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Vi è una ragione storica: il nprocesso di codificazione inizia alla fine del 1700 e vede il
suo culmine nel 1800 e i principali paesi europei ne hanno uno. Il codice civile
francese, attualmente in vigore, risale al 1804, in piena epoca napoleonica. Vi è una
stretta correlazione tra la nascita di uno stato-nazione unitario è il diritto privato.
Poiché non vi possono essere regole difformi tra le varie aree dello stato. Il codice
civile è sentito come il diritto per eccellenza all’epoca, tradizionalmente è
accompagnato da una parte preliminare sulla legge in generale, attualmente riguarda
il diritto pubblico. Il codice civile francese costituisce un modello per l’europa. L’italia
ne emana uno nel 1865 accompagnato nel 1869 da uno sul commercio. Esso ha forti
debiti verso il codice civile francese. L’altro grande modello europeo è quello tedesco,
entra in vigore nel 1900. Esso è completamente autonomo. Il codice nostro del 1942 si
colloca al di fuori dal periodo delle codificazioni, frutto dell’esigenza di elaborare un
proprio codice civile. Esso prende spunto dai due modelli cercando anche strade
proprie. L’opera uscente è di qualità elevata. Il codice civile ha un importanza politica
ed economica. I codici si riferiscono a un soggetto di diritto astratto che non ha altro
limite che l’età. Esso segna il passaggio all’età moderna. Il soggetto di diritto è un
passo verso l’uguaglianza difronte alla legge. Il nostro codice nella vecchia edizione di
stampo fascista originale ammetteva discriminazioni di stampo raziale all’articolo 2.
Esso è caduto con la fine del regime fascista.
Il soggetto è un termine giuridico e dietro questa nozione ci sono due possibili
situazioni, può essere una persona fisica o un ente. I soggetti intesi come persone
fisica sono centri di imputazione di diritti e di obblighi. Per il diritto privato il soggetto è
un punto di riferimento per atribuirgli diritti e doveri. Nel caso delle persone fisiche si
fa riferimento all’art 1. Esso rinvia alla capacità giuridica. Detto articolo attribuisce la
stessa alla nascita. Ciò non toglie che il feto non abbia delle tutele. Per esempio vi è il
diritto alla tutela della salute, ma un eventuale risarcimento per danni alla salute può
essere reclamato a nascita avvenuta. Se il nascituro muore, egli non può ricevere
risarcimenti, la madre si per procurato aborto. La tutela del concepito tuttavia è
subordinata alla nascita. Per quanto riguarda la successione legittima, cioè decisa
dalla legge, quindi con assenza di testamento, il nascituro può essere erede alla
nascita. La legge sull’aborto ha come obbiettivo quello di bilanciare i diritti di salute
della donna e la garanzia della vita. Oltre alla capacità giuridica vi è la capacità di
agire, per esempio un neonato che eredità una casa non può venderla per ovvie
ragioni. La capacità di agire è un concetto dinamico. L’art 2 stabilisce che un soggetto
è capace di agire al compimento dei 18 anni. Bisogna dire che sia prima che dopo ci
possono essere eccezioni. I minori sono incapaci di agire, tuttavia ad egli non si
negano tutte le capacità. Lo stesso art 2 fa riferimento ai minori lavoratori. Egli ha
stipulato un contratto di lavoro quindi egli dal punto di vista lavorativo ha delle
capacità e l’art 2 stabilisce che il minore può esercitare tutti i diritti del contratto di
lavoro anche senza l’assistenza dei genitori. Un’altra eccezione sono gli atti minuti
della vita quotidiana come comprare un pacchetto di figurine, anche senza che il
codice si esprima. Il minore deve essere ascoltato nell’ambito del diritto di famiglia.
Con le riforme legislative recenti si è stabilito che i minori devono essere sentite anche
se hanno meno di 12 anni. Un minore può contrarre matrimonio a 16 anni e può
riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio previa verifica di maturità dal tribunale.
Vi è inoltre la figura del minore emancipato che è stato autorizzato a contrarre e ha
contratto matrimonio. Egli ha una capacità rafforzata, essendo stato riconosciuto dal
tribunale. Egli non può acquistare immobili ma bigletti aerei o un contratto per
imbiancare la casa, cioè atti che non implicano una forte modificazione del patrimonio.
VI è da tener presente che il codice al libro 4 parla di capacità di intendere e volere,
esso serve per risarcire un danno, se un maggiorenne incapace compie un danno non
dovrà risarcirlo, viceversa un minore con capacità deve risarcire. Da tener presente
che la legge prevede la responsabilità dei genitori che convivono con i minori o gli
insegnanti in orario scolastico. I genitori possono sottrarsi dalla responsabilità
provando l’inevitabilità del fatto, cioè loro non hanno potuto impedire il fatto, per
esempio l’intervento di circostanze esterne. In concreto questa prova liberatoria è
difficile da fornire al tribunale.
