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L’IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
Situazione impeditiva dell’adempimento non prevedibile al momento del sorgere
del rapporto obbligatorio e non superabile con lo sforzo che può essere
legittimamente richiesto al debitore (lo sforzo esigibile).
non basta una maggiore difficoltà della prestazione; non basta una
maggiore onerosità della prestazione; non è necessaria una impossibilità.
È solo necessario che la situazione sopravvenuta impeditiva dell’adempimento
sia tale da non poter essere superata con lo sforzo diligente cui il debitore è
tenuto.
Il problema è quello di stabilire se la condotta che potrebbe prevenire o superare
la situazione impeditiva dell’adempimento possa ritenersi esigibile o meno dal
debitore.
Impossibilità definitiva per tale intendendosi quella determinata da un
impedimento irreversibile ovvero di cui si ignora se potrà venire meno
estingue automaticamente l’obbligazione.
Impossibilità temporanea quella determinata da un impedimento di natura
presumibilmente transitoria determina l’estinzione solo se perdura fino quando
il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione
ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
Impossibilità totale quella che preclude integralmente il soddisfacimento
dell’interesse creditorio se definitiva importa l’estinzione dell’obbligazione
Impossibilità parziale quella che preclude solo in parte il soddisfacimento
dell’interesse creditorio se definitiva importa estinzione della parte
dell’obbligazione divenuta impossibile.
All’impossibilità sopravvenuta viene equiparato lo smarrimento di una cosa
determinata oggetto della prestazione dovuta laddove questo non sia imputabile
al debitore.
Se la prestazione ha ad oggetto una cosa determinata e diviene impossibile per
causa imputabile ad un terzo, il debitore non incorre in responsabilità ma è
tenuto a dare al creditore quanto abbia conseguito dal terzo a titolo di
risarcimento. Al creditore spetta far valere direttamente contro il terzo i diritti
che nei confronti di quest’ultimo spettano al debitore (subentro del creditore nei
diritti del debitore)
Cap. 21 L’inadempimento e la mora
L’INADEMPIMENTO
Di regola è necessario per aversi inadempimento che sia maturato il tempo
dell’adempimento. Può aversi inadempimento anche prima del termina laddove
il debitore non abbia tempestivamente svolto le attività preparatorie necessarie
per l’effettuazione in termini della prestazione, ovvero quando non proceda
all’esecuzione secondo le condizioni stabilite e a regola d’arte o quando è certo
che il debitore non eseguirà la prestazione nel termine stabilito.
Inadempimento totale la prestazione è mancata interamente
Inadempimento parziale prestazione effettuata non correttamente (inesatto
adempimento) l’inesattezza può riguardare alternativamente o
cumulativamente la diligenza richiesta nell’adempimento, la perizia necessaria,
la prudenza indispensabile, il luogo dove deve essere eseguita la prestazione,
l’adeguatezza dei mezzi, la quantità e la qualità dovuta.
Inadempimento assoluto (o definitivo) quando è escluso che possa essere
effettuato in futuro la prestazione risarcitoria si sostituisce alla prestazione
originaria rimasta ineseguita.
Inadempimento relativo se la prestazione potrebbe essere eseguita in futuro
si parla di ritardo che è una situazione transitoria che sfocia o in un
adempimento tardivo o in un inadempimento definitivo la prestazione
risarcitorio si aggiunge a quella originaria la quale continua ad essere dovuta
seppure tardivamente.
LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
Art. 1218 il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è
tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è
stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile.
Responsabilità contrattuale si intende la responsabilità per inadempimento
non già del contratto bensì dell’obbligazione, qualunque ne sia la fonte (atto
illecito, promessa unilaterale, gestione di affari ecc…)
Cause di esonero da responsabilità contrattuale per l’inadempiente l’art. 1218
dice che il debitore deve sempre rispondere delle conseguenze dannose
dell’inadempimento salvo che si tratti di impossibilità della prestazione
derivante da causa non imputabile al debitore.
L’opinione prevalente è quella secondo cui l’art. 1218 non detta il criterio per
individuare le cause di giustificazione dell’inadempimento ma costituirebbe
mera norma di rinvio ad una pluralità di criteri volta a volta applicabili alle
diverse ipotesi variamente rintracciabili nell’ordinamento.
Responsabilità per colpa il debitore risponde per non aver usato la diligenza, la
prudenza, la perizia necessarie.
Il principio per cui il debitore risponde per colpa varrebbe, secondo l’opinione
tradizionale, per quelle che vengono definite obbligazioni di mezzi, quelle per cui
il debitore è impegnato a svolgere una determinata attività con diligenza,
prudenza e perizia senza però garantire che detta attività si traduca in un
risultato utile per il creditore. Problema di chiarire quale sia il grado di diligenza
concretamente richiesto nel singolo caso al debitore. Art. 1176 diligenza del
buon padre di famiglia (persona onesta preparata e coscienziosa). Peraltro
questa varia in base al tipo di attività dovuta, e avremo quella del’operatore
professionale, quella del soggetto dotato di specifiche competenze, quella a chi
effettua a titolo gratuito la prestazione, quella del professionista intellettuale.
