LE FONTI, LE SITUAZIONI GIURIDICHE E LA LORO TUTELA
LE FONTI
LE FUNZIONI DEL DIRITTO PRIVATO
Diritto privato complesso di norme che risolvono le controversie tra privati (no
→
pubblica amministrazione) e Stato diritto pubblico.
Chiunque può creare regole per prevenire o per decidere una controversia.
Fonti-atto sono atti normativi posti in essere da organi o enti nell’esercizio dei
→
poteri ad essi attribuiti.
Fonti-fatto sono fonti non scritte determinati da fatti sociali (es. il pugno che X tira
→
a Y) oppure naturali (es. la nascita).
Fonti del diritto fonti di cognizione.
→
Fonti di produzione procedimento attraverso il quale si produce una norma.
→
Fonti di cognizione:
generalità la norma non si riferisce a persone specifiche ma a tutte;
• →
astrattezza la norma non si riferisce a una situazione concreta, ma astratta.
• →
LE REGOLE, GLI ENUNCIATI E LE NORME
Regole si distinguono guardando a colui che le crea (il giudice, il giurista o il
→
legislatore) e per la loro portata (generale ed astratta ovvero particolare e
concreta).
Il sistema giuridico italiano disegnato nelle preleggi raccoglie nell’insieme delle fonti
una serie di regole manifestate per iscritto, sotto forma di leggi statali (ossia atti
approvati con il prescritto procedimento dalle due camere e promulgati dal
presidente della Repubblica) e di regolamenti (cioè atti a contenuto normativo
provenienti dal governo o da altre autorità appartenenti alla pubblica
amministrazione come, ad esempio, i regolamenti comunali in materia edilizia e
urbanistica).
Enunciati sono le espressioni grammaticalmente compiute ricavabili dai testi
→
scritti o “disposizioni” con cui gli atti legislativi e regolamentari si manifestano.
Ogni atto legislativo o regolamentare contiene una pluralità di regole, pari ai
significati che l’enunciato può assumere nella mente dell’interprete.
Norma giuridica è un insieme di regole che concorrono a disciplinare la vita
→
organizzata (precetto e testo).
LE CONSUETUDINI
Consuetudini o usi sono norme che non hanno bisogno di essere tramandate per
→
iscritto.
Pur se le norme consuetudinarie non possano desumersi da enunciati scritti si
avverte l’esigenza di facilitare l’interprete registrando per iscritto certi
comportamenti ripetuti e diffusi per renderli più facilmente conoscibili.
L’INTERPRETAZIONE E LE SITUAZIONI GIURIDICHE
L’ART. 12 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE, L’ANALOGIA E LA
GIURISPRUDENZA
Il compito dei giuristi è di interpretare le norme.
Art. 12 disposizioni 1° comma criteri che l’interprete deve seguire.
→
Interpretazione dare un significato alla norma.
→
Criteri di interpretazione:
criterio storico bisogna cercare di capire l’intenzione del legislatore;
• →
criterio analogia legis si applica solo nel diritto civile, non nel diritto penale;
• →
analizzo la situazione X ma mi accorgo che non è regolamentata ma mi
• accorgo che Y è molto simile a quella X; quella Y è regolamentata se non
si può applicare si fa analogia juris (si ricavano le regole dai principi).
Ordine gerarchico:
Costituzione
➢ Leggi ordinarie (atti aventi forza di legge – decreto-legge e decreto
➢ legislativo)
Leggi regionali
➢ Regolamenti – atti emanati dal potere esecutivo
➢ Usi e consuetudini – regola caratterizzata da due elementi:
➢ diu turnitas prassi, è un comportamento ripetuto nel tempo;
→
- opinio juris ac necessitatis le persone che hanno cominciato a
→
- comportarsi sempre nello stesso modo lo hanno fatto talmente tante volte
nel tempo che sono convinti che quel modo lì sia la regola.
L’Italia fa parte dell’UE e della CEDU.
I FATTI, GLI ATTI E I NEGOZI GIURIDICI. I CD DIRITTI POTESTATIVI E L’ONERE. LE
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Fatti giuridici ogni accadimento al cui verificarsi l’ordinamento collega effetti
→
giuridici:
fatti naturali;
- fatti umani.
-
Possono essere efficaci, cioè produrre effetti giuridici nuovi.
Atti giuridici sono atti che producono effetti giuridici.
