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Le obbligazioni

Il concetto di obbligazione

Il debitore e il creditore sono i soggetti dell’obbligazione. La relazione tra debitore e creditore si esprime nei seguenti termini: il debitore deve eseguire il comportamento di dare o di fare o di non fare cui si è obbligato verso il creditore e, a sua volta, il creditore ha diritto di richiedere ed ottenere che il debitore svolga l’attività (che appunto si chiama dovuta) di dare, fare o di non fare a suo favore. Tale diritto del creditore si chiama diritto di credito o più generalmente pretesa creditoria, mentre l’obbligo di dare, fare o di non fare viene denominato debito a carico, il quale viene realizzato attraverso l’adempimento e cioè l’esecuzione, la realizzazione del comportamento dovuto di dare di fare o di non fare a favore del creditore. La relazione che si istaura fra debitore e creditore si chiama rapporto obbligatorio; con essa si esprime unitariamente la pretesa creditoria e cioè il diritto di credito cui il debitore è obbligato.

I caratteri dell’obbligazione

L’oggetto dell’obbligazione deve essere determinato o determinabile, e cioè la prestazione dovuta quale oggetto del debito deve essere definita nei suoi contorni, ad esempio dare la somma di 500 euro, oppure determinabile, una somma di denaro pari a 30 grammi d’oro. Allo stesso modo, determinati o determinabili devono essere i soggetti dell’obbligazione. Si osserva solitamente che il debitore e il creditore sono determinati al momento stesso in cui è sorto il rapporto obbligatorio. In alcuni casi la persona del debitore o del creditore possono variare nel corso del tempo in relazione alle modificazioni di titolarità di un determinato bene dal quale dipende anche la stessa obbligazione: è il caso dell’obbligazione di lasciare attraversare il proprio fondo servente ai titolari del fondo dominante nelle servitù, i quali possono anche variare nel corso del tempo per effetto dei molteplici e successivi trasferimenti della proprietà sia del fondo servente che del fondo dominante. Analogamente nel caso dell’obbligazione assunta con la promessa al pubblico, il debitore si rivolge a un destinatario indeterminato che sarà identificato nel momento in cui egli si troverà nella situazione descritta del debitore.

Le fonti dell’obbligazione

Il codice civile pur non contenendo una definizione dell’obbligazione, all’art. 1173, che apre il libro quarto del codice civile, contiene piuttosto l’indicazione delle fonti delle obbligazioni: "le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni atto o fatto idonee a produrle in conformità all’ordinamento giuridico". Il legislatore indica, quindi, espressamente le due importanti e più frequenti fonti delle obbligazioni e cioè il contratto ed il fatto illecito. La previsione del codice civile è rilevante in quanto sta a significare che nel nostro ordinamento possono essere riconosciute non solo le obbligazioni già espressamente previste dalla legge ma anche le obbligazioni la cui fonte non è stata prevista dal legislatore. Ciò vuol dire che il diritto delle obbligazioni non è contrassegnato da un sistema di fonti tipicamente chiuso nel quale sono riconosciute solo le obbligazioni espressamente previste dal legislatore, bensì è un sistema aperto e di fonti atipiche nel quale anche i fatti e gli atti non previsti dalla legge possono produrre obbligazioni purché vi sia conformità con l’ordinamento giuridico.

La patrimonialità della prestazione e l’interesse del creditore

L’art. 1174 specifica che "la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore". La patrimonialità della prestazione, intesa quale carattere oggettivo di suscettibilità ad una valutazione economica, si contrappone alla regola dettata dal legislatore, all’interesse del creditore, in quanto la prestazione può benissimo, come frequentemente accade, non avere carattere patrimoniale ma ad esempio meramente culturale, morale, ludico. Mentre, quindi, la finalità per la quale il creditore richiede al debitore la prestazione dovuta è del tutto soggettiva e per questo non rilevante sul piano della valutazione dell’obbligazione, la prestazione dovuta dal debitore deve essere patrimoniale. Essa comporta quindi un vantaggio economico: tali sono ad esempio tutte le prestazioni di dare una somma di denaro o una casa.

Obbligazioni solidali e parziarie

Se due persone devono una somma al creditore e questi può pretendere dal singolo debitore solo la sua parte, l’obbligazione si chiama parziaria (la prestazione è dunque divisa tra diversi debitori). Se invece da ciascun debitore possono pretendere l’intero, l’obbligazione di chiama solidale. Si dice obbligazione solidale passiva allorquando il creditore può chiedere l’intera prestazione a una pluralità di debitori e obbligazione solidale attiva allorquando, essendo creditori, una pluralità di soggetti, ciascuno di essi può pretendere dall’unico debitore l’intera prestazione. Molto più frequente è l’obbligazione solidale passiva. È questo il caso di più soggetti che acquistano il medesimo bene, ad esempio la barca acquistata da tre pescatori. Il codice, al fine di favorire l’esecuzione dell’adempimento a vantaggio del creditore, stabilisce la generale presunzione di solidarietà passiva. Essa è favorevole al creditore che può pretendere l’adempimento da tutti i debitori e scegliere di rivolgersi a quello che riterrà più solvibile o comunque di più facile esecuzione ed in ogni caso eviterà il peso di dover richiedere l’adempimento a ciascuno dei debitori. Nel caso di solidarietà passiva, l’adempimento da parte di uno libera tutti gli altri condebitori e analogamente, nel caso di solidarietà attiva, l’adempimento nei confronti di un creditore libera il debitore nei confronti di tutti gli altri creditori. Se invece l’obbligazione è parziaria, in caso di pluralità di creditori, il debitore che pagasse l’intero debito a un solo dei creditori, non sarebbe liberato ma resterebbe sempre obbligato verso i restanti creditori ai quali dovrebbe pagare di nuovo le residue parti del credito.

