LE OBBLIGAZIONI
Il concetto di obbligazione: Il debitore e il creditore sono i soggetti dell’obbligazione. La relazione
tra debitore e creditore si esprime nei seguenti termini: il debitore deve eseguire il comportamento
di dare o di fare o di non fare cui si è obbligato verso il creditore e, a sua volta, il creditore ha diritto
di richiedere ed ottenere che il debitore svolga l’attività (che appunto si chiama dovuta) di dare, fare
o di non fare a suo favore. Tale diritto del creditore si chiama diritto di credito o più generalmente
pretesa creditoria, mentre l’obbligo di dare, fare o di non fare viene denominato debito a carico, il
quale viene realizzato attraverso l’adempimento e cioè l’esecuzione, la realizzazione del
comportamento dovuto di dare di fare o di non fare a favore del creditore. La relazione che si
istaura fra debitore e creditore si chiama rapporto obbligatorio; con essa si esprime unitariamente la
pretesa creditoria e cioè il diritto di credito cui il debitore è obbligato.
I caratteri dell’obbligazione: L’oggetto dell’obbligazione deve essere determinato o
determinabile, e cioè la prestazione dovuta quale oggetto del debito deve essere definita nei suoi
contorni, ad esempio dare la somma di 500 euro, oppure determinabile, una somma di denaro pari a
30 grammi d’oro. Allo stesso modo, determinati o determinabili devono essere i soggetti
dell’obbligazione. Si osserva solitamente che il debitore e il creditore sono determinati al momento
stesso in cui è sorto il rapporto obbligatorio. In alcuni casi la persona del debitore o del creditore
possono variare nel corso del tempo in relazione alle modificazioni di titolarità di un determinato
bene dal quale dipende anche la stessa obbligazione: è il caso dell’obbligazione di lasciar
attraversare il proprio fondo servente ai titolari del fondo dominante nelle servitù, i quali possono
anche variare nel corso del tempo per effetto dei molteplici e successivi trasferimenti della proprietà
sia del fondo servente che del fondo dominante. Analogamente nel caso dell’obbligazione assunta
con la promessa al pubblico, il debitore si rivolge a un destinatario indeterminato che sarà
identificato nel momento in cui egli si troverà nella situazione descritta del debitore.
Le fonti dell’obbligazione: Il codice civile pur non contenendo una definizione dell’obbligazione,
all’art. 1173, che apre il libro quarto del codice civile contiene piuttosto l’indicazione delle fonti
delle obbligazioni “ le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni atto o fatto
idonee a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”, Il legislatore indica, quindi,
espressamente le due importanti e più frequenti fonti delle obbligazioni e cioè il contratto ed il fatto
illecito. La previsione del codice civile è rilevante in quanto sta a significare che nel nostro
ordinamento possono essere riconosciute non solo le obbligazioni già espressamente previste dalla
legge ma anche le obbligazioni la cui fonte non è stata prevista dal legislatore. Ciò vuol dire che il
diritto delle obbligazioni non è contrassegnato da un sistema di fonti tipicamente chiuso nel quale
sono riconosciute solo le obbligazioni espressamente previste dal legislatore, bensì è un sistema
aperto e di fonti atipiche nel quale anche i fatti e gli atti non previsti dalla legge possono produrre
obbligazioni purché vi sia conformità con l’ordinamento giuridico.
La patrimonialità della prestazione e l’interesse del creditore: L’art. 1174 specifica che “la
prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e
deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore.” . La patrimonialità della
prestazione, intesa quale carattere oggettivo di suscettibilità ad una valutazione economica, si
contrappone alla regola dettata dal legislatore, all’interesse del creditore, in quanto la prestazione
può benissimo, come frequentemente accade, non avere carattere patrimoniale ma ad esempio
meramente culturale, morale, ludico (avendo acquistato un televisore divengo debitore della somma
di denaro consistente nel canone annuale per ricevere i programmi della TV e soddisfare quindi non
certo un interesse patrimoniale bensì culturale, di informazione ecc..). Mentre, quindi, la finalità per
la quale il creditore richiede al debitore la prestazione dovuta è del tutto soggettiva e per questo non
rilevante sul piano della valutazione dell’obbligazione, la prestazione dovuta dal debitore deve
essere patrimoniale. Essa comporta quindi un vantaggio economico: tali sono ad esempio tutte le
prestazioni di dare una somma di denaro o una casa.
Obbligazioni solidali e parziarie: Se due persone devono una somma al creditore e questi può
pretendere dal singolo debitore solo la sua parte, l’obbligazione si chiama parziaria (la prestazione è
dunque divisa tra diversi debitori.); se invece da ciascun debitore possono pretendere l’intero,
l’obbligazione di chiama solidale. Si dice obbligazione solidale passiva allorquando il creditore può
chiedere l’intera prestazione ad una pluralità di debitori e obbligazione solidale attiva allorquando,
essendo creditori, una pluralità di soggetti, ciascuno di essi può pretendere dall’unico debitore
l’intera prestazione. Molto più frequente è l’obbligazione solidale passiva. E’ questo il caso di più
soggetti che acquistano il medesimo bene, ad esempio la barca acquistata da tre pescatori. Il codice
al fine di favorire l’esecuzione dell’adempimento a vantaggio del creditore, stabilisce la generale
presunzione di solidarietà passiva. Essa è favorevole al creditore che può pretendere l’adempimento
da tutti i debitori e scegliere di rivolgersi a quello che riterrà più solvibile o comunque di più facile
esecuzione ed in ogni caso eviterà il peso di dover richiedere l’adempimento a ciascuno dei debitori.
