IL CONTRATTO
il contratto è uno degli istituiti più importanti del diritto privato; è quello a cui il legislatore dedica il maggior
numero di norme, contenute sia nel codice, sia in leggi speciali. Il contratto si collega con:
- L’obbligazione: dato che è la principale fonte volontaria di obbligazioni, e dei corrispondenti diritti di
credito;
- La proprietà e l’uso dei beni: per essere valorizzata, la proprietà ha bisogno di circolare e quindi di
essere acquistata tramite contratto;
- La circolazione giuridica: il modo per far circolare non solo la proprietà, ma anche gli altri diritti,
consiste essenzialmente nel fare contratti;
- Il tema dell’attività giuridica: il contratto è l’esemplare più importante degli atti giuridici e degli atti
negoziali, o negozi giuridici;
- L’autonomia privata, di cui il contratto costituisce la principale manifestazione. Il nostro sistema è
per tradizione di ispirazione liberale, anche il C. civile nonostante sia nato negli ultimi anni del regime
fascista (1942), tuttavia l’ispirazione culturale dei compilatori del codice era di stampo liberale e tale
è rimasta fino ai giorni nostri. Tuttavia, in molti casi l’autonomia privata viene ad essere compressa lì
dove vi sono delle ragioni ritenute prevalenti rispetto agli stessi interessi dei privati. (determinati beni
e determinati servizi erano di competenza esclusiva dello Stato);
- L’impresa: svolgere attività imprenditoriale significa fare continuamente contratti.
Definizione di contratto: art. 1321 “il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Il contratto è innanzitutto un accordo, è un fenomeno consensuale, presuppone l’esistenza di due o più parti
(parte= non è sinonimo di soggetto, ma può essere una parte plurisoggettiva . Il contratto è un fatto almeno
bilaterale).
Il contratto produce sempre degli effetti di natura patrimoniale, è un accordo avente contenuto economico,
gli accordi che non hanno contenuti economici non sono contratti.
Nell’ambito contrattuale, il diritto non fa altro che prendere atto della realtà e regolamentarla nella maniera
ritenuta più giusta.
I contratti più diffusi nella pratica, sono i cosiddetti “tipici”. I contratti tipici sono quelli che hanno una loro
espressa disciplina nell’ambito o del codice civile o delle leggi speciali. Accanto ai contratti tipici, la legge
riconosce anche la facoltà alle parti di usufruire di strumenti contrattuali non espressamente previsti dal
legislatore. Specialmente con l’internalizzazione degli scambi, gli operatori economici prevedono degli
accordi che non sempre possono essere facilmente correlati in un tipo contrattuale già esistente. Il tipo
contrattuale è uno schema di contratto a cui è stato dato un nome e una disciplina. In alcuni casi, sono gli
operatori economici che preferiscono “inventarsi” una tipologia contrattuale che non è necessariamente
inquadrabile in uno schema già previsto dalla legge, questi sono i cosiddetti contratti atipici. Atipici perché
non hanno in toto o completamente una compiuta regolamentazione da parte del legislatore.
Come è organizzato nel codice il sistema di disciplina dei contratti?
Abbiamo da un lato delle norme (1321,1322) che attengono ai contratti in generale e si applicano a qualsiasi
tipo di contratto andiamo a stipulare.
Dall’altro abbiamo la disciplina dei singoli tipi contrattuali.
Accanto a questi contratti tipici, la legge riconosce anche la facoltà alle parti di dotarsi di strumenti
contrattuali che non sono stati espressamente previsti dal legislatore: i contratti atipici.
In riferimento ai contratti atipici, art. 1322 “ Le parti possono liberamente determinare il contenuto del
contratto nei limiti imposti dalla leggi. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai
tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l’ordinamento giuridico”.
I contratti atipici presentano diversi “problemi”:
1. gli interessi devono essere sottoposti ad un vaglio di meritevolezza, l’interesse deve essere oggetto
di una valutazione da parte del giudice a cui verrà sottoposto;
2. il secondo problema riguarda la disciplina, che norme applicheremo al contratto atipico?
Non ce lo dice nessuna norma di legge, certamente si applicheranno le norme sul contratto in generale. Per
rimediare a questa lacuna la giurisprudenza ha coniato il cosiddetto metodo della “tipicizzazione”: si
riconduce il contratto atipico allo schema tipico ad esso più somigliante e si applicano le norme. Questo
procedimento consente di dare al contratto atipico una sua regolamentazione integrativa di quella prevista
dalle parti all’atto della stipula del contratto stesso.
Contratto è sinonimo di accordo, dunque tutti i contratti si formano attraverso il consenso delle parti
manifestato nelle forme che l’ordinamento richiedere per i vari contratti. Nel momento in cui l’accordo fra
le parti si manifesta nella forma richiesta dalla legge, il contratto può dirsi concluso.
Contratti reali
Normalmente il consenso legittimamente manifestato è sufficiente ai fini della conclusione del contratto,
esistono però anche dei contratti nei quali non basta l’accordo delle parti ma è necessario qualcosa in più e
sono i cosiddetti contratti reali.
