Situzioni giuridiche e rapporti giuridici
Le situazioni giuridiche riassumono il modo in cui le norme regolano le possibilità dei diversi soggetti relativamente ai diversi beni, in conformità con la graduatoria che le norme stesse intendono stabilire fra gli interessi dei soggetti. Le situazioni giuridiche possono classificarsi in due grandi categorie:
Situzioni giuridiche attive
Le situazioni giuridiche attive determinano la prevalenza dell’interesse di chi ne è titolare, sull’interesse di altri soggetti. Tuttavia, le situazioni giuridiche attive non sono tutte uguali; all’interno della categoria sono possibili ulteriori classificazioni che permettono di identificare vari tipi di situazioni attive. Le principali sono:
- Il diritto soggettivo, con la particolare sottospecie del diritto potestativo;
- L'aspettativa;
- L'interesse legittimo;
- I cosiddetti interessi diffusi.
Situzioni giuridiche passive
Le situazioni giuridiche passive determinano la subordinazione dell’interesse del loro titolare rispetto all’interesse di altri soggetti, cui si vuole dare la prevalenza. Anche le situazioni passive possono suddividersi in varie figure, fra le quali in particolare:
- Il dovere;
- L'obbligo;
- La soggezione;
- La responsabilità.
Altre situzioni giuridiche
Infine, vi sono altre tre situazioni giuridiche soggettive, delle quali è difficile dire se siano attive piuttosto che passive, in quanto presentano elementi sia dell’una sia dell’altra categoria, e sono:
- La potestà;
- L'onere;
- Lo status.
Il diritto soggettivo
Il diritto soggettivo è la più importante situazione giuridica attiva e possiamo definirlo come il potere di agire nel proprio interesse, o di pretendere che qualcun altro tenga un determinato comportamento nell’interesse del titolare del diritto. Sono diritti soggettivi, ad esempio, il potere del proprietario di utilizzare in vari modi la cosa che gli appartiene; il potere del creditore di pretendere e ottenere che il debitore gli paghi la somma dovuta.
Il contenuto dei diritti soggettivi corrisponde al tipo di poteri che essi conferiscono ai titolari, e al tipo di interessi che gli consentono di realizzare, e al tipo di utilità che gli consentono di ricavarne.
Inoltre, tutti i diritti soggettivi hanno un elemento comune che costituisce la caratteristica fondamentale, secondo la quale: qualsiasi diritto soggettivo riserva al suo titolare uno spazio di autonomia di giudizio e di decisione, entro il quale il titolare del diritto è libero di valutare a proprio arbitrio, senza vincoli o condizionamenti esterni, quale sia il proprio interesse e quale il modo migliore di perseguirlo, e quindi di agire nel modo prescelto per perseguirlo. In questo senso, il diritto soggettivo acquista il valore di una categoria politica, in quanto esprime un principio di libertà e autodeterminazione del privato, sia di fronte ad altri privati sia soprattutto di fronte al potere pubblico.
Il diritto potestativo
Il diritto potestativo è una sottospecie di diritto soggettivo, che consiste nel potere di incidere sulle situazioni soggettive altrui – creandole, modificandole o cancellandole – senza che il titolare della situazione incisa possa giuridicamente impedirlo. Ad esempio, in un rapporto di lavoro, il dipendente ha il potere di dare le dimissioni, e questo è un suo diritto potestativo: se il dipendente lo esercita, egli con ciò cancella le situazioni giuridiche che il datore di lavoro aveva in base a quel rapporto; e il datore di lavoro non può opporsi a questo risultato giuridico ma è costretto a subirlo.
La facoltà
La facoltà è la possibilità, riconosciuta al titolare di un diritto, di tenere un determinato comportamento, che è compreso nel contenuto del diritto, ma non esaurisce tale contenuto. Ad esempio, il proprietario di un gioiello ha la facoltà di indossarlo, di tenerlo in cassetta di sicurezza, di venderlo o darlo in pegno o regalarlo, e così via.
Il concetto di facoltà esprime l’idea di una libertà d’azione, di una libertà di scelta fra vari comportamenti, che sono tutti leciti, cioè permessi dalla legge. Usare la cosa nel modo x piuttosto che nel modo y è una facoltà del proprietario, perché egli è libero di scegliere fra l’uno e l’altro, e la legge né gli vieta né gli impone il modo x o il modo y.
