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RISOLUZIONE: per inadempimento

Occorre distinguere tra:

  • la nozione di inadempimento dell'obbligazione
  • l'inadempimento come causa di risoluzione del contratto

Art. 1453 CC risoluzione del contratto per inadempimento: Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può adempiere la propria obbligazione.

Non ogni inadempimento dà luogo all'azione di risoluzione, ma solo un inadempimento che, ai sensi dell'art. 1455 CC, non sia di scarsa importanza avuto riguardo degli

Interessi dell'altra parte. L'inadempimento deve essere quindi grave. È l'azione giudiziaria che porta alla risoluzione del contratto. Stante però la difficoltà e la lunghezza dei tempi per l'azione giudiziaria si può pervenire ad una risoluzione di diritto: diffida ad adempiere (art.1454 CC): non c'è più interesse nella prosecuzione del contratto e quindi tramite una sollecito scritto si invita l'altra parte ad adempiere entro un determinato periodo di tempo, trascorso il quale il contratto si riterrà risoluto di diritto; clausola risolutiva espressa (art.1456 CC): è prevista alla stipulazione del contratto e copre l'interesse fondamentale di una parte, di cui è a conoscenza anche l'altra, dei modi della prestazione; termine essenziale (art.1457 CC): scrivere sul contratto dell'essenzialità del termine temporale di esecuzione trascorso il quale c'è la

risoluzione di diritto.per impossibilità sopravvenuta. Si distingue tra:impossibilità genetica comporta la nullità del contratto;impossibilità funzionale comporta la risoluzione del contratto.L’impossibilità può inoltre essere:totale (art.1463 CC) comporta la restituzione, da parte del liberato, di ciò che ha ricevutosecondo le norme della ripetizione dell’indebito;parziale (art.1464 CC) riduzione della controprestazione oppure possibilità di risoluzione.per eccessiva onerosità (art.1467 CC). E’ presente nei contratti a prestazioni corrispettive(l’esecuzione è continuata o periodica ovvero differita). Non si trova quindi nei contratti aprestazione istantanea o i contratti aleatori oppure i contratti unilaterali.L’articolo stride un po’ con il principio del contratto che ha forza di legge tra le parti.Elementi sono la eccessiva onerosità; il verificarsi di avvenimenti

generale del contratto (artt.132-1469 CC); disciplina speciale dei contratti (ad esempio, contratti di compravendita, locazione, mutuo, etc.); disciplina particolare dei contratti (ad esempio, contratti di lavoro, contratti di assicurazione, etc.). La disciplina generale del contratto prevede le norme di base che si applicano a tutti i contratti, indipendentemente dalla loro natura o specificità. Queste norme riguardano ad esempio la formazione del contratto, gli obblighi delle parti, la validità e l'interpretazione del contratto. La disciplina speciale dei contratti, invece, riguarda i contratti che hanno caratteristiche specifiche e sono regolati da norme particolari. Ad esempio, il contratto di compravendita è disciplinato dagli articoli 1470-1547 del Codice Civile, mentre il contratto di locazione è disciplinato dagli articoli 1571-1679 del Codice Civile. Infine, la disciplina particolare dei contratti riguarda i contratti che sono regolati da leggi speciali, diverse dal Codice Civile. Ad esempio, il contratto di lavoro è disciplinato dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Lavoro, mentre il contratto di assicurazione è disciplinato dal Codice delle Assicurazioni. In conclusione, la disciplina dei contratti è composta da norme generali che si applicano a tutti i contratti, norme speciali che si applicano a specifici tipi di contratti e norme particolari che si applicano a contratti regolati da leggi speciali.

Dei contratti speciali (dei singoli tipi di contratto). L'evoluzione normativa è stata dovuta: trasformazione interna ai tradizionali contratti tipici (es. contratto di locazione); emergere di nuovi tipi di contratto (realtà mutevole e transnazionale es. leasing); individuare nell'ambito del contratto diversi sottotipi (es. assicurazione vita o danni). È quindi sulla base del tipo di contratto che se ne evidenziano le norme regolatrici.

La presupposizione consiste in un presupposto oggettivo del contratto che le parti hanno avuto presente nel momento della sua conclusione, ma che non hanno menzionato nel contratto, al successivo venir meno di quel presupposto viene ricollegata la possibilità, per il contraente che vi ha interesse, di ottenere dal giudice la risoluzione del contratto. L'opposta soluzione tende a basarsi sull'applicazione delle clausole generali di buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto.

37 CRITERI DI COMPORTAMENTO DEI CONTRATTI E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Capitolo diciassettesimo

La buona fede esprime un dovere: il dovere delle parti contraenti di comportarsi con correttezza e lealtà. La buona fede contrattuale ha la funzione di colmare le inevitabili lacune legislative: la legge non può prevedere tutte le possibili soluzioni; il principio generale della correttezza e della buona fede consente di identificare altri divieti e altri obblighi oltre a quelli previsti dalla legge.

