Diritti di credito
Il rapporto obbligatorio
Obbligazione → rapporto tra due soggetti, debitore e creditore, in forza del quale il primo è tenuto, nei confronti del secondo, ad una determinata prestazione. Rapporto che dà luogo a due posizioni correlate: quella passiva e quella attiva. Relatività del rapporto giuridico → in quanto il creditore ha un diritto nei confronti del debitore, e può essere fatto valere solo nei confronti di quest’ultimo. Responsabilità patrimoniale → il debitore risponde dell’inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Se la pretesa all’adempimento del creditore resta insoddisfatta può invocare misure coercitive solo sul patrimonio del debitore.
Fonti dell’obbligazione
Art. 1173 → contratto; fatto illecito; ogni altro atto o fatto idoneo a produrle → in conformità dell’ordinamento giuridico (promesse unilaterali, titoli di credito, gestione di affari).
L’obbligazione naturale → si ha quando una determinata prestazione è dovuta non già in forza di una delle fonti di cui si è appena detto bensì in esecuzione di un dovere morale o sociale. Il debitore non è giuridicamente obbligato ad eseguire la prestazione oggetto di obbligazione naturale ma se la esegue non può chiederne la restituzione (soluti retentio).
Presupposti della soluti retentio → spontaneità dell’esecuzione; capacità del soggetto che esegue la prestazione; proporzionalità tra la prestazione eseguita ed i mezzi di cui l’adempiente dispone e l’interesse da soddisfare. Esempi → debito di gioco; l’obbligo di eseguire la disposizione fiduciaria; debito prescritto; prestazioni gratuite, diverse dalla donazione, effettuate a favore del convivente more uxorio; il pagamento spontaneo di interessi pattuiti oralmente in misura extralegale.
Gli elementi del rapporto obbligatorio
Soggetti
I soggetti devono essere determinati o determinabili. Obbligazione propter rem → obbligazioni reali quando la titolarità passiva del rapporto obbligatorio si determina in base alla titolarità attiva della proprietà o di altro diritto reale su un determinato bene (spese condominiali ai condomini). Obbligazione ambulatoria → in cui la trasferibilità del credito senza onere di comunicazione al debitore comporta che quest’ultimo ignori a chi, alla scadenza, dovrà effettuare la prestazione.
Obbligazioni plurisoggettive
Obbligazione solidale → passiva → quando ciascuno dei più debitori è obbligato ad effettuare, a favore dell’unico creditore, l’intera prestazione e l’esecuzione fatta da qualsiasi di loro libera tutti gli altri; attiva → ciascuno dei più creditori ha diritto, nei confronti dell’unico debitore all’intera prestazione e l’esecuzione fatta a favore di uno di essi estingue l’obbligazione.
Obbligazione parziaria → passiva → ciascuno dei più debitori è tenuto a eseguire una parte soltanto dell’unitaria prestazione; ciascuno dei più creditori ha diritto ad una parte soltanto dell’unitaria prestazione.
Presunzione di solidarietà passiva → art. 1294 → in caso di pluralità di debitori di una medesima prestazione, gli stessi sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. In caso di pluralità di creditori si ritiene che la solidarietà ricorra solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge o dal titolo.
Obbligazioni solidali
Passiva nei rapporti esterni fra debitore e creditore: il creditore può rivolgersi a uno qualsiasi dei debitori e questo deve eseguire l’integrale prestazione a meno che non sia previsto un beneficio di escussione, cioè l’onere del creditore di procedere preventivamente nei confronti di altro condebitore; il condebitore a cui sia richiesta la prestazione può opporre al creditore le eccezioni comuni ma non quelle personali altrui; la costituzione in mora di uno dei condebitori non costituisce mora sugli altri; atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche con gli altri condebitori. Nei rapporti interni fra i coobbligati: il carico della prestazione si divide in parti eguali se non risulta diversamente, salvo che l’obbligazione non sia sorta nell’interesse esclusivo di alcuno dei condebitori; azione di regresso; nell’ipotesi in cui uno o più degli obbligati in via di regresso sia insolvente la perdita si ripartisce fra tutti gli altri condebitori.