L'aspettativa
L’aspettativa è la posizione di chi non ha attualmente una determinata situazione attiva, ma ha la prospettiva di acquistarla, se si verificherà un determinato evento. L’aspettativa può essere semplice quando cioè il diritto non la protegge, ovvero non dà alcun rimedio per garantire che l’aspettativa si trasformi nella situazione soggettiva attesa. Ad esempio, l’anziano e ricco signor A ha come unico familiare il nipote B; se A muore senza testamento, B sarà il suo erede, e dunque egli ha l’aspettativa di acquistare un’ingente fortuna; ma la sua è una semplice aspettativa di fatto, che potrà essere delusa dalle più varie circostanze, contro le quali B non ha rimedi (B può morire prima di A; A può dissipare il suo patrimonio diventando poverissimo).
Si ha invece un’aspettativa di diritto quando la posizione del titolare è protetta dalla legge, che offre rimedi contro determinati eventi capaci di deluderla e di impedire la sua trasformazione in diritto pieno. Ad esempio, A regala a B la propria automobile, ma solo a condizione che, e a partire dal momento in cui, B si laurei con 110 e lode; prima di laurearsi B non è ancora proprietario dell’auto, ma ha l’aspettativa di diventarlo; e questa è un’aspettativa di diritto, che consente a B di reagire legalmente se, ad esempio, A nel frattempo usa l’auto in modo da distruggerla o danneggiarla gravemente.
L'interesse legittimo
L’interesse legittimo è la situazione attiva che spetta ai privati i quali siano stati toccati direttamente, in un loro interesse, dall’esercizio di un potere pubblico, e precisamente della pubblica amministrazione che agisce come autorità pubblica che opera per realizzare interessi pubblici, e in nome di questi è dotata di poteri di supremazia nei confronti dei privati.
Pertanto, l’interesse legittimo si può definire come la pretesa del privato alla regolarità dell’azione con cui la pubblica amministrazione incide sui suoi interessi; ovvero come la pretesa del privato ad ottenere l’annullamento degli atti della pubblica amministrazione, lesivi dei suoi interessi, quando questi atti siano illegittimi. Un esempio: chi si presenta ad un concorso per un posto in un ente pubblico, non ha un diritto soggettivo a vincerlo ed essere assunto nel posto bandito. Quello che può pretendere è che il concorso si svolga nel pieno rispetto delle norme che lo disciplinano. Se il nostro candidato perde il concorso e questo si è svolto in modo regolare, egli non ha nessuna situazione attiva da far valere. Se invece il concorso è stato irregolare allora egli ha un interesse legittimo e può farlo valere.
Inoltre, l’interesse legittimo è una tipica situazione regolata dal diritto pubblico, perché riguarda la posizione del privato di fronte alla pubblica autorità.
Interesse diffuso o collettivo
Si definisce interesse "diffuso" o "collettivo" la situazione di un soggetto, danneggiato da comportamenti altrui, i quali però nello stesso tempo danneggiano gli analoghi interessi di una moltitudine di altri soggetti. Gli esempi più consueti riguardano la posizione dei consumatori di fronte alla pubblicità ingannevole delle imprese; riguardano, ancora, la posizione degli abitanti di un luogo minacciato da fenomeni di inquinamento o di degradazione dell’ambiente naturale.
È chiaro che il cittadino o il gruppo di cittadini il quale chiede tutela contro questi fatti dannosi, per un verso agisce nel proprio interesse ma per altro verso, e contemporaneamente, agisce per un interesse collettivo. Tali interessi vengono fatti valere non da singoli, ma da organizzazioni finalizzate alla tutela dei corrispondenti valori.
Il dovere
Il dovere è una situazione passiva che impedisce di tenere comportamenti capaci di ledere l’altrui diritto soggettivo, e in particolare di quel tipo di diritto soggettivo che si chiama diritto soggettivo assoluto. È una situazione che ha carattere generale, nel senso che grava su tutti quanti i soggetti diversi dal titolare del diritto. Inoltre, ha carattere negativo, nel senso che, più che imporre al titolare di fare qualcosa, gli impone di non fare qualcosa, cioè di astenersi da certi comportamenti.
