L'ordinamento giuridico
Socialità del diritto
- Cooperazione tra gli uomini che rende realizzabili interessi impossibili per il singolo
- Realizzazione dei bisogni individuali e collettivi
«Societas»
- Gruppo organizzato che presuppone:
- Regole di condotta che garantiscono il comportamento da assumere o da cui astenersi
- Organi che stabiliscano e attuino le regole (vocabolario italiano: si basa e prescrive regole di struttura)
- Principio di effettività
- Che siano rispettate le regole (di condotta e di struttura)
- Limite entro cui un dato complesso di regole disciplina un gruppo
Ordinamento giuridico
- È tale quando esiste un'autorità capace di ottenere la sua legittimazione derivata dal consenso dei consociati
- Insieme di regole mediante le quali è organizzata una collettività e viene disciplinato e diritto lo svolgimento della vita sociale
- Finalità: «ordinare» la realtà sociale
- Distinzione:
- Diritto oggettivo: insieme di regole che organizzano la vita sociale
- Diritto soggettivo: situazione giuridica appartenente ad un individuo
- Distinzione:
Società politica
- Forma di collettività che si propone finalità di origine generale.
- Armonizza i preesistenti elementi e riflette le varie attività promosse dai bisogni in modo ordinato e pacifico
Ordine pubblico
- Pieno sviluppo della persona → (ART 3 Cost.) → presuppongo lo sviluppo sociale ed economico associato
- Riguarda molteplici interessi: individuali - la gestione delle attività è l'oggetto di garanzia e conduzione nell'ambito della vita sociale → Esigenza ...
L'ordinamento giuridico
Socialità del diritto
- Cooperazione tra gli uomini che rende realizzabili interessi impossibili per il singolo
- realizzazione dei bisogni individuali e collettivi
«Societas»
- gruppo organizzato che preesiste:
- 1) Regole di condotta che garantiscono il comportamento da assumere o da cui astenersi
- 2) Organi che stabiliscono e attivano le regole
- comunque affidabile in base a precise regole di struttura
- 3) Principio di effettività
- che hanno rispettato le regole (di condotta e di struttura)
- limiti entro cui un dato complesso di regole disciplina un gruppo
Ordinamento giuridico
- è tale quando esiste un'autorità capace di ottenere
- la sua legittimazione deriva dal consenso dei consociati
Insieme di regole mediante le quali è organizzata una collettività e viene disciplinato il diritto lo svolgimento della vita sociale.
- finalità: ordinare la realtà sociale
- distinguiamo
- Diritto oggettivo: insieme di regole che organizzano la vita sociale
- Diritto soggettivo: situazione giuridica appartenente ad un individuo
Società politica
- forma di collettività che si propone finalità di origine generale
- armonizza i presupposti indispensabili e svolgere le varie attività provenienti dai bisogni di
- nucleo ordinato e pacifico
Ordine pubblico
- «pieno sviluppo della persona» (art 3 cost.) → preminenza lo sviluppo sociale ed assogna principi
- cause originarie: interesse - volontarietà - la gestione delle attività
- ordine di garantire l'ordinato svolgimento della vita sociale (es: sicurezza...)
società politica sotto forma di STATO
- comunità di individui stanziata in un territorio in cui si dispiega la sovranità dello stato
- organizzata in base a un insieme di regole, l'ordinamento giuridico
NORME, FONTI, DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI
- Si applica a tutti i cittadini dello stato straniero
- Si dice originaria: la sua obbligatorietà non è soggetta a controllo di verità da altre entità (sovrano non riconosciuti)
RAPPORTI INTERNAZIONALI
- dopo la 2 GM, intensa collaborazione fra gli stati per l'avvicinamento della PACE e diffusione dello SVILUPPO ECONOMICO
ART. 10 Costituzione
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
SOVRAN
- Fonte originaria delle norme delle relazioni tra gli stati
- Fonte consuetudinaria
Fonte antica
- Deriva da appositi accordi bilaterali (tra due stati), o plurilaterali (tra più di due)
Stato stringe con altri, ma si impegna a rispettare (i trattati devono essere ratificati; art 80 Cost)
ART. 11 Costituzione – L'inviolabilità della sovranità dello stato
- per favorire la pace, purché gli stati si astengano a rinuncia vincolante
ord
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