→
Situazioni giuridiche soggettive sono situazioni che fanno capo ad un soggetto
→
(interessi) che l’ordinamento giuridico considera rilevanti:
attive:
- diritto soggettivo il titolare del diritto ha la possibilità di agire per il
→
o soddisfacimento dello stesso:
diritti assoluti sono quelle situazioni giuridiche soggettive di vantaggio
▪ →
tutelate erga omnes ovvero nei confronti di tutti gli altri consociati, senza la
loro necessaria cooperazione e dunque, ai fini della loro integrazione, non è
necessaria l’esistenza di un rapporto giuridico come invece avviene nel caso
dei diritti relativi. L'esempio principe della categoria in esame è il diritto di
proprietà, la cui tutela corrisponde alle actiones in rem di diritto romano;
diritti relativi il titolare può far valere ab origine la propria pretesa, che è
▪ →
costituita da un obbligo di fare o non fare, soltanto nei confronti di uno o più
soggetti determinato o determinabile (i.e. in personam).
Non c’è bisogno della pubblica amministrazione.
interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva che può
→
o essere soddisfatta solo se la pubblica amministrazione interviene a tuo
favore;
potestà il diritto, giuridicamente riconosciuto, all'esercizio di un
→
o potere;
diritto potestativo è il potere attribuito ad un soggetto di modificare,
→
o con un proprio atto, la sfera giuridica di un altro soggetto, che versa in
situazione di soggezione. Ciò accade, ad esempio, se il contraente
recede dal contratto nel quale sia stata stabilita una caparra
penitenziale.
passive:
- dovere è il comportamento imposto da una norma;
→
o obbligo designa la situazione giuridica soggettiva del soggetto di
→
o diritto che deve tenere un certo comportamento imposto dalla norma
nell'interesse di un altro soggetto, che lo può pretendere da uno o più
soggetti determinati, non da chiunque;
soggezione la situazione giuridica soggettiva del soggetto che, pur
→
o non essendo gravato dal dovere di tenere un certo comportamento,
deve tuttavia subire gli effetti giuridici dell'esercizio del potere altrui;
onere è il comportamento che il soggetto deve rispettare se vuole
→
o realizzare un determinato risultato.
LA TITOLARITA’ DELLE SITUAZIONI SOGGETTIVE E LE VICENDE TRASLATIVE (O
SUCCESSIONI)
La titolarità esprime il collegamento tra un soggetto e una determinata situazione
giuridica soggettiva minima: quando il legame sia attuale si parla di
“appartenenza”, quando sia soltanto virtuale “di spettanza”.
Per il principio di eguaglianza, può trovarsi obbligata ogni persona vivente, la quale
ha l’attitudine ad assumere ogni altra situazione giuridica soggettiva (“capacità
giuridica”).
Situazioni adespoti situazione giuridica priva di titolare.
→
Si parla di “vicende traslative” o successioni per indicare quel particolare effetto
modificativo, consistente nel subentrare di una persona a un’altra in una situazione
giuridica, che quindi si trasferisce da un titolare a un altro, ferma restando l’identità
della situazione stessa.
Colui che ne perde la titolarità si dice “autore” o “dante causa”, mentre chi la riceve
si dice rispettivamente “successore” o “avente causa” (vendo il mio alloggio a Tizio:
questi è mio successore o avente causa, io sono suo autore o dante causa).
LA TUTELA DEI DIRITTI E LE PROVE
LE SITUAZIONI GIURIDICHE E L’AZIONE
Si chiama “azione” lo strumento con il quale si domanda la protezione
giurisdizionale della situazione stessa.
Situazione soggettiva ed azione non devono essere confusi, poiché può
domandare protezione anche chi non sia titolare della situazione soggettiva, anche
se in tal caso la protezione stessa gli dovrà essere negata.
Il titolare del diritto soggettivo può del resto esercitarlo senza bisogno di ricorrere al
giudice, quando l’obbligato tenga spontaneamente il comportamento dovuto: di
fronte a due situazioni collegate nel rapporto giuridico, il titolare di quella che risulta
prevalente sull’altra non può tuttavia costringere l’altro a tenere quel
comportamento ma deve confidare sulla “ragione” e sulla “libera volontà” di lui,
che gli dovrebbero consigliare di cooperare e tenere il comportamento dovuto.
