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Indice degli argomenti

  • La famiglia
  • Le successioni
  • Le donazioni
  • I diritti sulle cose

La famiglia

Art. 29 Cost.: “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.” Il diritto non può superare il valore dell’autonomia della famiglia, e deve tener conto della sua capacità di autoregolarsi. Lo stato deve guardare soprattutto all’interesse generale.

Strutture familiari

  • In senso stretto (nucleare): legittima o di fatto
  • In senso ampio: parentela e affinità

Il matrimonio

È l’atto con cui un uomo e una donna costituiscono una famiglia.

  • Come atto: negozio giuridico bilaterale non patrimoniale, volontà concorde degli sposi
  • Come rapporto: complesso di effetti giuridici che l’atto fa nascere tra i coniugi

Il matrimonio è esposto all’influenza normativa dello stato (matr. civile) e della chiesa (matr. religioso):

  • Sistema separatista: il matrimonio civile produce effetti solo per lo stato e quello religioso solo per la chiesa;
  • Sistema concordatario (Italia): matrimonio religioso con effetti civili. Gli effetti civili si producono se entro 5 giorni il sacerdote invia l’originale dell’atto all’ufficio dello stato civile per la trascrizione nei registri. Non si producono effetti civili se: interdizione giudiziale; difetto età minima; no libertà di stato; altri impedimenti inderogabili.

L’atto può essere regolato dal diritto della chiesa (se annullato dalla chiesa serve sentenza anche per lo stato, altrimenti continua a produrre effetti civili), sulla validità c’è concorso di giurisdizione stato/chiesa. Il rapporto è soggetto a disciplina e giurisdizione esclusiva dello stato. Con il matrimonio acattolico ci si può sposare secondo il proprio rito ed ottenere effetti civili con la trascrizione. Serve autorizzazione delle autorità italiane, non previste quando ci sono delle intese tra culti. Il matrimonio così celebrato è interamente soggetto alla legge e giurisdizione italiana.

  • Il matrimonio deve essere preceduto dalle pubblicazioni, per 8 giorni consecutivi, e celebrato entro i 180 giorni successivi. Consentono a chi è legittimato di fare eventuale opposizione, ma è semplice pubblicità notizia.
  • È un atto complesso, si forma con dichiarazioni degli sposi e l’attestazione del pubblico ufficiale. È atto personale, è possibile per procura solo in casi eccezionali.
  • L’atto si materializza in un documento da inserire nel registro dello stato civile e costituisce l’unico mezzo di prova del matrimonio e dello stato di coniugi, tranne quanto è distrutto o smarrito o se non inserito nei registri o se presenta difetti di forma.

Invalidità del matrimonio

  • Assoluta: impugnazione da p.m. e tutti coloro che abbiano interesse legittimo;
  • Relativa: legittimati a impugnare solo coniugi o uno dei due;
  • Insanabile: impugnativa sempre possibile;
  • Sanabile: no impugnativa dopo 1 anno di coabitazione o dopo 1 anno cessazione del vizio;
  • Cause di invalidità: impedimenti matrimoniali; incapacità naturale; vizi della volontà; simulazione.

Impedimenti

Condizioni soggettive che la legge considera incompatibili con l’assunzione del vincolo matrimoniale.

  • Assoluti (dirimenti), impediscono al soggetto di sposarsi con chiunque, determinano la nullità del matrimonio: età (18, o min. emancip.); infermità mentale; libertà di stato; assenza di rapporti parentela, affinità, adozione; uccisione o tentativo del coniuge dell’altra parte.
  • Impedienti, impediscono di sposarsi con una certa persona, necessari per la regolarità del matrimonio, la mancanza impone all’ufficiale di non celebrare il matrimonio, ma se viene celebrato è valido: omissione delle pubblicazioni; lutto vedovile.

Incapacità naturale

Rende invalido il matrimonio contratto da chi risulti incapace di intendere/volere anche se per causa transitoria, al momento della celebrazione.

Simulazione

Quando i coniugi si accordano per non adempiere agli obblighi e non esercitare i diritti che nascono dal matrimonio. Ricorre solo quando le parti escludono completamente tutti gli effetti e solo se c’è la volontà di entrambi, la riserva mentale non invalida l’atto.

Vizi della volontà

  • Violenza: minaccia esercitata su uno sposo per indurlo al matrimonio
  • Timore: di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo, pressioni indirette
  • Errore: solo quando riguarda l’identità dell’altro coniuge o determinate qualità personali che determinano il consenso e tali da impedire normale svolgimento della vita coniugale.

La dichiarazione di nullità del matrimonio è retroattiva: il matrimonio si considera come mai sorto e i figli considerati nati fuori dal matrimonio. Si deroga quando almeno uno dei coniugi era in buona fede al momento del matrimonio (matrimonio putativo).

