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CARATTERI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
ART. 1174 = “… deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un
interesse, anche non patrimoniale, del creditore”
1. Dualità delle situazioni giuridiche soggettive, il rapporto obbligatorio è una relazione fra
due sit. Giur. Sogg. tra loro correlate e complesse;
2. Interesse del creditore, che deve permanere fino alla sua estinzione tramite
adempimento. Può essere anche non patrimoniale. Si affianca l’interesse del debitore a
estinguere la prestazione mediante il personale adempimento e alla liberazione del vincolo;
3. Prestazione di natura patrimoniale, deve essere espressa in un equivalente in denaro
nell’esigenza di determinare l’entità pecuniaria del danno da risarcire al creditore in seguito
dell’inadempimento del debitore;
TIPI DI OBBLIGAZIONE IN BASE AL CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE
1. DARE, sono comprese le prestazioni di consegnare una cosa determinata o generica,
2. FARE, sono comprese le prestazioni che richiedono comportamenti attivi del debitore sia
che si riferiscono su una cosa (costruire, custodire) sia che non facciano un riferimento
oggettivo su una cosa materiale e quindi definite prestazioni di puro fare;
3. NON FARE, sono comprese le prestazioni che si attuano mediante un’astensione da
un’attività (divieti);
OBBLIGAZIONI NATURALI
L’ordinamento giuridico si distingue per la sua caratteristica della coercibilità, ossia di assicurare
l’osservanza delle norme mediante un sistema di sanzioni. Per poter applicare la sanzione per
l’inosservanza di un dovere di comportamento è necessario verificare se si tratta di un dovere
giuridico o morale.
Un criterio soggettivo consiste nel verificare se le parti hanno voluto rendere giuridicamente
rilevante il rapporto mediante la previsione di una clausola penale o di un corrispettivo.
Tuttavia in alcune ipotesi questo criterio appare insufficiente e si ricorre ad un criterio oggettivo.
Se il sistema attribuisce importanza alle finalità e agli interessi che alcune prestazioni sono in
grado di realizzare la valutazione soggettiva delle parti diviene irrilevante.
Sono obbligazioni naturali i rapporti nel quale è esclusa la coercibilità. ART.2034 Il creditore non
può esigere l’adempimento da parte del debitore e in caso di inadempimento non è assistito da
azioni giudiziarie. Nel caso il debitore naturale di sua spontanea volontà adempie non può
richiedere indietro quanto è stato prestato.
FONTI DELLE OBBLIGAZIONI
ART. 1173= “ Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto
idoneo a produrre in conformità dell’ordinamento giuridico”
PAGAMENTO DELL’INDEBITO
AZIONE DI RIPETIZIONE DELL’INDEBITO = L’esecuzione di una prestazione non dovuta è fonte
di un’obbligazione di restituire.
INDEBITO OGGETTIVO = chi non è debitore adempie nei confronti di chi non è creditore per
inesistenza originaria o venir meno dell’obbligazione.
ART. 2033 = “Colui che ha adempiuto un pagamento non dovuto (solvens) può ripetere ciò che ha
pagato. Inoltre ha diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento se chi ha ricevuto era in
mala fede, oppure, se era in buona fede dal giorno della domanda”.
INDEBITO SOGGETTIVO EX LATERE ACCIPIENTIS = chi è debitore adempie a un soggetto che
non è creditore.
È rilevante lo stato soggettivo del debitore ai fini di determinare se il soggetto è legittimato a
chiedere la ripetizione. Se il debitore dimostra di essere stato in buona fede è libero, nelle altre
ipotesi il debitore deve adempiere una seconda volta.
INDEBITO SOGGETTIVO EX LATERE SOLVENS = quando chi non è debitore adempie nei
confronti di chi è creditore di un terzo (ha titolo per trattenere quanto ricevuto).
È decisivo anche qui lo stato soggettivo del solvens che se “ha pagato credendosi debitore in base
a un errore scusabile può ripetere ciò che ha pagato, purché il creditore non si sia privato in buona
fede del titolo o delle garanzie del credito”.
L’errore è scusabile quando il debitore ha usato ordinaria diligenza.
Se l’errore non è scusabile o il creditore si è privato in buona fede la ripetizione non è ammessa.
In ipotesi di perimento o alienazione del bene l’accipiens deve restituire l’equivalente economico,
se si tratta di una prestazione di fare il solvens ha diritto ad ottenere una somma di denaro
rapportata al valore economico della prestazione.
INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO
ART.2041 = “Chiunque senza giusta causa si sia arricchito a danno di altri è tenuto, nei limiti
dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultimo della correlativa diminuzione
patrimoniale.”(indennità o restituzione in natura)
PRESUPPOSTI: un fatto lecito, nesso tra arricchimento di un soggetto e diminuzione patrimoniale
di un altro, nesso immediato e diretto, arricchimento attuale, e mancanza di causa.
MODI DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE
L’adempimento è un tipico fatto estintivo del rapporto obbligatorio.
