Cap. 4 - I beni
Definizione generale
I beni sono cose che soddisfano i bisogni umani direttamente (beni di consumo) o indirettamente (beni produttivi o mezzi di produzione). Sono considerati beni tutte quelle cose da cui si può trarre utilità e quelli che la natura offre in grande quantità (superiore ai bisogni umani), ovvero cose comuni di tutti che prevedono l'uso contemporaneo da parte di tutti e nessuno ha interesse a stabilire un rapporto di appartenenza che ne riservi l'uso a sé con esclusione degli altri.
Concetto giuridico di bene
Il concetto giuridico di bene è molto più ristretto:
Art. 810. Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti e oggetto di scambio, in relazione alle quali possono sorgere dei conflitti che mirano all'appropriazione. L'uomo aspira a fare propria una cosa, ovvero oggetto di un proprio diritto di appartenenza che riservi a sé l'utilizzazione di un determinato bene limitato - divieto di uso della forza - per farlo bisogna seguire i modi di acquisto della proprietà.
Diritti reali sulle cose
Diritti sulle cose = diritti reali = una o più facoltà che il titolare della cosa può esercitare su di essa (compongono il contenuto del diritto) che gli danno la possibilità di escludere gli altri dal suo utilizzo. Possono essere:
- Diritti limitati, parziali o minori (limitano la facoltà di godimento del bene; si parla di nuda proprietà che resta elastica perché non appena viene meno il diritto minore, essa ridiventa piena)
- Diritti su cosa altrui
- Assoluti
Beni particolari
Per il diritto sono beni anche:
- Le energie naturali se hanno un valore economico, ossia se sono in quantità limitata e si necessita di una somma di denaro per procurarsele
- I beni pubblici appartenenti alla società nel suo insieme (beni demaniali: cose immobili di valore storico, archeologico o artistico e cose mobili in musei, biblioteche per cui lo Stato disciplina l'uso da parte di tutti + patrimonio indisponibile dello Stato: beni che lo Stato acquista in forza della sua capacità di diritto privato > cose fuori commercio: divieto di alienazione + possesso senza effetto)
- Cose comuni di tutti che hanno cominciato ad avere una disponibilità limitata per cui l'uso intensivo da parte di alcuni ne impediva l'uso da parte degli altri, es. etere
Art. 812. Distinzione dei beni
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.
(hanno la forma del contratto scritto) Sono mobili tutti gli altri beni. (definizione in negativo; la forma del contratto è libera/orale; circolano molto più rapidamente favorendo la circolazione della ricchezza > teoria della circolazione dei beni: quanto più la ricchezza presente circola tanto più essa contribuisce alla creazione di nuova ricchezza)
Tipologie di beni mobili
- Beni mobili iscritti ai pubblici registri (es. autoveicoli, navi, aeromobili) sono sottoposti alle norme dei beni mobili ma la loro legge di circolazione segue quella di quelli immobili.
- Più cose mobili = universalità di cose se appartengono ad un medesimo proprietario e hanno una destinazione unitaria (il proprietario può anche disporre separatamente dei singoli beni)
- Pertinenze = cose, mobili o immobili, destinate al servizio o all'ornamento di un'altra cosa mobile o immobile es. scialuppe, arredo, garage. Secondo la legge di circolazione delle pertinenze, la cosa principale comprende, a meno che non siano escluse, anche le pertinenze. (non c'è bisogno che sia esplicitarlo; ma se queste sono beni immobili o mobili registrati, il proprietario può rivendicarli). In questo caso si può parlare di una pluralità di cose / cosa composta = rapporto di connessione di più cose che vengono unite tra loro in modo da formarne una unica. Ciascuna delle cose che formano la cosa composta non può essere separata dalle altre senza che la cosa risultante perda la sua identità)
Distinzione dei beni in diritto delle obbligazioni
- Beni fungibili/sostituibili/beni di genere (sono prese in considerazione in rapporto al peso, al numero, alla misura) se se ne possono trovare altri identici o simili es. denaro
- Beni infungibili/insostituibili/beni di specie (sono prese in considerazione in rapporto alla loro idoneità) se non se ne possono trovare altri
- Beni consumabili = si estinguono per l'uso es. carburante
- Beni non consumabili = consentono un uso ripetuto nel tempo che può deteriorarli es. auto
La proprietà
Art. 832. Contenuto del diritto
Il proprietario ha diritto/dovere di godere (= utilizzare e tenere il bene, implica il valore d'uso/consumo personale della cosa) e disporre (= alienare/distruggere il bene - disposizione giuridica = facoltà di vendere/donare/lasciare per testamento il bene + costituire sul bene garanzie reali per garantire l'adempimento di un debito proprio o altrui es. ipoteca/pegno; implica il valore di scambio della cosa) delle cose in modo pieno (= le eventuali eccezioni al diritto devono essere dettate dalla legge) ed esclusivo (= esclusione degli altri perché si tratta di un diritto del singolo), entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Tutto ciò viene difeso dall'autorità giudiziaria e dal codice penale nel caso di ingerenza.
