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L’IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA

Situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile al momento del sorgere

del rapporto obbligatorio e non superabile con lo sforzo che può essere

legittimamente richiesto al debitore (lo sforzo esigibile).

non basta una maggiore difficoltà della prestazione; non basta una

 

maggiore onerosità della prestazione; non è necessaria una impossibilità.

È solo necessario che la situazione sopravvenuta impeditiva dell’adempimento

sia tale da non poter essere superata con lo sforzo diligente cui il debitore è

tenuto.

Il problema è quello di stabilire se la condotta che potrebbe prevenire o superare

la situazione impeditiva dell’adempimento possa ritenersi esigibile o meno dal

debitore.

Impossibilità definitiva per tale intendendosi quella determinata da un

impedimento irreversibile ovvero di cui si ignora se potrà venire meno

estingue automaticamente l’obbligazione.

Impossibilità temporanea quella determinata da un impedimento di natura

presumibilmente transitoria determina l’estinzione solo se perdura fino quando

il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione

ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Impossibilità totale quella che preclude integralmente il soddisfacimento

dell’interesse creditorio se definitiva importa l’estinzione dell’obbligazione

Impossibilità parziale quella che preclude solo in parte il soddisfacimento

dell’interesse creditorio se definitiva importa estinzione della parte

dell’obbligazione divenuta impossibile.

All’impossibilità sopravvenuta viene equiparato lo smarrimento di una cosa

determinata oggetto della prestazione dovuta laddove questo non sia imputabile

al debitore.

Se la prestazione ha ad oggetto una cosa determinata e diviene impossibile per

causa imputabile ad un terzo, il debitore non incorre in responsabilità ma è

tenuto a dare al creditore quanto abbia conseguito dal terzo a titolo di

risarcimento. Al creditore spetta far valere direttamente contro il terzo i diritti

che nei confronti di quest’ultimo spettano al debitore (subentro del creditore nei

diritti del debitore)

Cap. 21 L’inadempimento e la mora

L’INADEMPIMENTO

Di regola è necessario per aversi inadempimento che sia maturato il tempo

dell’adempimento. Può aversi inadempimento anche prima del termina laddove

il debitore non abbia tempestivamente svolto le attività preparatorie necessarie

per l’effettuazione in termini della prestazione, ovvero quando non proceda

all’esecuzione secondo le condizioni stabilite e a regola d’arte o quando è certo

che il debitore non eseguirà la prestazione nel termine stabilito.

Inadempimento totale la prestazione è mancata interamente

Inadempimento parziale prestazione effettuata non correttamente (inesatto

adempimento) l’inesattezza può riguardare alternativamente o

cumulativamente la diligenza richiesta nell’adempimento, la perizia necessaria,

la prudenza indispensabile, il luogo dove deve essere eseguita la prestazione,

l’adeguatezza dei mezzi, la quantità e la qualità dovuta.

Inadempimento assoluto (o definitivo) quando è escluso che possa essere

effettuato in futuro la prestazione risarcitoria si sostituisce alla prestazione

originaria rimasta ineseguita.

Inadempimento relativo se la prestazione potrebbe essere eseguita in futuro

si parla di ritardo che è una situazione transitoria che sfocia o in un

adempimento tardivo o in un inadempimento definitivo la prestazione

risarcitorio si aggiunge a quella originaria la quale continua ad essere dovuta

seppure tardivamente.

LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE

Art. 1218 il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è

tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è

stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non

imputabile.

Responsabilità contrattuale si intende la responsabilità per inadempimento

non già del contratto bensì dell’obbligazione, qualunque ne sia la fonte (atto

illecito, promessa unilaterale, gestione di affari ecc…)

Cause di esonero da responsabilità contrattuale per l’inadempiente l’art. 1218

dice che il debitore deve sempre rispondere delle conseguenze dannose

dell’inadempimento salvo che si tratti di impossibilità della prestazione

derivante da causa non imputabile al debitore.

L’opinione prevalente è quella secondo cui l’art. 1218 non detta il criterio per

individuare le cause di giustificazione dell’inadempimento ma costituirebbe

mera norma di rinvio ad una pluralità di criteri volta a volta applicabili alle

diverse ipotesi variamente rintracciabili nell’ordinamento.

Responsabilità per colpa il debitore risponde per non aver usato la diligenza, la

prudenza, la perizia necessarie.

Il principio per cui il debitore risponde per colpa varrebbe, secondo l’opinione

tradizionale, per quelle che vengono definite obbligazioni di mezzi, quelle per cui

il debitore è impegnato a svolgere una determinata attività con diligenza,

prudenza e perizia senza però garantire che detta attività si traduca in un

risultato utile per il creditore. Problema di chiarire quale sia il grado di diligenza

concretamente richiesto nel singolo caso al debitore. Art. 1176 diligenza del

buon padre di famiglia (persona onesta preparata e coscienziosa). Peraltro

questa varia in base al tipo di attività dovuta, e avremo quella del’operatore

professionale, quella del soggetto dotato di specifiche competenze, quella a chi

effettua a titolo gratuito la prestazione, quella del professionista intellettuale.