Divisibilità e indivisibilità dell’obbligazione
Indivisibili → hanno ad oggetto una prestazione non suscettibile di adempimento parziale o per sua natura o per volontà delle parti. Divisibili → le altre. La distinzione tra queste ha valore per quanto riguarda le obbligazioni plurisoggettive → l’obbligazione plurisoggettiva indivisibile è solidale. Trova quindi applicazione la disciplina della solidarietà con la differenza che l’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore e del creditore. Così mentre la regola generale vuole che se muore il debitore, i suoi eredi siano tenuti non già in solido ma solo in proporzione delle rispettive quote in caso di obbligazione indivisibile l’erede deve adempiere all’intera prestazione.
La prestazione
La prestazione a cui è tenuto il debitore deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile, suscettibile di valutazione economica e rispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Obbligazioni di mezzi → il debitore è tenuto a svolgere una determinata attività senza garantire che per il creditore ne derivi il risultato sperato (prestazione del medico). Obbligazioni di risultato → il debitore è tenuto a realizzare proprio un determinato risultato quale esito della propria attività.
N.B. La più recente giurisprudenza ritiene che la distinzione fra obbligazioni di mezzi e di risultato sia sostanzialmente inutile al fine di risolvere problemi di ordine pratico (esempio l’individuazione del contenuto dell’obbligo gravante sul debitore). In realtà si osserva in ogni obbligazione si richiede la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, seppure in misura variabile a seconda del diverso tipo di obbligazione.
L'oggetto dell'obbligazione
L’oggetto dell’obbligazione è la prestazione dovuta. Obbligazioni semplici → oggetto una unica prestazione. Obbligazioni alternative → oggetto due o più prestazioni e il debitore si libera eseguendone una sola; se una delle due diventa impossibile per causa non imputabile a nessuna delle parti l’obbligazione si considera semplice. Obbligazioni facoltative → oggetto una sola prestazione ma il debitore ha facoltà di liberarsi eseguendone un’altra; se l’unica prestazione dedotta in obbligazione diventa impossibile per causa non imputabile ad alcune delle parti l’obbligazione si estingue.
Obbligazioni pecuniarie
Obbligazioni pecuniarie → principio nominalistico → art. 1277 secondo cui il debitore si libera pagando alla scadenza la medesima quantità di pezzi monetari inizialmente fissata nonostante il tempo passato dalla costituzione del debito e indipendentemente dal mutamento del potere d’acquisto del denaro.
Interessi
Interessi → particolare obbligazione pecuniaria avente carattere accessorio. In base alla fonte:
- Legali → se dovuti in forza di una previsione di legge.
- Convenzionali → se dovuti in forza di un accordo fra debitore e creditore, non importa se contestuale o successivo al sorgere del credito.
In base alla funzione:
- Corrispettivi → quelli dovuti al creditore sui capitali concessi a mutuo o comunque lasciati nella disponibilità di terzi, nonché quelli dovuti sui crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro.
- Compensativi → quelli dovuti al creditore di obbligazioni di valore (somme di denaro a titolo di risarcimento).
- Moratori → anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno sono dovuti dal debitore in mora.
Modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio
Modificazioni nel lato attivo del rapporto obbligatorio
Può realizzarsi inter vivos a titolo particolare mediante le figure:
Cessione del credito → art. 1260 → contratto con il quale il creditore cedente pattuisce con un terzo cessionario il trasferimento in capo a quest’ultimo del suo diritto verso il debitore ceduto. L’effetto di tale contratto è il trasferimento del credito in capo al cessionario. Crediti incedibili → con carattere strettamente personale (crediti alimentari); se il trasferimento è vietato dalla legge; la cessione viene convenzionalmente esclusa dalle parti (il patto di non trasferibilità non è opponibile al cessionario se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione). Accordo di cessione → tra il cedente e il terzo cessionario tramite il quale si perfeziona la cessione. Non è necessaria l’accettazione da parte del debitore.
Variabilità della causa del contratto di cessione → per un corrispettivo, in funzione di garanzia, o per estinguere un diverso debito del cedente verso il cessionario (cessione solutoria)…
Effetti della cessione inter partes → il credito viene ceduto in forza del principio del consenso traslativo nel momento del perfezionamento dell’accordo di cessione. Per i crediti futuri il trasferimento si verifica al sorgere del credito. Effetti nei confronti del debitore ceduto → per l’efficacia occorre che al debitore ceduto venga notificata la cessione o da lui accettata. Di conseguenza se prima della notifica o dell’accettazione il debitore paga al creditore originario non può essere tenuto a pagare di nuovo al nuovo creditore, salvo che non si provi che comunque il debitore ceduto era a conoscenza della cessione.
