Diritto privato
Il legislatore del codice civile è stato molto preciso, meditativo. Diritto privato si studia non trattandola come materia discorsiva ma studiando ogni singolo argomento e provando a ripeterlo in modo da verificarne l’apprendimento. Non è utilissimo una lettura generale, preliminare, in quanto è una materia molto tecnica. Essendo gli argomenti tutti collegati, è meglio passare al prossimo argomento dopo aver capito bene il primo, senza pretendere di capire tutto alla prima lettura.
Storia e struttura del codice civile
Il codice civile entra in vigore nel 1942 durante il regime fascista, esso però ha avuto una lunga gestazione a partire dagli anni trenta. Il codice ha subito da allora delle modifiche. Il codice si compone di 6 libri, alcuni hanno avuto modifiche rilevanti, per esempio il primo, “alle persone e alla famiglia” dove si stabiliscono le regole per l’acquisto della possibilità di agire, dove è disciplinato il matrimonio. Questo libro ha subito notevoli modifiche, in quanto dagli anni quaranta per esempio il diritto della famiglia ha seguito il mutare della coscienza sociale. Per esempio negli ultimi due anni vi sono state modifiche ingenti come l’affiliazione e il procedimento per la separazione e il divorzio che è stato de-giuristizializzato. Il primo libro è la base del diritto privato.
Il secondo libro tratta delle successioni, cioè riguardo l’eredità. Il terzo parla di proprietà e diritti sulle cose. Il quarto libro “alle obbligazioni” concetto apparentemente astratto ma in verità è un libro essenziale in quanto tratta dei contratti e delle responsabilità civili. Il terzo e il quarto libro, a differenza dei primi due, sono rimasti essenzialmente uguali rispetto alla loro genesi. I libri quinto e sesto sono fuori dal programma, trattano diritto del lavoro e impresa, poi il sesto è una sorta di epilogo.
Comparazione con altri codici europei
Come già detto, il codice civile risale al 1942, se si allarga lo sguardo all’Europa si scopre che sia uno dei più recenti. Vi è una ragione storica: il processo di codificazione inizia alla fine del 1700 e vede il suo culmine nel 1800 e i principali paesi europei ne hanno uno. Il codice civile francese, attualmente in vigore, risale al 1804, in piena epoca napoleonica. Vi è una stretta correlazione tra la nascita di uno stato-nazione unitario è il diritto privato. Poiché non vi possono essere regole difformi tra le varie aree dello stato. Il codice civile è sentito come il diritto per eccellenza all’epoca, tradizionalmente è accompagnato da una parte preliminare sulla legge in generale, attualmente riguarda il diritto pubblico. Il codice civile francese costituisce un modello per l’Europa. L’Italia ne emana uno nel 1865 accompagnato nel 1869 da uno sul commercio. Esso ha forti debiti verso il codice civile francese. L’altro grande modello europeo è quello tedesco, entra in vigore nel 1900. Esso è completamente autonomo. Il nostro codice del 1942 si colloca al di fuori dal periodo delle codificazioni, frutto dell’esigenza di elaborare un proprio codice civile. Esso prende spunto dai due modelli cercando anche strade proprie. L’opera uscente è di qualità elevata.
Importanza del codice civile
Il codice civile ha un'importanza politica ed economica. I codici si riferiscono a un soggetto di diritto astratto che non ha altro limite che l’età. Esso segna il passaggio all’età moderna. Il soggetto di diritto è un passo verso l’uguaglianza di fronte alla legge. Il nostro codice nella vecchia edizione di stampo fascista originale ammetteva discriminazioni di stampo razziale all’articolo 2. Esso è caduto con la fine del regime fascista.
Il soggetto di diritto
Il soggetto è un termine giuridico e dietro questa nozione ci sono due possibili situazioni, può essere una persona fisica o un ente. I soggetti intesi come persone fisiche sono centri di imputazione di diritti e di obblighi. Per il diritto privato il soggetto è un punto di riferimento per attribuirgli diritti e doveri. Nel caso delle persone fisiche si fa riferimento all’art 1. Esso rinvia alla capacità giuridica. Detto articolo attribuisce la stessa alla nascita. Ciò non toglie che il feto non abbia delle tutele. Per esempio vi è il diritto alla tutela della salute, ma un eventuale risarcimento per danni alla salute può essere reclamato a nascita avvenuta. Se il nascituro muore, egli non può ricevere risarcimenti, la madre sì per procurato aborto. La tutela del concepito tuttavia è subordinata alla nascita. Per quanto riguarda la successione legittima, cioè decisa dalla legge, quindi con assenza di testamento, il nascituro può essere erede alla nascita. La legge sull’aborto ha come obiettivo quello di bilanciare i diritti di salute della donna e la garanzia della vita. Oltre alla capacità giuridica vi è la capacità di agire, per esempio un neonato che eredita una casa non può venderla per ovvie ragioni. La capacità di agire è un concetto dinamico.