Fonti del diritto
Nazionale
1. Costituzione: emanata nel 1948 e quindi successiva al Codice Civile, contiene norme fondamentali (1° parte) a riconoscere i diritti che fanno capo ai cittadini e norme di organizzazione dello Stato (2° parte).
1° parte: immediata efficacia precettiva, norme che si applicano direttamente ai privati. La Costituzione essendo rigida ha bisogno di un procedimento complesso per modificarla chiamato di revisione costituzionale.
2. Leggi ordinarie e atti equiparati (decreti legge, legislativi)
3. Leggi regionali
4. Regolamenti: di esecuzione e indipendenti.
5. Usi e consuetudini (abitudini come i regali = no): uso costante e ripetuto (elemento oggettivo) nel tempo e il convincimento (elemento soggettivo) di ubbidire ad una regola giuridica. Esempio: il segreto bancario (non è in nessuna legge ma è una consuetudine). La consuetudine ha valore solo per le materie non regolate da leggi scritte.
Sovranazionale (fonti del diritto emanati dagli organi competenti della CE)
1. Trattato della CE
2. Regolamenti comunitari: sono al di sopra della legge interna dello Stato, il giudice disapplica la legge interna in contrasto con il regolamento.
3. Direttive: indirizzate agli Stati che devono trasformarle in leggi, si recepiscono con la legge comunitaria o legge speciale, al fine di adeguare e rendere uniforme il diritto europeo per sopperire il ritardo dello Stato italiano che con la legge speciale può portare dei ritardi (> vincolanti per gli Stati membri).
Interpretazione della legge
Il giudice (principio di statualità del diritto) è vincolato ad applicare la norma emanata dagli organi competenti ed è:
1. Interpretazione letterale: vincolato dal fatto che non può distorcere il significato letterario della norma.
2. Interpretazione teleologica (scopo): intenzione del legislatore. L’attività interpretativa o ermeneutica è diretta ad applicare le norme ai casi concreti (ratio legis = giustificazione).
Legge sull’aborto:
- Civil law: tutela della donna (scelta se abortire o no)
- Common law: tutela della sacralità della vita del bambino che è nato
3. Interpretazione estensiva: amplia il significato delle parole ma non lo distorce.
4. Interpretazione restrittiva: riduce, restringe il significato delle parole ma non lo distorce.
5. Interpretazione evolutiva: mira a adeguare il contenuto della norma al cambiamento dei tempi della società.
6. Interpretazione analogica (no per leggi penali ed eccezionali se succede si fa ricorso ai principi generali): segue il principio di incompletezza dell’ordinamento giuridico che dice che il legislatore non può prevedere tutti i fatti, serve a completare le norme. Applicazione ad un caso non regolato dalla legge di una norma che regola un caso analogo, simile (analogia legis = analogia della legge; analogia iuris = principi generali del diritto).
Esempio: Leasing: contiene sia il contratto di locazione sia la vendita a rate ed è un contratto non disciplinato dal codice (non regolato), in questo caso il giudice deve decidere se usare le norme della locazione o quelle della vendita a rate per risolvere i conflitti nati dalla stipulazione del contratto.
7. Interpretazione autentica: data direttamente dal legislatore con una nuova norma quindi vincolante.
8. Interpretazione dottrinale: data da chi studia il diritto.
9. Interpretazione amministrativa: è contenuta in circolari che hanno valore vincolante per gli impiegati della pubblica amministrazione.
Gradi di sentenze
- 1° grado
- D’Appello
- Di Cassazione
La sentenza della Cassazione ha un forte valore persuasivo, non è vincolante perché se no la sentenza sarebbe una fonte del diritto.
Leggi penali
(no analogia): tassatività delle leggi penali = il condannato deve sapere perché è condannato.
Leggi eccezionali
Non possono essere estese, varate per l’occasione (esempio: alluvione: legge che posticipava il termine di pagamento delle tasse > contingente).
Diritti ed obblighi
Le norme sono destinate a risolvere i conflitti, attribuendo una posizione di diritto ad un soggetto ed una correlativa posizione di obbligo ad un altro soggetto. Esempi:
1. Diritto di credito con relativo debito (o obbligazione), pone il soggetto creditore in una posizione giuridica soggettiva e il debitore invece in una posizione di obbligo verso il creditore (creditore _____ debitore).