ADEMPIMENTO = “Esatta esecuzione della prestazione dovuta”
PAGAMENTO = “Adempimento di obbligazione pecuniaria”
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, ossia
curare con attenzione l’adempimento.
L’adempimento è fattispecie estintiva del rapporto: si realizza il diritto di credito e contestualmente,
libera dall’obbligo di prestazione.
L’esattezza dell’adempimento riguarda la piena conformità della prestazione al contenuto
dell’obbligazione al fine di soddisfare l’interesse creditorio. Il creditore ha l’onere di rifiutare la
prestazione inesatta o di denunciare l’inesattezza entro un termine di decadenza.
ADEMPIMENTO PARZIALE: il creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la
prestazione è divisibile. Il creditore non può rifiutare un adempimento parziale quando la
prestazione è divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore.
ADEMPIMENTO DEL TERZO
ART.1180 “Qualsiasi terzo può adempiere , anche contro la volontà del creditore se questi non ha
interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.” Se il debitore gli ha manifestato
la sua opposizione all’adempimento del terzo, il creditore può rifiutare l’adempimento offerto dal
terzo.
Il terzo, che adempie ad un obbligo altrui, è un atto libero e non dovuto.
SURROGAZIONE: è la sostituzione del creditore con altra persona, e suppone che l’obbligazione
sia adempiuta e il creditore sia soddisfatto attribuendo al terzo i suoi diritti.
Il terzo può agire nei confronti del debitore se il creditore ha dichiarato espressamente di volerlo far
subentrare nei propri diritti verso il debitore. In mancanza può esperire con azione di ingiustificato
arricchimento.
Se il debitore paga a chi non è legittimato si libera solo se il creditore ha ratificato il pagamento.
Se il debitore paga a un creditore incapace è costretto ad adempiere una seconda volta a un
rappresentante legale tranne se dimostra che l’incapace ne abbia tratto vantaggio.
Il debitore è libero se paga in buona fede a una persona che in circostanze univoche appare un
creditore (“creditore apparente”). Il creditore apparente è tenuto alla restituzione nei confronti del
vero creditore.
PRESTAZIONE IN LUOGO DELL’ADEMPIMENTO (datio in solutum)
L’esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta non produce effetto liberatorio. Se,
tuttavia, il creditore acconsente, l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è
eseguita.
È necessario l’accordo del creditore e del debitore.
IMPORTANTE!! La datio in solutum non va confusa con la novazione perché in questo caso
l’esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta non da origine a una nuova obbligazione
tant’è che il debitore resta obbligato a eseguire la prestazione originaria e qualora non riesca più
ad adempiere la prestazione diversa , il creditore può esigere quanto dovuto inizialmente. Nella
novazione si determina la nascita di una nuova obbligazione e l’estinzione di quella originaria e il
debitore si obbliga a eseguirne una nuova.
LUOGO E TEMPO DELL’ADEMPIMENTO
Di regola il luogo dell’adempimento è determinato dalla convenzione, o dagli usi o dalla natura
della prestazione. Se non si desume da queste, l’ART.1182 prevede:
1. per la consegna di una cosa certa e determinata nel luogo in cui l’obbligazione è sorta;
2. per le obbligazioni pecuniarie nel domicilio del creditore;
3. in tutti gli altri casi nel domicilio del debitore;
ART.1183 “Se non è fissato alcun termine in cui la prestazione debba essere eseguita, il creditore
può esigerla immediatamente.” La determinazione del tempo viene stabilita tra le parti.
Se il termine è stabilito a favore del debitore, il creditore non può esigere la prestazione prima della
scadenza, ma il debitore può eseguirla immediatamente. (INESIGIBILITà E ESEGUIBILITà)
DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE: il creditore può esigere immediatamente qualora il
debitore sia divenuto insolvente o abbia diminuito le garanzie offerte.
Se il termine è stabilito a favore del creditore, il debitore non può eseguirla prima della scadenza,
ma il creditore può esigere immediatamente. (ESIGIBILITà E INESEGUIBILITà)
ART. 1193:IMPUTAZIONE AL PAGAMENTO : “Chi ha più debiti della medesima specie verso la
stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.”
ART.1194:Il debitore non può imputare il pagamento al capitale , piuttosto che agli interessi e alle
spese, senza il consenso del creditore.
L’imputazione può essere effettuata dal creditore al momento del rilascio della quietanza, ossia
una dichiarazione documentale in cui si attesta l’avvenuto adempimento. Costituisce una prova
liberatoria per il debitore e il rifiuto del rilascio l espone al rischio di adempiere una seconda volta.
In mancanza di imputazione sia da parte del debitore che dal creditore, sono previsti dei criteri
legali.
MORA DEL CREDITORE
Per la realizzazione dell’adempimento il creditore ha il dovere di cooperazione attraverso il
compimento di tutte quelle attività che risultano necessarie per la realizzazione dell’obbligazione.
Si ha mora quando si verifica un impedimento temporaneo all’attuazione del rapporto e se questo
dipende dal comportamento del creditore si ha mora del