Associazioni

L'associazione è un ente che si costituisce tra più persone tramite contratto, ovvero è un accordo tra due o più parti che deve avere la forma di atto pubblico. Es società sportive, mediche o comunque di rilevanza sociale, di tipo religioso. Necessitano al proprio interno di uno statuto, un documento approvato in sede di costituzione dell'ente in cui vengono basate le regole che fondano la vita associativa e gli organi che compongono la società.

Associazioni riconosciute

Organizzazioni stabili di persone, fornite di personalità giuridica, che persegue un fine non di lucro, nate da un contratto plurilaterale con comunione di scopo; esso stabilisce i diritti e gli obblighi degli associati.

Caratteristiche specifiche:

  • Pluralità di persone: il suo venir meno è causa di estinzione dell'ente.
  • Fine: non di lucro, lo scopo deve essere di tipo ideale e l'attività può consistere nell'organizzazione di mostre, conferenze, viaggi, erogazione di sussidi, assistenza a malati, ecc. L'importante è che il suo scopo non sia quello di distribuire profitto o lucro dell'attività ai suoi soci.
  • Atto costitutivo: accordo tra due o più persone di dar vita all'associazione.
  • Statuto: regole relative all'ordinamento dell'ente.
  • Assemblea dei soci: organo principale a cui spetta l'indirizzo complessivo e le scelte fondamentali sull'attività da svolgere, organo deliberante, decide in base al principio maggioritario.
  • Amministratori: organo esecutivo dell'ente, coloro che lo rappresentano all'esterno, lo gestiscono e curano l'esecuzione delle delibere assembleari, sono nominati e revocati dall'assemblea. Sono responsabili verso l'ente per il loro operato, ma non rispondono ordinariamente delle obbligazioni dell'ente.

Estinzione

  • Venir meno della pluralità dei soci.
  • Raggiungimento o sopravvenuta impossibilità dello scopo.
  • Delibera assembleare.

Verificatasi una di tali cause si apre la fase della liquidazione: si provvede cioè a pagare i debiti e a devolvere il residuo patrimonio in conformità alle previsioni dello statuto. In seguito la persona giuridica si estingue.

Associazioni non riconosciute

Organizzazione stabile di persone, priva di personalità giuridica, diretta a uno scopo non di lucro. Autonomia patrimoniale imperfetta: dei debiti rispondono non solo l'associazione con il "fondo comune" ma anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Gli altri soci che rimangono estranei all'obbligazione, non rispondono di essa.

Nella realtà sociale esse occupano un posto tra i più rilevanti, partiti politici, club sportivi, ricreativi e sindacati fanno parte di esse; nonostante la Costituzione preveda per i sindacati la registrazione e l'acquisto della personalità giuridica. Hanno fatto questa scelta per la maggior snellezza di gestione e l'assenza di controlli pubblici. Finché dura l'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere la propria quota in caso di recesso o esclusione.

Fondazioni

Istituzioni dotate di personalità giuridica, caratterizzate da un patrimonio vincolato ad uno scopo. A differenza delle associazioni, possono essere disposte anche con testamento. Se fatta in vita deve essere costituita mediante atto pubblico. NON hanno fini di lucro. Il più delle volte scaturiscono dal gesto di un fondatore che destina in modo permanente dei beni alla realizzazione di uno scopo (assistenza, beneficenza, elevazione culturale) che si traduce nel vantaggio di categorie di beneficiari preventivamente non determinati. Il fondatore fissa le regole, che gli amministratori si limitano ad eseguire, perché sia realizzato lo scopo prefisso.

Elementi caratterizzanti

  • Patrimonio: insieme di beni.
  • Destinazione a uno scopo ideale: culturale, scientifico, assistenziale.
Anteprima
Vedrai una selezione di 14 pagine su 64
Appunti + Sintesi Diritto privato I Pag. 1 Appunti + Sintesi Diritto privato I Pag. 2
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti + Sintesi Diritto privato I Pag. 6
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti + Sintesi Diritto privato I Pag. 11
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti + Sintesi Diritto privato I Pag. 16
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti + Sintesi Diritto privato I Pag. 21
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti + Sintesi Diritto privato I Pag. 26
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti + Sintesi Diritto privato I Pag. 31
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti + Sintesi Diritto privato I Pag. 36
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti + Sintesi Diritto privato I Pag. 41
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti + Sintesi Diritto privato I Pag. 46
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti + Sintesi Diritto privato I Pag. 51
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti + Sintesi Diritto privato I Pag. 56
Anteprima di 14 pagg. su 64.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti + Sintesi Diritto privato I Pag. 61
1 su 64
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher crocodile.seven di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Tullio Antonio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community