Il dovere di buona fede opera:

  • nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art.1337); ha un dovere di informazione e di reticenza; chi viola la buona fede, ha cagionato danno ed è, quindi, tenuto a risarcire;
  • nell'esecuzione del contratto (art.1375); c'è l'obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione, per conservare integre le ragioni dell'altra parte (art.1358); c'è il divieto di...
rifiutare la propria prestazione, avvalendosi della eccezione di inadempimento, se il rifiuto è contrario alla buona fede (art.1460); I criteri per l'interpretazione del contratto vincolano le parti, allorché dal testo contrattuale desumono i diritti loro spettanti o le obbligazioni loro derivanti; sono criteri dei quali si avvale il giudice, allorché vi sia una controversia fra le parti. L'interpretazione soggettiva si basa sulla ricerca della comune interpretazione delle parti; l'interpretazione oggettiva si rifà al concetto di buona fede contrattuale o ad altri elementi non riconducibili all'intenzione delle parti. Criteri oggettivi sono: - le clausole ambigue, alle quali si possono attribuire più sensi; - le clausole delle condizioni generali di contratto, si interpretano contro l'autore della clausola, cioè il contraente più debole; Secondo il principio di conservazione del contratto laclausola si interpreta nel senso in cui è valida o efficace, anziché in quello per il quale sarebbe invalida o inefficace (art.1367).

38SINGOLI CONTRATTI

Capitolo diciottesimo

La vendita può avere per oggetto sia il trasferimento della proprietà di una cosa, mobile o immobile, sia il trasferimento di un altro diritto (art.1470).

È un contratto a titolo oneroso: attua il trasferimento di un diritto verso il corrispettivo di una somma di denaro, detta prezzo; la sua causa consiste nello scambio tra un diritto e una somma di denaro. Il prezzo in denaro è l'elemento che distingue la vendita dalla permuta che ha per corrispettivo il trasferimento di un altro diritto (art.1552).

Il contratto di vendita produce due ordini di effetti:

  1. effetti reali: la proprietà o l'altro diritto si trasferisce dal venditore al compratore per effetto del solo consenso;
  2. effetti obbligatori: sul compratore incombe l'obbligazione di pagare il prezzo.
ma solo se ciò è stato espressamente stabilito dalle parti (art.1499). In mancanza di una specifica clausola contrattuale, il venditore è tenuto a garantire il compratore dai vizi occulti della cosa. La garanzia per i vizi occulti ha una durata di due anni dalla consegna della cosa (art.1495). Il compratore deve denunciare il vizio al venditore entro un termine di otto giorni dalla scoperta (art.1496). In caso di denuncia tempestiva, il venditore è tenuto a riparare il vizio o a sostituire la cosa difettosa. Se ciò non è possibile o comporta costi sproporzionati, il compratore ha diritto a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto (art.1494). È importante sottolineare che la garanzia per i vizi occulti non si applica se il compratore ha avuto conoscenza dei vizi o se questi erano evidenti al momento della conclusione del contratto (art.1492). Inoltre, la garanzia non copre i danni causati da un uso improprio o negligente della cosa da parte del compratore (art.1493). In conclusione, il venditore è tenuto a garantire il compratore dalla presenza di vizi occulti nella cosa venduta. Questa garanzia può essere esclusa o limitata solo se prevista espressamente nel contratto. In caso di vizi occulti, il compratore ha diritto a una riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto, a seconda delle circostanze.ma il patto che laesclude o la limita non ha effetto a favore del venditore che conoscesse i vizi della cosa e liavesse in mala fede taciuti al compratore (art.1490). Il compratore deve denunciare i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta; effettuata, ha poiil termine di prescrizione di un anno dalla consegna per far valere in giudizio la garanzia(art.1495). In giudizio il compratore può esercitare due azioni: 1. azione redibitoria: si richiede la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo(art.1493); 2. azione estimatoria: si chiede la riduzione del prezzo (art1492); In ogni caso il compratore ha diritto al risarcimento dei danni subiti, se il venditore non provadi avere senza colpa ignorato i vizi della cosa (art.1494). Si parla di vendita obbligatoria, con riferimento ai casi nei quali il trasferimento dellaproprietà della cosa venduta non è effetto immediato del contratto, e sul venditore incombel'obbligazione di fare acquistare al compratore la

proprietà del bene venduto (art.1476).

  1. la vendita di cose determinate solo nel genere: la proprietà passa solo al momento dell'individuazione della cosa;
  2. la vendita di cose future: sono le cose che ancora esistono al momento della conclusione del contratto, ma che si spera vengano ad esistenza. Qui il contratto non può trasferire subito la proprietà: questa passa solo nel momento in cui la cosa viene ad esistenza (art.1472);
  3. la vendita di cosa altrui: per vendere un bene non occorre esserne proprietario: è valida la vendita di cose che non appartengono al venditore. È fonte dell'obbligazione del venditore procurarsi la proprietà della cosa; e il compratore ne acquisterà la proprietà nel momento stesso in cui il venditore ne sarà divenuto proprietario (art.1478);
  4. la vendita a rate con riserva di proprietà: si basa su tre principi (art.1523):
    • il venditore è obbligato a consegnare

immediatamente la cosa al com

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi L'Orientale di Napoli o del prof Pisani Massamormile Andrea.