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LE COSE FUORI COMMERCIO

Ar. 1145: Cose di cui non si può acquistare la proprietà; non possono costituire oggetto di commercio, di ipoteca o pignoramento. Non cose fuori commercio i beni del demanio pubblici e del patrimonio indisponibile.

IL DIRITTO REALE

Il diritto reale si caratterizza attraverso la "inerenza del diritto alla cosa" nel senso che segue la cosa ed è efficace anche nei confronti dei terzi aventi causa a titolo particolare. Esso evidenzia uno stretto collegamento tra vicende del diritto e le vicende della cosa ed ha una particolare tutela per la sua realizzazione ed il suo esercizio.

DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO

La categoria dei diritti personali di godimento sono relativi ai rapporti di locazione ed affitto. Si pone tra le categorie dei diritti reali e dei diritti di credito e non ha le caratteristiche che individuano il diritto reale.

LA CATEGORIA DEI DIRITTI REALI

La proprietà è il diritto reale per eccellenza, potenzialmente illimitato.

limitarsi a costituire. In altre parole, i diritti reali devono essere conformi ai modelli previsti dalla legge e non possono essere creati in modo arbitrario o diverso da quanto stabilito. I diritti reali di godimento sono quei diritti che consentono di utilizzare una cosa di proprietà altrui o su cui esiste un diritto reale maggiore. Questi diritti reali includono l'enfiteusi, la superficie, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione e le servitù prediali. I diritti reali di garanzia, invece, sono costituiti solo a fini di garanzia su beni immobili (ipoteca) e mobili (pegno). Questi diritti sono regolati dal codice civile, libro sesto. Il principio del numero chiuso dei diritti reali significa che le figure delle situazioni reali sono determinate solo dalla legge e che le parti non hanno autonomia nel crearne di nuovi tramite accordi tra di loro. Il principio della tipicità dei diritti reali riguarda la determinazione del contenuto, ossia del tipo di situazione reale che un soggetto può costituire. I diritti reali devono essere conformi ai modelli previsti dalla legge e non possono essere creati in modo arbitrario o diverso da quanto stabilito.Le parti posso determinare il contenuto ed è loro riconosciuta una cera autonomia anche nel regolamento e nell'esercizio del diritto reale, purché non venga compromesso il nucleo fondamentale della situazione in modo tale da non privare il titolare della situazione stessa dei poteri caratterizzanti quel tipo di diritto reale.

recepita in Italia dallo Statuto Albertino del 1848 e dal codice unitario del 1865, veniva ricondotta alla legge positiva e si espandeva l'idea che la proprietà privata non poteva essere assoluta e illimitata ma sottoposta a vari limiti e si pensava anche che lo Stato doveva intervenire nell'attività dei cittadini per armonizzarla con gli interessi generali della società e per controllarne il corretto esercizio.

LA PROPRIETA' NEL CODICE CIVILE E NELLA COSTITUZIONE

Il codice civile italiano del 1942, rinuncia a definire il diritto di proprietà evidenziando i tradizionali poteri del proprietario di godere e di disporre della cosa (art. 832); inoltre è abbandonata l'idea dell'"assolutezza" dei poteri, precisando il contenuto del diritto dai "limiti" e dagli "obblighi" stabiliti dall'ordinamento giuridico.

La costituzione del 1948, riconosceva e garantiva la proprietà privata,

recependone però un modello ridotto e funzione sociale limitato dal criterio della . L’art. 42 Cost. inserisce la proprietà nei rapporti economici e distingue la proprietà pubblica da quella privata, riconoscimento e la garanzia costituzionale stabilendo che la legge ordinaria prevedendone per quest’ultima il ‘determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti’. contenuto La garanzia costituzionale della proprietà, comporta la necessaria conseguenza della garanzia di un essenziale o minimo dell’istituto che la legge ordinaria non può violare salvo regolari procedure espropriative o indennizzo. La corte costituzionale ha adottato una concezione nuova della proprietà secondo la formula della funzione sociale: una proprietà funzionalizzata agli interessi generali ossia limitata dalle esigenze sociali nel suo contenuto di poterie

facoltà individuali. L'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea firmata a Nizza il 7 dicembre 2000: <<ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne dilasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale>>.

