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I MODI DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DIVERSI ALL’ADEMPIMENTO
Essi si dividono in modi satisfattori ( che comprendono confusione e compensazione) nei quali
comunque il creditore consegue il soddisfacimento dell’interesse creditorio, e modi non satisfattori
(novazione oggettiva, remissione del debito, impossibilità sopravvenuta) dove il creditore col
verificarsi dell’estinzione dell’obbligazione, non consegue il soddisfacimento del proprio interesse
creditorio.
La confusione: Si verifica la confusione allorquando le qualità di creditore e di debitore si
riuniscono nella stessa persona. Non essendo concepibile l’esistenza o il perdurare di un rapporto
obbligatorio nel quale il medesimo soggetto sia contemporaneamente debitore e creditore di se
stesso, l’obbligazione si estingue. Un esempio classico di confusione è rappresentato dal debitore
che per effetto della successione divenga erede del creditore.
La compensazione: Il verificarsi di una situazione di reciproca esistenza di debiti e crediti tra due
persone e cioè di coesistenza di due crediti liquidi ed esigibile e dello stesso contenuto cioè
omogenei, reciprocamente tra due soggetti, comporta l’estinzione dei due debiti reciproci per le
quantità corrispondenti. Per questo la compensazione viene solitamente descritta quale elisione di
due reciproche posizioni creditorie fino al limite della loro concorrenza.
Si suole distinguere tra compensazione legale, giudiziale e convenzionale. Quella legale si attua tra
debiti aventi per oggetto somme di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, cioè
omogenei, che siano determinati nel proprio ammontare, cioè liquidi e che siano scaduti cioè
esigibili. La compensazione giudiziale è quella attuata e decisa, su richiesta delle parti, dal giudice
quando, pur sussistendo i presupposti della omogeneità ed esigibilità, manca quello della liquidità-
Infine, la compensazione volontaria si può verificare per volontà delle parti anche in mancanza
delle condizione di omogeneità, liquidità ed esigibilità, fermo restando logicamente il requisito della
reciprocità dei crediti. La forma più rilevante di compensazione è quella legale; essa deve essere
fatta valere dalla parte che vi ha più interesse e cioè, da uno dei due controcreditori. Con la riforma
dei codici del 1942 la disciplina della compensazione è stata sensibilmente rinnovata Le
innovazioni riguardano: la esplicita esclusione della rilevabilità d’ufficio da parte del giudice della
compensazione, e nell’aver previsto, accanto alla compensazione legale anche la compensazione
giudiziale, nella quale il credito opposto, pur non essendo liquido bensì di facile e pronta
liquidazione viene ad essere valutato dal giudice, il quale può dichiarare la compensazione per la
parte del debito che riconosce esistente.
Novazione oggettiva: Le parti del rapporto obbligatorio possono sostituire all’obbligazione
originaria una nuova obbligazione con oggetto e titolo diverso: in questo caso l’obbligazione
originaria si estingue,art.1230. La modificazione disposta dalle parti deve riguardare un mutamento
sostanziale dell’oggetto o del titolo originario dell’obbligazione. Il mutamento dell’oggetto si ha, ad
esempio, quando all’originaria obbligazione di pagare una somma di denaro si sostituisce quella di
trasferire un determinato bene. La legge stabilisce che la volontà di novare il rapporto deve risultare
in modo non equivoco, cosiddetto animus novandi, il quale, a sua volta, può risultare dallo stesso
comportamento delle parti tacitamente.
Remissione del debito: Il credito può rinunciare volontariamente al proprio credito verso il
debitore sia concordando la rinuncia con lo stesso debitore sia per atto unilaterale del creditore. In
quest’ultimo caso il debitore può opporre entro un congruo termine il proprio rifiuto alla rinuncia,
impedendo in questo caso l’effetto estintivo della rinuncia. La remissione può risultare oltre che
dalla espressa dichiarazione del creditore anche un comportamento concludente. Il più rilevante
consiste nella restituzione volontaria al debitore del documento da cui risulta il debito.
Impossibilità sopravvenuta della prestazione: L’impossibilità della prestazione comporta
l’estinzione dell’obbligazione purchè essa non sia imputabile al debitore. Si rinvia alla trattazione
già svolta sull’inadempimento.
