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NASCITA DEL FIGLIO
Se non è costituita dall'automatismo appena descritto, allora la relazione tra figlio e genitori dipende da una dichiarazione efficace soltanto per il genitore che l'ha resa: manca quindi in tal caso, la condivisione della responsabilità genitoriale tra la madre e il padre, e non si ha alcuna relazione giuridica tra essi (art. 258).
GLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO E L'IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO
La dichiarazione può essere anzitutto resa nell'atto di nascita, anche tramite un terzo, a cui è stata rilasciata una procura con atto pubblico; essa inoltre può essere manifestata, sin dall'epoca del concepimento, con atto separato ricevuto dall'ufficiale dello stato civile, che la deve iscrivere negli archivi, oppure dal giudice, dal notaio. La dichiarazione può essere contenuta in un testamento, qualunque sia la forma di esso. La dichiarazione può essere resa validamente.
figlio non può essere effettuato da chi ha compiuto 16 anni e non è interdetto per infermità di mente. In caso contrario, l'atto può essere dichiarato inefficace con una sentenza resa su domanda giudiziale. In alternativa, il riconoscimento può essere effettuato da colui che ha effettuato il riconoscimento entro un anno dalla revoca dell'interdizione o dal raggiungimento della maggiore età. La dichiarazione di riconoscimento è nulla quando manca la causa, il figlio è già stato riconosciuto o la paternità è attribuita legalmente al marito della madre. Inoltre, la dichiarazione è inefficace nei casi descritti dall'articolo 251. Nel caso del riconoscimento di un figlio incestuoso, è necessaria l'autorizzazione del tribunale dei minorenni se il figlio da riconoscere ha meno di 16 anni. Se il figlio ha 16 anni o più, il riconoscimento del figlio non incestuoso è inefficace fino a quando il ragazzo non ha dato il suo consenso, che non può essere rifiutato senza motivo valido. Il riconoscimento del figlio deve essere effettuato secondo le disposizioni di legge.figlio che non ha compiuto sedici anni è sottoposto invece al consenso dell'altro genitore che l'ha già riconosciuto. L'assenso del figlio ultrasedicenne e quello del genitore che lo ha riconosciuto se il figlio era minorenne deve essere prestato nelle forme stabilite dall'art. 254: non occorre quando il genitore o il figlio sono incapaci di intendere e volere o sono interdetti.
Art. 255 c.c. nel caso di riconoscimento di figlio premorto, l'assenso deve essere prestato da tutti i suoi discendenti. Se non ve ne sono, il riconoscimento sarà inefficace ma non invalido.
La dichiarazione produce di norma effetti dalla nascita del figlio.
Art. 261 c.c. la dichiarazione di riconoscimento comporta per il genitore di assumersi tutti i diritti e doveri che egli ha verso i figli legittimi.
La convivenza del figlio naturale con il genitore sposato richiede:
- l'autorizzazione del giudice;
- il consenso dei figli legittimi conviventi.
maggiori di 16 anni;
❖ consenso dell'altro genitore naturale che ha riconosciuto il figlio.
❖ Quando il figlio è stato riconosciuto dal genitore prima delle nozze di costui, non occorre il consenso dello sposo, quando il figlio è già convivente o l'altro coniuge conosce l'esistenza del figlio naturale.
Con un'azione apposita, il riconoscimento può essere dichiarato inefficace se chi l'ha effettuato non è la madre o il padre biologico. Se sussistono motivi fondati sulla falsità della dichiarazione, il tribunale minorile, anche d'ufficio, nomina un curatore speciale, che procede ad impugnare la dichiarazione di riconoscimento di fronte al tribunale ordinario.
Oltre al figlio è legittimato ad esperire tale azione chiunque ne ha interesse. La domanda non è soggetta a decadenza e a prescrizione e si propone nei confronti del figlio e del genitore che ha effettuato la dichiarazione.
L'incapacità di tendere o divolgere, quando non ha condotto ad un riconoscimento falso, non ne inficia la validità. La sentenza che accoglie o rigetta l'impugnazione del riconoscimento è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata, a cura degli interessati, all'ufficiale di stato civile che l'annota nell'atto di nascita.