L’art. 2907 c.c. stabilisce che <<alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede
l’autorità giudiziaria>>.
La tutela assicurata dallo Stato alle situazioni soggettive consiste in ogni caso
nell’accertamento del rapporto giuridico.
IL DIVIETO DI NON LIQUET E LA DECISIONE SUL FATTO INCERTO
L’esercizio dell’azione presuppone, in capo a chi la esperisce cioè all’”attore”,
l’affermazione che in capo a lui si è originata una certa situazione giuridica
favorevole per la quale domanda protezione giurisdizionale, cioè:
che uno o più fatti giuridici si siano verificati nella realtà fenomenica;
- che una norma ne abbia valutata la rilevanza e l’efficacia.
-
La ricerca e l’applicazione della norma compete al giudice per la regola iura novit
curia, mentre dipende dalla parte stessa convincere il giudice stesso quanto alla
circostanza sub, ossia che i fatti o atti o negozi allegati si sono concretamente
verificati.
La controparte, cioè <<il convenuto>>, potrà, nel difendersi, tentare di indirizzare la
ricerca e l’applicazione della norma in senso differente da quanto viene
prospettato dall’attore e contestare che i fatti o gli atti o i negozi si siano verificati
nella realtà fenomenica.
Potrà lo stesso convenuto affermare poi, attraverso un’”eccezione sostanziale o di
merito”, che i fatti allegati dall’attore si sono sì verificati ma risultano attualmente
inefficaci, a causa di un altro fatto contestuale a quello allegato (fatto impeditivo)
oppure di un fatto sopravvenuto a quello allegato dall’attore che lo ha modificato
(fatto modificativo) o estinto (fatto estintivo).
Esempio Tizio afferma <<ho concluso un contratto con Caio, che si è obbligato
→
a pagarmi il 1° gennaio 2010 € 10.000 (Caio ha l’obbligo di pagarmi € 10.000 o se si
vuole ho il diritto soggettivo di ricevere € 10.000) quale prezzo per un’autovettura
che gli ho venduto>>. Il fatto costitutivo è appunto il contratto, che appartiene
all’insieme dei fatti negoziali. Caio potrà sostenere che quel contratto non è mai
stato concluso (quindi contestare il fatto costitutivo) oppure potrà allegare diversi
fatti nuovi <<abbiamo pattuito che il pagamento fosse dovuto il 1° gennaio 2020>>
(il fatto <<impedisce>> a Tizio di far valere attualmente la sua pretesa); <<ho già
pagato € 10.000 (il fatto ha <<estinto>> l’obbligo di Caio) oppure <<con un
contratto successivo abbiamo modificato il termine di pagamento prorogandolo al
1° gennaio 2020>> (il fatto allegato in via d’eccezione ha <<modificato>> le
modalità di esecuzione dell’obbligo di Caio).
La valutazione giuridica dei singoli fatti, che compete al giudice, sarà la seguente:
il contratto ha forza di legge tra le parti, obbliga le parti a quanto è in esso espresso
ed è fonte di obbligazioni: chi l’ha concluso ha quindi l’obbligo di darvi esecuzione
(il contratto è “fatto costitutivo” dell’”obbligo” di Caio e quindi della situazione
giuridica correlata “diritto soggettivo”). L’adempimento esatto della prestazione
libera il debitore quindi, se Caio ha pagato, Tizio non può esigere più niente da lui
(fatto “estintivo”); oppure, se è stato pattuito un termine, <<il creditore non può
esigere la prestazione prima della scadenza>>. Da ciò viene che Tizio dovrà
attendere il 2020 per ottenere la somma richiesta (fatto “impeditivo”).
A differenza di quanto accadeva nel diritto romano di epoca classica, in tali casi al
giudice è vietata la decisione di non liquet: egli non può cioè rifiutarsi di decidere
ammettendo di non avere raggiunto un pieno convincimento quanto all’effettivo
verificarsi dei fatti allegati dalle parti.
Egli è invece obbligato ad assumere una decisione valendosi della regola che
implicitamente si trova codificata all’art. 2697 c.c.: un fatto non provato deve
considerarsi un fatto non accaduto. A Caio che afferma, senza riuscire a
convincere il giudice, di aver pagato la somma pretesa da Tizio si risponderà quindi
che in realtà la sua affermazione è falsa, condannandolo a pagare nuovamente.
