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DIRITTI SOGGETIVI

Diritti reali

Diritti Patrimoniali

Diritti Relativi

Diritti Assoluti

Diritti della personalità

Con contenuto di utilità

Pretese verso determinati individui

Pretese verso molti individui

Diritti alla vita, al nome, ecc.

Economica

Diritti Patrimoniali Assoluti

Diritti Patrimoniali Relativi

Diritti di proprietà

Diritti di credito

L'oggetto del diritto di credito è la prestazione che può essere positiva e consta di un'azione o negativa ed equivale a un'astensione. Il contenuto dell'obbligazione può essere il più vario, basti che sia suscettibile di valutazione economica, di prestazione a carattere patrimoniale ed entro i limiti che non offendano i principi della morale e del buon costume. Tale rapporto obbligatorio stipulato tra il creditore e il debitore non ha una struttura semplice, infatti vi sono dei diritti e doveri complementari da entrambe le parti per adempiere effettivamente all'obbligazione.

Infatti aldebitore è imposto di comportarsi secondo regole di correttezza e rispetto, di protezione, di informazione ecc., così www.politologi.com – Il portale degli studenti della Facoltà di Scienze Politiche come il creditore ha l’obbligo di cooperare affinché sia agevolato l’adempimento dell’obbligazione. Se un’obbligazione non viene effettuata dal debitore il creditore può rivolgersi alle autorità giuridiche, perché gli procurino coattivamente ciò che gli spetta. Tale potere che garantisce il diritto di credito è l’azione. Se invece non esiste al causa e la prestazione viene eseguita comunque, questa sarebbe ingiustificata e chi l’avesse ricevuta dovrebbe restituirla o comunque restituirne il valore. Nei casi di obbligazioni imperfette, invece, non esiste l’azione nei confronti dei debitori, ma se comunque il soggetto passivo estingue il debito il creditore non ha

L'obbligo di restituirlo (debiti di gioco). La distinzione fra i diritti reali e i diritti di credito consiste nella differenza che l'oggetto dei diritti reali sono tutte le cose, il titolare di tale diritto lo esercita direttamente ed è solo necessario che la generalità dei terzi si astenga dal frapporgli ostacoli. Il diritto reale è in relazione con la cosa, aderisce ad essa e la segue presso chiunque (diritto di seguito). Per quanto riguarda i diritti di credito l'oggetto è una prestazione del debitore, tale azione può essere positiva (pagare una somma, svolgere un lavoro) o negativa (astenersi dal fare concorrenza). Lo strumento con il quale viene soddisfatto il diritto di credito è l'obbligazione. Tale diritto segue solo ed esclusivamente il debitore, e non come i diritti reali la generalità dei terzi. Il negozio giuridico è un atto o un insieme di atti rivolti a produrre effetti giuridici garantiti.

Dall'ordinamento giuridico. Gli atti negoziali consistono normalmente in dichiarazioni o in comportamenti che diano materialmente attuazione. In alcuni negozi vi è la possibilità di regolare gli interessi voluti tramite un'autonomia del singolo, tale possibilità si chiama autonomia privata. Tale esigenza viene limitata in casi in cui gli interessi particolari del singolo si trovino in contrasto con quelli della società. Talvolta l'ordinamento consente ai privati la scelta fra vari contratti tipici e cioè già determinati e regolati dal codice (negozi patrimoniali, successioni, costituzione persone giuridiche). Mentre per una vasta area di atti negoziali vale il principio di autonomia. Comunque tali contratti per produrre effetti ed essere garantiti dall'ordinamento non dovranno essere illeciti. In molti casi all'interno dei contratti si possono trovare lacune del regolamento negoziale, tali casi vengono colmati con disposizioni di legge.

Affinché il contratto negoziale produca effetti, tali effetti devono essere stati voluti dalle parti. Gli elementi essenziali del negozio giuridico (1329 c.c.) sono: accordo tra le parti, la causa, l'oggetto, la forma. Il primo elemento va riferito alla manifestazione della volontà, così da essere riferito non solo a negozi con due o più parti, ma anche a quelli che costituiscono un comportamento unilaterale. La causa è la ragione essenziale del negozio, occorre che sia lecita e degna di tutela. L'oggetto consiste nella prestazione negoziale, deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile. La forma è un requisito del negozio e si riferisce a forme speciali e vincolanti da norme. Tali atti sono essenziali poiché la loro mancanza o i loro difetti influiscono sulla validità del negozio. Vi sono poi elementi accidentali, la cui presenza è solo eventuale, e sono: la condizione, il termine e il modo.manifestazioni di volontà sono dichiarazioni. In un negozio giuridico le dichiarazioni sono sempre recettizie, etali atti producono affetto una volta che sono arrivate alla controparte. Mentre nei negozi unilaterali le dichiarazioni possono essere sia recettizie che non recettizie (le prime sono i recessi unilaterali da società o associazioni, le seconde sono i testamenti, le donazioni o l'eredità). La volontà si può manifestare anche in maniera tacita attraverso un comportamento concludente o in casi particolari con il silenzio assumendo un valore dichiarativo (es. il presidente di una associazione domanda chi sia contrario ad un data delibera, il silenzio in questo caso è l'espressione di un voto favorevole), ma per vari negozi la legge prescrive che la volontà sia dichiarata espressamente. Il comportamento concludente è un comportamento che non costituisce un mezzo di espressione o di comunicazione, che presuppone e

Realizza una volontà, e così indirettamente la manifesta (es. un individuo entra in un self-service e si serve di una cosa posta in vendita, egli conclude un contratto anche se non vi è stata una particolare manifestazione di volontà, ma tale è dedotta dal comportamento adottato).