L'obbligo
L’obbligo è la situazione passiva che consiste in un vincolo imposto all’azione del titolare, nell’interesse di chi ha un diritto un diritto soggettivo rivolto direttamente ed esclusivamente verso di lui. Chi ha un obbligo si chiama obbligato, o debitore. L’obbligo ha qualcosa in comune con il dovere, ma vi sono due importanti differenze. La prima è che l’obbligo ha carattere individuale e non generale, nel senso che grava non su tutti quanti i soggetti, bensì su uno o più soggetti particolari e bene individuati.
La seconda differenza è che può avere sia carattere negativo sia anche carattere positivo, nel senso che può consistere nel vincolare il debitore a fare qualcosa, a tenere un determinato comportamento nell’interesse di chi ha il corrispondente diritto: ad esempio, pagare al creditore la somma di denaro.
La soggezione
La soggezione è la situazione passiva corrispondente al diritto potestativo. Grava su chi si trova esposto al diritto potestativo altrui e perciò subisce, come conseguenza dell’esercizio di tale diritto, la creazione, la modifica o la cancellazione di una propria situazione giuridica, senza poterlo impedire. Il datore di lavoro ha il diritto soggettivo che il dipendente lavori per lui. Ma la legge riconosce al dipendente il diritto potestativo di dare le dimissioni: se lo fa, il risultato è cancellare quel diritto che il datore di lavoro aveva verso di lui.
La responsabilità
La responsabilità è, in generale, la situazione in cui si trova il soggetto esposto a subire le conseguenze, svantaggiose per lui, previste a suo carico da una norma giuridica, in relazione al verificarsi di qualche presupposto.
La responsabilità può dunque definirsi come la situazione di chi, avendo commesso un atto illecito, è esposto a subire la sanzione conseguente. Nel diritto privato, chi danneggia ingiustamente un altro o non paga i debiti che ha verso qualcun altro cade in responsabilità civile, e la sanzione che scatta per lui è la nascita di una nuova situazione passiva a suo carico, consistente essenzialmente nell’obbligo di risarcire il danno che il suo illecito ha causato. Ma la situazione di responsabilità può venire a gravare anche su qualcuno che non ha violato nessuna regola e perciò non ha commesso nessun atto illecito. Se presto la mia auto ad un amico, che guidandola investe un pedone, sorge anche a mio carico una responsabilità verso quest’ultimo; infatti, anch’io sono obbligato a risarcirlo, pur non avendo personalmente commesso nessun atto illecito. In questi casi si parla di responsabilità oggettiva.
La potestà
La potestà è la prima delle figure che stanno, per così dire, a cavallo fra situazioni attive e situazioni passive. Consiste nel complesso dei poteri attribuiti ad un soggetto, che però deve esercitarli non nell’interesse proprio ma nell’interesse altrui. Il principale esempio è dato dalla potestà che i genitori hanno sui figli minorenni. Inoltre, diciamo che la potestà ha qualcosa in comune con il diritto potestativo poiché chi la esercita può incidere sulle situazioni giuridiche altrui, indipendentemente dalla volontà del titolare di queste.
L'onere
L’onere è la situazione di chi deve tenere un determinato comportamento, se vuole avere la possibilità di utilizzare qualche sua situazione attiva, perché le norme subordinano tale possibilità alla condizione che egli tenga quel comportamento. Ad esempio, chi ha comprato un cosa e poi si accorge che è difettosa, ha dei diritti da far valere contro il venditore; ma per esercitarli ha l’onere di denunciargli il difetto entro otto giorni dalla scoperta. Inoltre, possiamo dire che l’onere ha una doppia natura; infatti partecipa delle situazioni attive poiché l’obiettivo finale è quello di attribuire qualche utilità al soggetto, o comunque di realizzare qualche suo interesse. Ma partecipa anche delle situazioni passive, poiché consiste in un vincolo posto alla sua azione: il compratore deve fare tempestivamente la denuncia, se vuole quei rimedi.
Lo status
Lo status (o statuto) è un complesso di situazioni giuridiche, alcune attive altre passive, che spettano al soggetto in virtù di qualche sua qualità o collocazione sociale. Fondamentali fra tutti è lo status di cittadino: a seconda che uno sia cittadino italiano piuttosto che indonesiano, egli risulta titolare di certe situazioni attive e passive piuttosto che di altre. Ma la cittadinanza è fondamentalmente uno status di diritto pubblico, in quanto le situazioni che esso comprende riguardano per lo più i rapporti fra il cittadino e lo Stato.
