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Estratto del documento

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA:

divenuta eseguibile una sentenza (indicata nell’art.58 che ci dice

che una sentenza diventa eseguibile quando è passata in giudicato,

cioè che non possiamo dare ulteriori gradi di giudizio che noi

sappiamo esistere nel nostro ordinamento). Ci sono dei termini

entro cui una sentenza si può impugnare, trascorsi i quali la

sentenza è definitiva e non è più modificabile da nessuna autorità

125

giudiziaria. Una volta che la sentenza è divenuta definitiva può

essere eseguita.

Coloro che ottengono l’emissione del possesso temporaneo dei beni

dell’assente, possono disporre liberamente dei beni. Quindi, ciò che

era temporaneo si stabilizza; quindi con la dichiarazione di morte

presunta diventa definitivo. Tutto ciò che è temporaneo (come per

esempio l’esercizio dei diritti o la dichiarazione delle obbligazioni)

diventa definitivo.

Ma se una persona NON è morta?

Abbiamo detto che noi non abbiamo la prova diretta della morte;

semplicemente presumiamo. Sappiamo solo che per 10 anni non ha

dato sue notizie; quindi ci dobbiamo anche aspettare che la

presunzione possa essere smentita dai fatti. Nel senso che può

succedere che a un certo punto, la persona ritorna; questo è quello

che succede e viene preso in considerazione dagli articoli 66 e

seguenti i quali dicono che se ad un certo punto la persona ritorna

(o se viene data prova dell’esistenza in vita della persona), tutti i

trasferimenti patrimoniali che abbiamo fatto al momento

dell’esecuzione della sentenza della dichiarazione di morte presunta

vengono trasferiti alla persona tutto il patrimonio che sarebbe stato

traferito agli eredi nel caso in cui avrebbero ereditato gli eredi se

effettivamente fosse morto.

Questo meccanismo che prevede da un lato a chi affidare (il

curatore) e poi trasferire agli eredi il patrimonio e di ritornare

indietro sui nostri passi, il legislatore ci dice che la prima questione

è quella di assicurare anche in caso di scomparsa o morte presunta

che qualcuno amministri il patrimonio di cui il soggetto era titolare.

Perché il legislatore ce l’ha con quello che scompare?

Il legislatore cerca di reagire ad un’esigenza concreta: se sei titolare

di un patrimonio lo devi amministrare, se non sei in grado di

amministrarlo bisogna trovare qualcuno che lo faccia al tuo posto.

Temporanea ti viene data la possibilità di non perdere la titolarità

del patrimonio ma se la tua assenza dura per un arco di tempo

molto lungo (10 anni) a questo punto immaginiamo che sei morto e

126

quindi libero tutti quelli che avevano una relazione giuridica con te

e trasferisco agli eredi il tuo intero patrimonio.

E’ da ricordare che con la morte presunta viene meno anche il

vincolo coniugale! Il coniuge riacquista lo “stato libero” può

contrarre matrimonio. Però sappiamo che è una mera presunzione

questa morte perché la persona dichiarata morta potrebbe tornare

o si potrebbe dare la prova dell’esistenza in vita. E allora ecco che

viene in considerazione l’art.68 che dice che in tal caso, il

matrimonio è NULLO.

DIRITTO ALLA SALUTE

Anche nel caso della salute non abbiamo un articolo del codice

civile che espressamente ci dice che esiste questo diritto. Però noi

sappiamo anche che non possiamo guardare soltanto al codice

civile e che dobbiamo prendere in considerazione la nostra Carta

Costituzionale: già più volte abbiamo fatto riferimento all’art.32

della Costituzione.

In primo luogo bisogna fare una distinzione tra “salute” e “integrità

fiso-psichica”. Tutti noi abbiamo delle caratteristiche fisiche,

anatomiche e psichiche che ci consentono di svolgere determinate

attività nel corso della nostra giornata (camminare, svolgere

determinati sport, ecc.) e tutto questo possiamo farlo perché non

abbiamo nessun problema di carattere fiso-psichico: ma questo

significa stare in salute?

E’ una domanda che ci si pone da parecchio tempo (almeno a

partire dalla metà degli anni 70) perché (in quegli anni) per la prima

volta la nostra Giurisprudenza scopre che l’art.32 della Costituzione

non ha soltanto un valore per il legislatore; l’art.32 non è soltanto

un progetto di cui il costituente incarica il legislatore. Allora per dire

che la Repubblica tutela la salute come un diritto fondamentale per

l’individuo, la Costituzione pone una vera e propria pretesa e quindi

un diritto soggettivo in capo a tutti i cittadini che possono

pretendere il rispetto del suo diritto da parte non solo dello Stato

ma anche degli altri soggetti dell’Ordinamento. 127

Questo ha una conseguenza in quanto laddove che si trovi un diritto

soggettivo sia violato/leso da parte di un altro soggetto, ciò crea la

possibilità per la vittima di ottenere un risarcimento del danno. Fino

a quell’epoca noi riconoscevamo 2 tipologie di danni:

patrimoniale, cioè la decurtazione economica da parte di una

persona a seguito di un illecito. ESEMPIO: concorrenza sleale tra

imprenditori (che è un illecito). Questo genera come conseguenza la

perdita di ricchezza in capo alla vittima della concorrenza sleale; la

vittima potrà chiedere la reintegrazione del suo patrimonio

attraverso i pagamenti della somma di denaro corrispondente alla

perdita che ha subito. Il danno è PATRIMONIALE, cioè riguarda la

ricchezza della vittima ed è eliminabile attraverso il trasferimento

della ricchezza che è stata sottratta alla vittima.