Nel caso di solidarietà passiva, l’adempimento da parte di uno libera tutti gli altri condebitori e
analogamente, nel caso di solidarietà attiva, l’adempimento nei confronti di un creditore libera il
debitore nei confronti di tutti gli altri creditori. Se invece l’obbligazione è parziaria, in caso di
pluralità di creditori, il debitore che pagasse l’intero debito ad un solo dei creditori, non sarebbe
liberato ma resterebbe sempre obbligato verso i restati creditori ai quali dovrebbe pagare di nuovo
le residue parti del credito.
Le obbligazioni alternative: Solitamente il debitore si libera con l’esecuzione di una sola
prestazione (obbligazione semplice) oppure di più prestazioni, obbligazioni complesse, oppure
ancora con l’esecuzione di una sola delle più prestazioni dedotte in obbligazione alternativa. Ad
esempio per lo stesso prezzo, il ristorante cinese offre un menù completo a base di pesce o in
alternativa a base di carne oppure ancora, in alternativa, un menù totalmente vegetariano, oppure la
stessa casa automobilistica si obbliga per lo stesso prezzo a vendere al cliente un’automobile 1800 o
2000 di cilindrata. In tutti questi casi, il debitore si libera eseguendo una delle prestazioni dedotte in
obbligazione e certamente il debitore non può costringere il creditore ad accettare parte dell’una o
parte dell’altra. Di regola la scelta spetta al debitore ma, in alcuni casi la scelta può essere attribuita
al creditore. Con l’esercizio della facoltà di scelta l’obbligazione diventa semplice per effetto della
concentrazione ad una sola delle prestazioni. Il momento della concentrazione attuato appunto
attraverso l’esercizio della facoltà di scelta, è importante al fine di valutare l’eventuale estinzione
della prestazione per l’impossibilità sopravvenuta: se prima della scelta una delle prestazioni era o è
divenuta impossibile, viene conseguentemente meno la facoltà di scelta ed è dovuta l’altra
prestazione che diviene quindi semplice. Diverso dall’ipotesi della obbligazione alternativa è quella
della obbligazione con facoltà alternativa: in questo caso l’obbligazione è semplice, la prestazione è
unica, ma il debitore ha facoltà di liberarsi eseguendo una prestazione diversa. Un caso che
troviamo regolato dalla legge è quello del debitore obbligato a pagare una somma di denaro in una
moneta straniera, ad esempio 1000 dollari, al quale però la stessa legge consente di liberarsi
pagando in euro secondo il corso del cambio nel giorno della scadenza.
Le obbligazioni di mezzo: il debitore non si obbliga a far conseguire uno specifico risultato, si
impegna ad eseguire la condotta al massimo delle sue capacità (prestazione dell’avvocato)
Le obbligazioni di risultato: il creditore si impegna a far conseguire al debitore uno specifico
obiettivo (contratto d’appalto)
Le obbligazioni divisibili e indivisibili: A seconda della natura della prestazione o della volontà
delle parti, per i condebitori obbligati alla prestazione l’obbligazione può essere divisibile o
indivisibile: la cosa oggetto della prestazione può non essere suscettibile di divisione se non
perdendo totalmente o in una parte più o meno prevalente il proprio valore. (Ad esempio la mucca
da riproduzione ha un valore elevato se consegnata viva, mentre ha soltanto il valore più limitato
della carne da macello se è consegnata a pezzi.)
L’estinzione dell’obbligazione; l’esatto adempimento: Eseguire la prestazione dovuta equivale
all’adempimento dell’obbligazione dal quale consegue l’estinzione dell’obbligazione.
L’adempimento si realizza e dipende dunque dall’esecuzione della prestazione da parte del debitore.
Questa attività del debitore può realizzare l’estinzione dell’obbligazione in quanto la prestazione sia
esattamente eseguita. L’esattezza della prestazione dell’esecuzione dipende a sua volta, dal rispetto
da parte del debitore di alcuni principi e regole stabilite per l’esecuzione della prestazione. Si parla
a questo riguardo di modalità della prestazione, che appunto, debbono essere eseguite e ripetute
nell’adempimento della prestazione stessa. E’ in primo luogo il principio della diligenza
nell’adempimento che va considerato. Con esso, l’art. 1176 stabilisce che “ nell’adempiere
l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”, con queste parole il
legislatore ha inteso stabilire un criterio che fa appunto riferimento al comportamento di un uomo
medio, sufficientemente attento e responsabile come appunto è sottointeso nel riferimento di mero
carattere metaforico al buon padre di famiglia che nel diritto romano indicava il soggetto di diritto
riconosciuto dall’ordinamento giuridico. Quello della diligenza è dunque un criterio attraverso il
quale, come fosse una unità di misura, è possibile verificare l’esattezza dimostrata dal debitore
nell’eseguire la prestazione dovuta.
Il tempo dell’adempimento: per l’adempimento delle prestazioni le stesse parti possono aver
stabilito un termine. In altri casi può accadere che non sia stato fissato nessun termine, con la
conseguenza che il creditore potrà esigere immediatamente la prestazione o comunque richiederla
quando questo gli risulti conveniente.. Talora può accadere che la natura della prestazione oppure le
consuetudini di un certo settore richiedano che il termine mancante venga determinato: a questo può
provvedere il giudice che lo stabilisce in mancanza di accordo delle parti. Una volta che il termine
viene stabilito si presume che il creditore non possa chiedere il pagamento prima della scadenza.
L’esistenza del termine a favore del debitore comporta un evidente vantaggio per il debitore stesso ,
consistente nel fatto di non dover immediatamente eseguire
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