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I MODI DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DIVERSI ALL’ADEMPIMENTO

Essi si dividono in modi satisfattori ( che comprendono confusione e compensazione) nei quali

comunque il creditore consegue il soddisfacimento dell’interesse creditorio, e modi non satisfattori

(novazione oggettiva, remissione del debito, impossibilità sopravvenuta) dove il creditore col

verificarsi dell’estinzione dell’obbligazione, non consegue il soddisfacimento del proprio interesse

creditorio.

La confusione: Si verifica la confusione allorquando le qualità di creditore e di debitore si

riuniscono nella stessa persona. Non essendo concepibile l’esistenza o il perdurare di un rapporto

obbligatorio nel quale il medesimo soggetto sia contemporaneamente debitore e creditore di se

stesso, l’obbligazione si estingue. Un esempio classico di confusione è rappresentato dal debitore

che per effetto della successione divenga erede del creditore.

La compensazione: Il verificarsi di una situazione di reciproca esistenza di debiti e crediti tra due

persone e cioè di coesistenza di due crediti liquidi ed esigibile e dello stesso contenuto cioè

omogenei, reciprocamente tra due soggetti, comporta l’estinzione dei due debiti reciproci per le

quantità corrispondenti. Per questo la compensazione viene solitamente descritta quale elisione di

due reciproche posizioni creditorie fino al limite della loro concorrenza.

Si suole distinguere tra compensazione legale, giudiziale e convenzionale. Quella legale si attua tra

debiti aventi per oggetto somme di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, cioè

omogenei, che siano determinati nel proprio ammontare, cioè liquidi e che siano scaduti cioè

esigibili. La compensazione giudiziale è quella attuata e decisa, su richiesta delle parti, dal giudice

quando, pur sussistendo i presupposti della omogeneità ed esigibilità, manca quello della liquidità-

Infine, la compensazione volontaria si può verificare per volontà delle parti anche in mancanza

delle condizione di omogeneità, liquidità ed esigibilità, fermo restando logicamente il requisito della

reciprocità dei crediti. La forma più rilevante di compensazione è quella legale; essa deve essere

fatta valere dalla parte che vi ha più interesse e cioè, da uno dei due controcreditori. Con la riforma

dei codici del 1942 la disciplina della compensazione è stata sensibilmente rinnovata Le

innovazioni riguardano: la esplicita esclusione della rilevabilità d’ufficio da parte del giudice della

compensazione, e nell’aver previsto, accanto alla compensazione legale anche la compensazione

giudiziale, nella quale il credito opposto, pur non essendo liquido bensì di facile e pronta

liquidazione viene ad essere valutato dal giudice, il quale può dichiarare la compensazione per la

parte del debito che riconosce esistente.

Novazione oggettiva: Le parti del rapporto obbligatorio possono sostituire all’obbligazione

originaria una nuova obbligazione con oggetto e titolo diverso: in questo caso l’obbligazione

originaria si estingue,art.1230. La modificazione disposta dalle parti deve riguardare un mutamento

sostanziale dell’oggetto o del titolo originario dell’obbligazione. Il mutamento dell’oggetto si ha, ad

esempio, quando all’originaria obbligazione di pagare una somma di denaro si sostituisce quella di

trasferire un determinato bene. La legge stabilisce che la volontà di novare il rapporto deve risultare

in modo non equivoco, cosiddetto animus novandi, il quale, a sua volta, può risultare dallo stesso

comportamento delle parti tacitamente.

Remissione del debito: Il credito può rinunciare volontariamente al proprio credito verso il

debitore sia concordando la rinuncia con lo stesso debitore sia per atto unilaterale del creditore. In

quest’ultimo caso il debitore può opporre entro un congruo termine il proprio rifiuto alla rinuncia,

impedendo in questo caso l’effetto estintivo della rinuncia. La remissione può risultare oltre che

dalla espressa dichiarazione del creditore anche un comportamento concludente. Il più rilevante

consiste nella restituzione volontaria al debitore del documento da cui risulta il debito.

Impossibilità sopravvenuta della prestazione: L’impossibilità della prestazione comporta

l’estinzione dell’obbligazione purchè essa non sia imputabile al debitore. Si rinvia alla trattazione

già svolta sull’inadempimento.

LA CIRCOLAZIONE DEL CREDITO

Il diritto di credito, al pari dei beni mobili ed immobili è suscettibile di circolazione. Questo aspetto

caratterizza particolarmente la società contemporanea contrassegnata da una accentuata

mobilizzazione della ricchezza, che si realizza appunto attraverso una continua circolazione dei

crediti. Il creditore ha il diritto di poter disporre ed alienare il credito verso il debitore. Il creditore

ha quindi il diritto di vendere, donare, permutare il credito senza alcuna necessità di autorizzazione

o di accettazione al trasferimento da parte del debitore. Questo dipende dal fatto che il debitore è

comunque obbligato a compiere la sua obbligazione ed è per il debitore ceduto indifferente

adempiere l’obbligazione nei confronti del creditore originario – creditore cedente – oppure nei

confronti del cessionario, cioè del soggetto che, acquistando il credito, diviene creditore e si