LA QUALITÀ DI GENITORE STABILITA CON SENTENZA (DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI MATERNITÀ E PATERNITÀ)
Art. 277 c.c. effetti analoghi alla dichiarazione di riconoscimento li ha l'accertamento della filiazione naturale, tramite la quale si riconosce un figlio con efficacia retroattiva, fino al momento della nascita, e inoltre da tale data decorre anche l'obbligo di rimborsare l'altro genitore che ha provveduto integralmente a mantenere il figlio. Legittimato attivamente a proporre la domanda è il figlio, i suoi discendenti, entro due anni.
dalla morte di lui: l'azione può essere anche proposta dal genitore che esercita la potestà, o dal tutore, con l'autorizzazione del giudice, ma in tal caso, il figlio che ha compiuto 16 anni deve dare il suo consenso. Legittimato passivamente è invece colui che dichiara di essere genitore biologico, o se tale persona è morta, i suoi eredi: la prova della paternità o maternità può essere data con qualsiasi mezzo, compatibile con la natura indisponibile degli interessi in gioco. L'AZIONE PER IL MANTENIMENTO E L'EDUCAZIONE DEI FIGLI NON RICONOSCIBILI L'art. 30 Cost. non consente ai genitori biologici di sottrarsi al dovere di mantenerlo, istruirlo ed educarlo. A tal fine, essi possono essere convenuti in giudizio dal figlio stesso, se maggiorenne. Il figlio può inoltre ottenere un assegno vitalizio, pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbe avuto diritto, se fossestato riconosciuto ose la filiazione fosse stata accertata con la sentenza di cui all'art. 269, e, secondo l'art. 594, può pretendere dagli eredi, dai legatari e dai donatori, in proporzione a quanto essi hanno ricevuto, la corresponsione del vitalizio stesso, quando il genitore non abbia disposto per donazione o testamento in suo favore.
Le ipotesi nelle quali vi si potrà ricorrere sono:
- quelle in cui il figlio sia decaduto dall'azione di disconoscimento di paternità;
- quelle in cui, per qualsiasi motivo, non voglia o non possa agire con l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità;
- quella in cui non intenda assentire al proprio riconoscimento, avendo compiuto i 16 anni;
- quella in cui il suo riconoscimento non sia stato consentito dall'altro genitore, o il tribunale abbia rigettata l'istanza per superarne l'opposizione;
- quella in cui sia stato dichiarato in stato di adottabilità.
O sia stato disposto nei suoi confronti l'affidamento preadottivo.
LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
I PRESUPPOSTI PER ACCEDERE ALLE TECNICHE RIPRODUTTIVE
Nonostante non si sia mai dubitato quanto al fatto che la procreazione basata sull'unione sessuale della donna con l'uomo sia assolutamente libera, il legislatore ha ritenuto di introdurre tutta una serie di divieti e di limitazioni, quando la procreazione stessa dipenda dal ricorso a pratiche fecondative medicalmente assistite.
Sono vietate, e punite con una sanzione amministrativa, anzitutto quelle effettuate con materiale genetico di soggetti estranei alla coppia (fecondazione eterologa).
L'accesso alle tecniche fecondative omologhe è ammesso inoltre solamente per le coppie di viventi maggiorenni di sesso differente, anche non unite in matrimonio purché conviventi, in età potenzialmente fertile "quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause".
impedire la procreazione. LO STATUS DEL FIGLIO E LA MATERNITÀ SURROGATA Il padre, se ha consentito all'intervento fecondativo di tipo eterologo anche solamente per fatti concludenti, non può chiedere di accertare che la paternità del figlio compete a un terzo, attraverso il disconoscimento, se la coppia sia sposata, o l'impugnazione per difetto di veridicità, se la coppia sia solamente convivente. Finalmente l'art. 12 punisce, come delitto, la surrogazione di maternità, cioè quelle pratiche procreative nelle quali si verifichi una dissociazione tra colei che porta la gravidanza a compimento, colei che fornisce il materiale biologico necessario (donazione di ovocita) ed eventualmente colei che si prende poi cura della crescita del nato. L'ADOZIONE DI MAGGIORENNI I PRESUPPOSTI L'adozione di maggiorenni è uno strumento che mira essenzialmente, a differenza dell'adozione di minori di età, a impedire la procreazione.Tutelare primariamente l'interesse dell'adottante senza figli che desideri trasmettere a qualcuno il proprio patrimonio ed il nome della famiglia. In altri casi può essere un mezzo per fornire un'assistenza duratura ad un soggetto bisognoso, come ad esempio ad una persona handicappata. La persona maggiorenne con l'adozione acquista la qualifica di figlio adottivo.
I presupposti dell'adozione di maggiorenni sono:
- l'adottante deve avere compiuto 35 anni e deve superare di almeno 18 anni l'età di colui che intenda adottare;
- l'adottante può essere una persona singola o coniugata (se coniugata, l'altro coniuge non ha l'obbligo di adottare a sua volta);
- è necessario il consenso dell'adottante e dell'adottando, dato da loro personalmente;
- è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e dell'adottando non