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RECESSO ED ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE
Il diritto di recesso dall'assemblea è previsto dall'art. 24, comma 2, cod. civ.; L'esclusione dall'assemblea è disciplinata dall'art. 24, comma 3, cod. civ. Si deve ricordare che in entrambi i casi gli associati receduti od esclusi non possono ripetere i contributi versati e non hanno diritti sul patrimonio dell'associazione (art. 24, comma 4, cod. civ.).PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
La possibilità di partecipazione degli associati all'assemblea è garantita dalla formale convocazione da parte degli amministratori art. 20 cod. civ. In assemblea, vige il voto capitario, art. 21 cod. civ.; Tra le competenze dell'assemblea, essa può anche avviare azioni di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo (art. 22 cod. civ.).L'AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
L'amministratore è un organo necessario di esecuzione delcontratto associativo. L'assemblea non può svolgere attività esecutiva né impartire direttive agli amministratori. Si prevede un regime di responsabilità degli amministratori. L'art. 18 cod. civ. stabilisce che gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È esente da responsabilità l'amministratore che non ha partecipato all'atto che ha causato il danno ma se lo sapeva doveva esprimere DISSENSO verso l'atto per andare esente da responsabilità. Se l'organo amministrativo è formato da più persone delibera a maggioranza. L'assemblea provvede alla nomina degli amministratori. La carica di amministratore può essere assunta solo dagli associati: - Applicazione del principio previsto in tema di cooperative, art. 2542 cod. civ.; Per associazioni del terzo settore, vedi art. 26, comma 2 CTS. § Limitazioni al potere di rappresentanza: art.
- Il codice si limita a dettare le norme per:
- requisiti per l'imputazione unitaria;
- regime della responsabilità patrimoniale additiva (cfr. artt. 36 e 38 cod. civ.).
- Anche alle associazioni non riconosciute sono imputabili le situazioni giuridiche soggettive.
- Vi è un forte vincolo alla realizzazione dello scopo ideale. Ad es., vedi la disciplina del fondo comune (art. 37 cod.civ. non possibile chiedere la divisione).
- Art. 38 cod. civ.: "Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".
- Vi è dunque una responsabilità per debito altrui. Questo si collega al fatto che manca un regime di pubblicità cui è collegato un meccanismo di controllo sull'adeguatezza del
Il patrimonio è una responsabilità additiva di chi ha agito in nome e per conto dell'amministrazione che è collegata alla figura della fideiussione (art. 1944, comma 1, cod. civ.). Non opera il beneficio della preventiva escussione del fondo comune (che opera, ad es., in tema di società semplice, art. 2268 cod. civ.).
PARTITI POLITICI - SINDACATI - TERZO SETTORE.
In particolare, sindacati e partiti politici, artt. 39 Cost. e 49 Cost.
Hanno operato emancipandosi dal potere statale.
Problema di democrazia interna e che ha portato loro a non chiedere il riconoscimento (vedi art. 39 Cost.)
Per loro non si applica il terzo settore (art. 4, comma 2, CTS).
Per i partiti politici, deroga al regime dell'autonomia patrimoniale imperfetta perché i creditori dei partiti e dei movimenti politici non possono pretendere dagli amministratori l'adempimento delle obbligazioni del partito se non quando questi hanno agito con dolo o colpa grave.
FONDAZIONI
Costituiscono per atto unilaterale. Può rivestire la forma di atto pubblico. L'atto costitutivo può essere atto unilaterale o testamento (cfr. art. 14 cod. civ.). Nelle fondazioni prevale l'elemento patrimoniale su quello personale. Manca un organo deliberativo con poteri di modifica dell'atto costitutivo e di controllo degli amministratori. Il fondatore destina un patrimonio alla realizzazione di uno scopo non economico e tale patrimonio viene gestito dagli amministratori della fondazione per la promozione dello scopo predeterminato dal fondatore.
IL CONTROLLO DELL'AUTORITÀ SULLE FONDAZIONI. L'autorità governativa esercita il controllo sulle fondazioni e vigila sull'amministrazione, provvede alla nomina o sostituzione degli amministratori se non è possibile attuare le disposizioni contenute nell'atto costitutivo (art. 25 cod. civ.).
FONDAZIONI Va distinto l'atto costitutivo dall'atto di dotazione.
(destinazione del patrimonio allo scopo).Il vincolo di destinazione è sottratto alla disponibilità del fondatore, degli amministratori dell'autorità governativa (cfr.artt. 28 e 42-bis cod. civ.).Quando vi è il riconoscimento della personalità giuridica l'atto di fondazione non può essere revocato (art.15 cod. civ.).Non vi è fondazione non riconosciuta, anche se ad esempio la fondazione opera prima dell'avvenutoriconoscimento (cfr. arg. ex art. 15 cod. civ.).