Effetti nei confronti dei terzi → l’accettazione o la notificazione servono per rendere la cessione opponibile ai terzi: se il cedente ha ceduto lo stesso credito a due soggetti ed è stata accettata o notificata la prima cessione con atto di data certa sarà questa cessione a prevalere sull’altra.
Eccezioni opponibili al debitore → il debitore ceduto può opporre al cessionario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente. Tuttavia il debitore ceduto non può opporre un controcredito vantato nei confronti del cedente qualora abbia accettato la cessione o se si tratta di credito sorto dopo la cessione.
Rapporti tra cedente e cessionario
Se la cessione è a titolo oneroso → il cedente, salvo patto contrario, garantisce l’esistenza del credito al momento della cessione (veritas nominis). Non garantisce la solvenza del debitore (bonitas nominis).
Se la cessione è a titolo gratuito → il cedente garantisce la veritas nominis solo se l’ha espressamente promessa, o negli altri casi previsti dall’art. 797 n.2 e 3 c.c.. Non garantisce la bonitas nominis. È possibile che si pattuisca che il cedente garantisca anche la solvenza del debitore: in tal caso se non adempie il cedente sarà tenuto a restituire quanto eventualmente ricevuto come corrispettivo della cessione nonché il risarcimento del danno ove ne ricorrano i presupposti.
In caso di cessione solutoria → si presume cessione pro solvendo → la liberazione del cedente si verifica solo quando il cessionario abbia ottenuto il pagamento dal debitore ceduto; cessione pro soluto → per diversa volontà delle parti, il cessionario libera subito il cedente dall’obbligo che questo aveva nei suoi confronti e si accolla il rischio della solvenza del debitore ceduto.
Il contratto di factoring
Il contratto di factoring → contratto in forza del quale un imprenditore specializzato (factor), a fronte del pagamento di una commissione variabile a seconda dell’entità degli obblighi assunti, si impegna a fornire all’impresa cliente una vasta gamma di servizi (contabilizzazione, amministrazione…) relativi alla gestione dei crediti dalla stessa impresa cliente vantati nei confronti della propria clientela e derivanti dalla sua attività imprenditoriale.
Funzione di finanziamento → il factor rende all’impresa cliente anche l’ulteriore prestazione di effettuare a suo favore un’anticipazione finanziaria rispetto alla scadenza dei crediti ceduti, per una parte del loro valore nominale.
Funzione assicurativa → più rara, si accolla il rischio di solvenza di uno o più debitori dell’impresa stessa.
Per realizzare questa complessa operazione si fa perno sull’istituto della cessione del credito → l’impresa cliente cede in massa al factor crediti dalla stessa vantati o che vanterà in futuro. Ciò consente al factor, che ne diviene formalmente titolare, da un lato la gestione di detti crediti, dall’altro l’erogazione dell’anticipazione finanziaria eventualmente richiesta dall’impresa cliente, destinata ad essere recuperata dal factor proprio attraverso l’incasso dei crediti ceduti.
Cessione dei crediti d’impresa e deroghe al regime codicistico in base alla legge 52/91 che si applica solo: se il cedente è un imprenditore; i crediti ceduti siano pecuniari e sorgano da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa; il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario che abbia la possibilità di svolgere l’attività di acquisto di crediti d’impresa. Tale legge ha statuito: che il cedente, salvo patto contrario, garantisce la solvenza del debitore ceduto; che la cessione è opponibile ai terzi anche se vi sia stato solo il pagamento dal factor all’impresa cedente del corrispettivo della cessione con atto avente data certa.
Cartolarizzazione dei crediti
Cartolarizzazione dei crediti → operazione finanziaria che fa perno sull’istituto della cessione del credito; finalizzata da un lato allo smobilizzo dei crediti (procurando immediata liquidità al creditore) e dall’altro alla creazione di un nuovo bene (strumento finanziario) da collocare sul mercato. Un soggetto (originator) solitamente una banca o intermediario finanziario, cede a titolo oneroso uno o più crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, ad una società (società veicolo).
Per procurarsi la provvista necessaria all’acquisto dei crediti la società veicolo emette titoli destinati ad essere collocati presso investitori, professionali e non. La società veicolo provvede alla riscossione dei crediti ceduti ed alle attività ad essa finalizzate. Le somme incassate vengono destinate in via esclusiva ai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei relativi crediti.
La legge 190/99 statuisce che i crediti oggetto di cessione da parte dell’originator a favore della società veicolo pur divenendo formalmente di titolarità della società stessa, costituiscono un patrimonio separato.
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