Situzioni giuridiche soggettive
Nel C.C. non c'è una norma che parla di diritto soggettivo. Il diritto di proprietà è il diritto soggettivo per eccellenza. È diritto cardine nel diritto privato, intorno al quale ruotavano tutti i codici soprattutto nell'Ottocento. È definito dall'art. 832 Cc.: "è il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi dell'ordinamento giuridico".
Il proprietario può utilizzare e disporre del bene in modo appunto pieno (tendenzialmente illimitato) ed esclusivo (protetto da molestie da parte di terzi); in questo modo il proprietario soddisfa il proprio interesse. Il diritto di proprietà nonostante tutelato dal diritto subisce comunque una serie di limiti.
In questa definizione si trovano già tutti i caratteri del diritto soggettivo in generale, intanto si connota come una situazione di interesse, viene codificato infatti per garantire un'istanza di chi ha un bene e vuole che l'ordinamento gli riconosca su questo bene delle prerogative esclusive, senza che nessun altro turbi la sua disponibilità del bene.
Il titolare della proprietà ha quindi un potere, per questo si dice che il contenuto del diritto di proprietà è un contenuto di potere (di poter agire).
Definizione generale del diritto soggettivo
La definizione di diritto di proprietà ci aiuta a ricercare la definizione più generale del diritto soggettivo di cui non c'è come già detto una definizione, e che copre tanti diritti. I diritti soggettivi tradizionalmente si dividono in due categorie: assoluti e reali.
Diritti assoluti e reali
Il diritto di proprietà è un diritto assoluto insieme a tutti gli altri diritti reali di godimento. Assolutezza implica l'immediatezza della relazione tra titolare e bene. Si interpreta spesso l'assolutezza anche come opponibilità erga omnes (potere di opporre questa situazione a tutti i terzi che vantino diritti incompatibili con la proprietà o diritti reali). I diritti reali quindi si radicano nel bene e sono poi opponibili a tutti i successivi acquirenti e a tutti coloro che vantano diritti incompatibili con quello del titolare di quel diritto.
Es. in caso di diritto di pegno (diritto reale): se io sono proprietario di un terreno sul quale grava una servitù di passaggio, alienandolo, l'acquirente acquista il terreno gravato da servitù di passaggio.
In passato si attribuiva all'assolutezza anche un'altra caratteristica: quella di risarcimento del danno a chiunque avesse cagionato danno al bene oggetto del diritto. Questa caratteristica si è modificata però nel tempo: la risarcibilità non è più soltanto una caratteristica esclusiva dei diritti assoluti ma è stata estesa per esempio ai diritti soggettivi relativi.
Diritti relativi
- Di proprietà e reali
- Di credito
- Diritti della personalità
- Potestativo
Diritti della personalità
(Al nome, all'immagine, all'onore e alla reputazione, alla riservatezza, all'identità personale). Abbastanza diversi dai diritti reali, condividono con questi la tutela di un interesse (per esempio, anche il diritto al nome o all'immagine devono essere goduti in modo pieno ed esclusivo come per esempio quello di proprietà). Sono situazioni di interesse, spesso con tutela non solo risarcitoria ma anche inibitoria.
I diritti alla riservatezza hanno per esempio un contenuto negativo cioè quello di stabilire non intrusioni nella sfera personale. Per quanto riguarda il diritto all'identità personale, è di recente nascita per tutelare l'esigenza che la nostra personalità venga rappresentata esternamente in modo fedele a quello che noi vogliamo; questo diritto insieme a quello alla riservatezza non sono riconosciuti dal Codice Civile ma il primo riconoscimento lo abbiamo con la l. 675/1996 (poi modificata ha costituito la base per il c.d. codice della privacy), in attuazione alla direttiva europea sulla tutela dei dati personali, con questa legge è stato introdotto il garante della privacy. L'art 1 di questa legge esordisce riconoscendo espressamente la tutela dei diritti della personalità e in particolare citando proprio la riservatezza e l'identità personale, diritti che fino a quel momento era stata la giurisprudenza a creare e a riconoscere.
La riservatezza è un diritto che nasce già dagli anni '50 ed era legata all'esigenza di tutelare la riservatezza delle persone note, infatti un primo riferimento alla riservatezza è contenuto in una sentenza della Cassazione degli anni '50 che si occupa di una domanda giudiziale proposta dalla principessa Soraya. Quindi la nascita della riservatezza è una nascita si può dire un po' più elitaria.
Il diritto all'identità personale invece nasce più tardi, ed è legato ad una vicenda giudiziale che fece all'epoca scalpore, legata all'oncologo Veronesi, la cui immagine fu utilizzata in una campagna pubblicitaria che contraddiceva la storia di questo personaggio visto che si trattava di una pubblicità di sigarette e viste le sue battaglie contro il fumo.
Diritto di credito
Non c'è una definizione legislativa di diritto di credito ma, c'è una definizione di obbligazione e possiamo trovare quali sono poi le situazioni di questa obbligazione. È comunque il diritto di esigere una prestazione da qualcun altro. È un diritto soggettivo perché è una situazione di interesse che si connota come azione: il creditore ha una facoltà di azione che è quella di pretendere.
Non è invece un diritto soggettivo assoluto poiché non è tutelabile erga omnes (cioè verso tutti) ma solo verso il soggetto obbligato. Non c'è un'immediatezza nella possibilità di soddisfare il mio interesse come nel diritto di proprietà, il mio interesse è...
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