Art. 833. Atti d'emulazione
Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri, eccedendo ai propri limiti del diritto di proprietà. Es. La proprietà dei suoli è limitata poiché ai comuni spetta il piano regolatore che stabilisce quali dei suoli sono coltivabili ecc., per l'interesse generale a un uso equilibrato del territorio. Chi ne acquisisce la proprietà deve eseguire ciò che gli è dettato dal comune in caso di coltivazione (in caso di abbandono scatta la sanzione e l'espropriazione del bene), mentre le terre incolte sono assegnate solo a chi ne fa richiesta.
Fondo = suolo oggetto di proprietà (rustico nel caso sia destinato all'agricoltura e a costruzioni; urbano nel caso sia edificabile per insediamenti industriali o commerciali)
Disciplina delle cose fruttifere
- Per le cose fruttifere si applica una disciplina diversa, poiché la facoltà di godimento include il diritto di fare propri anche i frutti naturali che provengono direttamente dalla terra o i frutti civili che ricava dalla cessione (solo con la separazione di terreno agricolo e frutti, questi ultimi diventano una cosa a sé stante)
- Beni di nessuno = cose che, pur non appartenendo a nessuno, possono formare oggetto di proprietà es. pesci
- Beni in patrimonio = beni di proprietà di qualcuno
Cap. 5 - Il possesso
Art. 1140 Possesso
Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. (Intenzione di possedere + animus possidendi = comportarsi come proprietario di una cosa senza riconoscere in altri il proprietario che trascura il suo compito - situazione di fatto / situazione di diritto = proprietà) Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione (= possessione indiretta che consiste nell'avere la cosa nella propria materiale disponibilità riconoscendo la possessione altrui; in questi casi il proprietario resta possessore della cosa esercitando il diritto di riscuotere i canoni e impartendo direttive) della cosa.
Esso ha una protezione giuridica autonoma rispetto a quella di cui gode la proprietà, di cui il possessore non proprietario può valersi. Se il possessore è in buona fede (presunzione di legge) e possiede la cosa ignorando l'altruità della cosa è escluso dalla colpa grave, a cui è sottoposto se è in mala fede (può venire a conoscenza dell'altruità della cosa usando un minimo di diligenza).
Situazioni di possesso
2 situazioni:
- Possessione diretta (= detenzione della cosa con l'animo di considerarla propria; corrispondenza proprietà-possesso; possesso pieno)
- Possessione indiretta (= per mezzo di altri che ne abbia la detenzione; possesso senza proprietà; proprietà senza possesso; possesso minore > in caso di rivendicazione della cosa da parte del proprietario, questo la ottiene ma il possessore in buona fede può tenersi i frutti che fino ad ora essa gli aveva procurato, mentre il possessore in mala fede deve restituire anche quelli o il loro equivalente in denaro - a lui è dovuto il rimborso delle spese per la produzione e il raccolto; entrambi hanno diritto ad un'indennità per le riparazioni straordinarie/miglioramenti della cosa; diritto di ritenzione = possessore può rifiutarsi di restituire la cosa al proprietario fino a che questi non gli abbia corrisposto le indennità dovute)
Interversione del possesso
Interversione del possesso = mutamento della detenzione in possesso quando il detentore fa opposizione contro il possessore e faccia constatare a quest'ultimo con esplicita dichiarazione o con atti concreti che intende tenere la cosa come propria.