Conseguenza del matrimonio putativo: il coniuge in buona fede (o vittima di violenza o timore) gode degli effetti del matrimonio fino alla dichiarazione di nullità, i figli sono legittimi e se la nullità dipende dall’altro coniuge ha diritto a indennità.

I rapporti familiari

  • Coniugio: tra marito e moglie per effetto del matrimonio
  • La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo (non per i maggiorenni).
  • Affinità: lega un soggetto sposato ai parenti del suo coniuge.Il vincolo di solidarietà tra parenti fa sorgere obbligazioni per previsione di legge quando un parente è un stato di bisogno.

Il rapporto fra coniugi

Col matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono medesimi doveri. Principio di uguaglianza.

  • Obblighi reciproci: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia; coabitazione. Se il coniuge si allontana senza giusta causa e rifiuta di tornare perde diritto all’assistenza morale ma non l’obbligo di contribuire.

Rapporti patrimoniali

  • Obblighi di contribuzione: in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro
  • Regime patrimoniale: quello legale è la comunione dei beni acquistati durante il matrimonio. Alcuni beni non entrano in comunione, differenza tra atti di ordinaria/straordinaria amministrazione. La comunione è garanzia per le obbligazioni assunte a seconda che si tratti di obbligazioni familiari o personali. Con la separazione dei beni ciascun coniuge è proprietario esclusivo dei beni. La comunione convenzionale sono modifiche apportate consensualmente alla comunione legale. Il fondo patrimoniale si può sovrapporre ai regimi patrimoniali.
  • L’impresa familiare: regola il lavoro prestato in modo continuativo a favore di un imprenditore dai suoi familiari più stretti.

La filiazione

Fattisipecie

Il fatto o l’atto che rende una persona figlio di un’altra. La filiazione legittima avviene all’interno del matrimonio; quella naturale al di fuori. Oggi esiste anche la filiazione adottiva e da procreazione assistita. Con la nuova riforma, tutti i figli (legittimi, naturali e minori adottati) hanno lo stesso stato giuridico.

  • Filiazione legittima: il marito si presuppone padre del figlio concepito durante il matrimonio (relativa); il figlio si presume concepito durante il matrimonio se nasce dopo 180 giorni dal matrimonio e entro 300 giorni dalla fine (assoluta).
  • Filiazione naturale: riconoscimento è l’atto con cui un genitore riconosce una persona come proprio figlio. È atto personalissimo e irrevocabile. Solo con atto di nascita, atto pubblico o testamento. Può essere riconosciuto sia dalla madre sia dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
  • Azioni di stato: per modificare con pronuncia giudiziale le risultanze dell’atto di nascita
  • Contestazione filiazione legittima: disconoscimento o contestazione di legittimità;
  • Affermazione filiazione leg: reclamo di legittimità
  • Contestazione filiazione naturale: impugnazione del riconoscimento
  • Affermanzione fil. Nat: dichiarazione giudiziale.

Filiazione adottiva

  • Di minori: la famiglia si dimostra inadatta a svolgere il suo ruolo educativo, in modo permanente e definitivo. Con l’adozione si dà una nuova famiglia al figlio che sostituisce quella di origine, cancellando il rapporto di filiazione precedente. Procedimento: 1) dichiarazione di adottabilità; 2) affidamento preadottivo; 3) dichiarazione di adozione.
  • Di maggiorenni: dare all’adottante una discendenza. Non si troncano i rapporti con la famiglia precedente.

Procreazione assistita: per rimediare a situazioni documentate di sterilità o infertilità.

Rapporto

Effetto della fattispecie, comprende le diverse posizioni giuridiche a capo di genitori e figli. Comprende il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli. Il figlio deve contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

  • I figli minori sono soggetti alla potestà dei genitori, è il potere vincolato al perseguimento dei suoi interessi. Come dovere/diritto riguarda l’amministrazione del patrimonio e la cura della persona. Come principi generali risponde al soddisfacimento degli interessi del minore, rispetto dei suoi spazi di autonomia e uguaglianza di ruoli tra padre/madre. Con la nuova riforma l’esercizio della potestà può portare i genitori a rispondere per responsabilità genitoriale. In caso di morte dei genitori o decadenza da potestà la tutela è del tutore.

La crisi della famiglia

Quando vengono meno le ragioni e la possibilità della convivenza coniugale.

Separazione consensuale

  • Accordo: i coniugi stabiliscono le condizioni della separazione
  • Giudizio: finalizzato all'omologazione dell'accordo. Il giudice deve prima tentare riconciliazione.

Separazione giudiziale

  • Fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio ai figli.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bigpome di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Iorio Giovanni.
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