Ai sensi dell’art 2 il maggiorenne è capace legale di agire, tuttavia in alcune situazioni,
un soggetto, se pur maggiorenne, non è in grado di curare i propri interessi, come nel
caso delle malattie mentali o di condizioni di coma o anche l’alcolismo o la
tossicodipendenza. O anche i casi in cui il soggetto fa uso di medicinali che
ottenebrano le capacità mentali. L’interdizione giudiziale è il primo strumento offerto
dall’ordinamento, nonché il più grave,per tutalare il soggetto debole. Il soggetto non
può effettuare alcun atto di negozio giuridico, nemmeno la spesa. Per interdire un
soggetto è necessaria una situazione grave: una grave, abituale, mentale, infermità.
Ognuno di questi tre aggettivi di infermità è essenziale. Soprattutto mentale.
L’intervento prevede che qualcuno ne faccia richiesta, chi può farlo è il diretto
interessato, in qualche caso, il coniuge, il convivente abituale o more uxorio cioè simile
al marito/moglie, una cerchia di parenti entro il quarto grado,e gli affini fino al secondo
grado. Gli affini sono i parenti non di sangue, per esempio i parenti del coniuge. Un
ultimo soggetto è il pubblico ministero che è un magistrato, non un giudice, che è un
attore del mondo penale, ma ha alcuni ruoli nel mondo civile, in questo caso può
ricevere segnalazioni dagli assistenti sociali o anche da privati, come un vicino del
diretto interessato.Segue un procedimento in cui vi è l’esame medico, a termine del
quale il giudice emetterà un interdizione con un tutore. L’atto è pubblico e va scritto
affianco all’atto di nascita, infatti se si contratta con un soggetto interdetto, l’atto sarà
annullabile. Il tutore non potrà mai sostituirlo nel compimento di atti personalissimi
come nel matrimonio, l’interdetto non potrà mai unirsi in matrimonio essendo esso un
contratto, non può riconoscere un figlio e non puo fare testamento, in questi atti non
può essere neanche sostituito con il tutore. Vi è un ulteriore forma in cui il giudice
dopo l’esame può permettere a costui di compiere alcuni atti di ordinaria
amministrazione. L’altro istituto è l’inabilitazione, che prevede un
infermità:mentale,abituale ma non grave.In questa categoria rientrano i tossici gli
alcolisti e i prodigi cioè chi tende ad andare in rovina perché affetto da vizi come
l’azzardo. Ancora vi è il caso del cieco o sordomuto fin dalla nascita che però non ha
avuto un’educazione adeguata, questo è l’unico caso di difetto fisico nel codice
tradizionale. L’inabilitazione è molto simile al minore emancipato, può compiere atti di
ordinaria amministazione, non può compiere atti che modificano la consistenza del
patrimonio, egli per questi casi non ha un tutore ma un curatore, egli non lo sostituisce
ma lo affianca. In un atto è necessaria la firma del curatore e dell’interessato. Dal
2004 il giudice può permettere all’interessato di compiere atti di straordinaria
amministrazione senza l’aiuto del curatore. Dal 2004 vi è stato introdotto un terzo
istituto più flessibile degli altri due, questo istituto è l’amministrazione di sostegno.
Essa si applica alle infermità che possono essere anche temporanee e fisiche. Nel
provvedimento il giudice dovra indicare quali atti l’interessato può o non può compiere
da solo, poi deve designare i compiti dell’amministratore di sostegno, può essere
assistente o sostituto. Chi può chiedere l’amministrazione di sostegno sono gli stessi di
prima con un ruolo più attivo assegnato ai servizi sociali e ai PM. L’amministazione di
sostegno non va vista in scala con gli altri due poiché può comprendere casi gravissimi
o leggeri. E se nessuno fa niente per un incapace? Se non vi è stato preso alcun
provvedimento? Esistono strumenti di tutela? L’unica strada è un po’ in salita ed è
quella di dimostrare di essere incapaci di intendere e volere. In più si deve dimostrare
la malafede dell’altro contraente. Cio si deve evincere dal contratto, come la svendita
di un oggetto che ha un prezzo molto maggiore. Per quanto riguarda i reati la regola è
identica ai minori, è imputabile solo chi è capace di intendere e volere. Qui conta
l’incapacità di fatto e non basta l’inabilitazione legale.
Nel diritto privato, tra gli enti persone giuridiche, vi è una distinzione tra enti a scopo
di lucro e enti senza scopo di lucro. In questa sede si trattera di quelle senza scopo di
lucro. Quelle a scopo di lucro inseguono il guadagno, ma questo non basta a
descriverla. Per esempio esistono associazioni benefiche hanno una attività
economica, ma può essere considerata senza scopo di lucro se non divide gli utili tra i
soci ma i soldi servono al fine benefico dell’associazione. Quindi un ente senza scopo
di lucro non deve avere come obbiettivo il guadagno o la ripartizione degli utili tra i
soci. Si è formata la società come ente giuridico perché le società, le imprese hanno in
sé il rischio dell’impresa economica. Le società possono avere anche un solo padrone,
un singolo può fondare una società e se essa fallisce i creditori non possono
prendersela con il proprietario ma solo con la società che obbligatoriamente deve
avere un minimo di capitale. Gli enti senza scopo di lucro sono di vari tipi, dalle
associazioni di interesse egoistico, come “gli amanti della musica classica” o il club
“degli scacchisti