IL CONTENUTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA’Art. 832 << il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo>>. situazione di appartenenza La proprietà sulla cosa si configura come e non come diritto assoluto (con poteri e facoltà illimitate), ossia prevedendo che detti poteri e

facoltà possano essere esercitati solo entro i e conlimitil’osservanza degli stabiliti dall’ordinamento.obblighi utilizzazione materiale delIn codesto articolo viene evidenziata la facoltà di godere delle cose cioè la possibilità dibene e il potere di disporre degli atti o negozi giuridici (vendita della cosa).I poteri e le facoltà che costituiscono il contenuto del diritto di proprietà, possono essere esercitati dal titolare inmodo pieno ed esclusivo; se invece sulla cosa di proprietà di un soggetto è costituito un diritto reale di godimento(un usufrutto totale a favore di un altro soggetto), il diritto di proprietà diviene limitato dalle facoltà dinuda proprietàgodimento, la così chiamata .Alla cessazione di queste limitazioni, il contenuto della proprietà riprende la sua normale ampiezza, definita come:• Elasticità: la situazione, una volta cessata la causa limitativa,

si riespande e riacquista le molteplici facoltà e poteri dai quali è composta

Esclusività: sulla cosa oggetto del diritto di proprietà di un soggetto, non può esistere il diritto di proprietà di un altro soggetto.

GLI ATTI EMULATIVI

Art. 833 "il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri"

Una prima espressione del principio dell'abuso del diritto nel settore dei diritti reali, è costituita dal divieto degli atti emulativi stabilito da codesto articolo, in quanto il proprietario nell'esercizio del suo diritto, non può compiere atti che non rechino a lui vantaggio, ma rechino invece danno o molestia ad altri.

L'atto potrà essere ritenuto emulativo quando il suo risultato nuoccia o rechi molestia ad altri senza concreti vantaggi.

Ai fini della configurazione dell'atto emulativo sono necessari due elementi:

Obiettivo mancanza di utilità ♣ Soggettivo intenzione di nuocere LE IMMISSIONI L'art. 844 prevede una regola di coesistenza tra due situazioni reali per disciplinare gli effetti di attività che, esercitate su un fondo, si ripercuotano, in qualche modo, sul fondo vicino. Le immissioni appaiono come una conseguenza dell'esercizio di un diritto reale effettuato per l'utilità del titolare: - comma 1: le propagazioni di rumore, fumo, calore ecc.. debbono essere sopportate dal vicino solo se rientrano nella normale tollerabilità; il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. - comma 2: non significa sacrificio del proprietario, quando è in gioco il diritto alla salute dei cittadini, ogni altra esigenza deve cedere. VINCOLI DI DIRITTO PUBBLICO Il codice inserisce nelle disposizioni generali della proprietà, i principali vincoli di diritto pubblico che possano gravarla: a) (Art. 834) Espropriazione per

Il proprietario non può essere espropriato << se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata e contro il pagamento di una giusta indennità >>

L'espropriazione consiste in un provvedimento dell'amministrazione pubblica che, nell'interesse generale, ha il potere di sacrificare il diritto patrimoniale del privato, nei casi previsti dalla legge; quindi il trasferimento coattivo della medesima alla espropriazione comporta il sacrificio della proprietà privata e il favore dello Stato o di un altro ente pubblico espropriante.

I requisiti generali della espropriazione sono:

  1. La dichiarazione di pubblica utilità, che può anche essere implicita nell'approvazione del progetto dell'opera pubblica da realizzare
  2. La designazione dei beni da espropriare
  3. La fissazione dell'indennità dovuta

(Art.835) Requisizione

Per gravi ed urgenti necessità pubbliche, militari o civili, la

La pubblica amministrazione può disporre la requisizione di beni mobili o immobili, corrispondendo una giusta indennità. Oggetto della requisizione possono essere sia beni immobili che mobili ma normalmente la pubblica amministrazione acquista la disponibilità temporanea (uso) del bene immobile ma può anche acquistare la proprietà dei beni mobili.

(Art. 836) Vincoli ed obblighi temporanei: Per le cause indicate dall'art. precedente, l'autorità amministrativa, nei limiti e con le forme stabilite dalle leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli ed obblighi di carattere temporaneo, le aziende commerciali e agricole.

(Art. 837) Ammassi: Codesto articolo, costituendo gli ammassi obbligatori di determinati prodotti agricoli o industriali, determina un particolare trasferimento coattivo della proprietà dei relativi beni allo Stato, per far fronte ai periodi di crisi.

CARATTERI GENERALI DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE: La prop

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A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jessicabondi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Rimini Carlo.