Successione nel possesso
Successione nel possesso = se il possesso del defunto era di buona fede, resta tale quello dell'erede, anche se questo è personalmente in mala fede; se invece il possessore era di mala fede, lo resta anche l'erede. / Accessione al possesso = il successore può decidere se sommare o meno il possesso sia in buona che in mala fede di colui dal quale l'ha ereditato.
Cap. 6 - I modi di acquisto della proprietà
Modi di acquisto
La proprietà si può acquistare solo nei modi previsti dalla legge ovvero:
- A titolo derivativo (si basa sul titolo di un altro soggetto; contratti inter vivos a cui si riconosce l'effetto traslativo della proprietà come la donazione o la compravendita, successione a causa di morte - mortis causa) quando si acquista sulla cosa il diritto di proprietà già spettante ad un proprietario antecedente; chi trasferisce = dante causa; chi riceve = avente causa che acquista la proprietà solo se e solo come il dante causa ne era proprietario (subentra nella medesima posizione del dante causa) es. contratto
- A titolo originario (occupazione, invenzione, usucapione) quando si trova una cosa abbandonata che non appartiene a nessuno; l'avente causa è libero da ogni diritto altrui che avesse gravato il precedente proprietario. In questi casi l'interesse del terzo va sacrificato es. se la polizia trova il ladro, risalisce al ricettatore e ritrova una cosa rubata che è stata venduta a qualcuno in buona fede, questo non ha l'obbligo di restituirla - l'interesse del derubato soccombe di fronte all'interesse collettivo, ovvero la circolazione di beni mobili (sicurezza dell'acquisto della proprietà per chi è in buona fede)
Non si può invece acquistare la proprietà di universalità di mobili (perché non sono destinati alla circolazione) né quella di mobili iscritti in pubblici registri (perché sono equiparati a beni immobili).
Usucapione e prescrizione acquisitiva
Usucapione/prescrizione acquisitiva = acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuato nel tempo sia che il possessore sia in buona che in mala fede. Occorre però che questo possesso avvenga alla luce del sole, sotto gli occhi di tutti; ciò si basa sul principio di assicurare la certezza dei diritti sulle cose, poiché una incertezza nuoce all'interesse generale, ovvero alla circolazione di beni e allo sviluppo economico (chi vuole comprare non è sicuro perciò la maggior parte delle volte rinuncia).
Art. 1158 Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano (a titolo originario) in virtù del possesso continuato per venti anni - per i beni immobili e per le universalità mobili mentre 10 anni per i beni mobili registrati (le problematiche che gravano sul bene non sono opponibili al nuovo acquirente). Bastano 10 anni per un bene immobile se questo è stato acquistato in buona fede da chi non è proprietario in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e debitamente trascritto; ne bastano 3 se si verifica una medesima situazione con i beni mobili registrati. Per le cose mobili, se manca il titolo idoneo occorrono 10 anni, altrimenti 3.
Art. 1153 Effetti dell'acquisto del possesso
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, (possesso vale titolo) purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo (astrattamente - perché nella realtà non esiste) idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente. Se l'alienazione avviene a più persone, la proprietà è acquistata dalla persona che per prima ne ha conseguito il possesso in buona fede anche se il suo contratto è successivo a quello delle altre.