Responsabilità anche senza colpa ipotesi in cui il debitore risponde anche
senza che gli possa essere imputata nessuna negligenza
Vettore obbligo gravante sul vettore nel contratto di trasporto di cose, di
evitare la perdita o l’avaria delle cose consegnategli per il trasporto. Il vettore
risponde della perdita e dell’avaria anche se le cose sono andate distrutte senza
sua colpa. Può liberarsi da responsabilità solo dimostrando il caso fortuito
(circostanza anomala del tutto estranea rispetto alla sua attività)
Altri imprenditori stesse regole per la responsabilità dell’albergatore per
deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo;
responsabilità gestore grandi magazzini…
Debitore di cose generiche identificate solo con riferimento alla loro
appartenenza ad un determinato genere merceologico. Il debitore anche senza
colpa risponde dei rischi inerenti all’organizzazione della prestazione visto che
quest’ultima rimane pur sempre possibile. Non risponde del caso fortuito
(sopravvenienza straordinaria ed imprevedibile)
Debitore di denaro (come sopra)
Di chi si avvale di ausiliari il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi dei terzi
ausiliari di cui si sia avvalso nell’adempimento dell’obbligazione. Il dominus
risponde anche quando non possa essergli imputata ne culpa in eligendo ne
culpa in vigilando.
Il debitore è esonerato da responsabilità tutte le volte in cui l’adempimento
risulti ostacolato da sopravvenienze che non possono essere superate con
condotte che siano esigibili dal debitore stesso.
Onere della prova il creditore che a fronte di inadempimento agisca in
giudizio per il risarcimento del danno ha l’onere in base all’art. 2697 di fornire la
prova del suo credito potendo limitarsi ad allegare l’inadempimento che lo
stesso imputa a controparte. Sarà il debitore a dover fornire la prova di aver
esattamente eseguito la prestazione dovuta.
Diversamente nel caso in cui il creditore contesti l’inadempimento di
obbligazioni negative il creditore ha l’onere di fornire la prova non solo del suo
diritto di credito ma anche quella dell’inadempimento dell’obbligato.
In ogni caso grava sul debitore l’onere di fornire la prova dell’eventuale
sussistenza di una causa di giustificazione atta ad esonerarlo da responsabilità
contrattuale.
IL DANNO RISARCIBILE varia a seconda che si tratti:
inadempimento assoluto il danno risarcibile è costituito dalle conseguenze
negative della definitiva inattuazione della prestazione dovuta
inadempimento relativo il danno risarcibile è costituito dalle conseguenze
negative del ritardo fatto registrare nell’esecuzione della prestazione dovuta,
che deve pur sempre adempiersi.
Il risarcimento deve comprendere la perdita subita dal creditore, ossia il danno
emergente, e il mancato guadagno, ossia il lucro cessante. La più recente
giurisprudenza parla di risarcibilità anche dal danno non patrimoniale seppure
limitatamente alle ipotesi in cui l’inadempimento abbia determinato la lesione di
diritti inviolabili alla persona.
Risarcibile solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta
dell’inadempimento. Inoltre se l’inadempimento o il ritardo dipendono da colpa
del debitore e non da solo il risarcimento è limitato al danno che poteva
prevedersi nel tempo in cui è sorte l’obbligazione.
Si passerà poi alla liquidazione del danno in base alle voci correttamente
dimostrate dal creditore o in base a quando portato dalla clausola penale se
prevista dall’obbligazione. Se non ci sono le corrette voci di danno si passerà ad
una valutazione equitativa del danno ad opera del giudice.
Concorso del fatto colposo del creditore la liquidazione del danno sarà
diminuita se ha determinare il danno ha concorso il fatto colposo del creditore
Dovere del danneggiato di limitare il danno il creditore ha il dovere di non
aggravare il pregiudizio arrecatogli dall’inadempienza il risarcimento non è
dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria
diligenza.
LA MORA DEL DEBITORE (distinta dal ritardo) necessari 3 presupposti:
il ritardo nell’adempimento; l’imputabilità di detto ritardo al debitore;
l’intimazione per iscritto da parte del creditore di adempiere seppure
tardivamente (questo non è necessario e quindi la mora si ha automaticamente
al sopravvenire dei primi due presupposti quando obbligazione derivi da fatto
illecito (esigenza di una immediata ed integrale eliminazione delle conseguenze
dell’ingiusta lesione provocata dall’illecito); il debitore dichiari per iscritto di