Esistono però anche status di diritto privato: lo status di coniuge, di genitore, di figlio, ecc.. E ciascuno comprende situazioni di vario genere; ad esempio, lo status di genitore di un figlio minorenne comprende il diritto di essere rispettato dal figlio; l’obbligo di provvedere con adeguati mezzi economici a mantenerlo, istruirlo ed educarlo.
Il carattere "convenzionale" delle situazioni giuridiche
I nomi delle situazioni giuridiche, e l’uso di essi nei discorsi relativi al diritto, hanno un valore convenzionale, di comodità in quanto servono a semplificare il discorso, riassumendo in modo “artificiale” quella che è la vera “realtà” del diritto, la cui esplicitazione completa richiederebbe discorsi molto lunghi. Così, per spiegare la norma sul pagamento dei debiti, uno dovrebbe dire: “il debitore non è libero di pagare o non pagare; la legge vincola il suo comportamento, imponendogli di pagare; se il debitore non paga, la legge dà al creditore la possibilità di rivolgersi il giudice per chiedere ecc..ecc..; e allora il giudice disporrà la vendita forzata dei beni del debitore ecc..ecc..; e alla fine il creditore realizzerà il suo credito”. Ma tutto questo può riassumersi dicendo che il debitore ha l’ “obbligo” di pagare, e il creditore ha “diritto” di essere pagato: perché “obbligo” e “diritto” esprimono sinteticamente tutte quelle conseguenze giuridiche.
Il rapporto giuridico: le parti
Quasi sempre esiste una relazione fra una determinata situazione attiva e una corrispondente situazione passiva (o fra il titolare della prima – che si chiama soggetto attivo – e il titolare della seconda, che è il soggetto passivo). Tale relazione si definisce rapporto giuridico. Dire che il creditore – soggetto attivo – ha il diritto di ricevere la somma dovutagli dal debitore – soggetto passivo – significa ovviamente che il debitore ha l’obbligo di pagarla. Il soggetto attivo e il corrispondente soggetto passivo di un rapporto giuridico si dicono parti del rapporto stesso.
Tipi di rapporti giuridici
Il rapporto semplice è il rapporto giuridico che collega una singola situazione attiva con una singola situazione passiva. Mentre il rapporto complesso è quello in cui a ciascuna delle parti fa capo non una singola situazione, attiva o passiva, bensì un insieme di situazioni diverse, attive e passive, collegate fra loro.
Il rapporto giuridico presuppone almeno due parti, e in particolare quando ha due sole parti si definisce rapporto bilaterale; ma può avere anche più di due parti e allora si dice rapporto plurilaterale; per esempio, quello che nasce fra i quattro soci che insieme costituiscono una società.
Nel diritto privato è molto importante il concetto di “terzo”. È terzo rispetto ad un rapporto giuridico, chiunque non sia parte di quel rapporto. Se, per esempio, A vende una cosa a B, ne nasce un rapporto giuridico di cui A e B sono le parti; rispetto a quel rapporto C è terzo. Per distinguere fra chi è parte di un rapporto giuridico e chi è terzo rispetto a quel rapporto, la regola generale da cui si deve partire è che ciò che accade nell’ambito di un rapporto tocca solo le situazioni giuridiche delle parti di esso, e non tocca le situazioni di terzi estranei ad esso.
Situzioni giuridiche, effetti giuridici e fattispecie giuridica
Le situazioni giuridiche non restano immobili nel tempo, ma mutano continuamente; in quanto continuamente nascono nuove situazioni giuridiche, che prima non esistevano, e le situazioni giuridiche esistenti si modificano o si estinguono.
Gli effetti giuridici possono consistere nella creazione, modifica o estinzione di qualche situazione giuridica. Gli effetti giuridici si producono solo quando c’è una causa che li determina, e questa causa si definisce fattispecie giuridica. La fattispecie può presentarsi con caratteri molto diversi e in particolare può trattarsi di una fattispecie semplice oppure – può trattarsi – di una fattispecie complessa e consistere di vari elementi combinati fra loro: ad esempio, la fattispecie per cui X acquista la proprietà della cosa lasciatagli per testamento è formata da almeno tre elementi, e cioè la morte del vecchio proprietario, più l’esistenza di un suo testamento dove si nomina X come erede, più la dichiarazione di X di accettare l’eredità.
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Diritto amministrativo - situazioni giuridiche
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