Cap. 9 - Le obbligazioni
Diritti di obbligazione
Diritti di obbligazione/di credito/personali sono diritti relativi, poiché spettano ad un soggetto nei confronti di uno o più soggetti determinati o determinabili e, come tali, fruiscono di una difesa relativa (/ diritti reali che fruiscono di una difesa assoluta poiché chi ne è titolare ha azione in giudizio contro chiunque contesti il suo esercizio, può cioè difendere da sé contro tutti il proprio diritto) perché si possono difendere solo di fronte alla persona dell'obbligato (non si può fare a meno della cooperazione di quest'ultimo) secondo la tutela aquiliana: il creditore, il cui diritto è stato pregiudicato da un terzo, ha azione in giudizio di questo per il risarcimento del danno. I diritti di credito si possono acquistare solo a titolo derivativo (/diritti reali che si possono acquistare anche a titolo originario); per rendere possibile l'acquisto a titolo originario il diritto di credito deve essere incorporato nel documento titolo di credito, come bene mobile suscettibile di possesso.
Alcuni di essi, detti diritti personali di godimento, presentano forti analogie con i diritti reali, come il contratto di locazione (Locatore= colui che detiene una cosa indebitamente es. colui che occupa indebitamente un appartamento senza aver firmato contratti) e il contratto di comodato (prestito; abilito qualcun'altro ad utilizzare un bene che mi appartiene).
Definizione delle obbligazioni
Si tratta di un vincolo giuridico (rapporto obbligatorio assistito dalla coercibilità / rapporto contrattuale) in virtù del quale un soggetto passivo detto debitore è tenuto a compiere una prestazione nei confronti di un soggetto attivo detto creditore. In generale ci si dovrebbe comportare con correttezza, ovvero cooperare per soddisfare l'interesse dell'altro es. dovere di informazione.
Art. 1174 Carattere patrimoniale della prestazione
(Il diritto di obbligazione, come quello reale, fa parte della grande categoria dei diritti patrimoniali che appartengono ad una stessa persona) La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. L'eventuale violazione dell'obbligazione presuppone un risarcimento sotto forma di somma di denaro. / obbligo = dovere dal contenuto non patrimoniale per il cui inadempimento nessuno può chiedere il risarcimento.
Art. 1173 Fonti delle obbligazioni
Le obbligazioni derivano da contratto (fonte volontaria), da fatto illecito (ogni fatto che cagiona un danno ingiusto ed è fonte dell'obbligazione di risarcire il danno; fonte non volontaria che sorge come conseguenza del compimento del fatto), o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (volontario es. promessa al pubblico; involontario es. obbligazione del possessore di mala fede di restituire i frutti) in conformità dell'ordinamento giuridico.
Contenuto delle obbligazioni
- Dare/consegnare una cosa generica (la qualità non deve essere inferiore alla media) o una cosa di specie (determinata secondo la sua identità; include una prestazione di fare, ovvero quella di custodirla); una sottospecie è la prestazione di restituzione (allo scadere del termine contrattuale)
- Fare/compiere una prestazione di mezzi (valutabile in base alla diligenza con cui si adempie l'obbligazione, senza perciò garantire il risultato) e di risultato (valutabile in base all'utilità o meno che il risultato provoca - è apprezzabile?); questa distinzione implica una diversa distribuzione di rischio per la mancata realizzazione del risultato: nel primo caso il rischio incombe sul creditore, nel secondo grava sul debitore.
- Non fare = prestazione negativa = astenersi dal fare qualcosa es. non fare concorrenza
Divisione delle obbligazioni
- A parti semplici/composte da un solo soggetto (1 creditore e 1 debitore)
- Soggettivamente complesse (più soggetti da una parte o dall'altra); in questo caso l'obbligazione di può atteggiare in maniera:
- Solidale: attiva (deve essere prescritta dalla legge) nel caso in cui ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può rivolgersi a questo ed esigere da lui l'intera prestazione e ciò libera il debitore dall'obbligazione nei confronti degli altri creditori; passiva (è presunta) se ciascuno dei debitori del medesimo creditore può eseguire l'intera prestazione liberando gli altri dall'obbligazione. Nei rapporti interni tra condebitori e concreditori l'obbligazione di può atteggiare in maniera:
Il testo completo continua con ulteriori dettagli sulle obbligazioni e le loro implicazioni legali.
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