LA CIRCOLAZIONE DEL CREDITO
Il diritto di credito, al pari dei beni mobili ed immobili è suscettibile di circolazione. Questo aspetto
caratterizza particolarmente la società contemporanea contrassegnata da una accentuata
mobilizzazione della ricchezza, che si realizza appunto attraverso una continua circolazione dei
crediti. Il creditore ha il diritto di poter disporre ed alienare il credito verso il debitore. Il creditore
ha quindi il diritto di vendere, donare, permutare il credito senza alcuna necessità di autorizzazione
o di accettazione al trasferimento da parte del debitore. Questo dipende dal fatto che il debitore è
comunque obbligato a compiere la sua obbligazione ed è per il debitore ceduto indifferente
adempiere l’obbligazione nei confronti del creditore originario – creditore cedente – oppure nei
confronti del cessionario, cioè del soggetto che, acquistando il credito, diviene creditore e si
sostituisce al creditore originario. L’atto di cessione è un contratto bilaterale tra il ceditore cedente e
il cessionario acquirente a titolo oneroso o gratuito del credito. Avendo tale contratto per oggetto il
trasferimento di un diritto e cioè il diritto di credito, il diritto si trasferisce per effetto del consenso
legittimamente manifestato. Si tratta quindi di contratto ad effetti reali che comporta nell’istante
stesso della sua conclusione, il trasferimento del diritto di credito in capo al cessionario. Il contratto
di cessione ha effetto tra le parti e non nei confronti del debitore ceduto che è terzo rispetto al
contratto. E’ onere, del cedente o del cessionario provvedere a rendere nota l’avvenuta cessione al
debitore ceduto. Se la cessione è avvenuta a titolo oneroso il cedente deve garantire l’esistenza del
credito, se si tratta di cessione a titolo gratuito, analogamente alla donazione la garanzia per
l’evizione è dovuta solo se espressamente pattuita.
Il cedente può assumere la garanzia della solvenza, in questo caso la cessione si definisce pro
solvendo ed è di solito contrassegnata dalla clausola salvo buon fine. In presenza di un tale accordo
il cessionario, in caso di mancato adempimento del debitore, potrà rivolgersi al cedente ed esigere
da lui il pagamento ma soltanto nei limiti di quanto il cedente stesso aveva ricevuto.
Il pagamento con surrogazione: Con la cessione del credito, un terzo cessionario per effetto di un
contratto concluso con il creditore cedente, succede nel rapporto obbligatorio. Tale successione o
subingresso del terzo nel credito si verifica nei seguenti casi: a)surrogazione legale, per effetto di
espresse previsione di legge, opera automaticamente nel caso di adempimento del debito da parte
del fideiussore, che subentra nei diritti che il creditore aveva nei confronti del debitore principale.
b) surrogazione per volontà del creditore, si verifica allorquando contestualmente al pagamento
effettuato dal terzo, il creditore dichiari espressamente di surrogarlo nei propri diritti verso il
debitore.
c)Surrogazione per volontà del debitore: si verifica allorquando il debitore per estinguere il proprio
debito prende a mutuo una somma di denaro al fine di pagare un debito e dichiari di surrogare il
mutuante nei diritti del creditore anche senza il consenso di questo, purchè nel contratto di muto sia
indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata ed il mutuo risulti da atto
avente data certa.
LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO
OBBLIGATORIO
La delegazione: la delegazione realizza la successione del debito attraverso il coinvolgimento di tre
soggetti: il debitore delegante, il creditore delegatario, il terzo delegato che assume il ruolo appunto
di nuovo debitore. Si tratta di un’operazione trilaterale perché è necessario l’intervento e la
collaborazione di tutti e tre i soggetti. L’iniziativa della delegazione è presa dal debitore, appunto
delegante ,il quale manifesta al terzo delegato, l’ordine o l’invito di pagare al creditore delegatario il
debito cui il debitore originario è obbligato. Si parla in questo caso di delegazione di pagamento ;
questo si verifica ogni qualvolta diamo un ordine alla banca presso la quale abbiamo in essere un
deposito in denaro, di pagare un nostro creditore. La delegazione di pagamento realizza l’estinzione
dell’obbligazione del debitore delegante verso il creditore delegatario. Il terzo delegato, sulla base
dell’ordine ricevuto dal debitore delegante, paga il debito di quest’ultimo al creditore delegatario,
estinguendo l’obbligazione originaria tra delegante e delegatario. Il terzo delegato non è
logicamente obbligato ad accettare l’incarico di pagare al creditore delegatario.
Tra debitore delegante e terzo delegato può esistere un rapporto obbligatorio nel quale quest’ultimo
è a sua volta debitore verso il delegante; tale rapporto si definisce rapporto di provvista, mentre il
rapporto tra debitore delegante e creditore delegatario si definisce rapporto di valuta.
Nella delegazione di debito, il debitore piuttosto che ordinare o invitare il terzo delegato a pagare, lo
invita ad assumere l’obbligo e cioè a rendersi debitore a sua volta verso il creditore delegatario. La
delegazione non comporta in questo caso immediatamente l’estinzione dell’obbligazione come ne
caso della delegazione di pagamento, bensì comporta la sostituzione del debitore originario
(delegante) con un nuovo debitore (delegato). La modalità di realizzazione della delegazione di
debito è la seguente:
a)il debitore delegante invita il terzo delegato ad obbligarsi verso il creditore delegatario
b)il terzo delegato indirizza al creditore delegatario una dichiarazione con la quale si obbliga verso
il delegatario ad assumere il debito cui il debitore delegante è obbligato verso il creditore
delegatario
c)il creditore delegatario se ritiene, accetta la delegazione e nel caso in cui intenda liberare il
delegante, deve espressamente dichiarare di liberarlo, in mancanza di tale dichiarazione, il debitore
originario non è liberato.
L’espromissione e l’accollo: L’espromissione è un contratto con il quale un terzo espromittente
conviene con il creditore espromissario di assumere un debito di un