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SOGGETTIVO E’ : L’INTERESSE LEGITTIMO
Questa, è una distinzione che in altri ordinamenti non è conosciuta; l’interesse legittimo è
sempre una situazione di interesse, di vantaggio, ma ha rispetto al diritto soggettivo una
caratteristica e cioè è una situaz di interesse che il cittadino vanta nei confronti della P.A.
L’interesse legittimo viene in gioco quando la P.A. agisce come pubblica autorità cioè
esercitando una potestà (non sullo stesso piano dei privati), per es. la P.A. inizia un
procedimento di espropriazione oppure la P.A. viene adita per il rilascio di una
concessione o di una licenza. Il privato rispetto all’atto della P.A., vanta un interesse degno
di tutela (entro certi limiti), per es., se la P.A. mi boccia ad un concorso illegittimamente è
violato il mio interesse a che la P.A. agisca secondo il principio di legalità.
Il tribunale che si occupa degli interessi leggittimi è il Tribunale amministrativo (TAR).
Prima del ’99 il privato che vedeva leso il proprio interesse legittimo poteva fare ricorso al
TAR solo per ottenere l’annullamento dell’atto.
Dopo la sentenza della Cassazione a sessioni unite, la n. 500 del ’99, viene
riconosciuta per la prima volta la risarcibilità degli interessi legittimi.
[Accanto ai vari diritti, dopo:”” indicata SITUAZIONE GIURID SOGGETT
PASSIVA] DIRITTI SOGGETTIVI – Tribunale ordinario
ASSOLUTI RELATIVI
DIRITTO PRPRIETA’ DOVERE DIRITTO DI CREDITO OBBLIGO
DIRITTI REALI DOVERE DIRITTI POTESTATIVI SOGGEZIONE
DIRITTI PERSONALITA’ DOVERE
INTERESSE LEGITTIMO – Tribunale amministrativo – situazione sogg. di potere
ASPETTATIVA – situazione di vantaggio (attiva) inattiva
DI DIRITTO DI FATTO
POTESTA’
DELLA P.A – situazione di interesse legittimo DEI GENITORI – situazione giurid. talvolta di
diritto, talvolta di interesse legittimo, o di
dovere.
[non si ha più soggezione come situaz giurid
pass e la potestà, dopo la riforma del ’75 è
divenuta “responsabilità patrimoniale”.
ONERE – situazione di chi deve assolvere ad una certa attività nel proprio interesse; quindi
situazione di chi, agendo, può utilizzare una situazione attiva, altrimenti non agendo non
commette comunque nessun illecito come nel caso dell’obbligo, ma rinuncia ad un suo
vantaggio.
ASPETTATIVA- di diritto
L’aspettativa, come dice la parola, è una situazione di attesa, è una situaz di vantaggio, al
pari del diritto soggettivo e dell’interesse legittimo, è però a differenza del diritto soggettivo
e dell’interesse legittimo, una situazione, anche se di vantaggio, inattiva cioè il titolare
dell’aspettativa attende che la sua situazione da interinale diventi definitiva. Es. di
aspettativa di diritto: chi ha un’aspettativa sotto condizione sospensiva, acquisto un diritto,
stipulo per es un contratto che mi da diritto a qualcosa ma questo diritto non ce l’ho
immediatamente, lo acquisterò se si verificherà una certa condizione, per es., stipulo un
contratto di locazione o di compravendita ma nel contratto faccio inserire la condiz che
conseguirò la titolarità del diritto se e subordinatamente alla circostanza che io ottenga dal
mio datore di lavoro il trasferimento in quella città, fino a che non si verifica questo
trasferimento io sono in una situaz di attesa. Oppure si può pensare a chi fa domanda, per
una det università che accetta studenti a num chiuso e lo fa per es ad un anno dall’inizio
dei corsi, gli studenti però per magari superando la selezione, dovranno conseguire una
certa votazione all’esame di maturità, fino a che non si verifica questa condizione, chi è
ammesso, lo è sotto condizione sospensiva.
Questa è l’aspettativa di diritto, quindi una situazione di interesse che fino a che dura
l’aspettativa si caratterizza per un’attesa del verificarsi di un evento che è futuro e incerto.
Ha degli strumenti di tutela, per es., chi ha un diritto sotto condizione sospensiva derivante
da un contratto, può, quando la condizione non si sia verificata, agire (usare una tutela
preventiva) quando si accorge che la controparte sta pregiudicando il suo diritto.
ASPETTATIVA – di fatto
Dall’aspettativa di diritto va distinta l’aspettativa di fatto che non è una situaz soggettiva.
Un es. può essere rappresentato dall’erede di un testamento prima dell’apertura della
successione, per es. so di essere stato nominato erede universale nel testamento di un
mio ricchissimo zio che però attualmente gode di perfetta saluta.
Non c’è nessuna rilevanza giuridica di questa mia situazione, prima che si apra la
successione. Siamo di fronte cmq ad una situaz di interesse (dell’erede) in attesa
dell’apertura della successione, questa situazione però non viene tutelata
dall’ordinamento. Se per es, il ricco zio decide di, pur non modificando il testamento,
liberarsi di tutti i suoi beni, la situazione di attesa di fatto, non verrà tutelata
dall’ordinamento, l’erede non ha nessuno strumento per impedire allo zio di pregiudicare Il
suo interesse.