L’art. 2697 c.c. si limita ad enunziare la distinzione tra i fatti giuridici allegati dalle
parti, lasciando all’interprete di stabilire quando essi siano costitutivi oppure
all’inverso impeditivi, modificativi o estintivi e quindi se il rischio del fatto incerto vada
a danno dell’attore o del convenuto.
LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI
Il convincimento del giudice deve formarsi sulle prove proposte dalle parti, sempre
che i fatti non risultino incontroversi tra le parti stesse che non li hanno contestati (nel
nostro esempio Caio potrebbe non aver contestato la stipulazione della
compravendita, secondo quanto affermato da Tizio).
Fanno eccezione soltanto i fatti notori, che il giudice può porre a fondamento della
decisione senza bisogno di prova: fatti noti alla generalità delle persone di media
cultura nel luogo e nel momento in cui si svolge il processo, come per esempio il
fatto che la presenza di un secondo passeggero su un ciclomotore lo renda più
instabile rendendo meno sicura la frenata, o la svalutazione monetaria o il fatto che
gli indumenti, dopo qualche tempo, debbano essere lavati.
Il mezzo di prova è ciò che fornisce al giudice l’esperienza di un fatto.
Si distinguono i mezzi di prova “precostituiti”, che consistono in cose preesistenti al
processo le quali, sottoposte al giudice, gli forniscono la rappresentazione o la
raffigurazione del fatto controverso (i documenti), dai mezzi di prova “semplici” o
“costituendi”, perché si formano durante il processo attraverso un’apposita attività.
LE PROVE DOCUMENTALI E L’ATTO PUBBLICO
Prova documentale è una rappresentazione di un fatto incorporata su una base
→
materiale in modalità digitale o analogica.
Documento:
fatto rappresentato;
- rappresentazione;
- incorporamento;
- base materiale.
-
Scrittura privata l’insieme delle dichiarazioni contenute in un documento è
→
attribuito a chi ha apposto la firma.
Atto pubblico documento redatto da notaio o pubblico ufficiale autorizzato ad
→
attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. È un mezzo di prova
legale.
LA TESTIMONIANZA E LA CONFESSIONE
Testimonianza dichiarazione che una persona fa di fronte al giudice, dopo aver
→
prestato giuramento, sulla verità di un fatto di cui ha avuto conoscenza diretta
oppure perché è stata informata da altri.
Confessione dichiarazione di scienza che una parte fa in giudizio (confessione
→
giudiziale), oppure fuori dal processo (confessione extra giudiziale).
IL GIURAMENTO E LE PRESUNZIONI
Giuramento confessione pronunciata in giudizio: è fatta da una delle parti su
→
invito dell’altra parte o del giudice. La parte può prestare giuramento e vincere la
causa.
Presunzioni sono prove indirette che consistono nei ragionamenti prodotti a
→
partire da fatti noti e provati per prevenire al convincimento della realtà di un fatto
ignoto.
Presunzioni legali è la legge stessa che stabilisce che dalla prova di un certo fatto
→
consegue quella di un altro fatto.
LE PRESCRIZIONI E LE DECADENZE
LA PRESCRIZIONE ESTINTIVA E IL NON USO
Prescrizione estinzione dei diritti a causa del loro mancato esercizio per un
→
determinato periodo di tempo prolungato.
Prescrizione estintiva produce l’estinzione del diritto soggettivo in esito alla
condotta inerte del titolare di esso che non ne pratica l’esercizio per il tempo
determinato dalla legge.
Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Non uso è un modo che estingue il diritto, ad esempio l’enfiteusi o come tutti i
→
diritti reali (quindi i diritti sulle cose, tranne la proprietà) si estinguono per non uso
ventennale, cioè se non li usi per vent’anni.
LA SOSPENSIONE E L’INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE. LE PRESCRIZIONI BREVI
Sospensione è la causa che arresta il decorso del termine di prescrizione.
→
L’interruzione di prescrizione ha per effetto quello di annullare il periodo
prescrizionale già iniziato.
Prescrizioni brevi termini abbreviati per:
→
crediti originati da fatti illeciti (5 anni);
▪ al reato si applica il periodo di prescrizione stabilito dalla legge penale se
▪ non si è avuto sentenza irrevocabile perché in tal caso il termine è quello
previsto dal c.c. (5 anni);
crediti originati da alcuni contratti nominati.
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