Parte quinta: responsabilità civile e illecito
Responsabilità da fatto illecito
Nozione
Nell’ordinamento ci sono situazioni giuridiche come l’integrità della persona, il suo onore, la proprietà sulle cose, che sono tutelate in sé, in quanto tali; l’interesse a queste situazioni è tutelato non mediante una prestazione da parte di altri (come per i crediti), ma è tutelato dal semplice fatto che la persona possa continuare a godere della situazione, qualunque essa sia (positiva o negativa: ad es. è egualmente tutelato il diritto alla vita di chi è felice e di chi non lo è, di chi è sano e chi no…).
Queste situazioni hanno una tutela erga omnes, nel senso che tutti i consociati devono astenersi dal lederle. Se una di queste situazioni è violata, si parla di fatto illecito: il codice lo disciplina come “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che l’ha commesso (danneggiante) a risarcire il danno a colui che l’ha ricevuto (danneggiato) (Art. 2043 c.c.)”.
Il fatto illecito, quindi, si ha quando vengono lesi l’altrui integrità, reputazione, diritto di proprietà o altra situazione soggettiva tutelata. La responsabilità che consegue dalla violazione di tali precetti è chiamata responsabilità aquiliana (dal codice romanistico), o extracontrattuale (a differenza della responsabilità contrattuale gravante sul debitore), o responsabilità da atto o fatto illecito o, più recentemente, responsabilità civile.
Con il termine responsabilità civile, il legislatore vuole far prevalere la funzione riparatoria dell’istituto, su quella sanzionatoria. L’esigenza riparatoria trova giustificazione nell’accresciuta quantità di pericoli che la società odierna presenta.
Per illecito civile s’intende quel fatto che lede un diritto altrui; l’illecito civile riunisce in un unico concetto il fatto illecito e l’inadempimento dell’obbligazione. Si parla di concorso di responsabilità quando un medesimo comportamento consiste a un tempo nell’inadempimento di un’obbligazione e nella lesione di un diritto assoluto della persona. Ad es. Tizio resta ferito in un incidente mentre viene trasportato in vettura da Caio, col quale aveva stipulato un contratto di trasporto.
Imputazione del fatto
Affinché il fatto illecito sia causa di responsabilità per chi lo ha commesso, sono necessari alcuni presupposti chiamati elementi del fatto illecito; essi sono:
- Il profilo materiale o oggettivo riguarda il nesso di causalità fra la condotta della persona e l’evento lesivo del bene tutelato. Il nesso causale sussiste allorché il danno si verifica in dipendenza del fatto umano, secondo l’ordine naturale delle cose e non rappresenta il prodotto di circostanze eccezionali (principio di causalità adeguata). Esempio: se Caio, ferito da Tizio, viene trasportato al pronto soccorso e quivi muore per un incendio, Tizio non risponde delle conseguenze di tale ulteriore incidente, benché Caio non ne sarebbe stato vittima se non fosse stato ferito.
- Il comportamento dannoso può consistere sia in un atto positivo (commissivo), dal quale il soggetto avrebbe dovuto astenersi, sia in un comportamento omissivo: questo è rilevante solo quando chi ne è l’autore aveva il dovere giuridico di agire e non l’ha fatto.
- Il profilo morale o soggettivo riguarda la colpa, che consiste nel comportamento della persona difforme da quello legale previsto, cioè sconsiderato, improvvido e imprevidente. La colpa si qualifica dolo quando il soggetto che lo ha commesso ha agito con la coscienza e la volontà di cagionare l’evento dannoso. La colpa con previsione si ha quando un soggetto è consapevole che il suo comportamento può produrre l’evento lesivo, ma manca comunque la volontà di produrre tale danno. La colpa lieve si ha nei casi di violazione delle regole dell’ordinaria diligenza; la colpa lievissima si ha nei casi di violazione per una negligenza minima.
La colpa in senso stretto comprende la negligenza, l’imprudenza, l’imperizia, l’inosservanza delle leggi o dei regolamenti o di ordini o di discipline; la colpa in senso lato comprende sia il dolo che la colpa in senso stretto.
Perché il fatto dannoso possa essere imputato all’agente, l’art. 2046 richiede che questi sia capace di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso; nel caso in cui tali capacità manchino, il soggetto non risponde delle conseguenze del fatto dannoso, salvo che lo stato di incapacità sia dovuto per propria colpa (ad es. per essersi ubriacato) o sia stato dolosamente determinato.
L’imputazione del fatto illecito è regolato dalla disciplina della responsabilità civile, la quale ha l’intento di svolgere due funzioni: una funzione sanzionatoria, con l’intento di far rispondere del fatto dannoso colui che lo ha commesso; una funzione preventiva, mediante la minaccia del risarcimento e la maturità delle persone (che dovrebbero indurre queste ad evitare la commissione di illeciti).
Imputazione del fatto e fattispecie c.d. speciali di responsabilità
Di regola l’obbligo di risarcire il danno incombe su colui che ha commesso il fatto. Non mancano però ipotesi in cui, soprattutto allo scopo di rafforzare la tutela dei danneggiati, è prevista la responsabilità di un soggetto diverso dall’autore del fatto dannoso, accanto, eventualmente alla responsabilità di quest’ultimo.