Nella formazione del negozio giuridico la manifestazione della volontà può essere viziata. Vi sono tre vizi della volontà: l'errore, il dolo, la violenza.

L'errore consiste in una falsa conoscenza o nell'ignoranza di situazioni, qualità, rapporti. L'errore può cadere sulla dichiarazione (errore ostativo) è ciò accade quando per distrazione o per ignoranza del significato delle parole o dei segni usati, si dichiara cosa diversa da quella che si vorrebbe (es. vorrei scrivere 650, ma per distrazione scrivo 560).

L'errore può cadere su circostanze che influenzano la formazione della volontà.

negoziale (errore vizio) (es. acquistou oggetto poiché credo che sia oro mentre in realtà è ottone). La giurisprudenza italiana risolve il problema dell’errore distinguendo tra contratto a titolo oneroso tutelando l’affidamento, mentre facendo prevalere la tutela del dichiarante per quei contratti a titolo gratuito. Comunque l’errore per essere tale e produrre un annullamento del contratto a titolo oneroso dovrà essere riconoscibile dall’altro contraente, si considera riconoscibile quando in relazione al contenuto o alle circostanze del contratto, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rivelarlo, ma anche essenziale, intendendo con ciò un errore che cada sulla natura o sull’oggetto del contratto, sull’oggetto della prestazione, o sull’identità o le qualità della persona dell’altro contraente. In ogni altro caso l’errore è irrilevante anche se è stato determinate del consenso.

L'errore nei contratti a titolo gratuito può essere causa di invalidità anche se non è riconosciuto dall'altra parte ed anche se non è essenziale, ovviamente dovrà essere determinante. Vediamo più da vicino gli errori essenziali del contratto oneroso: errore sulla natura o sull'oggetto del contratto (es. voglio affittare un appartamento, ma poiché non capisco la lingua in cui è scritto finisco per acquistare il fabbricato); errore sull'identità e sulle qualità dell'oggetto della prestazione (es. credo di comprare olio di oliva invece compro olio di semi. In questo caso la qualità dell'oggetto si riferiscono non solo alla forma o alla composizione chimica, ma a qualsiasi altra circostanza che influenzi il valore economico ad es. l'antichità di un mobile); errore sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, in determinati

contratti (appalto, mandato, contratti societari), l'identità e la qualità del contraente sono sempre determinate dal consenso. Ad esempio, nella compravendita, se il bene viene venduto in contanti, tali qualità del contraente non sono rilevanti, mentre diventano determinanti se il bene viene venduto a credito. Inoltre, le vicende passate del contraente, come ad esempio se ha mai fallito o ha avuto condanne penali, possono influenzare il consenso. Vi sono anche casi di errore di diritto, quando si ignora o si interpreta male una determinata legge. Ad esempio, se si credeva che un'opera d'arte potesse essere esportabile, mentre in realtà non lo era, questo errore rende annullabile il contratto. Inoltre, vi è l'errore sul regime giuridico del contratto, che si verifica quando si stravolge il contratto in modo radicale da cambiarne la natura e lo scopo. In tali casi, il contratto è annullabile. Per ulteriori informazioni, visita il sito web www.politologi.com - Il portale degli studenti della Facoltà di Scienze Politiche.

Errori del contratto a titolo gratuito come abbiamo detto non importa che sia riconoscibile o essenziali, occorre che siano determinanti del consenso, inoltre la legge richiede che l'errore risulti dall'atto in quei contratti in cui è prevista la forma scritta (donazione, successione, testamento ecc.). Per gli errori nei contratti unilaterali la legge non dà disposizioni specifiche, quindi, analogicamente si applicano le norme relative ai contratti a titolo oneroso e alle donazioni. Alla prima categoria appartiene la procura rilasciata per la stipulazione dei contratti a titolo oneroso, mentre agli altri appartiene la promessa al pubblico.

Dolo nel negozio giuridico vuol dire inganno. Costituiscono dolo il raggiro, l'artifizio ingannevole ed anche la menzogna. In alcuni casi anche il silenzio è considerato dolo, quando costituisce violazione intenzionale di un obbligo, e nel più dei casi riguarda un obbligo di correttezza nelle trattative. Il dolo

prodotto nei contratti vizia la volontà negoziale e provoca un errore, ma tale concetto non è del tutto simile all'errore, anche perché l'ordinamento in questo campo tutela in maniera più intensa chi ha subito un inganno. Il dolo si dice determinante quando senza di esso non si sarebbe stipulato il contratto. In tal caso, il contratto può essere annullato.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
15 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Sinesio Domenico.