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Contratti reali e contratti aperti
I contratti reali richiedono non solo un accordo tra le parti, ma anche la consegna della cosa oggetto del contratto (ad esempio, un mutuo o un pegno). L'adesione al contratto aperto permette ad altre parti di entrare nel contratto, aggiungendosi alle parti che inizialmente hanno stipulato il contratto. L'adesione ha il valore di accettazione della proposta. La partecipazione a un contratto può avvenire secondo tre criteri:
- L'adesione deve avvenire in base alle modalità stabilite nel contratto.
- Se mancano le modalità di partecipazione, un nuovo aderente si forma quando la sua adesione si unisce a un organo costituito per l'attuazione del contratto.
- Se manca un organo, è necessario che l'adesione giunga a tutti i contraenti originari.
L'offerta al pubblico è un particolare tipo di proposta indirizzata a una collettività infinita di destinatari (ad esempio, l'esposizione di prodotti nelle vetrine). Il problema è quando e a quali condizioni si forma un contratto in questo caso. La risposta è data dai criteri dell'articolo 1336 comma 1:
Il primo criterio è che l'offerta al pubblico può essere accettata da chiunque, a meno che non sia stata revocata o che non sia scaduto il termine per l'accettazione.
come proposta di contratto e per formazione basta l'accettazione dell'interessato. Regola incontra limiti: offerta al pubblico vale come proposta se a. contiene estremi essenziali del contratto da concludere (prezzo sui prodotti) b. valore proposta non sia escluso da circostanze e usi- Vicende della formazione del contratto: morte e incapacità sopravvenuta del dichiarante Per arrivare a conclusione del contratto può passare un periodo di tempo in cui possono verificarsi alcune vicende che influiscono sulla conclusione del contratto: MORTE o INCAPACITÀ di chi ha fatto proposta o accettazione oppure egli può pentirsi con REVOCA della propria dichiarazione. (1) Proponente o accettante MUORE o DIVENTA LEGALMENTE INCAPACE dopo la conclusione del contratto il problema non riguarda la formazione che sarà trattata dall'erede o rappresentante legale prima della conclusione del contratto la proposta o accettazione perdono efficacia e il procedimento di formazione si interrompe. La regola ha 2eccezioni: Proposta IRREVOCABILE sopravvive a aventi che colpiscono autore (art. 1329 c.2)
Se dichiarante è imprenditore e contratto è attinente a lavoro impresa, proposta o accettazione rimangono EFFICACI e la formazione del contratto fa capo a chi subentra in impresa
Eccezione a regola generale se:
- Dichiarante è piccolo imprenditore
- Se lo richiedono natura affare o altre circostanze
(2) Dopo aver formulato proposta o accettazione, dichiarante si PENTE e vuole impedire formazione contratto. può farlo con atto unilaterale: REVOCA
PROPOSTA può essere revocata fino al momento in cui il contratto risulta concluso
Se revoca proposta riesce a bloccare formazione contratto ma l'altra parte ha già accettato e, senza sapere delle revoca, comincia in buona fede a eseguire contratto revocante deve indennizzarla di spese e perdite causate da inizio di esecuzione (art. 1328)
ACCETTAZIONE può essere revocata se revoca giunge a
conoscenza del proponente prima dell'accettazione (art. 1328) (atto ricetti zio)-La proposta irrevocabileCasi in cui proposta non si può revocare irrevocabilità proposta da legge. Può dipendere da decisione proponente che si impegna a tenere ferma proposta per un certo tempo (art. 1329) non può revocare proposta prima di scadenza termine e se lo fa REVOCA è SENZA EFFETTO.Se termine scade senza che oblato abbia accettato, proposta rimane ma è revocabile. Se proposta è irrevocabile non perde efficacia per morte o sopravvenuta incapacità proponente tranne se persistere efficacia sia escluso da natura dell'affare o usi (art.1329)-L'opzione è accordo tra proponente e oblato. Proponente si obbliga a tenere ferma proposta per certo periodo di tempo con effetti dell'irrevocabilità proposta (art. 133)Termine deve essere fissato da: a. Parti b. Giudice (se non l'ha fatto a.)La prelazione è il diritto di essere preferito a chiunque altro, a parità di condizioni, nella conclusione di un contratto.
La differenza con l'opzione è che la prelazione può essere esercitata solo se la parte vincolata decide di vendere.
Esistono due tipi di prelazione, che si differenziano per fonte ed effetti:
- Prelazione convenzionale: nasce per volontà delle parti interessate. Ha efficacia obbligatoria, cioè attribuisce al titolare il diritto di credito non opponibile a terzi.
