Estratto del documento

Obbligazione

Il rapporto tra due soggetti, uno passivo (debitore) e uno attivo (creditore), impone al primo di eseguire una determinata prestazione nei confronti del secondo. La visione semplificatrice in cui la situazione creditoria qualificata "attiva" è costituita esclusivamente da poteri e la situazione debitoria qualificata "passiva" da doveri non è sufficiente perché si limita al nucleo prevalente delle situazioni.

Regole di comportamento

Art. 1175: "Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza e buona fede". Il debitore non deve soltanto eseguire la prestazione ma anche usare una media diligenza nell’adempiere. Anche il creditore, a sua volta, ha un dovere di collaborazione con il debitore per consentirgli di adempiere.

Oggetto dell’obbligazione

Art. 1174: "La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione ..." Esistono due teorie:

  • Patrimoniale: il bene dovuto è l’oggetto del rapporto obbligatorio mentre la prestazione rappresenta uno fra i possibili strumenti mediante il quale il creditore potrebbe conseguire il medesimo risultato;
  • Personalistica: è la stessa prestazione a costituire il "bene" che attua l’interesse del creditore;

Caratteri del rapporto obbligatorio

Art. 1174: "... deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore”.

  • Dualità delle situazioni giuridiche soggettive: il rapporto obbligatorio è una relazione fra due situazioni giuridiche soggettive tra loro correlate e complesse;
  • Interesse del creditore, che deve permanere fino alla sua estinzione tramite adempimento. Può essere anche non patrimoniale. Si affianca l’interesse del debitore a estinguere la prestazione mediante il personale adempimento e alla liberazione del vincolo;
  • Prestazione di natura patrimoniale, deve essere espressa in un equivalente in denaro nell’esigenza di determinare l’entità pecuniaria del danno da risarcire al creditore in seguito all’inadempimento del debitore;

Tipi di obbligazione in base al contenuto della prestazione

  • Dare: comprendono le prestazioni di consegnare una cosa determinata o generica;
  • Fare: comprendono le prestazioni che richiedono comportamenti attivi del debitore, sia che si riferiscano a una cosa (costruire, custodire) sia che non facciano un riferimento oggettivo su una cosa materiale e quindi definite prestazioni di puro fare;
  • Non fare: comprendono le prestazioni che si attuano mediante un’astensione da un’attività (divieti);

Obbligazioni naturali

L'ordinamento giuridico si distingue per la sua caratteristica della coercibilità, ossia di assicurare l'osservanza delle norme mediante un sistema di sanzioni. Per poter applicare la sanzione per l'inosservanza di un dovere di comportamento è necessario verificare se si tratta di un dovere giuridico o morale. Un criterio soggettivo consiste nel verificare se le parti hanno voluto rendere giuridicamente rilevante il rapporto mediante la previsione di una clausola penale o di un corrispettivo. Tuttavia, in alcune ipotesi, questo criterio appare insufficiente e si ricorre a un criterio oggettivo. Se il sistema attribuisce importanza alle finalità e agli interessi che alcune prestazioni sono in grado di realizzare, la valutazione soggettiva delle parti diviene irrilevante.

Sono obbligazioni naturali i rapporti nel quale è esclusa la coercibilità. Art. 2034: il creditore non può esigere l’adempimento da parte del debitore e in caso di inadempimento non è assistito da azioni giudiziarie. Nel caso in cui il debitore naturale, di sua spontanea volontà, adempie, non può richiedere indietro quanto è stato prestato.

Fonti delle obbligazioni

Art. 1173: "Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrre in conformità dell’ordinamento giuridico”.

Pagamento dell’indebito

Azioni di ripetizione dell'indebito: L’esecuzione di una prestazione non dovuta è fonte di un’obbligazione di restituire.

  • Indebito oggettivo: chi non è debitore adempie nei confronti di chi non è creditore per inesistenza originaria o venir meno dell’obbligazione. Art. 2033: "Colui che ha adempiuto un pagamento non dovuto (solvens) può ripetere ciò che ha pagato. Inoltre ha diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento se chi ha ricevuto era in mala fede, oppure, se era in buona fede, dal giorno della domanda”.
  • Indebito soggettivo ex latere accipientis: chi è debitore adempie a un soggetto che non è creditore. È rilevante lo stato soggettivo del debitore ai fini di determinare se il soggetto è legittimato a chiedere la ripetizione. Se il debitore dimostra di essere stato in buona fede è libero, nelle altre ipotesi il debitore deve adempiere una seconda volta.
  • Indebito soggettivo ex latere solvens: quando chi non è debitore adempie nei confronti di chi è creditore di un terzo (ha titolo per trattenere quanto ricevuto). È decisivo anche qui lo stato soggettivo del solvens che, se "ha pagato credendosi debitore in base a un errore scusabile può ripetere ciò che ha pagato, purché il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito”. L’errore è scusabile quando il debitore ha usato ordinaria diligenza. Se l’errore non è scusabile o il creditore si è privato in buona fede, la ripetizione non è ammessa. In ipotesi di perimento o alienazione del bene, l’accipiens deve restituire l’equivalente economico, se si tratta di una prestazione di fare, il solvens ha diritto a ottenere una somma di denaro rapportata al valore economico della prestazione.

Ingiustificato arricchimento

Art. 2041: "Chiunque senza giusta causa si sia arricchito a danno di altri è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale.” (indennità o restituzione in natura).

Presupposti: un fatto lecito, nesso tra arricchimento di un soggetto e diminuzione patrimoniale di un altro, nesso immediato e diretto, arricchimento attuale, e mancanza di causa.

Modi di estinzione dell’obbligazione

L’adempimento è un tipico fatto estintivo del rapporto obbligatorio. Adempimento: "Esatta esecuzione della prestazione dovuta”. Pagamento: "Adempimento di obbligazione pecuniaria”.

Nell’adempiere l’obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, ossia curare con attenzione l’adempimento. L’adempimento è una fattispecie estintiva del rapporto: si realizza il diritto di credito e contestualmente libera dall’obbligo di prestazione. L’esattezza dell’adempimento riguarda la piena conformità della prestazione al contenuto dell’obbligazione al fine di soddisfare l’interesse creditorio. Il creditore ha l’onere di rifiutare la prestazione inesatta o di denunciare l’inesattezza entro un termine di decadenza.

Adempimento parziale: il creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile. Il creditore non può rifiutare un adempimento parziale quando la prestazione è divenuta impossibile.

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
Diritto privato - Obbligazione Pag. 1 Diritto privato - Obbligazione Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - Obbligazione Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mich3la_96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Mantucci Daniele.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community