Responsabilità anche senza colpa ipotesi in cui il debitore risponde anche

senza che gli possa essere imputata nessuna negligenza

Vettore obbligo gravante sul vettore nel contratto di trasporto di cose, di

evitare la perdita o l’avaria delle cose consegnategli per il trasporto. Il vettore

risponde della perdita e dell’avaria anche se le cose sono andate distrutte senza

sua colpa. Può liberarsi da responsabilità solo dimostrando il caso fortuito

(circostanza anomala del tutto estranea rispetto alla sua attività)

Altri imprenditori stesse regole per la responsabilità dell’albergatore per

deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo;

responsabilità gestore grandi magazzini…

Debitore di cose generiche identificate solo con riferimento alla loro

appartenenza ad un determinato genere merceologico. Il debitore anche senza

colpa risponde dei rischi inerenti all’organizzazione della prestazione visto che

quest’ultima rimane pur sempre possibile. Non risponde del caso fortuito

(sopravvenienza straordinaria ed imprevedibile)

Debitore di denaro (come sopra)

Di chi si avvale di ausiliari il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi dei terzi

ausiliari di cui si sia avvalso nell’adempimento dell’obbligazione. Il dominus

risponde anche quando non possa essergli imputata ne culpa in eligendo ne

culpa in vigilando.

Il debitore è esonerato da responsabilità tutte le volte in cui l’adempimento

risulti ostacolato da sopravvenienze che non possono essere superate con

condotte che siano esigibili dal debitore stesso.

Onere della prova il creditore che a fronte di inadempimento agisca in

giudizio per il risarcimento del danno ha l’onere in base all’art. 2697 di fornire la

prova del suo credito potendo limitarsi ad allegare l’inadempimento che lo

stesso imputa a controparte. Sarà il debitore a dover fornire la prova di aver

esattamente eseguito la prestazione dovuta.

Diversamente nel caso in cui il creditore contesti l’inadempimento di

obbligazioni negative il creditore ha l’onere di fornire la prova non solo del suo

diritto di credito ma anche quella dell’inadempimento dell’obbligato.

In ogni caso grava sul debitore l’onere di fornire la prova dell’eventuale

sussistenza di una causa di giustificazione atta ad esonerarlo da responsabilità

contrattuale.

IL DANNO RISARCIBILE varia a seconda che si tratti:

inadempimento assoluto il danno risarcibile è costituito dalle conseguenze

negative della definitiva inattuazione della prestazione dovuta

inadempimento relativo il danno risarcibile è costituito dalle conseguenze

negative del ritardo fatto registrare nell’esecuzione della prestazione dovuta,

che deve pur sempre adempiersi.

Il risarcimento deve comprendere la perdita subita dal creditore, ossia il danno

emergente, e il mancato guadagno, ossia il lucro cessante. La più recente

giurisprudenza parla di risarcibilità anche dal danno non patrimoniale seppure

limitatamente alle ipotesi in cui l’inadempimento abbia determinato la lesione di

diritti inviolabili alla persona.

Risarcibile solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta

dell’inadempimento. Inoltre se l’inadempimento o il ritardo dipendono da colpa

del debitore e non da solo il risarcimento è limitato al danno che poteva

prevedersi nel tempo in cui è sorte l’obbligazione.

Si passerà poi alla liquidazione del danno in base alle voci correttamente

dimostrate dal creditore o in base a quando portato dalla clausola penale se

prevista dall’obbligazione. Se non ci sono le corrette voci di danno si passerà ad

una valutazione equitativa del danno ad opera del giudice.

Concorso del fatto colposo del creditore la liquidazione del danno sarà

diminuita se ha determinare il danno ha concorso il fatto colposo del creditore

Dovere del danneggiato di limitare il danno il creditore ha il dovere di non

aggravare il pregiudizio arrecatogli dall’inadempienza il risarcimento non è

dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria

diligenza.

LA MORA DEL DEBITORE (distinta dal ritardo) necessari 3 presupposti:

il ritardo nell’adempimento; l’imputabilità di detto ritardo al debitore;

  

l’intimazione per iscritto da parte del creditore di adempiere seppure

tardivamente (questo non è necessario e quindi la mora si ha automaticamente

al sopravvenire dei primi due presupposti quando obbligazione derivi da fatto

illecito (esigenza di una immediata ed integrale eliminazione delle conseguenze

dell’ingiusta lesione provocata dall’illecito); il debitore dichiari per iscritto di

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
21 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher novelli80 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Lucchini Guastalla Emanuele.