Da questo esempio, si può capire la differenza tra una situazione di interesse che non è
riconosciuta dal (aspettativa di fatto) diritto ed una riconosciuta (aspettativa di diritto);
quando non è riconosciuta non si prevedono strumenti di tutela.
L’aspettativa di diritto nel cc non è disciplinata in termini generali ma è disciplinata tutte le
volte che si pone una condizione, questo non necessariamente vale solo per i contratti di
compravendita ma anche per altre situazioni come l’es. dello studente che per essere
ammesso ad una data università deve conseguire una certa votazione.
POTESTA’
La potestà non ha nulla a che fare con il diritto potestativo.
In generale, è definita come un insieme di poteri e doveri che un soggetto ha in vista del
soddisfacimento di un interesse altrui.
Gli esempi di potestà tradizionalmente sono due: della P.A. e dei genitori.
La differenza tra diritti soggettivi e potestà sta nel fatto che nella potestà l’interesse non è
del titolare del diritto ma di qualcun altro, quindi la potestà è essenzialmente una posizione
di svantaggio per il titolare.
Nella P.A. l’interesse tutelato è quello pubblico, per quanto riguarda invece la potestà
genitoriale è quello dei figli.
La potestà, nonostante la parola faccia pensare a poteri, si caratterizza soprattutto per
doveri, in quanto il potere utilizzato è finalizzato a tutelare l’interesse di qualcun altro.
A seguito della riforma che ha riformato la materia della filiazione, del 2012, la potestà dei
genitori non si chiama più potestà ma si chiama responsabilità genitoriale.
… la situazione dei genitori, ha subito molte modifiche nel corso del tempo:
fino al 1975 : patria potestà: ne era titolare il padre ed era caratterizzata soprattutto
- per essere una situazione di potere (si collegava all’idea autoritaria/gerarchica della
famiglia) piuttosto che prevedere anche dei doveri.
Riforma del 1975 (riforma del libro 1° e 2° del C.c. – riforma del diritto di famiglia
- più importate che c’è stata): da patria potestà a potestà genitoriale, cambia
completamente natura, perché intanto diventa una potestà di cui sono titolari
entrambi i genitori allo stesso modo, inoltre non è più vista come una situazione di
puro potere ma una situazione dove vi sono anche dei doveri verso i figli al
mantenimento, all’istruzione, all’educazione funzionalizzata alle inclinazioni del figlio
– quindi abbiamo non doveri generali ma legati all’interesse del figlio; cambia
anche la posizione del figlio che, mentre per lungo tempo fu definita come
soggezione, diventa di interesse legittimo e di diritto (per es. uno dei diritti del figlio
minore introdotti dopo la riforma del 2012 è il diritto all’ascolto); in capo ai figli
permangono comunque anche dei doveri per es., dovere dei figli (minori) è quello
di coabitare con i genitori o eventualmente anche quello di mantenere il genitore
quando questo non possa farlo.
riforma del 2012: introduce un cambiamento quasi solo terminologico, scompare il
- rifermento alla potestà (considerato come un termine che ricorda troppo l’idea del
potere) sostituita con il termine “responsabilità”, nei fatti i contenuti di questa
responsabilità genitoriale, non vengono stravolti rispetto a prima del 2012, c’è in più
un’aggiunta relativa al dovere di dare affetto ai figli, in più, dopo la riforma del 2012
viene equiparata la posizione dei figli nati dentro e fuori del matrimonio, nei loro
rapporti coi parenti più vicini (per quanto riguarda la posizione dei figli nati dentro e
fuori dal matrimonio, questa era già stata equiparata dopo la riforma del ’75).
Ovviamente permangono in capo ai genitori anche degli obblighi, (nonostante la loro
situazione sia essenzialmente legata a doveri) che, principalmente sono legati allo
svolgimento di una funzione: per es., i genitori sono i rappresentanti del figlio minore (che
ha capacità di agire ma non giuridica), questi dovranno compiere atti nel suo interesse ed
in determinate situazioni che, potrebbero pregiudicare fortemente l’interesse del minore,
sono sottoposti a controllo giudiziale (per es., nel caso in cui i genitori decidano di vendere
un immobile ereditato dal figlio minore, il giudice valuterà la convenienza di questa scelta,
a tutela del minore).
La responsabilità genitoriale comunque continua anche dopo il compimento dei 18 anni, e
quindi persiste il dovere di mantenere, istruire ed educare il figlio secondo le proprie
inclinazioni (avranno il dovere di mantenere il figlio iscritto alla facoltà di medicina anche
dopo il compimento della maggiore età, per es.), il mantenimento del figlio dovrà
continuare fino a che questo non abbia raggiunto un’indipendenza economica che rispetti
le sue inclinazioni, ovviamente c’è anche un limite a tutto questo, nel caso del figlio che
rifiuta diverse occasioni di lavoro per un periodo abbastanza prolungato, si ritiene che il
mantenimento debba venire meno. L’ONERE
E’ una situazione doverosa che nasce da una situazione di interesse, cioè l’onere c’è
quando il titolare di un interesse è chiamato a svolgere un’attività doverosa, ma in vista del
suo interesse.
Per es., si dice che chi vuo