2. Diritto di proprietà: diritto soggettivo; il proprietario ha il potere di vendere, godere del bene nei confronti della società che deve rispettare il proprietario (proprietario ______ società).
Situazioni giuridiche
| Attive | Passive |
|---|---|
| Diritto soggettivo | Doveri (correlativo alla proprietà) |
| Diritto potestativo (potestà) | Obbligo (correlativo al creditore, es. figlio > genitore) |
| Aspettativa | Obbligazione (contenuto patrimoniale) |
| Soggezione | Onere (elemento di libertà e di dovere) |
Diritto soggettivo: interesse meritevole di protezione tutelato dal diritto conferendo al titolare una pretesa nei confronti di altri soggetti.
Diritto potestativo (concetto di potestà: potere che deve essere esercitato non nell’interesse proprio ma nell’interesse altrui > patria potestà): potere, riconosciuto dal diritto, di compiere un atto che ha delle ripercussioni, a tutela del proprio interesse, nella sfera giuridica di un altro soggetto il quale si viene a trovare in una situazione di soggezione (subisce). Esempio: il coniuge che chiede la separazione; il recesso da un contratto > lavoratore.
Aspettativa: situazione di attesa in cui si trova un soggetto che viene a maturare un diritto (situazione prodromica o precedente del diritto). Esempio: aspettare l’eredità da un parente lontano; regalo promesso su un evento futuro incerto.
Onere: comportamento che il soggetto deve tenere se vuole raggiungere un risultato (al contrario del dovere posso anche non farlo). Esempio: onere probatorio.
Classificazione tra diritti
| Assoluti | Relativi |
|---|---|
| Possono essere fatti valere nei confronti di tutti: Erga Omnes. La loro lesione determina la riscossione del danno. | Presuppongono il rapporto tra 2 o più persone determinate. |
| 1. Diritti reali (Res): sono diritti tipici, sono disciplinati dal Codice Civile | 1. Diritti di credito |
|
2. Diritti di famiglia. Si realizza mediante l’adempimento del dovere del debitore. |
| 2. Diritti della personalità: nome, libertà, identità… Tutti quei diritti definiti inviolabili dalla Costituzione. |
Codice Civile
Il Codice Civile è composto da 6 libri:
- Persone e famiglie
- Successioni
- Diritti reali
- Delle obbligazioni e dei contratti (maggior n° di norme)
- Disciplina e contratto di lavoro e società
- Tutela dei diritti (disciplina istituti residuali)
I° libro
Art. 1: Il soggetto di diritto (persona fisica e giuridica) è il centro di imputazione di diritti e doveri (oltre che la persona può essere anche l’ente). Può anche essere un ente senza personalità giuridica.
Capacità giuridica: attitudine / idoneità a essere titolari di diritti e doveri; si acquista con la nascita e basta che il feto sia vivo ma non vitale (non vitale = morto, se muore dopo poco acquista lo stesso la capacità giuridica). Per la morte, quindi la fine della capacità giuridica, s’intende la morte cerebrale.
Per quanto riguarda la scomparsa di una persona fisica dal domicilio, se sono trascorsi 2 anni si ha la dichiarazione di assenza, i parenti possono essere immessi nel possesso temporaneo dei beni; se i 2 anni non sono trascorsi si dichiara un curatore. Dopo 10 anni si può richiedere la dichiarazione di morte presunta, questo provoca gli effetti di successione dei beni e di scioglimento del matrimonio e se ritorna lo scomparso riprende vigore il matrimonio e i beni gli ritornano (se sono stati venduti al corrispondente in denaro).
Art. 2: Capacità d’agire: idoneità a compiere atti giuridici (18° anno d’età) e il soggetto ne può essere sottratto per certe condizioni.
Capacità naturale d’agire: capacità di intendere e di volere valutato nel momento in cui il soggetto compie l’atto.
Incapacità legale d’agire:
1. Assoluta: il soggetto non può compiere nessun atto giuridico né di ordinaria né di straordinaria amministrazione senza il rappresentante:
- Minore d’età (incapacità di protezione).
- Interdetto giudiziale (incapacità di protezione).
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Diritto privato - introduzione al diritto privato
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Diritto privato
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Introduzione al diritto, Diritto privato
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