sostituisce al creditore originario. L’atto di cessione è un contratto bilaterale tra il ceditore cedente e

il cessionario acquirente a titolo oneroso o gratuito del credito. Avendo tale contratto per oggetto il

trasferimento di un diritto e cioè il diritto di credito, il diritto si trasferisce per effetto del consenso

legittimamente manifestato. Si tratta quindi di contratto ad effetti reali che comporta nell’istante

stesso della sua conclusione, il trasferimento del diritto di credito in capo al cessionario. Il contratto

di cessione ha effetto tra le parti e non nei confronti del debitore ceduto che è terzo rispetto al

contratto. E’ onere, del cedente o del cessionario provvedere a rendere nota l’avvenuta cessione al

debitore ceduto. Se la cessione è avvenuta a titolo oneroso il cedente deve garantire l’esistenza del

credito, se si tratta di cessione a titolo gratuito, analogamente alla donazione la garanzia per

l’evizione è dovuta solo se espressamente pattuita.

Il cedente può assumere la garanzia della solvenza, in questo caso la cessione si definisce pro

solvendo ed è di solito contrassegnata dalla clausola salvo buon fine. In presenza di un tale accordo

il cessionario, in caso di mancato adempimento del debitore, potrà rivolgersi al cedente ed esigere

da lui il pagamento ma soltanto nei limiti di quanto il cedente stesso aveva ricevuto.

Il pagamento con surrogazione: Con la cessione del credito, un terzo cessionario per effetto di un

contratto concluso con il creditore cedente, succede nel rapporto obbligatorio. Tale successione o

subingresso del terzo nel credito si verifica nei seguenti casi: a)surrogazione legale, per effetto di

espresse previsione di legge, opera automaticamente nel caso di adempimento del debito da parte

del fideiussore, che subentra nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore principale.

b) surrogazione per volontà del creditore, si verifica allorquando contestualmente al pagamento

effettuato dal terzo, il creditore dichiari espressamente di surrogarlo nei propri diritti verso il

debitore.

c)Surrogazione per volontà del debitore: si verifica allorquando il debitore per estinguere il proprio

debito prende a mutuo una somma di denaro al fine di pagare un debito e dichiari di surrogare il

mutuante nei diritti del creditore anche senza il consenso di questo, purchè nel contratto di muto sia

indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata ed il mutuo risulti da atto

avente data certa.

LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO

OBBLIGATORIO

La delegazione: la delegazione realizza la successione del debito attraverso il coinvolgimento di tre

soggetti: il debitore delegante, il creditore delegatario, il terzo delegato che assume il ruolo appunto

di nuovo debitore. Si tratta di un’operazione trilaterale perché è necessario l’intervento e la

collaborazione di tutti e tre i soggetti. L’iniziativa della delegazione è presa dal debitore, appunto

delegante ,il quale manifesta al terzo delegato, l’ordine o l’invito di pagare al creditore delegatario il

debito cui il debitore originario è obbligato. Si parla in questo caso di delegazione di pagamento ;

questo si verifica ogni qualvolta diamo un ordine alla banca presso la quale abbiamo in essere un

deposito in denaro, di pagare un nostro creditore. La delegazione di pagamento realizza l’estinzione

dell’obbligazione del debitore delegante verso il creditore delegatario. Il terzo delegato, sulla base

dell’ordine ricevuto dal debitore delegante, paga il debito di quest’ultimo al creditore delegatario,

estinguendo l’obbligazione originaria tra delegante e delegatario. Il terzo delegato non è

logicamente obbligato ad accettare l’incarico di pagare al creditore delegatario.

Tra debitore delegante e terzo delegato può esistere un rapporto obbligatorio nel quale quest’ultimo

è a sua volta debitore verso il delegante; tale rapporto si definisce rapporto di provvista, mentre il

rapporto tra debitore delegante e creditore delegatario si definisce rapporto di valuta.

Nella delegazione di debito, il debitore piuttosto che ordinare o invitare il terzo delegato a pagare, lo

invita ad assumere l’obbligo e cioè a rendersi debitore a sua volta verso il creditore delegatario. La

delegazione non comporta in questo caso immediatamente l’estinzione dell’obbligazione come ne

caso della delegazione di pagamento, bensì comporta la sostituzione del debitore originario

(delegante) con un nuovo debitore (delegato). La modalità di realizzazione della delegazione di

debito è la seguente:

a)il debitore delegante invita il terzo delegato ad obbligarsi verso il creditore delegatario

b)il terzo delegato indirizza al creditore delegatario una dichiarazione con la quale si obbliga verso

il delegatario ad assumere il debito cui il debitore delegante è obbligato verso il creditore

delegatario

c)il creditore delegatario se ritiene, accetta la delegazione e nel caso in cui intenda liberare il

delegante, deve espressamente dichiarare di liberarlo, in mancanza di tale dichiarazione, il debitore

originario non è liberato.

L’espromissione e l’accollo: L’espromissione è un contratto con il quale un terzo espromittente

conviene con il creditore espromissario di assumere un debito di un

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Publisher
A.A. 2013-2014
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gauss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Piraino Fabrizio.