Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
INVALIDITA'
L'invalidità del contratto è caratterizzata da 2 particolari vizi genetici (difformità, violazioni) che dipendono da qualcosa
che avviene nel momento in cui il contratto è concluso: la nullità, che è una sanzione di carattere generale (non è
necessaria una previsione specifica) e virtuale, e l'annullabilità, che è una sanzione di carattere speciale (deve essere
espressamente prevista dalla legge) e testuale.
Nullità
Art. 1418. Cause (la legge le specifica) di nullità del contratto. Il contratto è nullo quando è contrario a norme
imperative (norme che non ammettono una diversa volontà delle parti / norme dispositive ammettono una diversa
volontà delle parti), salvo che la legge disponga diversamente (eccezione quando la violazione di norme imperative è
sottoposta ad altre sanzioni o quando scatta l'annullabilità del contratto). Producono nullità del contratto la mancanza
di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325 (requisiti del contratto), l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel
caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346 (requisiti
dell'oggetto). Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.
Art. 1343. Causa illecita.(legame tra due prestazioni) La causa è illecita quando è contraria a norme imperative,
all'ordine pubblico (es. contratto di killeraggio) o al buon costume (es. contratto per prostituzione). E' il caso del
contratto che obblighi le parti ad una prestazione e ad una controprestazione in sè lecite, ma delle quali è vietato lo
scambio.
Art. 1345. Motivo illecito. Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per
un motivo illecito comune ad entrambe.
Es. affitto una casa per creare un bordello e il venditore mi chiede un canone maggiore sapendo l'intenzione
dell'acquirente Si tratta di un'eccezione perchè solitamente il motivo è irrilevante. In questo caso si tutelano i valori
collettivi per la pacifica e civile convivenza fra gli uomini e per il progresso della società, ma anche i valori individuali,
come la libertà, la dignità e la sicurezza (ordine pubblico) > non sono espresse dalla legge, ma si ricavano per implicito
dal sistema legislativo.
Il contratto nullo non ha effetti, ovvero produce soltanto apparenza giuridica (si tratta di prestazioni e controprestazioni
obbligatorie soltanto apparentemente). La sentenza che dichiara la nullità opera retroattivamente, ovvero elimina ogni
effetto del contratto. Il contratto nullo non può essere convalidato (non preclude l'azione di nullità) ma è suscettibile di
conversione quando presenta i requisiti di un altro tipo di contratto non nullo. Le cause di nullità che riguardano singole
clausole comportano la nullità di quelle clausole se non sono essenziali e se sono sostituibili da norme imperative di
legge (si parla di integrazione del contratto)
Art. 1421. Legittimazione all'azione di nullità. Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da
chiunque (le due parti o terzi direttamente pregiudicati) vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice
Art. 1422. Imprescrittibilità dell'azione di nullità. L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione,
salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione. (in questi due casi il contratto può essere
dichiarato nullo dopo la scadenza del termine)
Annullabilità
L'annullabilità si verifica in caso di:
- incapacità legale (minore che non abbia conseguito l'emancipazione, interdetto, inabilitato; essa causa l'annullamento
in quanto tale poichè c'è l'evidenza che limita la capacità del soggetto, ovvero la carta d'identità o il documento dei
giudici) o naturale (incapacità di intendere e di volere anche momentanea del maggiorenne affetto da infermità mentale,
ma non interdetto nè inabilitato); in questi casi l'annullamento può essere chiesto da chi ne eserciti la potestà, dallo
stesso soggetto o dagli eredi (es. quando un bambino di 10 anni compra qualcosa si presume lo faccia per conto dei
genitori o di chi ne fa le veci, per cui ogni cosa comprata o ogni obbligazione assunta, è come se fosse assunta dai
genitori)
Art. 428. Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non
interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in
cui gli atti sono stati compiuti possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi
causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non
quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la
qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione si prescrive nel termine di cinque
anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto. Resta salva ogni diversa disposizione di legge.
annullamento = incapacità naturale quando non c'è evidenza documentaria + malafede dell'altra parte
- 3 vizi del consenso (il consenso c'è ma è difforme, il processo formativo della volontà è alterato), come l'errore, il dolo
e la violenza morale.
L'errore di divide in:
• errore motivo, quando riguarda la falsa rappresentazione della realtà; esso sorge nella formazione della
volontà, prima che questa venga dichiarata all'esterno.
• errore ostativo, quando riguarda la sbagliata ed involontaria trasmissione della volontà contrattuale; esso può
essere provocato dal dichiarante o dal terzo.
• errori di fatto, determinati dalla falsa conoscenza dei fatti o delle cose o delle persone
• errori di diritto, provocati dall'ignoranza o dalla falsa conoscenza di norme di legge o di regolamento
Art. 1428. Rilevanza dell'errore. L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è
riconoscibile dall'altro contraente.
Art. 1429. Errore essenziale. determinante del volere, tale per cui il contraente, se non fosse incorso in errore, non
avrebbe concluso il contratto L'errore è essenziale: 1) quando cade sulla natura (tipo) o sull'oggetto (sulla sua identità
o sulla sua qualità; è irrilevante se è sul suo valore) del contratto; 2) quando cade sull'identità dell'oggetto della
prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle
circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 3) quando cade sull'identità o sulle qualità (determinanti del
consenso es.condizioni economiche) della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano state
determinanti del consenso; 4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del
contratto.
Art. 1431. Errore riconoscibile. L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze
del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo. facilmente
Il dolo/raggiro/errore indotto/imbroglio che fa cadere in errore è sempre rilevante copre una fattispecie molto più ampia
di quella dell'errore. L'annullamento non avviene in caso di ''dolus bonus'', che consiste nell'esagerare le vanterie che
spesso accompagnano l'offerta di un bene o di una prestazione e sono facilmente riconoscibili da una persona di media
intelligenza.
Art. 1439. Dolo. Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati
tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato. Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è
annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. (basta che quest'ultimo ne fosse a conoscenza,
non che abbia cospirato)
Esso si divide in:
• dolo determinate se determina il consenso e non influisce sulle condizioni (l'altra parte non avrebbe
contrattato)
• dolo incidente se influisce sulle condizioni (l'altra parte avrebbe contrattato ugualmente)
Art. 1440. Dolo incidente. Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido,
benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni.
(il venditore deve risarcire il danno e dare indietro il prezzo parziale) Si basa sul principio di conservazione del
contratto/atti negoziali, secondo cui il diritto cerca di non annullare un contratto quando si può, rettificandolo in
favore della circolazione della ricchezza.
La violenza morale = consenso deviato / violenza fisica (senza consenso)
Art. 1434. Violenza. minaccia qualificata che può ledere all'integrità fisica o ai diritti della persona (reputazione..) e
deve essere mirata a vantaggi ingiusti La violenza è causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un
terzo.
Art. 1435. Caratteri della violenza. La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona
sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole.(la sua rilevanza dipende dal
soggetto) Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone.
Art. 1436. Violenza diretta contro terzi. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male
minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui. Se il male
minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze
da parte del giudice.
Art. 1437. Timore riverenziale. (non osare dire di no per la soggezione rispetto ad una persona autorevole o più ricca) Il
solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto. il pusillanime non è tutelato dall'ordinamento
Gli effetti dell'annullamento si producono ma vengono meno se questo è dichiarato retroattivamente; la sentenza
dell'annullabilità opera retroattivamente soltanto tra le parti e rispetto a terzi di mala fede, ma non pregiudica i diritti
acquistati da quelli in buona fede (se il terzo ha acquistato diritti a titolo gratuito o se l'annullamento dipende da
incapacità legale, allora la sua sentenza prosuce e