E poi avevamo il danno non patrimoniale, cioè una lesione che

non riguardava la sfera giuridica economica del soggetto. E in quel

momento lì (1942) il danno non patrimoniale coincideva con il

“danno morale soggettivo”, ossia la sofferenza per aver patito un

fatto illecito che guarda caso era anche penalmente rilevante. Il

fatto illecito può essere o non essere penalmente rilevante; cioè, un

fatto illecito può consistere in un comportamento che da un lato

viola un diritto soggettivo della vittima e dall’altro costituisce un

reato per il codice penale. ESEMPIO: il furto. Il furto viola il diritto di

proprietà del soggetto a cui viene sottratto un bene. Ma allo stesso

tempo il furto è un reato punito dal codice penale.

Questa regola esisteva perché l’art.185 del codice penale

prevedeva (e prevede tutt’ora) che la vittima di un reato possa

chiedere il risarcimento di TUTTI i danni (plurale) che sono

conseguenza del fattO penalmente rilevante (ossia, che sono

conseguenza del reato). L’art.2059 del codice civile che si occupa

del danno non patrimoniale dice che il danno non patrimoniale è

risarcibile nei casi previsti dalla legge; quindi nell’andare alla ricerca

all’interno dell’ordinamento di una norma che prevedesse il

risarcimento di un danno non patrimoniale, questa norma del 1942

era l’art.185 del codice penale.

Quindi: da un lato il danno patrimoniale (risarcibile ai sensi

dell’art.2043 del codice civile) e dall’altro lato il danno non 128

patrimoniale (risarcibile in base all’art.2059 nei casi previsti dalla

legge; i casi previsti dalla legge nel 1942 erano i fatti penalmente

rilevanti, art.185 del codice penale).

A metà degli anni 70 invece succede che la Giurisprudenza si

accorge che ci possono essere dei danni non patrimoniali che non

hanno NIENTE a che fare con la sofferenza; questo perché, ad

esempio, hanno a che fare con la privazione di un diritto soggettivo

che non ha un contenuto economico: un caso emblematico è IL

DIRITTO ALLA SALUTE.

Il diritto alla salute è sicuramente un diritto soggettivo assoluto

perché lo dice l’art.32 che ci dice che è un diritto fondamentale

dell’individuo; è un diritto soggettivo assoluto quindi. Può essere

leso?

Certo che può essere leso. Se io aggredisco una persona o se io

investo una persona con l’auto, violo l’integrità fiso-psichica del

soggetto e l’integrità di quello stato di benessere fisico e sociale

della persona. Posso quindi chiedere il risarcimento del danno (la

vittima ovviamente)?

Questa era la questione giuridica, alla quale nel corso del tempo si

è risposto in vario modo in quanto il legislatore non ci ha detto

niente fino al 2005; all’inizio c’era chi sosteneva che non si poteva

risarcire se non nei casi di reato perché questo è quello che ci dice

l’art.2059.

Però poi si sono presentati altri casi; uno dei casi frequenti era

quello dell’incidente stradale in cui non era possibile dare la prova

diretta della colpa di chi investiva la persona. L’art.2054 ci dice che

nella circolazione dei veicoli, se non si riesce a dare la prova della

colpa di uno dei 2 conducenti, la colpa si presume al 50% in capo a

ciascuno di coloro che ha dato origine all’incidente; Il fatto che “la

colpa si presume” significa che non ho la possibilità di dare una

prova diretta della colpa e quindi io reputo che ciascuno dei 2 ha

concorso nello stesso modo (50%) al verificarsi dell’incidente

stradale. Il problema è che nel diritto penale la colpa, se è uno degli

elementi del reato, NON si può presumere! Si deve PROVARE! Per 129

cui se io non posso dare la prova (nell’ambito del diritto penale) di

questo aspetto della vicenda, l’imputato di un certo reato va assolto

se non avesse compiuto il fatto reale.

Quindi, ho 2 regole completamente opposte; nel diritto civile posso

presumere la colpa, mentre nel diritto penale la colpa non la posso

presumere! Nel diritto civile per considerare la possibilità di

condannare qualcuno al risarcimento del danno posso ricorrere alla

presunzione, mentre nel diritto penale per condannare penalmente

qualcuno non posso presumere l’esistenza di quello che si chiama

“elemento soggettivo della fattispecie penale”.

ALLORA, facendo il risarcimento al ritroso: se io so di avere il

risarcimento del danno non patrimoniale solo nei casi previsti dalla

legge. Se questi casi previsti dalla legge sono i fatti penalmente

rilevanti (art.185 del codice penale). Se nel caso degli incidenti

stradali io non posso accertare (perché è impossibile nel caso

concreto) uno degli elementi della fattispecie penale, vuol dire che

quel comportamento che ha dato origine a un danno in ambito

civile, NON può essere considerato reato! Ma se non può essere

considerato reato, non si potrebbe chiedere il risarcimento del

danno non patrimoniale.

Quindi si doveva arrivare alla conclusione che:

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Publisher
A.A. 2014-2015
324 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aeot di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Bilotta Francesco.