- Prelazione legale: è disposta dalla legge, ad esempio la prelazione del coerede per la vendita delle quote ereditarie. Ha efficacia reale, cioè è opponibile a terzi.
La formazione del contratto avviene in modo progressivo, pezzo per pezzo. Può succedere che le parti trovino accordo su certi punti e non su altri. Ma il contratto è formato?
Per rispondere a questo problema, esistono due criteri:
- Il contratto non si conclude se non si è raggiunto accordo su tutti gli aspetti, sia essenziali che secondari.
- Il contratto si conclude se le parti dichiarano di considerare che un accordo parziale basti a impegnarli contrattualmente.
BUONAFEDE cioè con correttezza e lealtà (art. 1337) chi viola principio incorre in RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE. "Incorre in responsabilità precontrattuale parte che conoscendo o dovendo conoscere una causa di invalidità del contratto, non ha dato notizia all'altra parte" (art. 1338)
ROTTURA della TRATTATIVA (= abbandonare ingiustamente trattativa) può essere forma di responsabilità precontrattuale se ci sono 2 requisiti:
- Rottura non abbia seria giustificazione
- Trattativa era avanzata e definita da aver creato un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto
Contratto si forma a condizioni non convenienti x vittima chi subisce DANNO deve essere RISARCITO da autore scorrettezza va risarcito solo INTERESSE NEGATIVO (danno che deriva da aver intrapreso la trattativa finita male). Comprende:
- Spese fatte
- Perdita di occasioni alternative che potevano portare a formazione contratto
Non è risarcibile
danno c.d. INTERESSE POSITIVO causato da mancato raggiungimento del risultato contrattuale-Contratti per adesione e standard (vedi cap.60.5-6)Assenza trattative e testo contrattuale predisposto da una sola parte. L'altra ci aderisce passivamente ("contratti di adesione")-Volontà e manifestazione della volontàVolontà non basta x formare contratto perché è solo atteggiamento mentale persona.Volontà contrattuale diventa giuridicamente rilevante se esce da sfera psichica soggetto e se viene manifestata all'esterno con mezzi oggettivi diventando socialmente conoscibile.Per concludere contratto non basta volontà di farlo ma serve MANIFESTAZIONE di VOLONTÀ-Modalità della manifestazione: dichiarazione, silenzio e comportamento concludenteVolontà è manifestata con segni di linguaggio (parola, scrittura) si ha MANIFESTAZIONE ESPRESSA di volontà (o Dichiarazione di volontà)
La volontà può manifestarsi anche con segni diversi dal linguaggio, si ha una manifestazione tacita di volontà. Si definisce comportamento concludente, che sono azioni del soggetto che, nel quadro delle circostanze, segnalano chiaramente la sua volontà contrattuale. È importante fare riferimento alle circostanze perché in circostanze diverse, lo stesso comportamento avrebbe avuto un altro significato.
Chi sale su un autobus manifesta la volontà di concludere un contratto di trasporto con l'impresa, ma fa qualcosa di più: forma il contratto con un gesto e nello stesso momento lo attua (negozio di attuazione).
Ci sono contratti per i quali la legge richiede una manifestazione espressa di volontà, come la delegazione, la fideiussione, l'accollo di tipo liberatorio.
Anche se la volontà può manifestarsi tacitamente, non significa che il silenzio (ossia l'assenza di segni) valga come manifestazione di volontà. Il silenzio porta alla formazione di un contratto solo in casi particolari previsti dalla legge (contratti che si).
concludono per mancato rifiuto dell'oblato).-
Contratti formali: funzioni della forma
Nel nostro sistema vale principio della LIBERTÀ DI FORMA: la manifestazione di volontà contrattuale non richiede modalità particolare ma può avvenire con qualunque modalità idonea a comunicarla e farla comprendere
Eccezione x alcuni contratti: legge richiede che volontà sia manifestata tramite particolari modalità espressive stabilite da legge stessa (CONTRATTI FORMALI o FORMA VINCOLATA) che si contrappongono a CONTRATTI NON FORMALI (o FORMA LIBERA).
Principale tipo di forma vincolata è SCRITTURA che si traduce in DOCUMENTO che a seconda dei casi si presenta con diversi gradi di complessità:
- Grado elementare: SCRITTURA PRIVATA richiesta per:
- C. trasferiscono proprietà immobili
- C. attribuiscono diritti di godimento di immobili di durata ultraventennale (locazione)
- C. di pubbliche amministrazioni
- Altri contratti