Cap 29: Formazione e forma del contratto
Il contratto esiste e produce i suoi effetti quando è formato (= concluso). Il problema della formazione è definire in quale tempo e luogo il contratto si forma, poiché ha un'importanza pratica.
Schemi legali per la formazione del contratto
La formazione del contratto implica un procedimento, ossia una sequenza di comportamenti umani che deve risultare conforme al modello stabilito dalle norme. Se la sequenza corrisponde allo schema fissato dalla legge, il contratto si può dire concluso. Nello stesso ordinamento possono esistere differenti schemi per la formazione del contratto:
- Schema base (regola generale per la formazione di tutti i contratti)
- Schemi particolari (regola per la formazione di una determinata classe di contratti)
Centrale è il concetto di dichiarazione contrattuale: esplicita manifestazione di fare il contratto.
Destinatari ed effetti delle dichiarazioni contrattuali: dichiarazioni ricettizie e non ricettizie
Le dichiarazioni di volontà emesse da una parte sono dirette a una determinata persona (Art.1335). La stessa caratteristica presentano le dichiarazioni volte a formare atti unilaterali (es.: recesso unilaterale da contratto è diretto). Dichiarazioni con queste caratteristiche si chiamano dichiarazioni ricettizie e gli atti si chiamano atti ricettizi. Per produrre i loro effetti non basta che la dichiarazione sia emessa, ma gli effetti si producono dal momento in cui la dichiarazione arriva a conoscenza del destinatario (art. 1334). La dichiarazione si reputa conosciuta dal momento in cui arriva all'indirizzo del destinatario (art.1335) e si producono effetti. La legge dà al destinatario la possibilità di provare che, anche se l'accettazione è giunta a suo indirizzo, egli è stato senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia (art.1335); se ci riesce, gli effetti non si producono.
Sono dichiarazioni non ricettizie quelle non indirizzate a un destinatario. Gli effetti degli atti si producono indipendentemente dalla conoscenza che altri soggetti abbiano della dichiarazione. (es.: testamento è atto non ricettizio).
Schema base: proposta e accettazione
Un problema nasce quando le parti si scambiano dichiarazioni a distanza (lettere, fax, email) o comunque quando il procedimento di formazione del contratto si sviluppa nel tempo. Per ordinare una realtà complessa, la legge individua due componenti elementari del contratto:
- Proposta
- Accettazione
Si pensa che una parte (proponente) formuli all'altra parte (oblato) una proposta di contratto. Art. 1236 c.1: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Proposta + accettazione conosciuta dall'oblato. Art. 1335 equipara a conoscenza della dichiarazione il suo arrivo all'indirizzo del destinatario. Proposta + accettazione giunta all'indirizzo del proponente (accettazione giunta a indirizzo proponente = contratto formato). Se il proponente vuole sostenere che il contratto non è formato, si rifà all'Art.1335 (vedi sopra). Altra possibilità di escludere la formazione del contatto, bisogna dimostrare che l'accettazione è tardiva; l'accettazione deve giungere nel termine stabilito dal proponente. L'accettazione è difforme se non è conforme alla proposta, creando così una nuova proposta (art. 1326).
Contratto formato mediante esecuzione
Una prima classe di contratti con uno schema diverso da quello generale comprende contratti che richiedono di essere eseguiti senza bisogno di preventiva accettazione comunicata al proponente. Ciò può accadere su richiesta del proponente stesso, per natura dell'affare o per consuetudine. Art. 1327: il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione richiesta. Proposta + inizio dell'esecuzione. Art.1327 c.2: l'accettante deve dare prontamente avviso dell'inizio dell'esecuzione. Se non lo fa, risarcimento danno.
Contratto formato mediante proposta non rifiutata
Non occorre accettazione né altro gesto dell'oblato. Art. 1333 c.2: Il contratto si forma in base alla proposta se l'oblato non la rifiuta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o degli usi. Proposta + mancato rifiuto dell'oblato (proposta + silenzio dell'oblato).
Contratti formati tramite consegna della cosa: contratti consensuali e reali
Regola generale: anche il contratto implica la consegna della cosa, e questa consegna non è necessaria per la formazione del contratto ma costituisce esecuzione del contratto già formato: la vendita si conclude con l'accordo fra le parti (proposta + accettazione). Contratti che si rifanno a questo schema generale si chiamano contratti consensuali.
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Diritto privato
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Diritto privato comparato - Schema