LIMITI DEL FONDATOREVi è un forte potere di controllo da parte dell'autorità governativa poiché è organizzazione che prevede la gestionedi un patrimonio vincolato in maniera stabile ed indisponibile ad uno scopo. Si vedano artt. 25, 26, 28. controllo èlegato a far rispettare la volontà del fondatore.L'autonomia privata del fondatore incontra il limite della pubblica utilità (artt. 698 e 699 cod. civ.
occorre il limite della pubblica utilità anche quando la fondazione è destinata a vantaggio di una famiglia determinata. ESTINZIONE ASSOCIAZIONE E FONDAZIONE- ART. 27 COD. CIV. E ART. 6 DPR 361 DEL 2000.- VI è IL DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI EX ART. 29 COD. CIV.- LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 11 SS. NORME ATTUATIVE CODICE- ARTT. 27 - 32 COMITATI Art. 39 cod. civ.: «I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali». I mezzi necessari per la realizzazione dello scopo provengono dall'esterno, cioè dalle sottoscrizioni. I sottoscrittori sono terzi rispetto ai componenti del comitato. La responsabilità del comitato è disciplinata dall'art. 41 cod. civ.: «Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoicomponenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. Isottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse».
Lezione 6
DIRITTI DELLA PERSONALITÀ
Il codice civile conosce solo alcuni diritti della personalità: diritto al nome (artt. 6-9 cod. civ.), diritto all’immagine(art. 10 cod. civ.) e la disposizione sugli atti disposizione del proprio corpo (art. 5 cod. civ.).
La formula «diritti della personalità» è estranea al linguaggio del codice del 1942.
Attraverso una lettura dell’art. 2 Cost. vi è stato il riconoscimento di diritti assoluti e indisponibili, caratterizzati dallanon patrimonialità volti a presidiare valori fondamentali dell’uomo.
I diritti della personalità spettano all’uomo in quanto tale e non per la sua formale appartenenza ad una comunitàorganizzata in forma di stato.
FONTI SOVRANAZIONALI
I diritti della personalità si trovano
personalità può essere oggetto di tutela giuridica e di azione legale. La tutela dei diritti della personalità è garantita sia a livello nazionale che internazionale. A livello nazionale, l'articolo 2 della Costituzione italiana è considerato una clausola generale che non definisce né elenca i diritti inviolabili, ma rappresenta un catalogo aperto. Ciò significa che i diritti della personalità non sono un numero chiuso come i diritti reali, ma possono essere ampliati e adattati alle esigenze della società. A livello internazionale, i diritti della personalità sono riconosciuti e tutelati da diverse fonti sovranazionali, tra cui la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) del 1950, la Convenzione per l'eliminazione delle forme di discriminazione razziale del 1965, il Patto per i diritti civili e politici del 1966 e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - Carta di Nizza del 2000. Grazie a queste fonti, i diritti della personalità sono diventati giustiziabili nei rapporti tra privati e la violazione di tali diritti può essere oggetto di azione legale.personalità costituisce un "danno ingiusto" ex art. 2043 cod. civ. ed è danni risarcibile. CARATTERI dei DIRITTI DELLA PERSONALITÀ - Non patrimonialità → Risarcibilità ex art. 2059 cod. civ., tramite rilettura dell'art. 2059. Tuttavia, accanto al danno non patrimoniale vi può essere danno patrimoniale. - Indisponibilità → Non si può rinunziare o cedere un diritto della personalità (ma vedi la cessione del diritto all'immagine). - Assolutezza → Possono essere fatti valere nei confronti di tutti (al pari dei diritti reali). - Imprescrittibilità → Non si prescrivono per il non uso da parte del titolare (cfr. art. 948, comma 3, cod. civ.). - Necessarietà → Immanenti alla persona. NASCITURO E STRANIERO - Possono spettare al nascituro? → SI, al nascituro in quanto portatore di interessi giuridicamente tutelati (ma vedi la discussione sul nascituro quale soggetto ooggetto di diritto).- Possono spettare allo straniero? → SI, allo straniero (che si trovi sul territorio italiano) non può esserenegato il godimento dei diritti fondamentali.
TUTELA PENALE E CIVILE.- TUTELA PENALE → Fattispecie incriminatrici che tutelano i diritti della personalità (es. diffamazione eingiuria; omicidio, ecc.). Es. art. 575 cod. pen.: «Chiunque cagioni la morte di un uomo è punito con lareclusione non inferiore ad anni 21».
TUTELA CIVILE:- Tutela preventiva: inibizione della condotta illecita- Tutela successiva: risarcimento del pregiudizio da lesioneTUTELA CIVILE → FOCUS.
Tutela inibitoria:- Per i diritti della personalità tipici (es. diritto al nome, vedi art. 7 cod. civ.);- Per i diritti della personalità non previsti (attraverso art. 700 cod. proc. civ. sulla cautelare atipica).
Tutela risarcitoria → Risarcimento danno non patrimoniale e patrimoniale ex art. 2043 e 2059 cod. civ.; §Pubblicazione
della sentenza di condanna (es. dir