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2. Ordinamento giuridico
Sociabilità del diritto
- Cooperazione tra gli uomini che rende realizzabili risultati impossibili per il singolo
- Manifestazione dei bisogni individuali e collettivi
"Societas"
- Gruppo organizzato che presenta:
- Regole di condotta che garantiscano il comportamento da assumere o da cui astenersi
- Organi che stabiliscano e attuino le regole
- Gruppo affidabile in base a precise regole di struttura
- Principio di effettività che riesca rispettare le regole (di condotta e di struttura)
- Limite entro cui un dato complesso di regole disciplina un gruppo
Ordinamento giuridico
- È tale quando esiste una autorità capace di ottenere
- La sua legittimazione deriva dal consenso dei componenti
- Insieme di regole mediante le quali è organizzata una collettività e viene disciplinato e diretto lo svolgimento della vita sociale
- Finalità: ordinazione e la necessità sociale
- Distinguiamo:
- Diritto oggettivo: insieme di regole che organizzano la vita sociale
- Diritto soggettivo: situazione giuridica appartenente ad un individuo
Sociatà pubblica
- Forme di collettività che si propone finalità di origine generale
- Armonia e presupposti reciproci e soddisfare le varie attività promosse dai bisogni in modo ordinato e pacifico
Ordinio pubblico
- "Pieno sviluppo della persona" (ART3 Cost.) e promuovono lo sviluppo sociale ed economico nello stato
- Centro omissario esternum indirizzano la gestione della cosa allo stato
- Ideale di giustizia: ordinato insieme della vita sociale (es. pace, sicurezza ...)
società politica nella forma di STATO
- comunità di individui stanziata in un territorio su cui si dispiega la SOVRANITÀ dello Stato
- organizzata in base a un insieme di regole → ORDINAMENTO GIURIDICO
NORMA giuridica DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI
- Volontà di rispettare (anche sanzionate) - Chi dice ORIGINARIA:
- Regole della cui esistenza - Ha un obiettivo che non si rispetta a
- Più ordinamenti - Controllo di volontà da un altro soggetto
- Più cittadine (Stati stranieri)
→ (SI RICONOSCE → NON RICONOSCIUTI)
RAPPORTI INTERNAZIONALI
- → dopo la 2a W.W. intensa collaborazione fra gli Stati x raggiungimento della PACE
- → e diffusione dello SVILUPPO ECONOMICO
ART. 10 Costituzione
- → l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
- generalmente riconosciute
- insieme delle regole che disciplinano i rapporti fra gli Stati
- SOVRANI
→ vanno riconosciuto rispettiva autorità
FONTE COSTITUZIONALE →
Fanno origine delle norme delle relazioni tra gli Stati =
FONTE ARTIZIA →
nasce da appositi accordi bi o plurilaterali che ciascuno
Stato stringe con altri = si rispettano x rispetto
(i trattati devono essere ratificati ART. 80 Cost.)
ART. 11 Costituzione → limitazione della sovranità dello Stato
x costruire la PACE, perché gli Stati si rispetteranno a vicenda
→ limitazioni
Capitolo 1 paragrafo 6
La struttura della norma: la fattispecie
NORMA
- Enunciato precettivo che si articola nella formulazione di una ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza o effetto giuridico.
acquisto di un diritto
insorgenza di un'obbligazione
estinzione o modifica di un diritto
- Si struttura come un periodo ipotetico
- premessa di un accadimento futuro ed eventuale
- conseguenze giuridica che deriva dal concretizzarsi dell'evento
la parte della norma che descrive l'evento è la fattispecie
ASTRATTA
- Fatto (o assieme di fatti) descritto ipoteticamente ad indicare qualsiasi fatto identificabile nell'ipotesi
- indica una data conseguenza giuridica
- il reale accadere dei fatti permette l'attuazione della norma in questione
CONCRETA
- determinato fatto (o complesso di fatti) realmente verificatosi
- la norma ne descrive gli effetti giuridici
verificazioni dei fatti normativi
FATTISPECIE
unico fatto
SEMPLICE
COMPLESSA
- pluralità dei fatti giuridici
- il no effetto non si verifica se non quando si siano realizzati tutti i fatti giuridici
FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA
- serie di fatti che si susseguono nel tempo
- si possono verificare effetti prodromici o preliminari, prima che l'intera serie sia completata
SITUAZIONI IN FATTO
- l’ordinamento le protegge contro i comportamenti lesivi in cui un oggetto può trovarsi rispetto a un bene e attribuire ad esse alcuni effetti indipendentemente dalle conformazioni con la legge
- due forme:
- POSSESSO
- DETENZIONE
- rapporti in forza di SOCIETÀ, di PRE-USO di un MARCHIO, di FAMIGLIA, di rapporti di LAVORO
SITUAZIONI SOGGETTIVE PASSIVE (ONERE, OBBLIGO, SOGGEZIONE, DOVERE)
- DOVERE GENERICO DI ASTENSIONE -> esercizio del diritto assente
- dovere di astenersi dal ledere il diritto altrui
- OBBLIGO -> a cui è tenuto il soggetto passivo di un rapporto obbligatorio
- PRETESA -> a cui è funzionale il rapporto obblig
- porta ad esigere uno specifico comportamento (prestazione) da altri - obbligazione inadempibile - risoluzione - risarcimento del danno
- SOGGEZIONE -> corrisponde al diritto potestativo
- ONERE -> ricorre quando a un soggetto è attribuito un potere, il cui esercizio è condizionato alla sua procedura comportamentale (non obbligatorio)
- es. comparire per accettare oppure giustificare i vizi delle cose vendute (es. l’ONERE di denunciare i vizi è 8 giorni dal giorno in cui li ha scoperti, altrimenti perde il vizio)
l’atto annullabile può essere impugnato dal rappresentante legale del minore e dello stesso minore, entro cinque anni da quando ne è divenuto maggiore.
Non può mai essere impugnato dallo stipulante maggiorenne (negozio unilaterale)
l’operazione di convalida.
Il contratto è annullabile ma una delle parti può eseguire l’azione di convalida.
Art. 404 comma 2 c.c. → include accrescimenti o unioni tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana (es.: spese per l’alimentazione).
Gestione del patrimonio (potere di amministrazione) → compiuti da ogni altro rappresentante (potere di rappresentanza) compiuto dai genitori
- Disgiuntivamente → atti di ordinaria amministrazione
- Congiuntamente (atti di valore accezione) → atti di straordinaria amministrazione (incide nel patrimonio) → vendite operazioni straordinarie
Per i compimenti degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (es. alienazione di immobile lasciato come eredità) devono essere muniti della preventiva autorizzazione del giudice tutelare
Gli atti privi di analogo debito poiché “più di uno” possono annullarsi dai genitori e dal minore divenuto maggiore
Se entrambi i genitori sono morti o impossibilitati ad esercitare la responsabilità genitoriale, la gestione del patrimonio del minore è di relazione temporanea compito del tutore (o valutato dal giudice tutelare mentre permane la derelizione del gestore)
Offrendo ulteriori garanzie rispetto ai genitori, deve unirvisi di autorizzazione del giudice tutelare e della piccolaggine autorizzazione del tribunale