Le obbligazioni alternative

Solitamente il debitore si libera con l’esecuzione di una sola prestazione (obbligazione semplice) oppure di più prestazioni, obbligazioni complesse, oppure ancora con l’esecuzione di una sola delle più prestazioni dedotte in obbligazione alternativa. Ad esempio per lo stesso prezzo, il ristorante cinese offre un menù completo a base di pesce o in alternativa a base di carne oppure ancora, in alternativa, un menù totalmente vegetariano, oppure la stessa casa automobilistica si obbliga per lo stesso prezzo a vendere al cliente un’automobile 1800 o 2000 di cilindrata. In tutti questi casi, il debitore si libera eseguendo una delle prestazioni dedotte in obbligazione e certamente il debitore non può costringere il creditore ad accettare parte dell’una o parte dell’altra. Di regola la scelta spetta al debitore ma, in alcuni casi, la scelta può essere attribuita al creditore. Con l’esercizio della facoltà di scelta, l’obbligazione diventa semplice per effetto della concentrazione ad una sola delle prestazioni. Il momento della concentrazione attuato appunto attraverso l’esercizio della facoltà di scelta, è importante al fine di valutare l’eventuale estinzione della prestazione per l’impossibilità sopravvenuta: se prima della scelta una delle prestazioni era o è divenuta impossibile, viene conseguentemente meno la facoltà di scelta ed è dovuta l’altra prestazione che diviene quindi semplice. Diverso dall’ipotesi della obbligazione alternativa è quella della obbligazione con facoltà alternativa: in questo caso l’obbligazione è semplice, la prestazione è unica, ma il debitore ha facoltà di liberarsi eseguendo una prestazione diversa. Un caso che troviamo regolato dalla legge è quello del debitore obbligato a pagare una somma di denaro in una moneta straniera, ad esempio 1000 dollari, al quale però la stessa legge consente di liberarsi pagando in euro secondo il corso del cambio nel giorno della scadenza.

Le obbligazioni di mezzo e di risultato

Le obbligazioni di mezzo: il debitore non si obbliga a far conseguire uno specifico risultato, si impegna ad eseguire la condotta al massimo delle sue capacità (prestazione dell’avvocato).

Le obbligazioni di risultato: il creditore si impegna a far conseguire al debitore uno specifico obiettivo (contratto d’appalto).

Le obbligazioni divisibili e indivisibili

A seconda della natura della prestazione o della volontà delle parti, per i condebitori obbligati alla prestazione l’obbligazione può essere divisibile o indivisibile: la cosa oggetto della prestazione può non essere suscettibile di divisione se non perdendo totalmente o in una parte più o meno prevalente il proprio valore. (Ad esempio la mucca da riproduzione ha un valore elevato se consegnata viva, mentre ha soltanto il valore più limitato della carne da macello se è consegnata a pezzi).

L’estinzione dell’obbligazione; l’esatto adempimento

Eseguire la prestazione dovuta equivale all’adempimento dell’obbligazione dal quale consegue l’estinzione dell’obbligazione. L’adempimento si realizza e dipende dunque dall’esecuzione della prestazione da parte del debitore. Questa attività del debitore può realizzare l’estinzione dell’obbligazione in quanto la prestazione sia esattamente eseguita. L’esattezza della prestazione dell’esecuzione dipende a sua volta, dal rispetto da parte del debitore di alcuni principi e regole stabilite per l’esecuzione della prestazione. Si parla a questo riguardo di modalità della prestazione, che appunto, debbono essere eseguite e ripetute nell’adempimento della prestazione stessa. È in primo luogo il principio della diligenza nell’adempimento che va considerato. Con esso, l’art. 1176 stabilisce che "nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia", con queste parole il legislatore ha inteso stabilire un criterio che fa appunto riferimento al comportamento di un uomo medio, sufficientemente attento e responsabile come appunto è sottointeso nel riferimento di mero carattere metaforico al buon padre di famiglia che nel diritto romano indicava il soggetto di diritto riconosciuto dall’ordinamento giuridico. Quello della diligenza è dunque un criterio attraverso il quale, come fosse una unità di misura, è possibile verificare l’esattezza dimostrata dal debitore nell’eseguire la prestazione dovuta.

Il tempo dell’adempimento

Per l’adempimento delle prestazioni le stesse parti possono aver stabilito un termine. In altri casi può accadere che non sia stato fissato nessun termine, con la conseguenza che il creditore potrà esigere immediatamente la prestazione o comunque richiederla quando questo gli risulti conveniente. Talora può accadere che la natura della prestazione oppure le consuetudini di un certo settore richiedano che il termine mancante venga determinato: a questo può provvedere il giudice che lo stabilisce in mancanza di accordo delle parti. Una volta che il termine viene stabilito si presume che il creditore non possa chiedere il pagamento prima della scadenza. L’esistenza del termine a favore del debitore comporta un evidente vantaggio per il debitore stesso, consistente nel fatto di non dover immediatamente eseguire.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gauss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Piraino Fabrizio.
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