Perciò ai criteri di imputazione del fatto sono stati affiancati altri criteri come la responsabilità indiretta o per fatto altrui. Il disegno del legislatore era quello di ricondurre ogni ipotesi di responsabilità ad un comportamento. Quindi si individua nel “fatto proprio” dell’agente la fonte della responsabilità: per fatto proprio si intende sia quello immediatamente riferibile alla persona, sia quello che è reputato tale in virtù di fattispecie espressamente disciplinate dalla legge (esempio: è considerato fatto proprio del committente il fatto illecito del dipendente commesso nell’esercizio delle sue mansioni; fatto proprio del genitore il fatto illecito del figlio minore abitante con lui).
Queste norme erano già presenti nel codice del 1865, che ha preso spunto dalla traduzione del Codice Napoleonico; con l’avvento del nuovo codice sono stati introdotti nuovi criteri come le presunzioni di colpa e le presunzioni di causalità, al fine di configurare al meglio l’imputabilità del soggetto. Non sono reputati dalla legge come criteri di imputazione il rischio-profitto, il rischio di impresa e l’esposizione al pericolo.
Lesione dell’altrui situazione
Affinché il danno sia fonte di responsabilità per chi lo ha causato, è necessario che sia ingiusto, ossia che si configuri una lesione della situazione giuridica soggettiva tutelata erga omnes dalla legge. Se non vi è lesione, il danno è “giusto”, cioè va sopportato da chi lo subisce, come ad esempio nell’ipotesi di un atto di concorrenza leale e non può essere trasferito su altri, cioè sul danneggiante o su altra persona indicata quale responsabile.
Secondo la dottrina tradizionale, il danno è ingiusto (e quindi risarcibile) solo quando consiste nella lesione di un diritto soggettivo assoluto: infatti, solo tali diritti si fanno valere erga omnes, per cui chiunque è in condizione di violarli; i diritti relativi (diritti di credito), invece, possono essere violati solo dal debitore che non esegue la prestazione.
In questi ultimi tempi, tuttavia, si è assistito ad un progressivo allargamento delle situazioni considerate meritevoli di tutela, che ha indotto ad elaborare nuovi modelli di risarcimento ispirati ai principi costituzionali di solidarietà, di eguaglianza e sicurezza sociale nei rapporti tra i privati.
Così l’interprete ha disciplinato alcune fattispecie in cui la lesione può provocare risarcimento:
- Il danno per l’uccisione di un soggetto, attribuisce il diritto al risarcimento ai congiunti che ricevevano un sostentamento di tipo economico dal soggetto ucciso;
- La lesione di un diritto di credito ad opera di un soggetto diverso dal debitore, dà luogo ad una responsabilità aquiliana, quando abbia impedito l’adempimento (es.: uccisione del debitore in un incidente d’auto).
Il problema tuttavia sta nell’identificare quale situazione è giuridicamente rilevante. Tale qualificazione può avvenire solo con l’interpretazione, che può dare una risposta equilibrata che sappia anche limitare l’area tutelata, in modo da non paralizzare le attività del soggetto che ha diritto di sapere di quali lesioni di diritti altrui può essere chiamato a rispondere.
Il nostro codice discorre di danno ingiusto anziché di fatto ingiusto per differenziarsi dal codice tedesco e dal codice inglese che discorrono di atti illeciti tipici, cioè di fattispecie specifiche di illecito strutturate nello stesso modo dei reati. Del resto, non è rilevante rendere tipico o atipico il comportamento delle persone, in quanto tale comportamento è ritenuto illecito solo se produce lesione all’altrui situazione giuridicamente tutelata dalla legge.
Cause di giustificazione
La responsabilità dell’autore del fatto può essere limitata o esclusa quando ricorrano circostanze indicate come cause di giustificazione (o cause di esclusione di antigiuridicità): esse sono lo stato di necessità e la legittima difesa.
Stato di necessità
Lo stato di necessità (Art. 2045 c.c.) si ha quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile (es. Tizio vede che Caio sta per far fuoco contro di lui e per salvarsi si nasconde dietro un passante); al danneggiato spetta però un’indennità calcolata dal giudice.
Presupposti per l’applicazione del suddetto articolo:
- Il comportamento dell’autore deve essere cosciente, volontario e contrario a norme di legge, alla comune prudenza, alla diligenza e a norme tecniche;
- Il pericolo deve esistere e non deve essere putativo, cioè non deve provenire da una erronea convinzione che sussista un pericolo, ma deve essere reale;
- Ci deve essere una proporzione fra il fatto dannoso e il pericolo che si vuole evitare;
- Il danno incombente deve essere inevitabile, cioè non deve sussistere altra via per sfuggire al danno incombente (così, nel licenziamento collettivo, l’occupazione dell’azienda da parte dei lavoratori non può essere considerata un fatto necessitato, perché i lavoratori potrebbero far ricorso al giudice per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro);
L’indennità che spetta al danneggiato è misurata dal giudice su criteri rigidi e predeterminati: egli può tener conto del pericolo, delle condizioni economiche delle parti, della gravità del danno; la funzione dell’indennità è quella di ripristinare la situazione del soggetto leso. Lo stato di pericolo può anche essere causato dal fatto colposo di un terzo: in questo caso si verifica un conc.
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