I contratti reali si perfezionano attraverso la consegna della cosa oggetto del contratto.
Esempio: contratto di deposito e di comodato.
Deposito: ti consegno una cosa e tu assumi l’obbligo di custodirla e riconsegnarla;
Comodato: nel linguaggio collettivo è definito prestito.
Quindi, i contratti reali, hanno la caratteristica di perfezionarsi non solo mediante l’accordo, ma con un
accordo accompagnato dalla consegna del bene.
Altra classificazione che si fa tra i contratti è quella fra:
- Contratti sinallagmatici: sinallagma è un rapporto di interdipendenza che lega la prestazione di una
parte alla controprestazione dell’altra parte.
- Contratti unilaterali/con obbligazione a carico di una sola parte: al sacrificio di una parte non
corrisponde di sacrificio dell’altra. (contratti gratuiti, fideiussione) (art. 1333)
- Contratti con scopo associativo.
-
La maggior parte dei contratti commerciali sono sinallagmatici/prestazioni corrispettive.
Un’altra classificazione è tra:
- Contratti ad effetti reali: in alcuni casi i contratti possono avere ad oggetto il trasferimento, la
costituzione o l’estinzione di diritti reali su beni altrui; (contratto di compravendita)
- Contratti ad effetti obbligatori: oltre al trasferimento di proprietà, il compratore dovrà spesso
effettuare delle prestazioni aggiuntive quali: obbligo di consegnare il bene, obbligo di prestare
garanzie per i vizi della cosa… e dall’altro lato il compratore dovrà pagare il prezzo.
Il contratto è una delle fonti principali dell’obbligazione e da qualsiasi contratto nascerà sempre un vincolo
obbligatorio e, accanto al vincolo obbligatorio, in alcuni casi i contratti possono produrre anche un effetto
reale. Vuol dire che i contratti possono avere ad oggetto il trasferimento, la costituzione o l’estinzione di
diritti reali su beni altrui o diritti reali in generale.
I diritti reali hanno un’inerenza stretta con un determinato bene da cui res reali. Il diritto reale per eccellenza
è il diritto di proprietà. Quindi, tutti i contratti che hanno ad oggetto la costituzione, la modificazione o
l’estinzione di un diritto reale si definiscono contratti ad effetti reali (contratto di compravendita).
Nel nostro sistema vige il principio casualistico: ogni trasferimento di ricchezza deve avere una sua valida
ragione giustificativa. Tale ragione si trova normalmente nella causa del contratto e lì dove la causa sia di
scambio, quasi sempre lo scambio giustifica in sé il trasferimento di ricchezza che ne consegue: tranne nei
casi del tutto particolari nei quali la compravendita è illecita perché ha ad oggetto un bene che non può
essere oggetto di compravendita (compravendita di droga, di un organo), il contratto è nullo.
Aldilà di queste ipotesi limite, lì dove c’è scambio in genere i trasferimenti patrimoniali sono giustificati
perché il legislatore non si interessa dei termini economici dello scambio (il principio è che il prezzo lo fa il
mercato, la legge della domanda e dell’offerta).
Quando lo scambio non c’è il legislatore guarda con maggiore diffidenza al vincolo contrattuale perché lì
dove al sacrificio di una parte non corrisponde il sacrificio dell’altra, l’ancoraggio causale che supporta quel
sacrificio è debole. Tant’è vero che l’atto gratuito per eccellenza, la donazione, richiede una forma
particolarmente intensa, se voglio fare una donazione di un valore importante devo farlo attraverso una
procedura particolarmente rigida, devo farlo per atto pubblico (alla presenza del notaio) e con 2 testimoni;
ciò per richiamare il donante ad una certa solennità dell’atto di depauperamento che sta compiendo senza
alcun corrispettivo.
In questi casi si ricorre spesso alla realità, cioè alla consegna del bene come prova della serietà dell’impegno.
La categoria più utilizzata nell’ambito del negozio giuridico è quella che comprende il contratto e tutti gli atti
tra vivi a contenuto patrimoniale, ce lo dice l’art. 1324 “salvo diverse disposizioni di legge, le norme che
regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto
patrimoniale”.
Gli atti unilaterali tra vivi: in cui si rileva la volontà di una sola parte che producono effetti giuridici di
contenuto patrimoniale, lì dove ci troviamo di fronte ad un’ipotesi di questo genere l’atto unilaterale
soggiace alle stesse norme previste dal contratto in quanto compatibile e questo giustifica la macrocategoria
del negozio giuridico, perché tutte le categorie giuridiche hanno un senso a condizione che a quella categoria
si applicano delle norme comuni.
Nel caso di specie, possiamo parlare di negozio giuridico.
Così come non esiste contratto il cui accordo non ha ad oggetto un rapporto giuridico patrimoniale, lo stesso
vale per gli atti unilaterali; gli atti unilaterali che, sotto il profilo della regolamentazione, possono essere
equiparati al contratto sono atti che hanno un contenuto di natura patrimoniale
Gli elementi essenziali del contratto
Gli elementi essenziali del contratto ce li
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